4542 - Credito d'imposta sud (sisma): Qualificazione di "sede operativa" quale "sede produttiva" nel settore delle telecomunicazioni che sono organizzate a rete (AD risposta nr.133 del 23.1.2023)

In questo caso l'agenzia delle entrate, dopo aver ottenuto il parere del MISE, ha dovuto revocare la risposta nr.68 del 2022.


Risposta n. 133 del 23/01/2023

Articolo 1, commi 98–108, della legge n. 208 del 2015 (bonus sud) - Qualificazione di ''sede operativa'' quale ''sede produttiva'' ai fini dell'accesso al credito d'imposta per il settore delle telecomunicazioni - Revoca della risposta all'interpello n. 68 del 2022 - pdf

Parere del Mise

Con  particolare  riferimento  al  primo  quesito,  concernente  l'ammissibilità  dell'investimento realizzato dall'istante al credito, il Ministero ha espressamente ritenuto     Pagina 3 di 7 ammissibili gli investimenti effettuati nelle singole strutture produttive (comunali/ provinciali) in cui la Società ha  realizzato gli impianti BTS  (antenne), precisando, in  proposito, come «la fattispecie delle BTS (Base Transceiver Station) sia riconducibile al concetto di ''struttura produttiva'', dal momento che le strutture organizzative articolate ''a rete'' ­ quali le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ­ si fondano sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture nei vari territori e nei singoli comuni.».

Parere delll'Agenzia delle Entrate

Infatti, partendo dalla nozione di ''struttura operativa'' contenuta nella circolare  n.  34/E  del  2016,  non  è  risultato  evidente  che  la  stessa  ''Sede  Operativa  Sud''  svolgesse all'interno della compagine aziendale ''funzioni autonome''; dalle informazioni  disponibili emergeva piuttosto lo svolgimento, da parte di quest'ultima, di ''funzioni di  coordinamento''  che  fanno  parte  integrante  del  medesimo  ''processo  produttivo'',  finalizzato alla fornitura dei sevizi di telecomunicazione, svolti su scala nazionale dalla  società.

Di  conseguenza,  sulla  base  delle  informazioni  disponibili  e  nel  rispetto  delle  competenze della scrivente, si è ritenuto che la Società non avesse sufficientemente dimostrato che la ''sede Operativa Sud'', pur se localizzata in una delle regioni ammissibili  al  credito  d'imposta,  fosse  qualificabile  come  vera  e  propria  ''struttura  produttiva''  autonoma, quale presupposto dell'ammissibilità al beneficio.

Ciò premesso, con il parere reso con nota prot. ... del ..., la Direzione Generale  per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali­Divisione I del Ministero dello Sviluppo economico (oggi, come già sopra evidenziato, Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy),  rispondendo  all'analogo  quesito  proposto  dalla  società, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, ha invece ritenuto ammissibili  gli investimenti effettuati nelle singole strutture produttive (comunali/provinciali) in cui la Società ha realizzato gli impianti BTS (antenne), precisando, in particolare, che «la fattispecie delle BTS (Base Transceiver Station) sia riconducibile al concetto di  ''struttura produttiva'', dal momento che le strutture organizzative articolate ''a rete'' ­ quali le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ­ si fondano sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture nei vari territori e nei singoli comuni.».

Ad ulteriore chiarimento di quanto affermato nel predetto parere tecnico, con la successiva nota prot. ... del ..., il citato dicastero ha precisato che le imprese esercenti  attività  di  fornitura  di  reti  e  servizi  di  comunicazione  elettronica  ­  come  la  società  istante ­ «si fondano sostanzialmente sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture (produttive) nei vari territori e nei singoli comuni; di conseguenza, gli investimenti effettuati per garantire il collegamento tramite posa di fibra ottica e antenne/BTS (Base Transceiver Station) sono riconducibili alla nozione di beni strumentali destinati ad autonome strutture produttive e risultano ammissibili al credito d'imposta».

Tanto premesso, preso atto della posizione espressa nei citati pareri ­ con i quali il MISE, in considerazione della particolarità delle strutture organizzative articolate ''a rete'', ha individuato nelle antenne/stazioni BTS (Base Transceiver Station) la sussistenza  dei requisiti necessari per la loro riconducibilità alla definizione di autonoma ''struttura  produttiva'',  quale  presupposto  indispensabile  ai  fini  del  riconoscimento  del  credito  d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108 della legge 28 dicembre 2015, n.208  ­ si deve considerare revocata la precedente risposta all'interpello n. 68 del 2022.

Quanto  agli  ulteriori  quesiti  originariamente  proposti  (relativi,  in  particolare,  alla riconducibilità degli Investimenti ad un ''unico'' Progetto di Investimento riferibile  esclusivamente  alla  Sede  Operativa  Sud  ed  all'identificazione  delle  specifiche  spese  ammissibili al beneficio del Credito d'Imposta), stante l'imprescindibilità di valutazioni     Pagina 7 di 7 di  carattere  tecnico,  si  ritiene  che  gli  stessi  siano  esclusi  dall'area  di  applicazione  dell'interpello e devono essere dichiarati inammissibili (cfr. Circolare 31/E del 23 dicembre 2020), come, peraltro, confermato dalla circostanza che con le sopra citate note  il MISE  (rectius, Ministero per le imprese e per il made in  Italy) ha  fornito  riscontro  altresì agli ulteriori dubbi sollevati dall'interpellante.