In questo caso l'agenzia delle entrate, dopo aver ottenuto il parere del MISE, ha dovuto revocare la risposta nr.68 del 2022.
Risposta n. 133 del 23/01/2023
Parere del Mise
Con particolare riferimento al primo quesito, concernente l'ammissibilità dell'investimento realizzato dall'istante al credito, il Ministero ha espressamente ritenuto Pagina 3 di 7 ammissibili gli investimenti effettuati nelle singole strutture produttive (comunali/ provinciali) in cui la Società ha realizzato gli impianti BTS (antenne), precisando, in proposito, come «la fattispecie delle BTS (Base Transceiver Station) sia riconducibile al concetto di ''struttura produttiva'', dal momento che le strutture organizzative articolate ''a rete'' quali le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica si fondano sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture nei vari territori e nei singoli comuni.».
Parere delll'Agenzia delle Entrate
Infatti, partendo dalla nozione di ''struttura operativa'' contenuta nella circolare n. 34/E del 2016, non è risultato evidente che la stessa ''Sede Operativa Sud'' svolgesse all'interno della compagine aziendale ''funzioni autonome''; dalle informazioni disponibili emergeva piuttosto lo svolgimento, da parte di quest'ultima, di ''funzioni di coordinamento'' che fanno parte integrante del medesimo ''processo produttivo'', finalizzato alla fornitura dei sevizi di telecomunicazione, svolti su scala nazionale dalla società.
Di conseguenza, sulla base delle informazioni disponibili e nel rispetto delle competenze della scrivente, si è ritenuto che la Società non avesse sufficientemente dimostrato che la ''sede Operativa Sud'', pur se localizzata in una delle regioni ammissibili al credito d'imposta, fosse qualificabile come vera e propria ''struttura produttiva'' autonoma, quale presupposto dell'ammissibilità al beneficio.
Ciò premesso, con il parere reso con nota prot. ... del ..., la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e PostaliDivisione I del Ministero dello Sviluppo economico (oggi, come già sopra evidenziato, Ministero delle imprese e del made in Italy), rispondendo all'analogo quesito proposto dalla società, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, ha invece ritenuto ammissibili gli investimenti effettuati nelle singole strutture produttive (comunali/provinciali) in cui la Società ha realizzato gli impianti BTS (antenne), precisando, in particolare, che «la fattispecie delle BTS (Base Transceiver Station) sia riconducibile al concetto di ''struttura produttiva'', dal momento che le strutture organizzative articolate ''a rete'' quali le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica si fondano sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture nei vari territori e nei singoli comuni.».
Ad ulteriore chiarimento di quanto affermato nel predetto parere tecnico, con la successiva nota prot. ... del ..., il citato dicastero ha precisato che le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica come la società istante «si fondano sostanzialmente sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture (produttive) nei vari territori e nei singoli comuni; di conseguenza, gli investimenti effettuati per garantire il collegamento tramite posa di fibra ottica e antenne/BTS (Base Transceiver Station) sono riconducibili alla nozione di beni strumentali destinati ad autonome strutture produttive e risultano ammissibili al credito d'imposta».
Tanto premesso, preso atto della posizione espressa nei citati pareri con i quali il MISE, in considerazione della particolarità delle strutture organizzative articolate ''a rete'', ha individuato nelle antenne/stazioni BTS (Base Transceiver Station) la sussistenza dei requisiti necessari per la loro riconducibilità alla definizione di autonoma ''struttura produttiva'', quale presupposto indispensabile ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108 della legge 28 dicembre 2015, n.208 si deve considerare revocata la precedente risposta all'interpello n. 68 del 2022.
Quanto agli ulteriori quesiti originariamente proposti (relativi, in particolare, alla riconducibilità degli Investimenti ad un ''unico'' Progetto di Investimento riferibile esclusivamente alla Sede Operativa Sud ed all'identificazione delle specifiche spese ammissibili al beneficio del Credito d'Imposta), stante l'imprescindibilità di valutazioni Pagina 7 di 7 di carattere tecnico, si ritiene che gli stessi siano esclusi dall'area di applicazione dell'interpello e devono essere dichiarati inammissibili (cfr. Circolare 31/E del 23 dicembre 2020), come, peraltro, confermato dalla circostanza che con le sopra citate note il MISE (rectius, Ministero per le imprese e per il made in Italy) ha fornito riscontro altresì agli ulteriori dubbi sollevati dall'interpellante.