4643 - De minimis e collegamento tramite persona fisica (Aggiornamento Faq - Registro Nazionale degli aiuti di Stato)

CONSIDERAZIONI DELLO STUDIO (argomento da approfondire) 

Devono essere considerate le persone fisiche che svolgono un'attività economica,  quindi che sono imprese; anche prima le persone fisiche che costituivano ditte individuali dovevano essere considerate.

Le persone fisiche che non svolgono attività economica non dovrebbero essere considerate.

Su web comunque viene data un interpretazione differente

Assolombarda

  1. anche il collegamento tramite persona fisica - sino ad ora escluso - rientra nel perimetro di impresa unica

COMUNICAZIONE DEL REGISTRO DEGLI AIUTI DI STATO DEL 19.4.2024


SUCCESSIVAMENTE E' STATA PUBBLICATA LA SEGUENTE FAQ (APRILE 2024)

Ultime FAQ pubblicate

Le informazioni estratte dal Registro nazionale degli aiuti di Stato comprendono nel perimetro di impresa unica tutte le imprese controllate, controllanti e le controllate e controllanti di ciascuna di queste, determinate:

a. sulla base delle informazioni relative alle quote societarie risultanti dagli elenchi soci presenti nel Registro delle Imprese;

b. sulla base delle dichiarazioni di impresa soggetta ad altrui direzione e/o coordinamento che possono essere effettuate dalle imprese presso il Registro delle Imprese.

In linea con la definizione di impresa unica di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e con gli orientamenti interpretativi forniti dalla Commissione europea in relazione alla stessa, il perimetro estratto dal Registro nazionale degli aiuti esclude i soggetti che, pur se rilevanti sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b),costituiscono organismi pubblici e imprese estere.
In considerazione del considerando n.4 del regolamento (UE) n. 2831/2023, il Registro è stato adeguato al fine di comprendere nel perimetro estratto anche le persone fisiche.

Per consentire l'opportuna valutazione del perimetro di impresa unica si riporta integralmente il considerando n.4 del regolamento (UE) n. 2831/2023:

Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell’attività economica»  svolta dall’impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un’impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un’impresa unica.

Si evidenzia che la visura estratta è da considerarsi uno strumento di ausilio alle attività delle Amministrazioni; resta in capo ai Soggetti concedenti valutare se la persona fisica inclusa nel perimetro dell’impresa unica partecipa alla effettiva gestione dell'impresa considerata. Per maggiori approfondimenti consultare anche la FAQ 7.2.  


QUESTA ERA LA VECCHIA FAQ PUBBLICATA SEMPRE NEL RESITRO DEGLI AIUTI DI STATO

Le persone fisiche che costituivano ditte individuali erano comunque considerate 

7.1 Cosa è ricompreso nel perimetro di impresa unica estratto dal Registro nazionale degli aiuti di Stato?

Le informazioni estratte dal Registro nazionale degli aiuti di Stato comprendono nel perimetro di impresa unica tutte le imprese controllate, controllanti e le controllate e controllanti di ciascuna di queste, determinate:
a. sulla base delle informazioni relative alle quote societarie risultanti dagli elenchi soci presenti nel Registro delle Imprese;
b. sulla base delle dichiarazioni di impresa soggetta ad altrui direzione e/o coordinamento che possono essere effettuate dalle imprese presso il Registro delle Imprese.
In linea con la definizione di impresa unica di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e con gli orientamenti interpretativi forniti dalla Commissione europea in relazione alla stessa, il perimetro estratto dal Registro nazionale degli aiuti esclude i soggetti che, pur se rilevanti sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b), costituiscono organismi pubblici, imprese estere nonché persone fisiche che non costituiscono Ditte individuali.