4603 - Credito d'imposta R&S: interrogazione parlamentare 5-01427 del 5.10.2023
5-01427 Osnato: Chiarimenti in ordine alla disciplina dei crediti di imposta concessi alle imprese per ricerca e sviluppo.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3 del decreto legge n.145 del 2013.
(INCERTEZZE INTERPRETATIVE E APPLICATIVE)
Gli Onorevoli segnalano che la disciplina dell’agevolazione ha subìto reiterate modifiche che hanno creato incertezze interpretative e applicative.
(INTERPRETAZIONE RIGIDA) Più in particolare, gli Onorevoli lamentano che il Ministero delle imprese e del made in Italy ha adottato un’interpretazione piuttosto rigida dell’ambito oggettivo dell’agevolazione in argomento e che anche l’Agenzia delle entrate ha accolto una «nozione ampia di credito inesistente», contestando in via pressoché automatica l’inesistenza dei crediti d’imposta R&S.
(LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE SUI CREDITI INESISTENTI) Gli Interroganti rilevano che la contestazione di «compensazione di crediti asseriti inesistenti» effettuata dall’Agenzia delle entrate è stata censurata da tre sentenze della Cassazione (nn.34443, 34444 e 34445 del 2022) e rimessa nel dicembre scorso (sentenza n.35536) alle sezioni Unite.
Pertanto, viene evidenziato che occorrerebbe introdurre una chiara distinzione tra crediti «non spettanti» ed «inesistenti», in coerenza con i più recenti orientamenti della giurisprudenza della Cassazione.
(IL PROBLEMA DEI CREDITI UTILIZZATI DOPO IL 22 OTTOBRE 2021) Inoltre, gli Onorevoli sottolineano che la normativa speciale di «Riversamento consente di spalmare gli importi al massimo in tre anni ed è applicabile ai soli crediti di R&S registrati nei periodi 2014-2019, utilizzati entro il 22 ottobre 2021, escludendo i crediti utilizzati oltre detto limite».
Alla luce di quanto suesposto, si chiede «quali iniziative intenda adottare il Governo, con riferimento a quanto richiamato in premessa, in attuazione dei principi comunitari e nazionali dello Statuto del Contribuente e del relativo Codice Europeo».
Al riguardo, sentiti gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.
(PER I CREDITI INESISTENTI SI RESTA IN ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE) In merito alle questioni poste nell’interrogazione, quanto alla corretta esegesi della vigente disciplina di settore, appare opportuno attendere la pubblicazione della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (la relativa udienza si è svolta il 12 settembre 2023 e la sentenza non risulta ancora depositata), alle quali è stata rimessa la questione relativa alla predetta distinzione tra le due tipologie di credito, e ciò in ragione della diversità degli indirizzi giurisprudenziali sul punto.
(LE NOVITA' PREVISTE DALLA RIFORMA FISCALE PER QUANTO RIGUARDA LE SANZIONI)
Deve poi osservarsi che la legge 9 agosto 2023, n.111, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, all’articolo 20 indica tra i «principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui redditi, all’IVA e agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali» quelli volti a:
(…)
1) razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem; (...)
c)per le sanzioni amministrative:
1) migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei;
2) assicurare l’effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo la disciplina del Giovedì 5 ottobre 2023 —85— Commissione VI ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni coerente con il principio previsto al numero 1);
3) prevedere l’inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni, meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva;
4) rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione, onde renderla coerente con i princìpi sopra specificati, anche estendendone l’applicazione agli istituti deflativi;
5) escludere, in virtù dei princìpi di cui all’articolo 10 della legge 21 luglio 2000, n.212, l’applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni elaborate dall’Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi pubblicati ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della medesima legge 27 luglio 2000, n.212, sempreché la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente provveda al pagamento dell’imposta dovuta.
Negli stessi termini, in modo ancora più specifico, si pone l’articolo 20, comma 1, lettera a)n.5) si prevede di «introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti».
Appare, dunque, evidente l’impegno del Governo ad adeguare il sistema sanzionatorio.
(LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA)
In merito alla spettanza del credito di imposta in argomento giova evidenziare che su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF, è stato approvato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo dell’albo dei certificatori previsto dall’articolo 23, comma 2 del decreto-legge n.73 del 2022.
Le imprese potranno pertanto chiedere la certificazione del credito ricerca e sviluppo utilizzato «a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate con processo verbale di constatazione».
Saranno successivamente redatte le Linee guida a cui dovranno attenersi i certificatori iscritti al predetto albo ai fini del rilascio della certificazione.
Il rilascio della certificazione impedisce all’Agenzia delle entrate di contestare, se non nei limiti della normativa di settore, la sussistenza dei requisiti previsti per la fruizione del credito di imposta ricerca e sviluppo.
(IL PERIMETRO DELLA PROCEDURA DI RIVERSAMENTO)
Per ciò che concerne, infine, il quesito afferente alla procedura di riversamento spontaneo prevista dell’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, si fa presente che, con tale procedura, possono essere regolarizzati, senza l’applicazione delle sanzioni e degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145.
La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore della disposizione de qua).
Il disposto normativo, dunque, definisce puntualmente il perimetro dell’intervento, circoscrivendolo agli indebiti utilizzi del credito in argomento effettuati entro la data del 22 ottobre 2021 e, in ogni caso, relativi alla maturazione del credito agevolativo nelle annualità dal 2014 al 2019.
(IL RAVVEDIMENTO OPEROSO)
Da ultimo, per completezza, si rappresenta che, a fronte di eventuali indebiti utilizzi del credito, che non risultino ancora contestati dal competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, ma soltanto constatati dal contribuente, quest’ultimo potrà avvalersi del «ravvedimento operoso», ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
(ISTITUTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA)
Inoltre, sempre con riferimento agli indebiti utilizzi del credito in esame, a se Giovedì 5 ottobre 2023 —86— Commissione VIconda della situazione che ricorre in concreto (ad esempio: avvenuta constatazione; notifica dell’atto di recupero; pendenza della lite) potrebbero anche configurarsi i presupposti per l’applicazione degli istituti di definizione agevolata (cosiddetta «Tregua fiscale»), previsti dalla legge 29 dicembre 2022, n.197 (legge di bilancio per il 2023).