De minimis

  • 4113 - Aiuti de Minimis e superamento del limite di € 200,000,00. Importante sentenza del 28 ottobre 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea:

    La decisione della Corte di Giustizia

    Per rientrare nel massimale di 200mila euro è possibile " optare, fino alla concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale".

     

    Il caso preso in esame

    Il ricorso è stato presentato da un'azienda alla quale non è stato concesso dall'Inail un contributo di € 130.000,00 inquanto aveva già ottenuto altri due agevolazioni in de minimis (€ 64.483,91 +

    € 18.985,26); sommando i 130mila euro arrivava ad un totale di €213.469,17 (€ 64.483,91+€ 18.958,26 + € 130.000,00) > maggiore del limite di €200.000,00.

    La ditta ha presentato all'inail una variante al progetto che riduceva il contributo  da € 130.000,00 ad € 111.401,60, in questa maniera il limite di 200mila euro veniva rispettato (€64.483,91+ € 18.985,26 + € 111.401,60); questa soluzione non è stato accolta dall'Inail.

    A questo punto ha rinunciato ad € 15.000,00 dei contributi già concessi per rientrare nel limite di € 200.000,00 [(€ 64.483,91 - € 15.000,00)+ € 18.985,26 + € 130.000,00)]; anche questa seconda soluzione non è stata accolta.

    Ora la corte di Giustizia Europea ha dato ragione alla ditta.

    ----------------------------------------------------------------------------

    Corte di giustizia dell'Unione Europea

    Ottava Sezione

    Sentenza 28 ottobre 2020

    «Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Regolamento (UE) n. 1407/2013 - Articolo 3 - Aiuto "de minimis" - Articolo 6 - Controllo - Imprese che superano il massimale "de minimis" a causa del cumulo con aiuti ottenuti in precedenza - Possibilità di scelta tra la riduzione o la rinuncia ad un precedente aiuto al fine di rispettare il massimale de "minimis"».

     

    Nella causa C-608/19, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 20 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 12 agosto 2019, nel procedimento Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

     

    [...]

     

    1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU 2013, L 352, pag. 1).

     

    2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito della controversia tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (in prosieguo: l'«INAIL») e la Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C. (in prosieguo: la «società Zennaro»), in merito al rifiuto da parte di quest'ultimo di procedere all'erogazione del finanziamento concesso alla società Zennaro, in quanto comporterebbe il superamento del massimale di EUR 200 000 nell'arco di tre esercizi fiscali previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013 (in prosieguo: il «massimale "de minimis"»).

     

    Contesto normativo

     

    3. I considerando 3, 10, 21 e 22 del regolamento n. 1407/2013 così recitano:

     

    «(3) È opportuno mantenere il massimale di 200 000 EUR per gli aiuti "de minimis" che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro. Tale massimale continua a essere necessario per garantire che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

     

    (...)

     

    (10) Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

     

    (...)

     

    (21) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché le norme in materia di aiuti di Stato siano osservate e, in virtù del principio di cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica secondo la norma "de minimis" non superi il massimale complessivo ammissibile. A tal fine, al momento di concedere aiuti "de minimis", gli Stati membri devono informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto "de minimis" concesso e del suo carattere "de minimis", facendo esplicito riferimento al presente regolamento. Occorre che gli Stati membri controllino che gli aiuti concessi non superino il massimale e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l'aiuto in questione, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti "de minimis", oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti "de minimis", ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa, deve essere possibile per gli Stati membri istituire un registro centrale contenente informazioni complete sugli aiuti "de minimis" concessi e verificare che questi non superino il massimale.

     

    (22) Prima di concedere nuovi aiuti "de minimis", è opportuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale "de minimis" nello Stato membro in questione (...)».

     

    4. L'articolo 3 di tale regolamento, rubricato «Aiuti "de minimis"», così dispone:

     

    «1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

     

    2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

     

    (...)

     

    4. Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.

     

    5. I massimali di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito (...). Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

     

    6. Ai fini dei massimali di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

     

    Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

     

    7. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

     

    (...)».

     

    5. L'articolo 6 di detto regolamento, intitolato «Controllo», è del seguente tenore:

     

    «1. Qualora si intenda concedere un aiuto "de minimis" a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere "de minimis", (...). Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

     

    2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti "de minimis"» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti "de minimis" concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.

     

    3. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.

     

    4. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti "de minimis" individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti "de minimis" sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.

     

    5. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione (...) tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti dalle singole imprese (...)».

     

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

     

    6. La società Zennaro è attiva nel settore del legno e dei suoi derivati. Il 16 giugno 2014 essa ha presentato all'INAIL una richiesta di ammissione al contributo di cui all'avviso pubblico quadro 2013 dell'INAIL avente ad oggetto «incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro» (in prosieguo: l'«avviso pubblico»).

     

    7. La procedura relativa all'invito a presentare progetti, disciplinata da tale avviso pubblico, prevedeva quattro fasi, vale a dire, anzitutto, l'inoltro telematico delle domande, successivamente, l'invio della documentazione a completamento della domanda, quindi la verifica, da parte dell'INAIL, dei dati trasmessi e l'ammissione della domanda, nonché, infine, la fase istruttoria e di rendicontazione, che permette l'effettiva erogazione del contributo. Nel corso di quest'ultima fase, l'impresa doveva fornire una dichiarazione cosiddetta "de minimis", dimostrando di avere titolo al contributo per l'importo richiesto. In mancanza di tale ammissibilità, era prevista la revoca degli aiuti che le erano stati erogati.

     

    8. Con nota del 30 ottobre l'INAIL 2014, ha comunicato alla società Zennaro l'ammissione del progetto per un importo di EUR 130 000, con possibilità di ottenere l'anticipo, poi effettivamente richiesto, di EUR 65 000, previa presentazione di fideiussione bancaria.

     

    9. Nel corso del procedimento è emerso, tuttavia, che il 1º agosto 2014 la società Zennaro, riunita in associazione temporanea con altre imprese, era stata ammessa dalla Regione Veneto (Italia) all'erogazione di un altro contributo per un importo complessivo di EUR 64 483,91, che le era stato versato. Inoltre, tale società aveva ottenuto anche un altro finanziamento pubblico per un importo di EUR 18 985,26. Il giudice del rinvio osserva che sommando i due suddetti importi all'importo di EUR 130 000 ammesso dall'INAIL si sarebbe giunti ad un totale di EUR 213 469,17, comportando il superamento del massimale «de minimis».

     

    10. Con nota del 12 giugno 2015 la società Zennaro ha chiesto all'INAIL se, al fine di evitare tale superamento, occorresse ridurre l'importo del contributo in sede di rendicontazione o presentare una variante progettuale che riducesse l'entità del progetto previsto e, di conseguenza, l'importo del contributo.

     

    11. Non avendo ottenuto risposta a tale nota, la società Zennaro, con messaggio di posta elettronica del 12 agosto 2015, ha optato per la seconda soluzione, presentando all'INAIL una variante del progetto che ne riduceva il costo complessivo a EUR 171 386,40 e, di conseguenza, riduceva l'importo del contributo a EUR 111 401,16.

     

    12. L'INAIL, pur avendo reputato la variante del progetto ammissibile dal punto di vista tecnico, con decisioni del 5 ottobre e del 18 novembre 2015, non ha ritenuto di poter ammettere la società Zennaro al finanziamento, escludendo di poter procedere ad una sua concessione parziale se non a fronte di una sua rinuncia integrale al precedente finanziamento. Nella seconda decisione, l'INAIL ha così indicato che «il contributo [avrebbe potuto] essere erogato solo nella condizione che la ditta [avesse rinunciato] al precedente contributo di altro ente».

     

    13. La società Zennaro ha quindi proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italia) chiedendo l'annullamento della decisione del 18 novembre 2015.

     

    14. Con messaggio di posta elettronica certificata del 27 aprile 2016, la società Zennaro ha trasmesso all'INAIL la documentazione comprovante la rinuncia al contributo ricevuto dalla Regione Veneto, per un importo di EUR 15 000, riversato in favore degli altri componenti dell'associazione temporanea di imprese, dimostrando in tal modo che gli aiuti di Stato ricevuti non superavano il massimale de minimis.

     

    15. Con nota del 6 giugno 2016 l'INAIL ha confermato che non era possibile procedere all'erogazione della sovvenzione richiesta, in quanto il totale dei tre finanziamenti pubblici avrebbe superato il massimale «de minimis» e che un'erogazione parziale della sovvenzione sarebbe stata contraria all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento n. 1407/2013. Pur dando atto di aver preso in considerazione gli elementi attestanti la rinuncia al precedente contributo regionale e la redistribuzione dello stesso tra gli altri membri dell'associazione temporanea di imprese, l'INAIL ne ha contestato la rilevanza, specificando che «non risulta che codesta Ditta abbia effettuato alcuna rinuncia e restituzione del contributo precedentemente ricevuto nei confronti dell'Ente erogante, né è rilevante la redistribuzione dello stesso tra i componenti dell'Associazione Temporanea di Impresa». Per tali motivi, l'INAIL ha chiesto la restituzione dell'anticipo di EUR 65 000 già versato, pena l'escussione della fideiussione.

     

    16. Il 26 giugno 2016, con motivi aggiunti, la società Zennaro ha chiesto l'annullamento anche della nota dell'INAIL del 6 giugno 2016.

     

    17. Con sentenza del 7 settembre 2016, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha accolto il ricorso della società Zennaro, alla luce dell'indirizzo espresso dalla Direzione generale della concorrenza della Commissione europea (DG COMP) in risposta al quesito posto dalla società Zennaro in merito all'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento n. 1407/2013. Nella sua risposta, la DG COMP aveva infatti osservato che il contributo poteva essere proporzionalmente ridotto dall'ente pubblico erogante al fine di rispettare il massimale «de minimis» e che spettava alle autorità nazionali stabilire l'opzione preferita, risultando entrambe le soluzioni - quella della riduzione proporzionale e quella della reiezione integrale del contributo - astrattamente coerenti con la disciplina di tale regolamento.

     

    18. Dunque, secondo tale giudice «l'interpretazione fornita [dall'INAIL] in ordine all'art. 3, par. 7, del regolamento UE 1407/2013, circa la non ammissibilità di riduzione della parte di contributo eccedente la soglia ivi prevista di EUR 200.000,00, seppur astrattamente conforme alla disciplina [dell'Unione] per gli aiuti de minimis, avrebbe dovuto, per potersi correttamente applicare al caso di specie, essere espressamente prevista nell'avviso pubblico», al fine segnatamente della salvaguardia dell'affidamento dei partecipanti. Esso ha quindi considerato che le preclusioni opposte dall'INAIL risultavano, al contrario, non preventivabili sulla base dei criteri esposti nell'avviso pubblico e «superabili alla luce di una interpretazione meno restrittivamente formalistica della disciplina [dell'Unione] di riferimento, nonché maggiormente coerente con il dichiarato "obiettivo [dell'avviso pubblico] di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza del lavoro"».

     

    19. L'INAIL ha impugnato tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato (Italia).

     

    20. L'INAIL fa valere, basandosi, in particolare, su una lettura combinata delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2, 4 e 7, del regolamento n. 1407/2013, che gli aiuti «de minimis» devono essere considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di riceverli, indipendentemente dalla loro effettiva erogazione. Tali disposizioni comportano precetti imperativi direttamente applicabili nell'ordinamento giuridico nazionale. Di conseguenza, il rispetto del massimale «de minimis» dovrebbe essere verificato al momento della concessione della sovvenzione, vale a dire, nel caso di specie, durante la fase di ammissione della domanda. Eventuali correttivi da parte del richiedente dovrebbero quindi essere presentati nel corso di tale fase.

     

    21. La società Zennaro contesta l'interpretazione avanzata dall'INAIL. In primo luogo, essa sostiene che le disposizioni dell'avviso pubblico sono le uniche applicabili, in quanto risulterebbe dall'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1407/2013 che spetta al «regime giuridico nazionale applicabile» determinare il momento in cui «all'impresa è accordato (...) il diritto di ricevere gli aiuti». In secondo luogo, essa fa valere che l'articolo 6, paragrafo 5, di tale regolamento, che verte sull'obbligo per uno Stato membro di comunicare alla Commissione tutte le informazioni che quest'ultima ritiene necessarie, riguarda tutti gli aiuti effettivamente ricevuti dall'impresa, e non soltanto quelli concessi sulla base del primo provvedimento di concessione. In terzo luogo, infine, essa ritiene che la normativa in materia di aiuti «de minimis» sia stata adottata non per penalizzare le imprese, ma per semplificare gli oneri amministrativi in caso di aiuti di importo limitato, e che l'interpretazione restrittiva proposta dall'INAIL condurrebbe ad applicazioni penalizzanti e contrarie allo spirito di tale normativa.

     

    22. Il giudice del rinvio ritiene che entrambe le interpretazioni prospettate dalle parti nel procedimento principale possano essere accolte. Da un lato, quella invocata dall'INAIL sarebbe più consona ad una fluida gestione dell'iter procedimentale, in quanto le condizioni di accesso al contributo sarebbero esaminate unicamente al momento dell'ammissione della domanda. Dall'altro, quella invocata dalla società Zennaro consentirebbe una più ampia apertura delle condizioni di accesso al contributo, anche da parte di concorrenti che, non avendo ancora la certezza della loro ammissione, non siano in grado di modificare la loro domanda per non superare il massimale. Di fatto, la gestione di eventuali modifiche della domanda di finanziamento sarebbe più difficile da attuare se fosse effettuata nella fase di verifica istruttoria delle domande ammesse, in quanto inciderebbe sull'ordine di graduatoria che si è determinato fino a quel momento.

     

    23. Quanto alle disposizioni pertinenti del regolamento n. 1407/2013, il giudice del rinvio osserva, anzitutto, che l'articolo 3, paragrafo 4, di tale regolamento, ai sensi del quale gli aiuti sono considerati «concessi nel momento in cui all'impresa è accordato (...) il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti», da un lato, non pare inconciliabile con uno schema procedimentale nel quale, ad una prima fase di ammissione faccia seguito un più articolato approfondimento istruttorio, solo alla conclusione del quale può dirsi conclusivamente «accordato» il diritto al contributo. D'altro lato, la medesima disposizione preciserebbe che l'ipotesi dell'aiuto «concesso» va intesa «a norma del regime giuridico nazionale applicabile», il che lascia intendere che essa può corrispondere a schemi procedimentali variabili e non predeterminati. Inoltre, esso rileva che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento, l'erogazione dell'aiuto avviene dopo la verifica del rispetto del massimale, il che può anche indurre a ritenere che solo all'esito di tale verifica è definitivamente «accordato» il diritto alla percezione del contributo. Infine, dalla formulazione dell'articolo 6, paragrafo 1, ultima frase, del medesimo regolamento, in particolare dal riferimento «a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto» risulterebbe che la dichiarazione deve riportare l'insieme degli aiuti percepiti. Sarebbe necessario determinare se la decisione di rinunciare a un precedente contributo debba necessariamente aver luogo prima che lo stesso sia materialmente erogato.

     

    24. In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

     

    «1) Se le regole in materia di concessione degli aiuti fissate dagli art[icoli] 3 e 6 del Regolamento n. 1407/2013 debbano essere interpretate nel senso che per l'impresa richiedente, che incorra nel superamento del tetto massimo concedibile in virtù del cumulo con pregressi contributi, sia possibile - sino alla effettiva erogazione del contributo richiesto - optare per la riduzione del finanziamento (mediante modifica o variante al progetto) o per la rinuncia (totale o parziale) a pregressi contributi, eventualmente già percepiti, al fine di rientrare nel limite massimo erogabile.

     

    2) Se le stesse disposizioni debbano essere interpretate nel senso che le diverse prospettate opzioni (variante o rinuncia) valgono anche se non previste espressamente dalla normativa nazionale e/o dall'avviso pubblico relativo alla concessione dell'aiuto».

     

    Sulle questioni pregiudiziali

     

    Sulla prima questione

     

    25. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013 debbano essere interpretati nel senso che un'impresa, alla quale lo Stato membro di stabilimento intende concedere un aiuto «de minimis» che, a causa dell'esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l'importo complessivo degli aiuti che le sono stati concessi a superare il massimale de minimis, può optare, fino all'erogazione effettiva di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale.

     

    26. Occorre rilevare, da un lato, che gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013 devono essere ricollocati nel contesto complessivo di tale regolamento che ha lo scopo di consentire, per gli aiuti di Stato di importo limitato, una deroga alla regola secondo cui ogni aiuto, anteriormente alla sua attuazione, deve essere notificato alla Commissione (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2018, ZPT, C-518/16, EU:C:2018:126, punti 50 e 51).

     

    27. Ne consegue che tanto l'articolo 3 di tale regolamento - che ha lo scopo di definire gli aiuti «de minimis» che derogano al principio del divieto degli aiuti stabilito dal Trattato - quanto l'articolo 6 di detto regolamento - che verte sul controllo effettuato dagli Stati membri al momento della concessione di un aiuto siffatto - devono essere interpretati restrittivamente.

     

    28. D'altro lato, l'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione impone di tener conto non solo della sua formulazione, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l'atto di cui fa parte (v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 2019, BGL BNP Paribas, C-548/18, EU:C:2019:848, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

     

    29. In primo luogo, per quanto riguarda il tenore letterale delle disposizioni in questione del regolamento n. 1407/2013, occorre sottolineare, anzitutto, che, da un lato, l'articolo 3, paragrafo 7, di tale regolamento, prevede che «[q]ualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento de[l] massimal[e] ["de minimis"], nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del [regolamento n. 1407/2013]». Dal tenore letterale di tale disposizione risulta che il momento in cui occorre valutare se il cumulo con altri aiuti «de minimis» superi il massimale «de minimis» è quello della «concessione» dell'aiuto.

     

    30. D'altro lato, dalla formulazione dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1407/2013 risulta altresì che gli aiuti «de minimis» sono considerati «concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa».

     

    31. A tale riguardo, secondo giurisprudenza costante, spetta al giudice del rinvio determinare, in base al diritto nazionale applicabile, il momento in cui detto aiuto deve essere considerato concesso (v., in tal senso, sentenze del 21 marzo 2013, Magdeburger Mühlenwerke, C-129/12, EU:C:2013:200, punti 40 e 41, nonché del 6 luglio 2017, Nerea, C-245/16, EU:C:2017:521, punti 32 e 33).

     

    32. A tal fine, il giudice del rinvio deve tener conto del complesso delle condizioni poste dal diritto nazionale per la concessione dell'aiuto de quo (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2013, Magdeburger Mühlenwerke, C-129/12, EU:C:2013:200, punto 41).

     

    33. Di conseguenza, nella fattispecie, spetta al giudice del rinvio determinare la data di concessione dell'aiuto controverso nel procedimento principale in base alle disposizioni dell'avviso pubblico e, eventualmente, della normativa nazionale applicabile a quest'ultimo (v., in tal senso, sentenze del 21 marzo 2013, Magdeburger Mühlenwerke, C-129/12, EU:C:2013:200, punto 40, e del 6 luglio 2017, Nerea, C-245/16, EU:C:2017:521, punto 32).

     

    34. Occorre al riguardo precisare che, pur se la determinazione della data di concessione di un aiuto può variare in funzione della natura dell'aiuto di cui trattasi, quando un aiuto non è concesso in base ad un regime pluriennale esso non può, conformemente alla giurisprudenza della Corte, essere considerato concesso alla data della sua erogazione (v., in tal senso, sentenza dell'8 dicembre 2011, France Télécom/Commissione, C-81/10 P, EU:C:2011:811, punto 82).

     

    35. Inoltre, per quel che riguarda le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento n. 1407/2013 vertenti sul controllo esercitato dagli Stati membri affinché siano rispettate le norme in materia di cumulo, occorre rilevare, da un lato, che l'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento - il quale prevede che, se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni su tutti gli aiuti concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi - non è applicabile al procedimento principale. Il registro centrale degli aiuti «de minimis» è stato, infatti, istituito dalla Repubblica italiana solo dal 12 agosto 2017, ossia ad una data successiva alla domanda di aiuto in questione.

     

    36. D'altro lato, per quanto riguarda l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1407/2013, tali disposizioni prevedono che, «[p]rima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata (...) relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto (...) durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso» e, in tutte le versioni linguistiche diverse dalla versione italiana, che «[u]no Stato membro concede nuovi aiuti "de minimis" (...) soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale ["de minimis"]». Risulta quindi chiaramente da tali disposizioni che il controllo esercitato dagli Stati membri affinché siano rispettate le norme in materia di cumulo deve avvenire «prima di concedere l'aiuto».

     

    37. Tale interpretazione non è inficiata dal fatto che nella sola versione in lingua italiana del paragrafo 3 di tale articolo è indicato che uno Stato membro «eroga» un nuovo aiuto, mentre tutte le altre versioni utilizzano un verbo che corrisponde, in lingua italiana, al verbo «concedere». Secondo giurisprudenza costante, infatti, in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell'Unione, la disposizione di cui trattasi dev'essere interpretata, in particolare, in funzione dell'economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte [sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato), C-391/16, C-77/17 e C-78/17, EU:C:2019:403, punto 88 e giurisprudenza ivi citata]. Orbene, i considerando 21 e 22 di detto regolamento - che rinviano, in sostanza, ai paragrafi 1 e 3 di tale articolo 6 - utilizzano, nella loro versione in lingua italiana, rispettivamente, i termini «aiuti concessi» e «prima di concedere». Di conseguenza, la discordanza tra le versioni linguistiche dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1407/2013 deriva da un errore di traduzione della versione in lingua italiana di tale disposizione.

     

    38. In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inseriscono gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013, occorre constatare che quest'ultimo non contiene disposizioni in forza delle quali le imprese richiedenti potrebbero, se del caso, modificare la loro domanda di aiuto, riducendone l'importo o rinunciando ad aiuti precedenti, al fine di rispettare la soglia «de minimis».

     

    39. Pertanto, poiché, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, di tale regolamento, la concessione dell'aiuto è regolata dalla normativa nazionale applicabile, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alla determinazione della procedura di concessione di tali aiuti.

     

    40. A tal riguardo, occorre constatare che il considerando 21 di detto regolamento prevede che, in virtù del principio di cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri devono agevolare il rispetto delle norme applicabili agli aiuti di Stato «istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica secondo la norma "de minimis" non superi il massimale complessivo ammissibile».

     

    41. In terzo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi del regolamento n. 1407/2013, occorre rilevare che la normativa «de minimis» mira a semplificare gli oneri amministrativi delle imprese, della Commissione e degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2002, Italia/Commissione, C-310/99, EU:C:2002:143, punto 94), partendo dal principio, ricordato al considerando 3 di tale regolamento, che gli aiuti per un importo che non supera il massimale «de minimis» non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e non sono idonei a falsare la concorrenza.

     

    42. Tenuto conto di tali obiettivi, la facoltà di cui dispongono gli Stati membri di concedere alle imprese richiedenti il diritto di modificare la loro domanda di aiuto fino alla concessione di tale aiuto, riducendo l'importo del finanziamento richiesto o rinunciando ad aiuti precedenti già percepiti, non nuoce allo svolgimento del procedimento di istruzione della loro domanda, in quanto la verifica delle condizioni per l'ottenimento dell'aiuto attinenti al rispetto del massimale «de minimis» avviene unicamente al momento della concessione dell'aiuto. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla società Zennaro e dai governi italiano e greco, l'impossibilità per tali imprese di modificare la loro domanda di aiuto dopo la concessione di un nuovo aiuto non può costituire, di per sé, una «penalizzazione» delle imprese di cui trattasi.

     

    43. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013 devono essere interpretati nel senso che un'impresa, alla quale lo Stato membro di stabilimento intenda concedere un aiuto «de minimis» che, a causa dell'esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l'importo complessivo degli aiuti che le sono stati concessi a superare il massimale «de minimis», può optare, fino alla concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale.

     

    Sulla seconda questione

     

    44. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013 debbano essere interpretati nel senso che un'impresa che chiede un aiuto può modificare la sua domanda di aiuto, riducendo il finanziamento richiesto o rinunciando ad aiuti precedenti già percepiti, al fine di non superare il massimale «de minimis», anche se la normativa dello Stato membro in cui essa è stabilita non lo prevede.

     

    45. Tale questione richiede una soluzione intrinsecamente connessa alla risposta fornita per la prima questione. Da un lato, come è stato constatato al precedente punto 38, il regolamento n. 1407/2013 non contiene disposizioni in forza delle quali le imprese richiedenti potrebbero, se del caso, modificare la loro domanda di aiuto, riducendone l'importo o rinunciando ad aiuti precedenti, al fine di rispettare il massimale «de minimis» e non impone, pertanto, alcun obbligo in tal senso agli Stati membri. Dall'altro, come risulta dai punti 42 e 43 della presente sentenza, gli Stati membri possono consentire alle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto, al fine di evitare che la concessione di un nuovo aiuto «de minimis» porti l'importo complessivo degli aiuti accordati a superare il massimale «de minimis», qualora tali modifiche siano effettuate prima della concessione dell'aiuto «de minimis».

     

    46. Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013 devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non sono tenuti a consentire alle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto prima della concessione di quest'ultimo, al fine di non superare il massimale «de minimis». Spetta al giudice del rinvio valutare le conseguenze giuridiche della mancanza della possibilità, per le imprese, di procedere a siffatte modifiche, fermo restando che queste ultime possono essere effettuate solo ad una data anteriore a quella della concessione dell'aiuto «de minimis».

     

    Sulle spese

     

    47. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    P.Q.M.

    la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

     

    1) Gli articoli 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» devono essere interpretati nel senso che un'impresa, alla quale lo Stato membro di stabilimento intenda concedere un aiuto «de minimis» che, a causa dell'esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l'importo complessivo degli aiuti che le sono stati concessi a superare il massimale di EUR 200 000 nell'arco di tre esercizi finanziari, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013, può optare, fino alla concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale.

     

    2) Gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013 devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non sono tenuti a consentire alle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto prima della concessione di quest'ultimo, al fine di non oltrepassare il massimale di EUR 200 000 nell'arco di tre esercizi finanziari, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013. Spetta al giudice del rinvio valutare le conseguenze giuridiche della mancanza della possibilità, per le imprese, di procedere a siffatte modifiche, fermo restando che queste ultime possono essere effettuate solo ad una data anteriore a quella della concessione dell'aiuto «de minimis».

     

  • 4222 - De minimis ed impresa unica - Faq Registro degli aiuti di stato (Agg. 7/9/2018)

    LINK

    https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/faq#7.

     

    Approfondimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee - 24/11/2017

     

    Agg. 5/3/2021

     

    7. IMPRESA UNICA

    7.1 Cosa è ricompreso nel perimetro di impresa unica estratto dal Registro nazionale degli aiuti di Stato?

    Le informazioni estratte dal Registro nazionale degli aiuti di Stato comprendono nel perimetro di impresa unica tutte le imprese controllate, controllanti e le controllate e controllanti di ciascuna di queste, determinate:

     

    1. sulla base delle informazioni relative alle quote societarie risultanti dagli elenchi soci presenti nel Registro delle Imprese;
    2. sulla base delle dichiarazioni di impresa soggetta ad altrui direzione e/o coordinamento che possono essere effettuate dalle imprese presso il Registro delle Imprese.

     

    In linea con la definizione di impresa unica di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e con gli orientamenti interpretativi forniti dalla Commissione europea in relazione alla stessa, il perimetro estratto dal Registro nazionale degli aiuti esclude i soggetti che, pur se rilevanti sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b), costituiscono organismi pubblici, imprese estere nonché persone fisiche che non costituiscono Ditte individuali.

     

    7.2 Cosa fare in caso di disallineamento fra le informazioni prodotte dai Soggetti beneficiari all’interno dell’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in relazione ai soggetti costituenti “impresa unica” e quelle presenti nella visura de minimis estratta dal portale RNA?

    Fermo restando quanto chiarito dalla FAQ 7.1 in relazione al perimetro di impresa unica estratto dal Registro nazionale degli aiuti, è utile evidenziare che la visura camerale risultante dal Registro delle Imprese riporta unicamente le società o gli enti controllanti “a monte” il Soggetto beneficiario e le partecipazioni in altre imprese “a valle” del Soggetto beneficiario stesso e, pertanto, non è sufficiente a tracciare il perimetro dell’impresa unica come indicato dal regolamento (UE) n. 1407/2013, comprendente anche le imprese collegate alle controllanti/partecipanti o alle controllate/partecipate.
    In altri casi, il perimetro estratto dal Registro degli aiuti potrebbe risultare più ampio rispetto alla definizione di impresa unica di cui al regolamento de minimis.
    Ulteriori elementi che ricadono nella definizione di impresa unica, con particolare riferimento alle lettere b) c) e d) dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, possono essere acquisiti tramite la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa agli aiuti ricevuti, prodotta dall’impresa istante, che può riportare ulteriori codici fiscali rispetto a quelli già risultanti nel RNA, ovvero un numero inferiore in caso di atti non aggiornati all’interno del Registro delle Imprese.
    La visura estratta dal RNA rappresenta, quindi, uno strumento di supporto che il Soggetto concedente deve usare nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla concessione. E' responsabilità del medesimo Soggetto concedente identificare il perimetro di impresa, valutando opportunamente le informazioni riportate nella visura de minimis estratta dal RNA e procedendo, in caso di disallineamento fra le informazioni presenti nell'autocertificazione prodotta dal soggetto beneficiario e quelle presenti nella predetta visura de minimis, alle ulteriori verifiche atte a garantire la corretta individuazione del perimetro di impresa unica. Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del regolamento di cui al DM 115/2017, qualora il RNA non abbia consentito la registrazione dell’aiuto per l'avvenuto superamento dell'importo concedibile e detto superamento sia ricavato da informazioni rese disponibili da sistemi esterni allo stesso RNA (come nel caso del Registro delle Imprese), la registrazione dell’aiuto è comunque possibile previa reiterazione della richiesta da parte del Soggetto concedente. Quest’ultimo, pertanto, attraverso la predetta reiterazione, potrà superare il diniego proposto dal Registro in tutti i casi in cui l'impresa unica individuata a seguito dell'attività istruttoria rientri nei limiti previsti per gli aiuti a titolo di de minimis.
     
    7.3 In caso di capitale d’impresa detenuto da una fiduciaria, quest’ultima, ai fini delle verifiche inerenti al superamento dell’importo complessivo di aiuti «de minimis» concessi a un’impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, va ricompresa nel perimetro di impresa unica della società fiduciante?
    In caso di intestazione fiduciaria il rapporto di collegamento si valuta rispetto all’impresa fiduciante e non alla fiduciaria. Pertanto, non rientrano nel perimetro di impresa unica della beneficiaria dell'aiuto la fiduciaria stessa e le imprese le cui relazioni, previste all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono riconducibili esclusivamente alla fiduciaria e non anche alla fiduciante.
  • 4228 - De minimis - Agevolazione che risulta nel registro degli aiuti di stato (RNA) che poi è stata revocata (anche parzialmente)

    Molto spesso nel registro degli aiuti di stato risultano agevolazioni che dopo la concessione sono state revocate, anche per rinuncia; quando le aziende devono dichiarare gli aiuti de minimis non devono considerare questi contributi. E' ovvio che in questo caso i dati che risultano dalla dichiarazione della ditta non corrispondono con la visura degli aiuti di stato che la pubblica amministrazione concedente fa presso l'RNA.

     

    Sicuramente uno dei migliori manuali sugli aiuti di stato è quello del Prof. Carlo Eugenio Baldi:

    LA DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO

    Manuale critico ad uso delle amministrazioni e delle imprese.

    Seconda edizione 2018.

    Maggioli editore

     

    3.1.1 Effetti dell'annullamento di un atto di revoca (pag. 226)

    Ai fini della verifica del rispetto del massimale applicabile occorre tenere conto di eventuali revoche totali o parziali e

    delle vicende che possono seguire tali atti. Si è già detto che, qualora un aiuto venga revocato o anche semplicemente ridotto nella sua entità in sede di liquidazione, si dovrà tener conto dell'importo indicato nell'atto di concessione fino a quando il beneficiario abbia titolo ad ottenerlo; qualora, qualunque sia il motivo, l'aiuto venisse revocato o venisse decurtato, da momento dell'atto di revoca o di liquidazione definitiva, si considera l'importo risultante da tali atti.

     

    Per quanto riguarda il modello di dichiarazione ogni amministrazione propone il suo ma si è cercato di uniformarlo:" Per ragioni di omogeneità e per garantire la correttezza del documento, la Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome ha adottato un modello che propone a tutte le amministrazioni, regionali e non, senza peraltro che comporti alcun obbligo di adeguamento. Anche in questa sede se ne propone uno, che non si discosta da quello della Conferenza, alla cui redazione chi scrive ha collaborato, se non forse per una maggiore semplicità (Allegato D al presente volume)… " Pag. 237

     

    Il modello della Conferenza delle Regioni è stato approvato nel 2014

    Le istruzioni  Allegato I  stabiliscono quanto segue

    Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso.

     

    Nel modello sono previste due importi da indicare:

    Importo dell'aiuto de minimis

    Concesso     Effettivo

  • 4243 - Contributo de minimis, rinuncia parziale per non sforare il tetto (Consiglio di Stato - Sentenza 7 aprile 201 n.2792)

    IL SOLE 24 ORE - 8/4/2021

    Le imprese che chiedono contributi pubblici nel regimede minimis possono chiedere, prima della concessione del finanziamento, una riduzione del contributo stesso per restare nei limiti del tetto previsto dal regolamento Ue. Questo il principio applicato dalConsiglio di Stato nella sentenza 7 aprile 2021 n. 2792

  • 4302 - Lo sgravio contributivo, previsto dall'art.1 comma 8 della legge nr.160 del 27.12.2019, è in de minimis (Circolare Inps nr.87 del 18.6.2021)

    CIRCOLARE  INPS N.87 DEL 18/6/2021

     

    OGGETTO: Sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato

    di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma

    di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione

    tecnica superiore. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano

    dei conti

     

    SOMMARIO: Per gli anni 2020 e 2021 i datori di lavoro che occupano alle proprie

    dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono beneficiare

    di uno sgravio contributivo del cento per cento per le assunzioni con

    contratto di apprendistato di primo livello. La presente circolare fornisce le

    indicazioni di carattere normativo, operativo e contabile.

     

    ......

    1. Premessa

    L’articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto uno sgravio

    contributivo integrale per le assunzioni con contratto di apprendistato disciplinate dall’articolo

    43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (apprendistato per la qualifica e il diploma

    professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione

    tecnica superiore, detto anche apprendistato di primo livello) in favore dei datori di lavoro che

    occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

    Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per gli

    anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%.

    L’esenzione contributiva è stata prorogata per l’anno 2021 dal comma 12 dell’articolo 15-bis

    del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

    dicembre 2020, n. 176

    ................

     

    5.1. La normativa in materia di aiuti de minimis

    Sulla base degli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, lo

    sgravio contributivo in argomento può essere legittimamente fruito da parte del datore di

    lavoro interessato, nel rispetto delle previsioni e dei massimali di aiuto di cui al Regolamento

    (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del

    Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, nonché degli altri

    Regolamenti disciplinanti gli aiuti de minimis per le imprese che forniscono servizi di interesse

    economico generale, che operano nel settore della pesca e nella produzione primaria di

    prodotti agricoli.

    Si evidenzia che i suddetti massimali devono essere rispettati avuto riguardo al momento

    dell’assunzione dell’apprendista, in quanto a decorrere dall’assunzione sorge il diritto del

    datore di lavoro alla fruizione dello sgravio.

    Lo sgravio contributivo in argomento potrà essere fruito solo se l’intero importo - quantificato

    tenendo conto di tutto il periodo di tempo in cui lo stesso è utilizzabile -non supera il

    massimale concedibile previsto dai Regolamenti comunitari de minimis di settore nell’arco di

    tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti).

    Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di aiuto concedibili nel triennio di riferimento,

    dovranno essere presi in considerazione gli aiuti de minimis a qualsiasi titolo concessi, incluso

    l’importo dello sgravio in argomento, in favore del soggetto individuato quale “impresa unica”,

    ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013,

    nonché dagli altri Regolamenti disciplinanti gli aiuti de minimis.

    Si precisa, infine, che il datore di lavoro per il quale l’importo dello sgravio contributivo è tale

    da non determinare il superamento, nel triennio, dei massimali previsti dai Regolamenti

    comunitari, ma che risulti privo di regolarità contributiva o sia incorso nella violazione delle

    altre norme richiamate al precedente paragrafo 5, è tenuto al versamento della contribuzione

    prevista dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, nonché della

    contribuzione di finanziamento dell’ASpI e del contributo integrativo (pari all’1,61% della

    retribuzione imponibile ai fini previdenziali) e, inoltre, è soggetto al contributo previsto

    dall’articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento) in quanto

    anche i benefici di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 150/2015 soggiacciono alle

    disposizioni indicate al precedente paragrafo 5

  • 4385 - Limite del "de minimis": deve essere verificato alla data della domanda o alla data di concessione ?

    La verifica deve essere fatta alla data di concessione.

     

    Faq 2.7 del  Registro degli Aiuti di Stato

    2.7 In caso di registrazione di un aiuto de minimis cosa si intende per “data prevista di concessione”?

    In fase di registrazione di un aiuto in regime de minimis, la “data prevista di concessione” è la data rispetto alla quale vengono effettuate tutte le verifiche previste dal regolamento di cui al D.M. n. 115/2017, vale a dire rispetto alla quale vengono effettuati i calcoli del concedibile. Nella fase di conferma di cui all’articolo 9, comma 5,, la “data di concessione” non può essere antecedente alla “data prevista di concessione” inserita in fase di compilazione della richiesta di registrazione dell’aiuto, ma solo uguale o successiva.

    Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Guida tecnica all’utilizzo del Sistema e ai relativi allegati disponibili nella sezione Supporto Documentale.

     

    La procedura corretta è quella indicata in una Faq del Bando 2011 Risparmi energetici della Regione Marche, scadenza 15.11.2021

     

    Esempio numerico

    Esercizio Contributi in de minimis
    2019 € 60.000,00
    2020 € 80.000,00
    2021 € 70.000,00

    La ditta deve chiedere entro il 15.11.2021 un contributo di € 50mila.

    Alla data della domanda il de minimis è pieno, totale € 200mila (60mila + 80mila + 70mila).

    La graduatoria verrà approvata nel 2022 quindi nel triennio non deve essere più conteggiato il 2019 (€ 60mila), la ditta può presentare la richiesta in quanto

    alla data di registrazione il totale sarà pari ad € 200mila [€ 80mila (2020)  + € 70mila (2021) + € 50mila (2022)].

     

    Approfondimento

    "La disciplina degli aiuti di Stato" - Prof. Carlo Eugenio Baldi

    Manuale critico ad uso delle amministrazioni e delle imprese.

    Seconda edizione.

    Pag. 223 e 224

  • 4403 - Aiuti de Minimis, come regolarizzare le anomalie del modello Irap 2019 (Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 22/11/2021)

    Agenzia delle entrate - Provvedimento del 22/11/2021

     

    Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei beneficiari di aiuti in regime generale “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, indicati nella dichiarazione Modello IRAP 2019, per i quali è stata rifiutata la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti per superamento dell'importo complessivo concedibile

     

    1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

    1.1 L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (di seguito Registro), per il superamento dell’importo complessivo concedibile nei tre esercizi finanziari di riferimento, degli aiuti individuali in regime de minimis, indicati nella sezione “aiuti di Stato” della dichiarazione IRAP presentata per il periodo di imposta 2018 (quadro IS del Modello IRAP 2019). L’Agenzia delle entrate rende disponibili le informazioni di cui al punto

    1.2, per consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata

    ....

    2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni

    2.1 L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli contribuenti – comunicato ai sensi dell’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’invio è effettuato per posta ordinaria.

    2.2 La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili dall’interessato all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata “Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance

    ....

    3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

    3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1

    ......

    5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

    5.1 Qualora il superamento dell'importo complessivo concedibile, in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, sia imputabile a errori di compilazione della sezione “aiuti di Stato” della dichiarazione IRAP 2019, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato de minimis sono iscritti nel Registro nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

    5.2 Qualora il superamento dell'importo complessivo concedibile, in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, non sia imputabile a errori di compilazione della sezione “aiuti di Stato” di cui al punto 5.1, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

    5.3 Con riferimento alle violazioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 sono dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.

    ......

     

     


    RASSEGNA STAMPA

    Fiscooggi 22/11/2021

    Aiuti de minimis, come regolarizzare
    le anomalie del modello Irap 2019

    22 Novembre 2021

    I contribuenti interessati riceveranno le informazioni al proprio domicilio digitale o, in assenza di Pec, per posta ordinaria e comunque potranno consultare dati e comunicazione nel cassetto fiscale

    compliance

    Con il provvedimento del 22 novembre 2021, firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, arrivano le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza - anche con modalità informatiche - le informazioni relative alla mancata registrazione nel Registro degli aiuti de minimis indicati nella dichiarazione Irap 2019, relativa al periodo di imposta 2018 per consentire ai contribuenti di fornire elementi utili per rimediare spontaneamente all’anomalia riscontrata e regolarizzare la propria posizione. In particolare, sono rese disponibili le informazioni in base alla quale è stata rifiutata l’iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato per il superamento dell’importo complessivo concedibile nei tre esercizi finanziari di riferimento, degli aiuti individuali in regime de minimis, indicati nella sezione “aiuti di Stato” della dichiarazione Irap presentata per il periodo di imposta 2018 (quadro IS del Modello Irap 2019).
    Nel provvedimento, quindi, sono fornite le istruzioni con le quali i beneficiari degli aiuti possono, anche mediante gli intermediari incaricati, richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

    L’Agenzia scrive
    Nella comunicazione i soggetti interessati troveranno gli elementi utili a individuare, tra l’altro, la dichiarazione presentata, le anomalie riscontrate da regolarizzare, gli aiuti di Stato de minimisrelativi al 2018, indicati nella dichiarazione Irap 2019, per cui non è stato possibile procedere alla registrazione nel Registro, i dati relativi all’impresa unica dichiarati nel rigo IS202 del modello Irap, utilizzati per verificare il rispetto della normativa Ue in materia di cumulo di aiuti de minimis, la visura “Aiuti de minimis” rilasciata dal Registro.
    La comunicazione sarà recapitata al domicilio digitale dei singoli contribuenti e nel caso in cui l’indirizzo Pec non sia attivo o non registrato nell’elenco Ini-Pec, istituito presso il ministero dello Sviluppo economico, per posta ordinaria.
    La comunicazione e i relativi allegati sono comunque disponibili nel “cassetto fiscale” dell’interessato, nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”, raggiungibile dall’area riservata del sito delle Entrate.

    Il contribuente risponde
    Il destinatario della segnalazione può richiedere all’Agenzia, direttamente o tramite un intermediario abilitato, maggiori informazioni rispetto all’anomalia riscontrata o evidenziare eventuali inesattezze riguardanti le informazioni in possesso dell’amministrazione e/o elementi, fatti e circostanze sconosciuti al Fisco che hanno determinato l’anomalia rilevata.

    Come regolarizzare lo sconfinamento
    Se l’iscrizione nel Registro è stata rifiutato a ragione, ossia se è stato superato l’importo de minimis concedibile, il contribuente può regolarizzare la sua posizione con una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
    Nel caso in cui lo sforamento sia avvenuto per un errore di compilazione della sezione “aiuti di Stato” della dichiarazione Irap 2019, il contribuente può presentare la dichiarazione integrativa con i dati corretti. A questo punto gli aiuti di Stato de minimistroveranno regolarmente il loro posto nel Registro relativo all'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione dell’integrativa nella quale sono stati dichiarati.

    In entrambi i casi sono dovute le sanzioni stabilite, con la possibilità di usufruire della riduzione prevista dal ravvedimento operoso in funzione della tempestività con cui la situazione viene regolarizzata secondo le modalità sopra descritte.

    Un Registro nazionale per garantire il rispetto dei limiti
    Il Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito presso il ministero dello Sviluppo economico, è nato per garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa unionale e nazionale in materia di aiuti di Stato. Il suo funzionamento è stato definito con il decreto interministariale n. 115/2017.
    Il decreto direttoriale Mise del 28 luglio 2017 ha definito i tracciati relativi ai dati e alle informazioni da trasmettere al Registro, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici.

    L’Agenzia delle entrate gestisce gli aiuti di stato fiscali “automatici” e “semi-automatici”, che provvede a iscrivere, con modalità “massiva”, sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nelle rispettive dichiarazioni fiscali nella sezione “aiuti di Stato”.
    Tali aiuti fiscali si intendono concessi e inseriti nel Registro dall’Agenzia nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.
    Il Registro per calcolare il cumulo degli aiuti de minimis fa riferimento, come data di concessione, a quella in cui è effettuata la registrazione dell’aiuto individuale. L’impossibilità di registrazione dell’aiuto per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile, per tipologia di aiuto de minimis,determina l’illegittimità della fruizione.

  • 4464 - De minimis - In questi giorni l'Agenzia delle Entrate sta inviando le lettere per regolazione il triennio 2018-2019-2020 (Il Sole 24 Ore - 28.12.2021

    Gli aiuti de minimis indicati nel prospetto aiuti di Stato della dichiarazione Irap relativa la periodo di imposta 2018 (unico 2019) dovevano essere registrati entro il 31.12.2020.

    Il triennio di riferimento è quindi 2018-2019-2020.

    Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22.11.2021

  • 4490 - Come correggere il prospetto Aiuti di stato errato con la conseguente registrazione nel Registro degli Aiuti di stato (RNA) - de minimis - Agenzia delle entrate, risoluzione n.26/e del 15 aprile 2021

    Risoluzione n. 26 del 15/04/2021

    Chiarimenti in merito alle modalità di correzione dell’importo dell’aiuto spettante indicato nel prospetto Aiuti di Stato e della conseguente iscrizione dell’aiuto individuale nel registro nazionale aiuti di Stato - pdf

     

    OGGETTO: Chiarimenti in merito alle modalità di correzione dell’importo dell’aiuto spettante indicato nel prospetto

    Aiuti di Stato e della conseguente iscrizione dell’aiuto individuale nel registro nazionale aiuti di Stato

    Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimento in merito alle modalità di correzione dell’importo degli aiuti individuali iscritto nel Registro nazionale aiuti di Stato (di seguito RNA) dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati forniti dai contribuenti tramite la compilazione del prospetto Aiuti di Stato, presente nelle dichiarazioni fiscali dal periodo d’imposta 2018.
    I contribuenti rappresentano di aver erroneamente compilato il suddetto prospetto inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione – su cui è calcolata l’agevolazione – in luogo dell’importo dell’aiuto spettante. Il maggiore importo erroneamente dichiarato è stato di conseguenza iscritto come aiuto individuale in RNA.

    In particolare, le segnalazioni pervenute hanno riguardato in gran parte la deduzione forfetaria per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, prevista dall’articolo 11, comma 1, lett. a), n. 3, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (codice aiuto 354). L’ammontare della deduzione doveva essere indicato nel rigo IS2 colonna 2 del Modello IRAP 2019 mentre l’importo relativo all’aiuto spettante era riportato nei righi IS201 colonna 14 e 26 del prospetto Aiuti di Stato.

    Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

    L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro nazionale aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

    Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA (di seguito Regolamento).

    In ordine alle modalità di registrazione degli aiuti, il Regolamento distingue gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione, disciplinati dagli articoli 8 e 9, dagli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (c.d. aiuti “automatici” e “semi-automatici”), la cui disciplina è contenuta nell’articolo 10. A tale distinzione corrispondono differenti termini e modalità di registrazione dell’aiuto.

    L'AGENZIA DELLE ENTRATE GESTISCE GLI AIUTI FISCALI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI

    L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali automatici e semiautomatici di cui all’articolo 10 del Regolamento provvedendo alla loro registrazione nel RNA sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto Aiuti di Stato delle rispettive dichiarazioni fiscali.  

    Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione.

    TEMPI DI REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI FISCALI  AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI

    ESEMPIO:

    2019: ESERCIZIO IN CUI E' MATURATA L'AGEVOLAZIONE

    2020: INVIO MODELLO UNICO

    2021: A DICEMBRE L'AIUTO E' STATO REGISTRATO NELL'RNA

    L’iscrizione in RNA dell’aiuto individuale è effettuata dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.  

    Ciò premesso, ai fini dei chiarimenti richiesti si rappresenta che nelle istruzioni alla compilazione del quadro Aiuti di Stato della dichiarazione e nelle relative specifiche tecniche, è stato precisato che l’ammontare complessivo dell’aiuto spettante consiste nel risparmio d’imposta oppure nel credito d’imposta spettante nel periodo.

    Pertanto, qualora il contribuente ritenga di aver erroneamente compilato il quadro Aiuti di Stato, inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione – su cui è calcolata l’agevolazione – in luogo dell’importo dell’aiuto spettante, con conseguente incongruenza dell’importo dell’aiuto individuale iscritto in RNA, potrà presentare una dichiarazione integrativa con l’importo corretto sulla base di quanto previsto dai commi 8 e 8-bis, dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    IN CASO DI ERRORE DEVE ESSERE PRESENTATA UNA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

    A seguito della presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente, l’Agenzia delle entrate procederà a effettuare la conseguente correzione in diminuzione del maggior importo precedentemente iscritto in RNA dell’aiuto individuale.

    L'AGENZIA PROVVEDERA' ALLA CORREZIONE DEGLI ERRORI, IL PROBLEMA E' CHE NON E' FISSATA UNA TEMPISTICA

    Riguardo il profilo sanzionatorio si ritiene che, nel caso di specie, sia applicabile la sanzione amministrativa in misura fissa prevista nel comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione alla quale si potrà beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
    istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.


    IL PROBLEMA E' CHE LA CORREZIONE VIENE FATTA NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

    Questo è quanto risulta nelle comunicazioni che arrivano alle aziende.

     


    RASSEGNA STAMPA

    Fiscoetasse 16.4.2021

     

  • 4581 - Simest, senza garanzie si consuma il de minimis (Il Sole 24 Ore - 19/3/2021)

    Le imprese che, nell’istanza di accesso al fondo della legge 394/81 di Simest, hanno richiesto l’esenzione dalla garanzia hanno il vantaggio di non dover interagire con il sistema bancario per il rilascio della stessa, ma devono fare attenzione al plafond previsto dal regime “de minimis"

  • 4592 - Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia - Agevolazioni contributive anche per il 2023, sempre in de minimis (Messaggio inps n.389 del 25.1.2023)

    LINK

    OGGETTO

     
    Direzione Centrale Entrate
     

    Agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”. Disposizioni introdotte all’articolo 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

     

    TESTO COMPLETO DEL MESSAGGIO

    L’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a fare data dal 24 agosto 2016.

    I periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione in trattazione, originariamente circoscritti agli anni 2017 e 2018, ai sensi del comma 4 del citato articolo 46, sono stati prolungati – sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di Stato – anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022 (cfr. la circolare n. 48/2019 e il messaggio n. 3674/2020)[1].  L'AGEVOLAZIONE E' IN DE MINIMIS

    Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che l’articolo 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha modificato ulteriormente il dettato dell’articolo 46 del decreto-legge n. 50/2017, prevedendo un’estensione dei periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione de qua.

    In particolare, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in presenza dei presupposti di legge e nei limiti di spesa previsti, fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa, è riconosciuto, per effetto della novella normativa, anche per il periodo di imposta 2023.

    Per completezza, si rammenta che il Ministero delle Imprese e del made in Italy – che per espressa previsione normativa (cfr., da ultimo, l’articolo 1, comma 748, della legge n. 197/2022), nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate a tale scopo, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le relative esenzioni e, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa in esito ai bandi precedenti – è l’Autorità competente in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni contributive in oggetto.

    I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del citato Dicastero possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2023). In ordine alla modalità di fruizione delle agevolazioni in trattazione, restano confermate le indicazioni operative fornite nella citata circolare n. 48/2019.

    Si rammenta, infine, che le agevolazioni in trattazione possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). A tale proposito, ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni previste dall’articolo 46 in commento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, a oggi, i codici tributo “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164” e “Z165”[2].

     

     
      Il Direttore Generale  
      Vincenzo Caridi  
     
     


    [1] Cfr. l’articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e l’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

    [2] Cfr. le risoluzioni AdE n. 160/E del 21 dicembre 2017, n. 45/E del 19 giugno 2018, n. 78/E del 30 agosto 2019, n. 47/E del 13 luglio 2021 e n. 32/E del 24 giugno 2022.

  • 4611 - De minimis: dal 1° gennaio 2024 il massimale sale a 300.000,00 euro (IlSole24Ore 18/12/2023)

    È quanto stabilito nel regolamento comunitario (Ue) de minimis 2023/2831 del 13 dicembre 2023 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» europea del 15 dicembre 2023 in vigore dal 1° gennaio 2024.

    Il nuovo regolamento è valido dall'1.1.2023 al 31.12.2030, sostituisce quindi il regolamento n.1407/2013 che scade il 31.12.2023.

    Link dello studio con il regolamento

    Il vecchio regolamento prevedeva una massimale di € 200.000,00, ridotto ad € 100.000,00 per le imprese di trasporto di merci su strada conto terzi.

    Il nuovo regolamento non prevede riduzioni per alcune attività, non si applica comunque alle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e della acquacoltura.


    L'ARTICOLO E' STATO CARICATO NELL'AREA RISERVATA ALLO STUDIO


    https://www.een-marche.it/ 10/01/2024

    Il 13 dicembre u.s. la Commissione europea ha adottato il nuovo Regolamento de minimis generale (Regolamento 2023/2831 – GUUE L/2023/, 15.12.2023) che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, il Regolamento 1407/2013.

    Il regolamento ricalca negli aspetti fondamentali quello precedente ma contiene alcune novità degne di nota:

    Campo di applicazione
    Come già anticipato dal Regolamento 2023/2391 – che aveva modificato in tal senso sia il Regolamento 1407/2013 sia il Regolamento 1408/2013 – il nuovo regolamento si applicherà anche all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, definita come “l’intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate dopo lo sbarco o durante la raccolta nel caso dell’acquacoltura, che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione”.
    Altra novità rilevante riguarda il settore dei trasporti. Il Regolamento 1407/2013, all’art. 3, par. 2 riduceva il massimale per le imprese che svolgono attività di trasporto merci su strada per conto di terzi da 200.000 a 100.000 euro; inoltre escludeva l’ammissibilità di aiuti de minimis per l’acquisto di automezzi di trasporto da parte di tali imprese. Il nuovo regolamento non differenzia più tale settore dagli altri, equiparandolo in tutto: dunque il settore dei trasporti è regolato ora dalle stesse norme generali, anche per quanto riguarda l’ammissibilità dei costi relativi all’acquisto di mezzi di trasporto.

    Massimale e periodo di riferimento
    Il massimale triennale è stato aumentato, per adeguarlo all’inflazione rilevata dal 2013 ad oggi e prevedibile per la durata di applicazione del regolamento.
    Il nuovo massimale è fissato dunque a 300.000 euro. Una novità rilevante è costituita dal ritorno al passato per quanto riguarda il periodo da prendere in considerazione per verificare il rispetto del massimale. Mentre dal 2014 questo era riferito a tre esercizi finanziari, il nuovo regolamento torna a considerare tre anni, intesi come periodi di 365 giorni. Di conseguenza, quando si dovrà concedere un nuovo aiuto, si dovranno conteggiare tutti gli aiuti de minimis concessi all’impresa beneficiaria a partire dai tre anni precedenti, a prescindere dall’esercizio finanziario adottato dall’impresa.

    Aiuti sotto forma di garanzia
    Il nuovo regolamento contiene due modifiche per quanto riguarda gli aiuti concessi sotto forma di garanzia in base al Regolamento 1407/2013.
    Nella forfettizzazione di cui alla lettera a), una garanzia fino all’80% su un prestito di 1,5 milioni, di durata quinquennale, l’aiuto de minimis sale da 200.000 euro a 2,25 milioni di euro e viene aggiunta la seguente condizione: che “le perdite siano sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante e i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducano proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante”.
    La seconda modifica consiste nell’inserimento nell’art. 4 di un nuovo comma 7, che introduce un’ipotesi ulteriore rispetto a quelle di cui ai commi precedenti: quella di un intermediario finanziario che, in virtù della garanzia pubblica, conceda prestiti garantiti, senza trasferire interamente i vantaggi ai beneficiari finali.

    Ambito di applicazione temporale e periodo transitorio
    Il regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2024 e si applicherà fino al 31 dicembre 2030 (con gli usuali sei mesi ulteriori per le concessioni effettuate in base a misure esistenti al 31 dicembre). In questo differisce dagli altri regolamenti de minimis, per i quali le scadenze sono attualmente fissate al 31 dicembre 2029, per quanto riguarda il Regolamento pesca, e al 31 dicembre 2026 per il Regolamento 1408/2013, prorogato.
    L’entrata in vigore del nuovo regolamento non influisce sull’operatività di misure di aiuto in essere che facciano riferimento al Regolamento 1407/2013. Queste continueranno ad operare fino a tutto il 30 giugno 2024 alle stesse condizioni; a meno che l’Autorità responsabile della misura non intenda passare al nuovo regime, informandone opportunamente gli interessati.

    Maggiori informazioni

  • 4616 - Nuovo de minimis dall'1.1.2024: periodo di tre anni per conteggiare il massimale di € 300.000,00 (approfondimento)

    Questa è una variazione importante rispetto al vecchio regolamento.

    Fino al 31.12.2023 si è fatto riferimento ai contributi concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

    Esempio: contributo concesso a giugno 2023, dovevano essere considerati i contributi concessi nel 2023, 2022 e 2021.

     

    Nel nuovo regolamento si fa riferimento ai contributi concessi nel tre esercizi precedenti.

    Sembra quindi che per gli aiuti concessi nel 2024 devono essere sicuramente considerati gli aiuti concessi nel 2021,2022 e 2023, forse devono essere considerati anche quelli nel 2024.

    Su questo punto si resta in attesa di chiarimenti.


    INDICE

    Nuovo regolamento

    Vecchio regolamento

    Rassegna stampa


    NUOVO REGOLAMENTO

    REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE   

    del 13 dicembre 2023

    relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»

    (11) Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti

    Articolo 3
    Aiuti «de minimis»

    2. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non supera 300 000 EUR nell’arco di tre anni


    VECCHIO REGOLAMENTO

    REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 (Valido dall'1.1.2014 al 31/12/2023)

    (10) Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

    Articolo 3

    Aiuti «de minimis»

    2.   L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.


    RASSEGNA STAMPA

    https://www.een-marche.it/news/ - 10/1/2024

    Massimale e periodo di riferimento
    Il massimale triennale è stato aumentato, per adeguarlo all’inflazione rilevata dal 2013 ad oggi e prevedibile per la durata di applicazione del regolamento.
    Il nuovo massimale è fissato dunque a 300.000 euro. Una novità rilevante è costituita dal ritorno al passato per quanto riguarda il periodo da prendere in considerazione per verificare il rispetto del massimale. Mentre dal 2014 questo era riferito a tre esercizi finanziari, il nuovo regolamento torna a considerare tre anni, intesi come periodi di 365 giorni. Di conseguenza, quando si dovrà concedere un nuovo aiuto, si dovranno conteggiare tutti gli aiuti de minimis concessi all’impresa beneficiaria a partire dai tre anni precedenti, a prescindere dall’esercizio finanziario adottato dall’impresa.

     

     

  • 4626 - De minimis, come si calcolano i tre anni solari precedenti. L'interpretazione di Assonime (circolare nr.5 del 5.3.2024)

    Il nuovo regolamento n.2023/2831 ha innalzato il massimale ad € 300.000,00.

    Il periodo da prendere in considerazione non è più l'esercizio in corso ed i due precedenti, ma bensì tre anni solari.

    Esempio contenuto nella circolare:

    -  contributo concesso il 1° marzo 2024;

    -  vengono considerati i contributi concessi dal 2 marzo 2021 al 1° marzo 2024.

    Con la vecchia normativa si consideravano i contributo concessi negli esercizi 2022, 2023 e 2024 (quindi i periodo poteva variare ad 3 anni a 2 anni ed un giorno).

    Potrebbero inoltre esserci problemi di coordinamento in quanto il regolamento 1404/2013 mantiene per il calcolo del massimale il criterio degli esercizi finanziari.

  • 4629 - Nuovo regolamento de minimis: come si calcola il periodo di 3 anni solari (la Faq pubblicata nel registro nazionale degli aiuti di stato)

    Paragrafo 15

    Nuovo regolamento de minimis* 


    15.1 Cosa cambia nel RNA alla luce dell'adozione da parte della Commissione Europea dei nuovi regolamenti de minimis?

    Dal 1° gennaio 2024 sono in vigore i regolamenti (UE) 2023/2831 e (UE) 2023/2832 sugli aiuti de minimis, che sostituiscono rispettivamente il regolamento de minimis generale (UE) n. 1407/2013 e, per il settore SIEG, il regolamento (UE) n. 360/2012.

    La nuova disciplina prevede l'aumento del massimale a 300.000 EUR per gli aiuti concessi a un'impresa unica ai sensi del regolamento de minimis generale.

    Il nuovo calcolo del concedibile avviene con riferimento a un periodo di 3 anni solari a partire dalla data di concessione dell'aiuto. Non si applica quindi più la previsione dei 3 esercizi finanziari.

    A titolo esemplificativo, nel caso di un aiuto con data prevista di concessione pari al 10/02/2024, il calcolo del concedibile viene determinato sulla base degli aiuti concessi all'impresa unica dal 11/02/2021 al 10/02/2024.

    Il massimale degli aiuti concessi a un'impresa unica ai sensi del regolamento de minimis SIEG viene innalzato a 750.000 EUR.

    I nuovi regolamenti sono consultabili nella sezione “Quadro normativo europeo” del sito RNA disponibile al link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/i_regolamenti_comunitari.

  • 4781- Il superamento del "de minimis" (Eutekne 8/4/2024)

    Sul superamento del limite De Minimis negli impatriati modello Redditi PF flessibile

    Le istruzioni sembrano confermare che si determini la decadenza totale dell'agevolazione. 

    L'art. 3 punto 7 del reg. 1407/2013 stabilisce che "qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali pertinenti.., nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento".

    Nel documento CNDCEC-FNC 20 settembre 2028 paragrafo 3.2 la disposizione è stata interpretata nel senso che in caso di superamento della soglia massima, nessuna delle nuove misure potrà essere concessa, neanche per la frazione che eventualmente ricada al di sotto del massimale.

    Una interpretazione più flessibile è stata prospettata dalla Corte di Giustizia Ue C-608/19, secondo cui è possibile optare, fino alla concessione dell'aiuto "per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale" .In linea con tale pronuncia, il Consiglio di Stato (sentenza n.2972/2021) ha altresì stabilito che l'amministrazione concedente sia tenuta a consentire l'esercizio di tale opzione da parte dell'impresa.

    Le istruzioni al modello REDDITI PF 2024, a commento della nuova casella "Reddito impatriati/controesodati eccedente il limite de minimis", sembrano confermare che il superamento del limite non determini la decadenza totale dell'agevolazione, laddove specificano che, in tale colonna, i soggetti che beneficiano del regime degli impatriati (art.16 del DLgs. 147/205) e degli incentivi per i controesodati (ndr docenti e ricercatori), (art.44 del DL 78/2010), indicano "l'eventuale quota di reddito che gli stessi intendono escludere dall'agevolazione ed assoggettare integralmente ad imposizione, al fine di ricondurre l'ammontare dell'aiuto effettivamente fruito entro il limite previsto per gli aiuti "de minimis".


     L'ARTICOLO E' STATO CARICATO NELL'AREA RISERVATA ALLO STUDIO

  • DE MINIMIS

    PREMESSA

    Il regime de minimis fu introdotto nel 1992 dalla Commissione che dichiarò "non ogni aiuto ha un impatto sensibile sul commercio e sulla concorrenza tra gli Stati membri" e dunque "nell'interesse di una semplificazione amministrativa a favore delle PMI è opportuno che gli aiuti fino ad un certo importo, al di sotto del quale si può presumere che non trovi applicazione l'art.92 (ora 107) paragrafo 1, non siano più soggetti all'obbligo di notifica"

    Il presupposto del regime è che piccoli aiuti, a prescindere da chi ne sia beneficiario, non sono tali da falsare gli scambi tra Stati membri e dunque non hanno tutti i requisiti per poter essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell'art.107, par.1 del trattato.

    Il richiamo alla locuzione latina "de minimis non curat praetor" - Il pretore non si occupa di cose piccolissime

    Le agevolazioni in de minimis non sono tecnicamente Aiuti di stato.

    Sono ammesse le spese retroattive.

    Non ci sono limitazioni sulle % del contributo.

    E' necessario che l'ente concedete lo qualifichi come tale sia nella norma di riferimento e nel decreto di concessione.

    Viene presa in considerazione la data di concessione, se successivamente l'agevolazione viene revocata o ridotta il nuovo importo deve essere preso in considerazione quanto è stato formalmente comunicato all'impresa.

    Devono essere prese in considerazione le operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni e scissioni)

    Non è prevista la esclusione per le imprese in difficoltà (solo al punto 6  dell'art.4, per gli aiuti concessi sotto forma di garanzie,  non sono ammessi i beneficiari che sono interessati da procedure concorsuali).

    Sono ammessi gli investimenti per favorire l'ammodernamento generico delle attrezzature o, più in generale, spese di funzionamento; non è quindi prevista la condizione dell'"investimento iniziale"contenuta nel regolamento in esenzione 651/2014

    Per le consulenze non ci sono le limitazioni previste dal regolamento  651/2014 (sono escluse quelle continuative e periodiche).

    NEWS

    4616 - Nuovo de minimis dall'1.1.2023: periodo di tre anni per conteggiare il massimale di € 300.000,00 (approfondimento)

    4611 - De minimis: dal 1° gennaio 2024 il massimale sale a 300.000,00 euro (IlSole24Ore 18/12/2023)


    NORMATIVA

    Link della Regione Marche

    Regolamento comunitario (Ue) de minimis 2023/2831 del 12/12/2023 (dal 1° gennaio 2024 il massimale sale ad € 300.000,00; valido dall'1/1/2024 al 31/12/2030)

    Regolamento comunitario de minimis nr.1407/2013 del 18/12/2013 (valido dall'1/1/2014 al 31/12/2023)


    APPRODONDIMENTI

    Riepilogo limiti

    Articolo 3 - Gli aiuti de minimis (normativa)

    Articolo 5 - Cumulo (normativa)

    Conseguenze del superamento del massimale

    Dichiarazione del legale rappresentante per i contributi in de minimis

    Le novità a partire dall'1/1/2024

    Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (art.10 del decreto n.115 del 31 maggio 2017)

    Impresa unica

    Impresa unica (normativa)

    Esercizi finanziari delle entità che costituiscono una "impresa unica" non coincidono


    CASISTICA

    1. Tax credit energia e gas nel limite de minimis
    2. Crediti d’imposta energia e gas, abrogato il tetto «de minimis» (Il Sole 24 ore - 29.7.2022)
    3. Le agevolazioni fiscali in regime de minimis per le start up innovative
    4. Fondo extra ristorazione con autodichiarazione aiuti de minimis (Il Sole 24 Ore 4.11.2022)
    5. Entro il 21 novembre dichiarazione «de minimis» per il contributo alla ristorazione (Eutekne - 16.11.2022)

    ---

    Tax credit energia e gas nel limite «de minimis» (Eutekne 8.7.2022)

    I crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale saranno utilizzabili nel rispetto dei limiti “de minimis”. Questa la principale novità in merito alla disciplina di tali agevolazioni introdotta nel testo del Ddl. di conversione del DL 50/2022 (c.d. DL “Aiuti”), sul quale ieri...

    / Pamela ALBERTI

    ---

    Le agevolazioni fiscali in regime de minimis per start-up innovative anche per quelle a vocazione sociale (Commercialista telematico - 27.7.2022)

    ---

    Crediti d’imposta energia e gas, abrogato il tetto «de minimis» (Il Sole 24 ore - 29.7.2022)

    di Roberto Lenzi

    Grazie a un emendamento al Dl Semplificazioni cade l’obbligo di rimanere entro i 200mila euro nel triennio. Il Sole 24 Ore aveva lanciato l’allarme sui vincoli del «de minimis» il 5 luglio

    .....

    Fondo extra ristorazione con autodichiarazione degli aiuti de minimis (Il Sole 24 Ore 4/11/2022)

    Istanze telematiche dal 7 al 21 novembre, risorse per 10mln

    Entro il 21 novembre dichiarazione «de minimis» per il contributo alla ristorazione  (Eutekne - 16.11.2022)

    Entro lunedì 21 novembre 2022 è possibile trasmettere all’Agenzia delle Entrate, mediante il portale “Fatture e corrispettivi”, la dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis”, approvata con il provvedimento 2 novembre 2022 n. 406608, al fine di richiedere il contributo a fondo perduto...

    / Pamela ALBERTI e Carlotta Anna Maria GHIO


    REGOLAMENTO COMUNITARIO (Ue) DE MINIMIS 2023/2831 DEL 13.12.2023 (dal 1° gennaio 2024 il massimale sale ad  € 300.000,00)

    INDICE

    Articolo 1 - Campo di applicazione

    Articolo 2 - Definizioni

    Articolo 3 - Aiuti "de minimis"

    Articolo 4 - Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo

    Articolo 5 - Cumulo

    Articolo 6 - Monitoraggio e comunicazione

    Articolo 7 - Disposizioni transitorie

    Articolo 8 - Entrata in vigore e periodo di applicazione

    REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE   

    del 13 dicembre 2023

    relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»

    LA COMMISSIONE EUROPEA

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4

    visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ( 1 ), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1

    previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

    considerando quanto segue

    (1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell’articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono dispensate dall’obbligo di notifica. In conformità dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Nel regolamento (UE) 2015/1588, il Consiglio ha deciso, a norma dell’articolo 109 del trattato, che potevano rientrare in una di queste categorie gli aiuti «de minimis» (ossia gli aiuti concessi alla stessa impresa nell’arco di uno specifico periodo di tempo che non superano un importo prestabilito). Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis» non soddisfino tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notificaGLI AIUTI DE MINIMIS NON SONO SOGGETTI A NOTIFICA

    (2) La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Commissione ha inoltre espresso la propria politica in merito ai massimali «de minimis» al di sotto dei quali l’articolo 107, paragrafo 1, del trattato è considerato inapplicabile, prima nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis ( 2 ) e quindi nei regolamenti (CE) n. 69/2001 ( 3 ), (CE) n. 1998/2006 ( 4 ) e (UE) n. 1407/2013 ( 5 ) della Commissione. Il presente regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1407/2013 alla sua scadenzaSOSTITUISCE IL REGOLAMENTO (UE) N.1407/2013 CHE SCADE IL 31.12.2023

    (3) MOTIVO PER IL QUALE IL MASSIMALE E' STATO PORTATO AD € 300.000,00  Alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, è opportuno aumentare a 300 000 EUR il massimale per gli aiuti «de minimis» che un’unica impresa può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro. Questo massimale tiene conto dell’inflazione osservata dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 e degli sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del presente regolamento. Questo massimale è necessario per far sì che le misure di cui al presente regolamento siano considerate tali da non incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza

    (4) Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, DEFINIZIONE DI IMPRESA per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento ( 6 ). IMPRESA UNICA La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o

    ---- note ---

    (1 ) GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

    (2) Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).

    (3) Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

    (4) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

    (5) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

    (6) Sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, ministero dell’Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di Firenze e altri, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 107

    ---

    indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell’attività economica» svolta dall’impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un’impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato ( 7 ). La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un’impresa unica ( 8 )

    (5) IMPRESA UNICA Per garantire la certezza del diritto e al fine di ridurre l’onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco chiaro ed esauriente di criteri per stabilire quando due o più imprese nello stesso Stato membro debbano essere considerate un’impresa unica. La Commissione ha selezionato criteri adeguati ai fini del presente regolamento tra i criteri consolidati utilizzati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 9 ) e all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ( 10). Dato l’ambito di applicazione del presente regolamento, i criteri dovrebbero essere applicabili sia alle PMI che alle grandi imprese e dovrebbero garantire che un gruppo di imprese collegate sia considerato un’unica impresa ai fini dell’applicazione della norma «de minimis». Tuttavia le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso o gli stessi organismi pubblici non dovrebbero essere considerate imprese collegate. Si dovrebbe pertanto tenere conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso o dagli stessi organismi pubblici, in cui le imprese possono avere un potere decisionale indipendente.

    (6) SETTORI ESCLUSI Il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria, segnatamente di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, per aiuti d’importo inferiore al massimale stabilito nel presente regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato

    (7) IL REGOLAMENTO SI APPLICA AI SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, se sono soddisfatte determinate condizioni. Le attività agricole necessarie per preparare un prodotto alla prima vendita (ad esempio, la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali oppure l’imballaggio delle uova) o la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione non dovrebbero essere considerate trasformazione o commercializzazione e pertanto il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a tali attività.

    (8) IL REGOLAMENTO SI APPLICA AI SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA Allo stesso modo, in considerazione della natura delle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e delle analogie tra tali attività e altre attività di trasformazione e commercializzazione, tale regolamento dovrebbe applicarsi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Né le attività in azienda o a bordo necessarie per preparare un animale o una pianta per la prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione dovrebbero essere considerate trasformazione o commercializzazione e pertanto il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a tali attività.

    (9) AGRICOLTURA La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che, una volta che l’Unione ha istituito un’organizzazione comune di mercato in un dato settore dell’agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione ( 11). Per questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti per importi fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati nel settore agricolo né agli aiuti connessi all’obbligo di condivisione dell’aiuto con i produttori agricoli primari. Tali principi si applicano anche al settore della pesca e dell’acquacoltura

    --- note---

    (7) Ibidem, punti 112 e 113.

    (8) Sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2002, Paesi Bassi/Commissione, C-382/99, ECLI:EU:C:2002:363.

    (9) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

    (10) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

    (11) Sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2002, Francia/Commissione, C-456/00, ECLI:EU:C:2002:753, punto 31

    ---

    (10) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a beni importati. In particolare, esso non dovrebbe applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il regolamento n. 1998/2006 «non esclude qualsiasi aiuto che potrebbe incidere sulle esportazioni, ma soltanto quelli che hanno lo scopo diretto, in qualsiasi forma, di sostenere le vendite in un altro Stato» e che «un aiuto agli investimenti, a condizione che esso non sia, in una forma o nell’altra, determinato nel suo principio e nel suo importo dal quantitativo di prodotti esportati, non rientra tra gli «aiuti ad attività connesse all’esportazione», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1998/2006 e quindi non rientra nell’ambito d’applicazione di tale disposizione, sebbene gli investimenti in tal modo sostenuti consentano lo sviluppo di prodotti destinati all’esportazione» ( 12). Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per lanciare nuovi prodotti o prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo.

    (11) COME VANNO CONTEGGIATI I TRE ANNI Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti

    (12)IMPRESA CHE SVOLGE PIU' ATTIVITA' DI CUI ALCUNE ESCLUSE Se un’impresa è attiva in settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e opera anche in altri settori o svolge altre attività, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tali altri settori o attività, se lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti «de minimis». Occorre applicare lo stesso principio alle imprese che operano in settori ai quali si applicano massimali «de minimis» ridotti. Se un’impresa non può garantire che le attività esercitate in settori ai quali si applicano i massimali «de minimis» ridotti ricevano solo aiuti «de minimis» che non superano tali massimali, a tutte le attività dell’impresa interessata dovrebbero applicarsi i massimali più bassi

    (13) Devono essere stabilite norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste nei pertinenti regolamenti o decisioni della Commissione. È inoltre opportuno stabilire norme chiare in materia di cumulo.

    (14) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato per motivi diversi da quelli in esso indicati, ad esempio perché la misura è conforme al principio dell’operatore in un’economia di mercato o non comporta un trasferimento di risorse statali. In particolare, i finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuti di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se il massimale stabilito in questo regolamento è rispettato

    (15) Il presente regolamento non contempla tutte le situazioni in cui è possibile che una misura non incida sugli scambi tra Stati membri e non falsi o minacci di falsare la concorrenza, Nelle situazioni in cui un beneficiario fornisce beni o presta servizi in una zona limitata (ad esempio, in una regione insulare o ultraperiferica) di uno Stato membro, è poco probabile che il beneficiario attragga clienti da altri Stati membri, per cui è impossibile prevedere che la misura abbia un’incidenza più che marginale sulle condizioni di investimento o di stabilimento transfrontaliero. Le misure di questo tipo dovrebbero essere valutate caso per caso

    (16)AIUTI DE MINIMIS TRASPARENTI A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti de minimis trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato. L’introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l’importo preciso dell’aiuto, lo Stato membro deve supporre che l’aiuto sia pari al limite per la misura, per evitare che l’insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento e per applicare le norme sul cumulo.

    --- note ---

    ( 12) Sentenza della Corte di giustizia del 28 febbraio 2018, ZPT AD/Narodno sabranie na Republika Bulgaria e altri, C-518/16, ECLI:EU:C:2018:126, punti 55 e 56

    ---

    (17) TRASPARENZA DEGLI AIUTI - EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», tutti gli Stati membri dovrebbero applicare lo stesso metodo di calcolo per calcolare l’importo complessivo degli aiuti concessi. Per facilitare il calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l’equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o dagli aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per agevolare un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento corrispondano ai tassi di riferimento fissati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (13)

    (18) TRASPARENZA E AIUTI CONCESSI SOTTO FORMA DI PRESTITI Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio concessi sotto forma di prestiti, dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi d’interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell’aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è necessario stabilire norme chiare, di facile applicazione e che tengano conto sia dell’importo che della durata del prestito. Per i prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50 % del prestito e non superiori a 1 500 000 EUR e un periodo di cinque anni o a 750 000 EUR e un periodo di dieci anni, si può ritenere che il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Ciò si basa sull’esperienza della Commissione e tiene conto dell’inflazione osservata dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell’andamento dell’inflazione previsto durante il periodo di applicazione del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l’equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare il prestito (ad esempio perché sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei loro creditori), è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese

    (19)CONFERIMENTI DI CAPITALE  Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico non superi il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il FINANZIAMENTO DEL RISCHIO finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio ( 14), non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitale non superiori al massimale «de minimis».

    (20) AIUTI SOTTO FORMA DI GARANZIE Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate ( 15). È opportuno che il presente regolamento stabilisca norme chiare, che tengano conto sia dell’importo del prestito sotteso che della durata della garanzia. Fissare norme chiare dovrebbe semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino a un massimo dell’80 %, in cui le perdite sono sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante e i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducono proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante. Tali norme non dovrebbero applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. In base all’esperienza della Commissione e tenuto conto dell’inflazione osservata dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell’andamento dell’inflazione previsto durante il periodo di validità del presente regolamento, Si dovrebbe considerare che la garanzia abbia un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis» se: i) la garanzia non supera l’80 % del prestito sotteso; ii) l’importo garantito non supera 2 250 000 EUR; e iii) la durata della garanzia non supera 5 anni. Lo stesso vale se: i) la garanzia non supera l’80 % del prestito sotteso, ii) l’importo garantito non supera 1 125 000 EUR; e iii) la durata della garanzia non supera 10 anni.

    (21) Inoltre, gli Stati membri possono ricorrere a un metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo delle garanzie che è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento in vigore all’epoca nel settore degli aiuti di Stato e che è stato approvato dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie ( 16) o a comunicazioni successive. Gli Stati membri vi ricorrono soltanto se il metodo approvato riguarda esplicitamente il tipo di garanzie e il tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento.

    ---note---

    (13) Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

    (14) Comunicazione della Commissione, «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (GU C 508 del 16.12.2021, pag. 1).

    (15) Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

    (16) Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10)

    ---

    (22) Nel caso in cui gli aiuti «de minimis» siano attuati tramite intermediari finanziari, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, i) chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o ii) di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o iii) facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento al livello degli intermediari. Per semplificare il trattamento degli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis», nei casi in cui gli Stati membri si avvalgano dell’opzione iii), è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto dell’importo complessivo dei prestiti che comportano aiuti «de minimis» emessi dall’intermediario finanziario nell’arco di tre anni. In base all’esperienza acquisita, la Commissione ritiene che gli intermediari finanziari che concedono prestiti garantiti e che utilizzano un meccanismo volto a trasferire i vantaggi ai beneficiari finali ricevano un equivalente sovvenzione lordo che non supera il massimale «de minimis» se l’importo totale del portafoglio dei prestiti «de minimis» garantiti è inferiore a 10 milioni di EUR o se l’importo totale del portafoglio dei prestiti «de minimis» garantiti è inferiore a 40 milioni di EUR ed è composto da prestiti «de minimis» individuali di importo inferiore a 100 000 EUR, a condizione che il regime «de minimis» sia disponibile, a parità di condizioni, a tutti gli intermediari finanziari che operano nello Stato membro interessato

    (23) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale, una misura per il finanziamento del rischio sotto forma di investimento in equity o quasi-equity, esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite comporti un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis» e possa pertanto rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento

    (24) ISTITUZIONE DI UN REGISTRO CENTRALE EUROPEO ENTRO IL 1° GENNAIO 2026 La Commissione ha il dovere di garantire che le norme in materia di aiuti di Stato siano rispettate e che siano conformi al principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero agevolare l’adempimento di tale compito istituendo gli strumenti necessari per garantire che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un’unica impresa in virtù della norma «de minimis» non superi il massimale complessivo ammissibile. Gli Stati membri dovrebbero verificare che gli aiuti concessi non superino il massimale stabilito dal presente regolamento e che siano applicate le norme sul cumulo. Per adempiere a tale obbligo, entro il 1o gennaio 2026 gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi inserendole in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione e verificare che ogni nuova concessione di aiuti non superi il massimale pertinente. Il registro centrale contribuirà a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese. Le imprese non saranno più tenute, a norma del presente regolamento, a tenere traccia di eventuali altri aiuti «de minimis» ricevuti e a dichiararli, una volta che il registro centrale contenga dati relativi a un periodo di 3 anni. Ai fini del presente regolamento, il controllo del rispetto del massimale stabilito dal presente regolamento si basa, in linea di principio, sulle informazioni contenute nel registro centrale.

    (25) Ciascuno Stato membro può istituire un registro centrale nazionale. I registri centrali nazionali esistenti che soddisfano i requisiti stabiliti dal presente regolamento possono continuare ad essere utilizzati. La Commissione istituirà un registro centrale a livello dell’Unione che potrà essere utilizzato dagli Stati membri dal 1o gennaio 2026

    (26) RIDUZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELL'IMPRESA Considerando che gli oneri amministrativi e gli ostacoli normativi costituiscono un problema per la maggior parte delle PMI e che la Commissione si prefigge di ridurre del 25 % gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione ( 17), tutti i registri centrali dovrebbero essere istituiti in modo da ridurre gli oneri amministrativi. Le buone pratiche amministrative, come quelle stabilite nel regolamento sullo sportello digitale unico ( 18), possono essere utilizzate come riferimento per l’istituzione e il funzionamento del registro centrale a livello dell’Unione e dei registri centrali nazionali

    (27) Le norme di trasparenza mirano ad assicurare un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. La pubblicazione, in un registro centrale, del nome del beneficiario dell’aiuto risponde al legittimo interesse di garantire trasparenza fornendo al

    --- note ---

    (17) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Pacchetto di aiuti per le PMI» [COM(2023) 535 final].

    (18) Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

    ---

    pubblico informazioni in merito all’utilizzo dei fondi degli Stati membri. Non ostacola indebitamente l’esercizio del diritto dei beneficiari alla protezione dei loro dati personali, purché la pubblicazione nel registro centrale dei dati personali sia conforme alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati ( 19). Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di servirsi di pseudonimi per alcune voci specifiche ove necessario per conformarsi alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati.

    (28) Il presente regolamento dovrebbe stabilire una serie di condizioni in base alle quali qualsiasi misura che rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento non sia ritenuta tale da incidere sugli scambi tra Stati membri o falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Per questo motivo il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore, se risultano soddisfatte tutte le condizioni ivi stabilite. Analogamente, anche gli aiuti che soddisfano i criteri del regolamento (UE) n. 1407/2013 concessi tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 dovrebbero essere considerati esenti dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

    (30) Nel caso in cui il periodo di applicazione del presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri dovrebbero disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per gli aiuti «de minimis» contemplati dal regolamento stesso

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1
    Campo di applicazione

    1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
    a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
    b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
    dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o
    immessi sul mercato;
    c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
    d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei
    seguenti casi:
    i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori
    primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
    ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
    e) aiuti concessi a favore di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente
    collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti
    connesse con l’attività d’esportazione;
    f) aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

    2. AZIENDE CHE OPERANO IN PIU' SETTORI Se un’impresa operante in uno dei settori di cui al paragrafo1, lettere a), b), c) o d), opera anche in uno o più degli altri
    settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o svolge altre attività che rientrano nel campo di
    applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o

    --- note ---

    ( 19) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)

    ---

    attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento

    Articolo 2
    Definizioni

    1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
    a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
    che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
    Consiglio (
    20);
    b) «produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I del trattato,
    senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
    c) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta
    pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un
    prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
    d) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: detenzione o esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere,
    offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della
    prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che
    prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è
    considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
    e) «prodotti della pesca e dell’acquacoltura»: i prodotti di cui all’articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE)
    n. 1379/2013;
    f) «produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura»: l’intera serie di operazioni connesse alla pesca,
    all’allevamento o alla coltivazione di organismi acquatici, nonché le attività svolte in azienda o a bordo, necessarie per
    preparare un animale o una pianta alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima
    vendita a rivenditori o trasformatori;
    g) «trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura»: l’intera serie di operazioni,
    comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate dopo lo sbarco o durante la raccolta nel caso
    dell’acquacoltura, che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione;
    h) «intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario,
    che opera a scopo di lucro; le banche o gli istituti di promozione pubblici non rientrano in tale definizione se agiscono
    in qualità di amministrazioni erogatrici e non vi sono sovvenzioni incrociate delle attività intraprese a proprio rischio e
    per proprio conto

    2.IMPRESA UNICA «impresa unica»: ai fini del presente regolamento, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni
    seguenti:
    a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
    b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione
    o sorveglianza di un’altra impresa;
    c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con
    quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima

    --- note ---


    20) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune
    dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE)
    n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1j)

    ---

    d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o
    soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

    Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono
    anch’esse considerate un’impresa unica.

    Articolo 3
    Aiuti «de minimis»

    1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non
    soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto non sono soggette all’obbligo di notifica
    di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

    2. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non supera
    300 000 EUR nell’arco di tre anni. LIMITE DI € 300.000,00 NELL'ARCO DI TRE ANNI - VANNO SOMMATI I SOLI AIUTI DI UNO STATO MEMBRO

    3. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime
    giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de
    minimis» all’impresa.  DEVE ESSERE CONSIDERATA LA DATA DI CONCESSIONE E NON QUELLA DI EROGAZIONE

    4. Il massimale di cui al paragrafo 2 si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo
    perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con
    risorse provenienti dall’Unione.  VANNO CONTEGGIATE ANCHE LE AGEVOLAZIONI FINANZIATE CON RISORSE COMUNITARIE

    5. I VALORI SONO AL LORDO DELLE IMPOSTE Ai fini del massimale di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i
    valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una
    sovvenzione, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo.

    6. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d’interesse da
    applicare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto.

    7. SUPERAMENTO DEL MASSIMALE Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento del massimale di cui al paragrafo 2, i
    nuovi aiuti non beneficiano del presente regolamento.

    8. FUSIONI O ACQUISIZIONI  In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa
    o dell’impresa acquirente superano il massimale di cui al paragrafo 2, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis»
    precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente
    prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.

    9. SCISSIONE In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima
    della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali
    sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è ripartito
    proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della
    scissione

    Articolo 4

    Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo

    1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»)

    2. Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti

    3. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

    a) il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-», e uno dei due seguenti valori:

    b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell’importo preso in prestito e ammonta a 1 500 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 750 000 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento; o

    c) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

    4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l’importo totale dell’apporto pubblico non supera il massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2

    5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un’impresa unica non supera il massimale «de minimis» di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

    6. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

    a) il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-", e uno dei due seguenti valori:

    b) la garanzia non supera in alcun momento l’80 % del prestito sotteso, le perdite sono sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante, i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducono proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante e l’importo garantito è di 2 250 000 EUR con una durata della garanzia di cinque anni o l’importo garantito è di 1 125 000 EUR con una durata della garanzia di dieci anni; se l’importo garantito è inferiore a tali importi o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2; o

    c) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; o d) prima dell’attuazione dell’aiuto,

    i) il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e approvato dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive; e

    ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento

    7. Gli aiuti conservati da un intermediario finanziario che attua uno o più regimi di aiuti «de minimis» che siano
    disponibili a parità di condizioni a tutti gli intermediari finanziari che operano nello Stato membro interessato sono
    considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

    a) l’intermediario finanziario trasferisce ai beneficiari il vantaggio ricevuto attraverso le garanzie statali fornendo ai
    beneficiari prestiti senior con tassi di interesse o requisiti di garanzia inferiori e ciascuna garanzia non supera l’80 % del
    prestito sotteso; e

    b) i prestiti «de minimis» garantiti sono concessi a beneficiari che si trovano in una situazione comparabile ad un rating di
    credito di almeno «B-" e l’importo totale di tali prestiti è:
    i) inferiore a10 milioni di EUR oppure
    ii) inferiore a 40 milioni di EUR e ciascun prestito «de minimis» individuale garantito non supera i 100 000 EUR 

    Se un intermediario finanziario detiene un importo inferiore a 10 milioni di EUR di prestiti «de minimis», a norma della
    lettera b), punto i), o a 40 milioni di EUR, a norma della lettera b), punto ii), l’equivalente sovvenzione lordo attribuibile a
    ciascun importo viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente
    regolamento.

    8. Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se lo strumento
    prevede un limite finalizzato a far sì che non sia superato il massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento

    Articolo 5
    Cumulo


    1. CUMULO CON ALTRI AIUTI DE MINIMIS  Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis»
    concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione (21).


    2. CUMULO CON ALTRI AIUTI DE MINIMIS  Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis»
    concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (22) e del regolamento (UE) n. 717/2014 (
    23) della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.

    3.CUMULO CON ALTRI AIUTI DI STATO  Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per
    gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo
    superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di
    esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici
    costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un
    regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione

    Articolo 6
    Monitoraggio e comunicazione

    1. Gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1° gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi
    siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione. Le informazioni inserite nel registro centrale
    comprendono l’identificazione del beneficiario, l’importo dell’aiuto, la data di concessione, l’autorità che concede l’aiuto, lo
    strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione
    («classificazione NACE»). Il registro centrale è istituito in modo da consentire un facile accesso del pubblico alle
    informazioni, garantendo nel contempo il rispetto delle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati, anche
    mediante l’utilizzo di pseudonimi per alcune voci specifiche, se necessario.

    2. Gli Stati membri inseriscono le informazioni di cui al paragrafo 1 nel registro centrale sugli aiuti «de minimis»
    concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell’aiuto. Tali
    informazioni sugli aiuti «de minimis» ricevuti dagli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis» sono
    registrate entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5. Gli Stati membri adottano le
    misure appropriate per garantire l’esattezza dei dati contenuti nel registro centrale.

    3. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti «de minimis» per un periodo di 10 anni a
    decorrere dalla data di concessione degli aiuti.

    4. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver verificato
    che i nuovi aiuti «de minimis» non portino l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all’impresa interessata a
    un livello superiore al massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento e che siano rispettate le
    condizioni di cui al presente regolamento.

    --- note ---
    21) Regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
    trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono
    servizi di interesse economico generale – (GU L 2023/2832, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj).
    (22) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
    trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).
    (23) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
    sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014,
    pag. 45)

    ---

    5. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, gli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis»
    comunicano allo Stato membro a cadenza trimestrale l’importo totale degli aiuti «de minimis» da essi ricevuti su base
    trimestrale entro dieci giorni dalla fine di un determinato trimestre. La data di concessione è l’ultimo giorno di un trimestre.

    6. Gli Stati membri che utilizzano un registro centrale a livello nazionale presentano alla Commissione, entro il 30
    giugno di ogni anno, i dati aggregati sugli aiuti «de minimis» concessi l’anno precedente. I dati aggregati contengono il
    numero di beneficiari, l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi e l’importo complessivo degli aiuti «de
    minimis» concessi per settore, utilizzando la «classificazione NACE». La prima trasmissione di dati riguarda gli aiuti «de
    minimis» concessi dal 1o gennaio al 31 dicembre 2026. Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione le
    informazioni relative a periodi precedenti per i quali siano disponibili i dati aggregati.

    7. Su richiesta scritta della Commissione lo Stato membro interessato trasmette, entro 20 giorni lavorativi o un termine
    più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano
    state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti «de
    minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis»

    Articolo 7
    Disposizioni transitorie


    1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le
    condizioni di cui al presente regolamento.

    2. Gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 e conformi alle condizioni del
    regolamento (UE) n. 1407/2013 sono considerati aiuti che non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1,
    del trattato e sono pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

    3. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, è possibile concedere legittimamente per un ulteriore
    periodo di sei mesi gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

    4.IN ATTESA DEL REGISTRO CENTRALE LO STATO DEVE INFORMARE L'IMPRESA In attesa che il registro centrale sia istituito e copra un periodo di tre anni, quando intende concedere a un’impresa
    aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa detta impresa in forma scritta o elettronica
    comunicandole l’importo dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, il servizio di interesse economico
    generale per il quale viene concesso e il suo carattere «de minimis», facendo direttamente riferimento al presente
    regolamento. Se un aiuto «de minimis» è concesso a più imprese a norma del presente regolamento nell’ambito di un
    regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro
    interessato può scegliere di adempiere a quest’obbligo segnalando alle imprese un importo che corrisponda all’importo
    massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tali casi, la somma fissa è usata per determinare se il
    massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento è rispettato. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato
    membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro
    aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» per ogni periodo di tre
    anni.

    Articolo 8
    Entrata in vigore e periodo di applicazione

    VALIDO DAL 1° GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2030

    l presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.
    Esso si applica fino al 31 dicembre 2030

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
    ciascuno degli Stati membri.
    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2023


    REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 (Valido dall'1.1.2014 al 31/12/2023)

    relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1),

    previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

    sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

    considerando quanto segue:

    (1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell’articolo 109 del trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall’obbligo di notifica. In conformità dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso, conformemente all’articolo 109 del trattato, che una di tali categorie è costituita dagli aiuti «de minimis». Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis», ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un’impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica.

    (2) La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Essa ha inoltre esposto, dapprima nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» (3) e successivamente nei regolamenti (CE) n. 69/2001 (4) e (CE) n. 1998/2006 (5) della Commissione, la sua politica riguardo a un massimale «de minimis», al di sotto del quale l’articolo 107, paragrafo 1, del trattato si può considerare inapplicabile. Sulla base dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006, è opportuno rivedere alcune condizioni in esso previste e sostituirlo con un nuovo regolamento.

    (3) È opportuno mantenere il massimale di 200 000 EUR per gli aiuti «de minimis» che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro. Tale massimale continua a essere necessario per garantire che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

    (4) Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (6). La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un’impresa unica (7). Per garantire la certezza del diritto e ridurre l’onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all’interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un’impresa unica. Fra i criteri consolidati impiegati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (8) e all’allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (9), la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del presente regolamento. Visto il campo di applicazione del presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità pubbliche, sono da applicare sia alle PMI che alle grandi imprese. Secondo tali criteri, un gruppo d'imprese collegate deve essere considerato come un’impresa unica per l’applicazione della norma «de minimis», mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate. In questo modo si tiene conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che hanno un potere decisionale indipendente.

    (5) Onde tener conto delle ridotte dimensioni medie delle imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada, è opportuno mantenere il massimale di 100 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Non è da considerarsi un servizio di trasporto la fornitura di servizi integrati di cui il trasporto effettivo sia solo un elemento, quali i servizi di trasloco, i servizi postali o di corriere o i servizi di raccolta o trattamento dei rifiuti. Considerando l’eccesso di capacità nel settore suddetto e gli obiettivi della politica dei trasporti in materia di congestione stradale e di trasporto merci, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti all’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi. Vista l’evoluzione del trasporto su strada di passeggeri, non sembra opportuno continuare ad applicare a tale settore un massimale ridotto.

    (6) Il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, per aiuti d'importo inferiore al massimale stabilito nel presente regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

    (7) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, il presente regolamento deve applicarsi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, non devono essere considerate trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l’imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.

    (8) La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che, una volta che l’Unione ha istituito un’organizzazione comune di mercato in un dato settore dell’agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione (10). Per questo motivo, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati, né agli aiuti connessi all’obbligo di condivisione dell’aiuto con i produttori primari.

    (9) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

    (10) (IL PERIODO DI TRE ANNI) Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

    (11) Se un’impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento che in altri settori o attività, il presente regolamento deve applicarsi solo a questi altri settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti «de minimis». Occorre applicare lo stesso principio alle imprese che operano in settori ai quali si applicano massimali «de minimis» ridotti. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali si applicano i massimali ridotti ricevano aiuti «de minimis» che non superano tali massimali, allora i massimali ridotti si applicano a tutte le attività dell’impresa interessata.

    (12) Il presente regolamento deve prevedere norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste in specifici regolamenti o decisioni della Commissione. Deve altresì prevedere norme sul cumulo chiare e di facile applicazione.

    (13) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sulla base di motivi diversi da quelli contemplati nel regolamento, ad esempio, perché la misura è conforme al principio dell’investitore in un’economia di mercato oppure perché non comporta un trasferimento di risorse statali. Inoltre, i finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuto di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se è rispettato il massimale pertinente.

    (14) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato. L’introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l’importo preciso dell’aiuto, lo Stato membro deve supporre che l’aiuto sia pari al limite onde evitare che l’insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento e applicare le norme sul cumulo.

    (15) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», è opportuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro devono essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l’equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o dagli aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento corrispondano ai tassi di riferimento fissati dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (11).

    (16) Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio concessi sotto forma di prestiti, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell’aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell’importo che della durata del prestito. In base all’esperienza della Commissione, si può ritenere che, nel caso di prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50 % del prestito e non superiori a 1 000 000 EUR su un periodo di cinque anni o a 500 000 EUR su un periodo di dieci anni, il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Risultando difficoltoso determinare l’equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

    (17) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, eccetto se l’importo totale dell’apporto pubblico non supera il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio (12) non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale «de minimis».

    (18) Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, sono considerati aiuti trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate (13). Per semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino ad un massimo dell’80 %, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia del prestito sotteso che della durata della garanzia. Tali norme non devono applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Laddove le garanzie non eccedano l’80 % del prestito sotteso, con importo garantito di 1 500 000 EUR e durata di cinque anni, si può ritenere che il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Lo stesso vale se la garanzia non eccede l’80 % del prestito sotteso, l’importo garantito ammonta a 750 000 EUR e la durata della garanzia è di dieci anni. Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi di un metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo delle garanzie notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, purché tale metodo si riferisca esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l’equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

    (19) Nel caso in cui il regime di aiuti «de minimis» sia attuato tramite intermediari finanziari, bisogna assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento anche al livello degli intermediari.

    (20) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura per il finanziamento del rischio, sotto forma d'investimento in equity o quasi-equity, conduca a un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis», e possa pertanto rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

    (21) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché le norme in materia di aiuti di Stato siano osservate e, in virtù del principio di cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l’adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un’impresa unica secondo la norma «de minimis» non superi il massimale complessivo ammissibile. A tal fine, al momento di concedere aiuti «de minimis», gli Stati membri devono informare l’impresa interessata dell’importo dell’aiuto «de minimis» concesso e del suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento. Occorre che gli Stati membri controllino che gli aiuti concessi non superino il massimale e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l’aiuto in questione, lo Stato membro interessato deve ottenere dall’impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis», ricevuti durante l’esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa, deve essere possibile per gli Stati membri istituire un registro centrale contenente informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi e verificare che questi non superino il massimale.

    (22) Prima di concedere nuovi aiuti «de minimis», è opportuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale «de minimis» nello Stato membro in questione e che siano soddisfatte le altre condizioni del presente regolamento.

    (23) Alla luce dell’esperienza della Commissione e, in particolare, data la frequenza con la quale occorre generalmente procedere alla revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Campo di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

    a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (14);
    b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
    c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

    i)qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
    ii)qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
    d) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
    e) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

    2.   Se un’impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

    Articolo 2

    Definizioni

    1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    a)   «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;

    b)   «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

    c)   «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

    2.   Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

    a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
    b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
    c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
    d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
    Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

    Articolo 3

    Aiuti «de minimis»

    1.   Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

    2.   L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.

    L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

    3.   Se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200 000 EUR, all’impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

    4.   Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa.

    5.   I massimali di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato.

    6.   Ai fini dei massimali di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo.

    Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto.

    7.   Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

    8.   In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.

    9.   In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

    Articolo 4

    Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo

    1.   Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

    2.   Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.

    3.   Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

    a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e
    b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell’importo preso in prestito e ammonta a 1 000 000 EUR (o 500 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di cinque anni oppure a 500 000 EUR (o 250 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2; oppure
    c) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

    4.   Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l’importo totale dell’apporto pubblico non supera il massimale «de minimis».

    5.   Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un’impresa unica non supera il massimale «de minimis».

    6.   Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se: (SOLO IN QUESTO CASO E' PREVISTA UNA ESCLUSIONE ANCHE SE NON SI FA RIFERIMENTO ALLA DEFINIZIONE DI IMPRESA IN DIFFICOLTA')

    a) Il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-;

    e

    b) la garanzia non eccede l’80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 1 500 000 EUR (o 750 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di 750 000 EUR (o 375 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni; se l’importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2; oppure

    c) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure

    d) prima dell’attuazione dell’aiuto,

    i) il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e
    ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento.

    7.   Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il massimale pertinente.

    Articolo 5

    Cumulo

    1.   Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (15) a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

    2.   Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

    Articolo 6

    Controllo

    1.   Qualora si intenda concedere un aiuto «de minimis» a un’impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l’importo potenziale dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se un aiuto «de minimis» è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell’ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, questa somma fissa è usata per determinare se è stato raggiunto il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso.

    2.   Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.

    3.   Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all’impresa interessata a un livello superiore al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.

    4.   Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell’aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.

    5.   Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis».

    Articolo 7

    Disposizioni transitorie

    1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore dello stesso purché l’aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.

    2.   Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno 2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

    3.   Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1o gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006, non ricorrano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

    4.   Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.

    Articolo 8

    Entrata in vigore e periodo di applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.

    Esso si applica fino al 31 dicembre 2020.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO

    (1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

    (2)  GU C 229 dell’8.8.2013, pag. 1.

    (3)  Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).

    (4)  Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

    (5)  Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

    (6)  Causa C-222/04, ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri (Raccolta 2006, pag. I-289).

    (7)  Causa C-382/99, Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 2002, pag. I-5163).

    (8)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

    (9)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

    (10)  Causa C-456/00, Francia/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-11949).

    (11)  Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

    (12)  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2).

    (13)  Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

    (14)  Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

    (15)  Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).


    APPROFONDIMENTI

    Esercizi finanziari delle entità che costituiscono una "impresa unica" non coincidono (La disciplina degli aiuti di Stato - Prof. Baldi - Pag.219)

    Conseguenze del superamento del massimale (La disciplina degli aiuti di Stato - Prof. Baldi - Pag.220)

    Il punto 7 dell'art.3 stabilisce quanto segue:

    7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento del massimale di cui al paragrafo 2, i
    nuovi aiuti non beneficiano del presente regolamento.

    Sembra quindi che l'impresa perde il diritto non solo alla parte del nuovo aiuto accedente il massimale stesso, ma all'intero aiuto per effetto del quale il massimale è stato superato.

    Per l'autore invece è questa la corretta interpretazione:

    - se il contributo è già stato concesso, dovrebbe essere revocata l'intera nuova agevolazione;

    - se questa problematica sorge prima della formale concessione la nuova agevolazione può essere ridotta fino a capienza del de minimis; è comunque necessario che nel rispetto della normativa comunitaria i controlli vengano fatti al momento della concessione.

    Annullamento di un atto di revoca  (La disciplina degli aiuti di Stato - Prof. Baldi - Pag.220)

    L'aiuto deve essere sempre imputato alla data di concessione non alla data dell'annullamento della sentenza di revoca.

    Dichiarazione del legale rappresentante per i contributi de minimis

    Ogni amministrazione tende ad adottare un proprio modello senza uniformarsi a quello proposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province che risulta essere quello più chiaro.

    Nel caso di impresa unica, se non si procede con dichiarazioni distinte, il legale rappresentante di una ditta può fare comunque una dichiarazione unica in quanto il D.P.R. dispone che una dichiarazione "può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza"

    Riepilogo limiti(Fonte: commercialista telematico 9/1/2024)

    Dall'1/1/2024

    Fino al 31/12/2023

     


    LE PRINCIPALI NOVITA' A PARTIRE DALL'1.1.2024

     - Il massimale per l'impresa unica passa da € 200.000 ad € 300.000,00

     - Con riferimento ai servizi di interesse economico “SIAG” invece il limite è stato aumentato dai precedenti € 500.000 agli attuali € 750.000, sempre con decorrenza 01/01/2024, sempre con riferimenti al triennio che comprende l’anno in corso e i due anni precedenti. 

    -  Per le imprese di autotrasporto è stato abolito il limite di € 100.000,00, dall'1/1/2024 vige il limite di € 300.000,00

    -  La nuova disciplina si applica dall'1/1/2024 al 31/12/2030

    -  Restano  esclusi il settori agricolture e pesca

    -  Per la verifica del massimale si fa riferimento ad un periodo di 3 anni solari a partire  dal decreto di concessione, non si applica più la previsione di 3 esercizi finanziari

       Per Assonime e FiscalFocus questa è l'interpretazione corretta: decreto di concessione 10/02/2024, il calcolo deve essere fatto tenendo conto il periodo 11/2/2021-10/2/2024.

    -  A partire dall'1.1.2026 dovrebbe essere attivato un apposito registro


    REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI NON SUBORDINATI ALL'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE (Art.10 del DM 115/2017)

    MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

    DECRETO 31 maggio 2017, n. 115

    Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (17G00130)

    note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)

    Art. 10
    Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione

    1. Ai fini dei controlli previsti dal presente decreto, gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. Con riferimento agli aiuti di cui al presente comma, per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.

    2. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti di cui al medesimo comma 1. Il presente articolo si applica a tutti gli aiuti individuali di cui al comma 1 i cui presupposti per la fruizione si verificano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, relativamente agli aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al ((31 dicembre 2017)).

    3. I soggetti di cui al comma 2, ove necessario, adottano disposizioni per l'opportuna informazione dei destinatari degli aiuti previsti al comma 1 e per le eventuali comunicazioni da parte di questi ultimi ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

    4. Per gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG, l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente determina l'illegittimità della fruizione.

    5. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e) ed f), per la registrazione dell'aiuto individuale sono specificate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4.

    6. Con riferimento agli obblighi di registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc che prevedono gli aiuti individuali di cui al comma 1, il termine per la relativa registrazione è pari a sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma primaria, ovvero del provvedimento di attuazione, che consente la fruizione dell'aiuto individuale da parte del soggetto beneficiario. La predetta registrazione, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato. La registrazione deve intervenire, comunque, prima della registrazione dell'aiuto individuale.

    7. Il presente articolo si applica anche agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

     

  • IMPRESA UNICA per il De Minimis ed il Quadro temporaneo degli aiuti

    INDICE 

    1. Normativa comunitaria art. 2 paragrafo 2 del regolamento1407/2013
    2. Le faq del registro degli aiuti di stato
    3. Il concetto di impresa unica si applica al quadro temporaneo degli aiuti di stato
    4. Registro aiuti di stato

    APPROFONDIMENTI

    1. Non viene considerato il collegamento tramite persona fisica salvo che non sia una ditta individuale
    2. Le imprese estere non devono essere considerate
    3. Casi particolare (FiscalFocus 15.11.2022): Franchising; Incubatori/fondi che detengono quote nelle start up incubate; Holding
    4. Operazioni Straordinarie
    5. La holding straniera viene considerata per la dimensione ma non per la impresa unica

    RASSEGNA STAMPA

    4571 - Autodichiarazione aiuti Covid ed Impresa Unica (IlSole24Ore - 29/11/2022)


    NORMATIVA COMUNITARIA - Articolo 2, paragrafo 2 del regolamento 1407/2013

    Articolo 2

    Definizioni

    2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa
    unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle
    relazioni seguenti:

    a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli
    azionisti o soci di un’altra impresa;
    b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
    c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante
    su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con
    quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di
    quest’ultima;
    d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da
    sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci
    dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
    azionisti o soci di quest’ultima

    Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al
    primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre
    imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

    Considerazioni (Fonte: La disciplina degli aiuti di stato - Carlo Eugenio Baldi, pag.612)

    ..Se il controllo, diretto o indiretto, derivante dal possesso delle quote societarie o dei diritti di voto è rilevante, in linea di massima, dal Registro delle imprese o dalle banche dati, molto più difficile è verificare l'esistenza del diritto di esercitare un'influenza dominante su un altro soggetto, o del controllo congiunto da parte di più imprese


    LE FAQ DEL REGISTRO DEGLI AIUTI DI STATO

    LINK del registro degli aiuti di stato

    7. IMPRESA UNICA

    7.1 Cosa è ricompreso nel perimetro di impresa unica estratto dal Registro nazionale degli aiuti di Stato?

    Le informazioni estratte dal Registro nazionale degli aiuti di Stato comprendono nel perimetro di impresa unica tutte le imprese controllate, controllanti e le controllate e controllanti di ciascuna di queste, determinate:
    a. sulla base delle informazioni relative alle quote societarie risultanti dagli elenchi soci presenti nel Registro delle Imprese;
    b. sulla base delle dichiarazioni di impresa soggetta ad altrui direzione e/o coordinamento che possono essere effettuate dalle imprese presso il Registro delle Imprese.
    In linea con la definizione di impresa unica di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e con gli orientamenti interpretativi forniti dalla Commissione europea in relazione alla stessa, il perimetro estratto dal Registro nazionale degli aiuti esclude i soggetti che, pur se rilevanti sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b), costituiscono organismi pubblici, imprese estere nonché persone fisiche che non costituiscono Ditte individuali.

    SONO QUINDI ESCLUSE:

    - LE IMPRESE ASSOCIATE

    - LE IMPRESE ESTERE

    - GLI ORGANISMI PUBBLICI

    - LE PERSONE FISICHE CHE NON COSTITUISCONO DITTE INDIVIDUALI

    ----
     
    7.2 Cosa fare in caso di disallineamento fra le informazioni prodotte dai Soggetti beneficiari all’interno dell’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in relazione ai soggetti costituenti “impresa unica” e quelle presenti nella visura de minimis estratta dal portale RNA?

    Fermo restando quanto chiarito dalla FAQ 7.1 in relazione al perimetro di impresa unica estratto dal Registro nazionale degli aiuti, è utile evidenziare che la visura camerale risultante dal Registro delle Imprese riporta unicamente le società o gli enti controllanti “a monte” il Soggetto beneficiario e le partecipazioni in altre imprese “a valle” del Soggetto beneficiario stesso e, pertanto, non è sufficiente a tracciare il perimetro dell’impresa unica come indicato dal regolamento (UE) n. 1407/2013, comprendente anche le imprese collegate alle controllanti/partecipanti o alle controllate/partecipate.
    In altri casi, il perimetro estratto dal Registro degli aiuti potrebbe risultare più ampio rispetto alla definizione di impresa unica di cui al regolamento de minimis.
    Ulteriori elementi che ricadono nella definizione di impresa unica, con particolare riferimento alle lettere b) c) e d) dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, possono essere acquisiti tramite la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa agli aiuti ricevuti, prodotta dall’impresa istante, che può riportare ulteriori codici fiscali rispetto a quelli già risultanti nel RNA, ovvero un numero inferiore in caso di atti non aggiornati all’interno del Registro delle Imprese.
    La visura estratta dal RNA rappresenta, quindi, uno strumento di supporto che il Soggetto concedente deve usare nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla concessione. E' responsabilità del medesimo Soggetto concedente identificare il perimetro di impresa, valutando opportunamente le informazioni riportate nella visura de minimis estratta dal RNA e procedendo, in caso di disallineamento fra le informazioni presenti nell'autocertificazione prodotta dal soggetto beneficiario e quelle presenti nella predetta visura de minimis, alle ulteriori verifiche atte a garantire la corretta individuazione del perimetro di impresa unica. Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del regolamento di cui al DM 115/2017, qualora il RNA non abbia consentito la registrazione dell’aiuto per l'avvenuto superamento dell'importo concedibile e detto superamento sia ricavato da informazioni rese disponibili da sistemi esterni allo stesso RNA (come nel caso del Registro delle Imprese), la registrazione dell’aiuto è comunque possibile previa reiterazione della richiesta da parte del Soggetto concedente. Quest’ultimo, pertanto, attraverso la predetta reiterazione, potrà superare il diniego proposto dal Registro in tutti i casi in cui l'impresa unica individuata a seguito dell'attività istruttoria rientri nei limiti previsti per gli aiuti a titolo di de minimis.
     
     
    7.3 In caso di capitale d’impresa detenuto da una fiduciaria, quest’ultima, ai fini delle verifiche inerenti al superamento dell’importo complessivo di aiuti «de minimis» concessi a un’impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, va ricompresa nel perimetro di impresa unica dell’impresa beneficiaria?

    INTESTAZIONE FIDUCIARIA

    In caso di intestazione fiduciaria il rapporto di collegamento si valuta rispetto all’impresa fiduciante e non alla fiduciaria. Pertanto, non rientrano nel perimetro di impresa unica della beneficiaria dell'aiuto la fiduciaria stessa e le imprese le cui relazioni, previste all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono riconducibili esclusivamente alla fiduciaria e non anche alla fiduciante.
    A partire dal 3 luglio 2018, le visure rilasciate dal Registro nazionale degli aiuti non includono più nel perimetro di impresa unica della beneficiaria le imprese ad essa legate da rapporti di intestazione fiduciaria.
    Ciò consente la corretta esclusione delle imprese fiduciarie dal perimetro di impresa unica, rimettendo, tuttavia, al Soggetto concedente lo svolgimento degli opportuni approfondimenti istruttori, volti ad acquisire, anche tramite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, l’identità di eventuali imprese fiducianti. 
    In sede di richiesta di visura, sarà cura, quindi, del medesimo Soggetto concedente inserire nel sistema il codice fiscale delle predette fiducianti, in collegamento a quello della beneficiaria, ai fini della doverosa considerazione degli aiuti concessi alle stesse nel computo degli aiuti concessi all’impresa unica nel cui perimetro rientra l’impresa beneficiaria.
    Si precisa, da ultimo, che le precitate modifiche apportate al sistema consentono di escludere dal perimetro di impesa unica le imprese le cui partecipazioni sono contraddistinte presso il Registro delle Imprese dal tipo di diritto “Intestazione fiduciaria”. Per contro, continuano ad essere incluse nel perimetro di impresa unica le imprese le cui partecipazioni sono contraddistinte nel Registro delle imprese dal tipo di diritto “Proprietà”, anche qualora detto diritto sia attribuito a società fiduciarie. 
    Tenuto conto, peraltro, che l’eventualità di partecipazioni detenute da società fiduciarie in proprio, anziché nell’esercizio della propria attività istituzionale, dovrebbe in concreto verificarsi assai di rado alla luce dei limiti previsti dalle normativa di riferimento, compete alle imprese interessate provvedere alla corretta qualificazione presso il Registro delle Imprese e all’eventuale rettifica, ove necessario, della qualità di socio a titolo di “Intestazione fiduciaria”. 
    Peraltro, nei casi in cui il perimetro di impresa unica estratto dal Registro nazionale degli aiuti includa società fiduciarie erroneamente indicate al Registro delle imprese come socie “a titolo di proprietà”, il Soggetto concedente si comporterà in analogia a quanto indicato dalla FAQ 7.2 per tutte le ipotesi di disallineamento fra le informazioni prodotte dai soggetti beneficiari e quelle presenti nella visura estratta dal RNA.


    IL CONCETTO DI IMPRESA UNICA SI APPLICA ANCHE AL QUADRO TEMPORANEO DEGLI AIUTI DI STATO

    Articolo 1, comma 17 del Dl. 41/21

    DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41
    Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

    Articolo 1

    17. Ai fini delle disposizioni di cui  ai  commi  da  13  a  16  si
    applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE)
    n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,  relativo
    all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
    funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,  del
    regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
    2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
    sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
    settore  agricolo  e  del  regolamento   (UE)   n.   717/2014   della
    Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
    articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 


    LE IMPRESE ESTERE NON DEVONO ESSERE CONSIDERATE(Faq Registro degli aiuti di Stato del 7.9.2018)

    7. IMPRESA UNICA

    7.1 Cosa è ricompreso nel perimetro di impresa unica estratto dal Registro nazionale degli aiuti di Stato?

    Le informazioni estratte dal Registro nazionale degli aiuti di Stato comprendono nel perimetro di impresa unica tutte le imprese controllate, controllanti e le controllate e controllanti di ciascuna di queste, determinate:
    1. sulla base delle informazioni relative alle quote societarie risultanti dagli elenchi soci presenti nel Registro delle Imprese;
    2. sulla base delle dichiarazioni di impresa soggetta ad altrui direzione e/o coordinamento che possono essere effettuate dalle imprese presso il Registro delle Imprese.
    In linea con la definizione di impresa unica di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e con gli orientamenti interpretativi forniti dalla Commissione europea in relazione alla stessa, il perimetro estratto dal Registro nazionale degli aiuti esclude i soggetti che, pur se rilevanti sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b), costituiscono organismi pubblici, imprese estere nonché persone fisiche che non costituiscono Ditte individuali.
     
    Considerazione (Fonte: La disciplina degli aiuti di stato - Carlo Eugenio Baldi, pag.612)
     
    E la Commissione ha già accettato un compromesso, rinunciando ad utilizzare tutti gli elementi che concorrono a definire la dimensione di un'impresa: elementi che, a rigor di logica, dovrebbero essere tutti rilevanti. Ma il compromesso che snatura totalmente la nozione di impresa unica consiste nell'aver limitato la verifica dei rapporti di controllo al solo territorio nazionale dell'amministrazione concedente, escludendo così dal perimetro del beneficiario dell'aiuto non solo le imprese ubicate in un altro Stato, ma anche quelle dello stesso paese collegate al soggetto beneficiario attraverso un'impresa estera. Si tratta di un compromesso realistico dal punto di vista della possibilità concreta di effettuare i controlli, ma assolutamente discutibile sotto il profilo dell'equità e della corretta applicazione delle regole di concorrenza.

    REGISTRO AIUTI DI STATO

    MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
    DECRETO 31 maggio 2017, n. 115  

    Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
    nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6,
    della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
    integrazioni. (17G00130)



    Art. 1

    Definizioni
    .....
    aa) impresa unica: l'insieme delle imprese ubicate in Italia fra  
    cui esiste almeno una delle relazioni indicate nell'articolo 2,
    paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
    18 dicembre 2013;


    Disciplina UE e Disciplina nazionale (Fiscal Focus 15.11.2022)

    REGOLAMENTO (UE) N.1497/2013 DISCIPLINA NAZIONALE
    a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa

    Articolo 2359 c.c. “Società controllate e società collegate”

    Sono considerate società controllate:

    1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

    2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

    3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa(1).

    Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

    Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

    b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; Articolo 2359 c.c. “Società controllate e società collegate”
    c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; Articolo 2359 c.c. “Società controllate e società collegate”
    d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Articolo 2341 bis c.c. “Patti parasociali” per le società di capitali non quotate in borsa.
    Articolo 122 e 123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa in materia di partecipazioni rilevanti e patti parasociali.

    Casi particolare (FiscalFocus 15.11.2022): Franchising; Incubatori/fondi che detengono quote nelle start up incubate; Holding 

    Franchising
    Tale fattispecie non è idonea a configurare un'ipotesi di impresa unica

    Incubatori/fondi che detengono quote nelle start up incubate
    Occorre verificare se l'incubatore acquisisce il controllo dell'impresa incubata

    Holding
    Il ragionamento fatto dal quotidiano è abbastanza complesso

    OPERAZIONI STRAORDINARIE






    Regolamento (UE) n.1407_2013 punto 8 art.3





    RASSEGNA STAMPA


    Impresa unica: attenzione alle catene partecipative (Fiscal-focus 8.8.2022)
    L'impresa unica richiede verifiche più articolate nel quadro dei "tetti" (Il Sole 24 Ore - 29.8.2022)


    LA HOLDING STRANIERA VIENE CONSIDERATA PER LA DIMENSIONE MA NON PER LA IMPRESA UNICA

    Commissione per la determinazione della dimensione aziendale

    La holding  straniera deve essere considerata per la dimensione ma non per la impresa unica. 

     

     

     

    ----

    Dello stesso parere il Prof. Baldi

    La disciplina degli aiuti di stato (edizione novembre 2017)

    Pag. 209

    Soffermandosi su quest'ultimo caso, si ipotizzi un gruppo di imprese controllate tutte da una holding: questa da un lato vanno considerate, in linea di principio, "impresa unica", dall'altro i dati relativi a ciascuna di esse saranno rilevanti per stabilire la loro dimensione ai sensi della definizione di PMI. Qualora la holding fosse ubicata in uno Stato diverso da quello (o quelli) in cui hanno sede le altre, nulla cambierebbe ai fini della loro qualificazione dimensionale, ma ciascuna di esse sarebbe impresa autonoma ai fini dell'applicazione dei regolamenti de minimis.