Oggetto: Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022
IL PROVVEDIMENTO RIGUARDA GLI INVESTIMENTI NELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE
Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022
Bonus investimenti nel Mezzogiorno, aggiornato il modello di comunicazione
7 Giugno 2022
La nuova versione disponibile sul sito dell’Agenzia a partire da oggi 7 giugno, accoglie le Zone logistiche semplificate e consente ai beneficiari la restituzione degli importi eccedenti i massimali
Le imprese che hanno effettuato degli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (Zls) e intendono beneficiare del credito d’imposta (articolo 1, comma 64, della legge n. 205/2017) dovranno presentare la comunicazione all’Agenzia utilizzando il modello aggiornato ad hoc, insieme alle istruzioni, con il provvedimento siglato il 6 giugno, dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini.
Il nuovo modello, quindi, si adegua alla disciplina sulle agevolazioni per le Zls e diventa “Comunicazione per il credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro Italia, nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls)”. Ulteriori modifiche apportate al modello consentono ai beneficiari la restituzione degli importi eccedenti i massimali stabiliti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, come previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022. Come avviene per gli investimenti nelle Zone economiche speciali (Zes), anche per l’accesso al credito d’imposta Zls va presentata la comunicazione all’Agenzia, fermo restando che sono due misure agevolative distinte.
Il precedente modello e le relative istruzioni per richiedere i bonus per investimenti nel mezzogiorno, nelle zone sismiche del centro Italia e nelle Zone economiche speciali, approvati con il provvedimento del 14 aprile 2017 e recentemente modificati con il provvedimento del 6 aprile 2022, sono così sostituiti dalla nuova modulistica (vedi anche articolo “Bonus investimenti nel Mezzogiorno, ritoccato il modello di comunicazione”).
La versione aggiornata del modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate a partire da oggi, 7 giugno 2022, tuttavia la presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta è consentita a decorrere dal ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata.
Decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento, i 20 giorni di tempo a disposizione dell’amministrazione competente per assolvere gli obblighi unionali di comunicazione della misura alla Commissione europea, per tutte le istituende Zone logistiche semplificate, come prevede l’articolo 11 del Regolamento (Ue) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
L’invio telematico della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Zls dovrà essere effettuato tramite il software “Creditoinvestimentisud” (CIM17).
Oggetto: Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022
Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
1. Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016
1.1 I soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per gli investimenti realizzati nell’anno 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito “credito d’imposta sisma”) presentano all’Agenzia delle entrate l’apposita comunicazione, avvalendosi del modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del 6 giugno 2022, che a tal fine è aggiornato e sostituito con il modello allegato al presente provvedimento.
1.2 Il credito d’imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale SI APPLICA IL REGIME TEMPORANEO emergenza del COVID-19" (Temporary Framework), ed è stato autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 3805 final del 3 giugno 2022. E' STATO AUTORIZZATO IL 3 GIUGNO 2022
1.3 Il modello di comunicazione, nella versione aggiornata che fa parte integrante del presente provvedimento, è reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e sostituisce il precedente modello a partire dal 14 luglio 2022. PUO' ESSERE UTILIZZATO A PARTIRE DAL 14 LUGLIO 2022
1.4 La trasmissione telematica della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma è effettuata utilizzando il software, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet.
2. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022
2.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022, sono apportate le modifiche necessarie per consentire la presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma a decorrere dalla data di cui al punto 1.3.
2.2 Le modifiche di cui al punto 2.1 sono contenute nel modello e nelle relative istruzioni facenti parte integrante del presente provvedimento.
2.3 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
3. Definizione delle modalità di utilizzo in compensazione del credito d’imposta sisma
3.1 Il credito d’imposta sisma è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Motivazioni
L’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha modificato il comma 3 dell’articolo 18- quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework).
La misura agevolativa è stata autorizzata con decisione della Commissione europea C(2022) 3805 final del 3 giugno 2022.
Atteso il richiamo operato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, anche per accedere al credito d’imposta sisma per gli investimenti realizzati nel 2021 è necessario presentare all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione.
Per consentire, pertanto, ai destinatari della misura de qua di fruire del credito d’imposta, con il presente provvedimento è stabilito che la comunicazione va presentata utilizzando il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022, che a tal fine viene ulteriormente modificato.
La comunicazione così aggiornata può essere presentata a partire dal 14 luglio 2022.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento Legge 28 dicembre 2015, n. 208; Legge 27 dicembre 2017, n. 205; Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45; Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2021; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 30 giugno 2022 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini Firmato digitalment
APPROFONDIMENTI
Assenza di altri aiuti di Stato e di aiuti "De minimis"
Temporary Framework sezione 3.1: massimali ed impresa unica
In caso di superamento del massimale il credito d'imposta può essere ridotto.
Devono essere conteggiati tutti i contributi delle aziende che si trovano in un relazione di controllo
Rispetto de massimale della Sezione 3.1 del Temporary Framework
Credito d’imposta investimenti al Sud aggiornato modello di comunicazione
La nuova versione, disponibile insieme alle istruzioni sul sito dell’Agenzia, potrà essere utilizzata a partire dal 14 luglio in sostituzione di quella approvata il 6 giugno scorso
Ritoccato il modello per richiedere il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls). Il modello consentirà di presentare la comunicazione per la fruizione del bonus all’Agenzia a decorrere dal prossimo 14 luglio. A stabilirlo il provvedimento dell’Agenzia del 30 giugno 2022.
Va ricordato che il decreto legge per l’attuazione del Pnrr (articolo 43-ter del Dl n. 152/2021) ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework). Il via libera della Commissione alla misura agevolativa è arrivata il 3 giugno 2022 con la decisione C(2022) 3805 final.
Considerando che per la richiesta del bonus è necessario inviare all’Agenzia apposita comunicazione, il provvedimento odierno aggiorna il modello “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)”, ritoccato da ultimo con il provvedimento del 6 giugno scorso.
Il bonus è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.
Esposizione del credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno in caso di impresa familiare
Domanda
Quali sono le corrette modalità di esposizione del credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno (codice credito C4) nei modelli Redditi SP e PF 2022, da parte di un soggetto che trasferisce il credito per trasparenza ex art. 5 TUIR e da parte del soggetto che lo riceve, in particolare nel caso di impresa familiare?
Risposta
La società di persone che attribuisce il credito d’imposta ai propri soci indica l’intero credito spettante nel quadro RU della propria dichiarazione Redditi SP, rigo RU5, col. 3, riportando lo stesso importo nel prospetto aiuti di Stato presente nel quadro RS (rigo RS401, col. 17), ed indica poi l’ammontare complessivo del credito trasferito ai soci nel rigo RU10 della sezione I del quadro RU del modello SP. L’importo esposto nel rigo RU10 va riportato anche nella sezione VI-B, indicando l’importo attribuito ai soci e l’anno d’insorgenza del credito trasferito.
Il socio della società di persone deve indicare il credito nel rigo RU3, dandone poi evidenza nella sezione VI-A (righi RU501-RU505).
Nel caso d’impresa familiare,il titolare dell’impresaindica nei righi RU5 e RS401del modello REDDITI PF 2022 l’importo del credito d’imposta maturato spettate all’impresa, al lordo della quota attribuita ai propri collaboratori (senza quindi esporre il dato di tale quota) e inserisce nei righi da RU6 a RU12 gli importi relativi agli utilizzi e/o ai residui del predetto credito, con esclusivo riferimento alla sola quota di credito di propria spettanza, avendo altresì cura di barrare, a tal fine, la casella posta al rigo RU12 col. 1.
Il collaboratore dell’impresa familiare, invece, riporta la quota di credito d’imposta ricevuta nel quadro RU, rigo RU3, della propria dichiarazione, in modo analogo a quanto previsto per i soci della società di persone, indicando nella colonna 4 della sezione VI-A il codice fiscale del titolare dell’impresa familiare.
Credito d'imposta investimenti in beni strumentali 4.0
Domanda
Un’impresa ha acquistato un bene strumentale nuovo Transizione 4.0 (allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016) entrato in funzione nel corso del 2021 che, però, viene interconnesso nel 2022.
In base al comma 1059 della citata legge n. 232 del 2016, l’impresa ha fruito del credito d’imposta in misura ridotta (nel caso di specie, 10 per cento del costo sostenuto) dall’anno di entrata in funzione del bene, ovverosia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” (diversi da quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”), atteso che la fruizione del credito d’imposta in misura piena (50 per cento) decorre, per espressa previsione normativa, dall’anno dell’avvenuta interconnessione.
Con riferimento al caso descritto, si chiede di sapere come va compilato il quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Risposta
Nell’ipotesi prospettata, l’impresa deve compilare il quadro RU del modello REDDITI 2022 indicando nel rigo RU1 il codice credito 2L, ossia il codice corrispondente alla tipologia dei beni agevolabili Transizione 4.0. Le istruzioni per la compilazione del suddetto quadro, infatti, precisano che: “I dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili”. L’individuazione del codice credito da utilizzare prescinde, quindi, sia dall’entrata in funzione del bene sia dall’avvenuta interconnessione dello stesso. Inoltre, l’impresa deve riportare nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per detti beni e nel rigo RU130, colonna 4, l’ammontare complessivo del costo sostenuto. Resta fermo che sebbene il credito sia indicato per l’intero ammontare (pari al 50 per cento del costo sostenuto) lo stesso è utilizzabile in misura non superiore al 10 per cento del predetto costo (come fosse un bene ordinario), per la quota annuale pari a un terzo. Quindi, nel rigo RU12 del modello REDDITI 2022 va indicato il credito residuo che sarà riportato nel successivo modello REDDITI 2023.
Il credito in misura piena sarà fruibile dall’anno di interconnessione e dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.
Per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, l’impresa deve utilizzare il codice tributo “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”, corrispondente alla natura degli investimenti realizzati, valorizzando il campo “anno di riferimento” con l’anno di entrata in funzione del bene. A seguito dell’intervenuta connessione, il predetto campo andrà valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata.
Qualora per la compensazione sia stato erroneamente utilizzato il codice tributo 6935, l’impresa può chiedere in qualsiasi momento (anche dopo aver ricevuto l’eventuale comunicazione d’irregolarità) la correzione del modello F24 tramite CIVIS oppure direttamente agli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate, senza applicazione di sanzioni.
Nel caso particolare in cui l’impresa sia a conoscenza del fatto che il bene acquistato non verrà mai interconnesso, l’importo residuo da indicare nel rigo RU12 deve essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni agevolabili Transizione 4.0., avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo, denominata “Vedere istruzioni”.
Credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020 nei territori del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici
Domanda
Il credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020 nei territori del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8), la cui fruizione è stata autorizzata dall’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2021, andava esposto nel quadro RU di tale modello con il codice credito E3.
Al riguardo, poiché nel modello Redditi 2022 non è possibile compilare il rigo RU5 con riferimento al codice credito E3 (mentre resta possibile indicare nel rigo RU2 l’eventuale credito residuo della precedente dichiarazione), si chiede di sapere in quale dichiarazione dei redditi va indicato il credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020 nei territori del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 la cui fruizione è stata autorizzata successivamente al termine di presentazione del modello Redditi 2021.
Risposta
Il credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020 nei territori del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, la cui fruizione è stata autorizzata successivamente al termine di presentazione del modello Redditi 2021, dovrà essere esposto nel quadro RU del modello Redditi 2023 utilizzando il codice credito E3.
Credito d'imposta Mezzogiorno, la corretta esposizione in Redditi 2022
L’Agenzia delle entrate in risposta a una Faq pubblicata sul sito internet guida il contribuente nelle modalità di compilazione del modello nella particolare ipotesi di impresa familiare
L’Agenzia chiarisce le corrette modalità di esposizione del credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno nel modello “Redditi Sp 2022” e “Redditi Pf 2022”, da parte di un soggetto che trasferisce il credito per trasparenza, articolo 5 Tuir, e da parte del soggetto che lo riceve, in particolare nel caso di impresa familiare. Sul sito dell’Agenzia delle entrate, la risposta alla Faq.
Nel dettaglio, la società di persone che attribuisce il credito d’imposta ai propri soci deve indicare l’intero credito spettante nel quadro RU del modello “Redditi Sp 2022”, rigo RU5, col. 3, riportando lo stesso importo nel prospetto aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401, colonna 17.
L’ammontare complessivo del credito trasferito ai soci dovrà essere indicato nel rigo RU10 della sezione I del quadro RU dello stesso modello. L’importo esposto nel rigo RU10 va riportato anche nella sezione VI-B, indicando l’importo attribuito ai soci e l’anno d’insorgenza del credito trasferito.
Il socio dellasocietà di persone deve indicare il credito nel rigo RU3, dandone poi evidenza nella sezione VI-A (righi RU501-RU505).
Nel caso di impresa familiare, il titolare dell’impresa indica nei righi RU5 e RS401 del modello “Redditi Pf 2022” il bonus spettante al lordo della quota assegnata ai collaboratori, dato che non va indicato, e inserisce nei righi da RU6 a RU12 gli importi relativi agli utilizzi e/o ai residui dello stesso credito, con esclusivo riferimento alla sola quota di credito di propria spettanza, avendo altresì cura di barrare, a tal fine, la casella posta al rigo RU12 col. 1.
Il collaboratore dell’impresa familiare, invece, riporta la quota di credito d’imposta ricevuta nel quadro RU, rigo RU3 della dichiarazione analogamente alle indicazioni fornite ai soci della società di persone, indicando nella colonna 4 della sezione VI-A il codice fiscale del titolare dell’impresa familiare.
Esposizione del credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno in caso di impresa familiare
Domanda
Quali sono le corrette modalità di esposizione del credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno (codice credito C4) nei modelli Redditi SP e PF 2022, da parte di un soggetto che trasferisce il credito per trasparenza ex art. 5 TUIR e da parte del soggetto che lo riceve, in particolare nel caso di impresa familiare?
Risposta
La società di persone che attribuisce il credito d’imposta ai propri soci indica l’intero credito spettante nel quadro RU della propria dichiarazione Redditi SP, rigo RU5, col. 3, riportando lo stesso importo nel prospetto aiuti di Stato presente nel quadro RS (rigo RS401, col. 17), ed indica poi l’ammontare complessivo del credito trasferito ai soci nel rigo RU10 della sezione I del quadro RU del modello SP. L’importo esposto nel rigo RU10 va riportato anche nella sezione VI-B, indicando l’importo attribuito ai soci e l’anno d’insorgenza del credito trasferito.
Il socio della società di persone deve indicare il credito nel rigo RU3, dandone poi evidenza nella sezione VI-A (righi RU501-RU505).
Nel caso d’impresa familiare,il titolare dell’impresaindica nei righi RU5 e RS401del modello REDDITI PF 2022 l’importo del credito d’imposta maturato spettate all’impresa, al lordo della quota attribuita ai propri collaboratori (senza quindi esporre il dato di tale quota) e inserisce nei righi da RU6 a RU12 gli importi relativi agli utilizzi e/o ai residui del predetto credito, con esclusivo riferimento alla sola quota di credito di propria spettanza, avendo altresì cura di barrare, a tal fine, la casella posta al rigo RU12 col. 1.
Il collaboratore dell’impresa familiare, invece, riporta la quota di credito d’imposta ricevuta nel quadro RU, rigo RU3, della propria dichiarazione, in modo analogo a quanto previsto per i soci della società di persone, indicando nella colonna 4 della sezione VI-A il codice fiscale del titolare dell’impresa familiare.
Credito d'imposta investimenti in beni strumentali 4.0
Domanda
Un’impresa ha acquistato un bene strumentale nuovo Transizione 4.0 (allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016) entrato in funzione nel corso del 2021 che, però, viene interconnesso nel 2022.
In base al comma 1059 della citata legge n. 232 del 2016, l’impresa ha fruito del credito d’imposta in misura ridotta (nel caso di specie, 10 per cento del costo sostenuto) dall’anno di entrata in funzione del bene, ovverosia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” (diversi da quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”), atteso che la fruizione del credito d’imposta in misura piena (50 per cento) decorre, per espressa previsione normativa, dall’anno dell’avvenuta interconnessione.
Con riferimento al caso descritto, si chiede di sapere come va compilato il quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Risposta
Nell’ipotesi prospettata, l’impresa deve compilare il quadro RU del modello REDDITI 2022 indicando nel rigo RU1 il codice credito 2L, ossia il codice corrispondente alla tipologia dei beni agevolabili Transizione 4.0. Le istruzioni per la compilazione del suddetto quadro, infatti, precisano che: “I dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili”. L’individuazione del codice credito da utilizzare prescinde, quindi, sia dall’entrata in funzione del bene sia dall’avvenuta interconnessione dello stesso. Inoltre, l’impresa deve riportare nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per detti beni e nel rigo RU130, colonna 4, l’ammontare complessivo del costo sostenuto. Resta fermo che sebbene il credito sia indicato per l’intero ammontare (pari al 50 per cento del costo sostenuto) lo stesso è utilizzabile in misura non superiore al 10 per cento del predetto costo (come fosse un bene ordinario), per la quota annuale pari a un terzo. Quindi, nel rigo RU12 del modello REDDITI 2022 va indicato il credito residuo che sarà riportato nel successivo modello REDDITI 2023.
Il credito in misura piena sarà fruibile dall’anno di interconnessione e dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.
Per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, l’impresa deve utilizzare il codice tributo “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”, corrispondente alla natura degli investimenti realizzati, valorizzando il campo “anno di riferimento” con l’anno di entrata in funzione del bene. A seguito dell’intervenuta connessione, il predetto campo andrà valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata.
Qualora per la compensazione sia stato erroneamente utilizzato il codice tributo 6935, l’impresa può chiedere in qualsiasi momento (anche dopo aver ricevuto l’eventuale comunicazione d’irregolarità) la correzione del modello F24 tramite CIVIS oppure direttamente agli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate, senza applicazione di sanzioni.
Nel caso particolare in cui l’impresa sia a conoscenza del fatto che il bene acquistato non verrà mai interconnesso, l’importo residuo da indicare nel rigo RU12 deve essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni agevolabili Transizione 4.0., avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo, denominata “Vedere istruzioni”.
Credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020 nei territori del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici
Domanda
Il credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020 nei territori del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8), la cui fruizione è stata autorizzata dall’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2021, andava esposto nel quadro RU di tale modello con il codice credito E3.
Al riguardo, poiché nel modello Redditi 2022 non è possibile compilare il rigo RU5 con riferimento al codice credito E3 (mentre resta possibile indicare nel rigo RU2 l’eventuale credito residuo della precedente dichiarazione), si chiede di sapere in quale dichiarazione dei redditi va indicato il credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020 nei territori del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 la cui fruizione è stata autorizzata successivamente al termine di presentazione del modello Redditi 2021.
Risposta
Il credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020 nei territori del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, la cui fruizione è stata autorizzata successivamente al termine di presentazione del modello Redditi 2021, dovrà essere esposto nel quadro RU del modello Redditi 2023 utilizzando il codice credito E3.
La Alfa Srl con socio unico (di seguito anche ''Società'' o ''istante'') riferisce di essere proprietaria di un «opificio industriale contraddistinto al foglio ........., p.lle .... e.... Le predette particelle risultano inserite nell'elenco dei comuni inclusi nella Zes della regione Puglia come ''particelle parzialmente incluse''». Alla luce di tale circostanza, l'istante chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di fruire dei vantaggi previsti per chi effettua investimenti nelle ZES e, in particolare, del credito d'imposta disciplinato dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Qualora l'investimento agevolabile, dunque, sia realizzato da soggetti operanti su territorio parzialmente incluso in una ZES, il bonus qui in esame compete solo per le spese riferibili alla parte effettivamente localizzata nella stessa ZES
Investimenti dentro e fuori la Zes, tax credit solo per quelli in “Zona”
La circostanza che una struttura produttiva sia ubicata su particelle parzialmente incluse nell'area depressa, e quindi, agevolata, non è di per sé ostativa all'accesso al credito d'imposta
Qualora l'investimento nella Zona economica speciale sia realizzato su un territorio parzialmente incluso nella stessa Zes, il credito d’imposta previsto dall’articolo 5, comma 2, del Dl n. 91/2017, compete solo per le spese riferibili alla parte effettivamente ivi localizzata. Lo afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 132 del 23 gennaio 2023, indirizzata a una società proprietaria di un opificio industriale contraddistinto in Catasto da particelle solo parzialmente incluse nella Zona economica speciale. Questa, come si intuisce, chiede la possibilità di fruire del bonus in argomento, il quale consiste in un credito d’imposta, concesso per gli investimenti effettuati in specifiche aree territoriali individuate e delimitate, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
In relazione alla questione in esame, come anticipato, l’Agenzia ritiene che, al ricorrere di tutti i presupposti normativamente previsti, la circostanza che una struttura produttiva sia ubicata su “particelle parzialmente incluse” nell'area della Zes non sia di per sé ostativa all'accesso al credito d'imposta in questione.
Tuttavia, in coerenza con la ratio delle disposizioni alla base dell’agevolazione, che è quella di creare condizioni favorevoli per lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché per l'insediamento di nuove imprese, anche attraverso una fiscalità di vantaggio e della stretta connessione con il territorio specifico di riferimento, devono ritenersi agevolabili esclusivamente quegli investimenti ''localizzati'', anche parzialmente, in strutture produttive ricadenti nelle porzioni di particelle incluse nella Zes.
Pertanto, il contribuente beneficiario del bonus dovrà distinguere la quota di spese riferibile ai predetti interventi in termini di fatturazione o a mezzo di un'apposita attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità.
Con particolare riferimento al primo quesito, concernente l'ammissibilità dell'investimento realizzato dall'istante al credito, il Ministero ha espressamente ritenuto Pagina 3 di 7 ammissibili gli investimenti effettuati nelle singole strutture produttive (comunali/ provinciali) in cui la Società ha realizzato gli impianti BTS (antenne), precisando, in proposito, come «la fattispecie delle BTS (Base Transceiver Station) sia riconducibile al concetto di ''struttura produttiva'', dal momento che le strutture organizzative articolate ''a rete'' quali le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica si fondano sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture nei vari territori e nei singoli comuni.».
Parere delll'Agenzia delle Entrate
Infatti, partendo dalla nozione di ''struttura operativa'' contenuta nella circolare n. 34/E del 2016, non è risultato evidente che la stessa ''Sede Operativa Sud'' svolgesse all'interno della compagine aziendale ''funzioni autonome''; dalle informazioni disponibili emergeva piuttosto lo svolgimento, da parte di quest'ultima, di ''funzioni di coordinamento'' che fanno parte integrante del medesimo ''processo produttivo'', finalizzato alla fornitura dei sevizi di telecomunicazione, svolti su scala nazionale dalla società.
Di conseguenza, sulla base delle informazioni disponibili e nel rispetto delle competenze della scrivente, si è ritenuto che la Società non avesse sufficientemente dimostrato che la ''sede Operativa Sud'', pur se localizzata in una delle regioni ammissibili al credito d'imposta, fosse qualificabile come vera e propria ''struttura produttiva'' autonoma, quale presupposto dell'ammissibilità al beneficio.
Ciò premesso, con il parere reso con nota prot. ... del ..., la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e PostaliDivisione I del Ministero dello Sviluppo economico (oggi, come già sopra evidenziato, Ministero delle imprese e del made in Italy), rispondendo all'analogo quesito proposto dalla società, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, ha invece ritenuto ammissibili gli investimenti effettuati nelle singole strutture produttive (comunali/provinciali) in cui la Società ha realizzato gli impianti BTS (antenne), precisando, in particolare, che «la fattispecie delle BTS (Base Transceiver Station) sia riconducibile al concetto di ''struttura produttiva'', dal momento che le strutture organizzative articolate ''a rete'' quali le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica si fondano sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture nei vari territori e nei singoli comuni.».
Ad ulteriore chiarimento di quanto affermato nel predetto parere tecnico, con la successiva nota prot. ... del ..., il citato dicastero ha precisato che le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica come la società istante «si fondano sostanzialmente sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture (produttive) nei vari territori e nei singoli comuni; di conseguenza, gli investimenti effettuati per garantire il collegamento tramite posa di fibra ottica e antenne/BTS (Base Transceiver Station) sono riconducibili alla nozione di beni strumentali destinati ad autonome strutture produttive e risultano ammissibili al credito d'imposta».
Tanto premesso, preso atto della posizione espressa nei citati pareri con i quali il MISE, in considerazione della particolarità delle strutture organizzative articolate ''a rete'', ha individuato nelle antenne/stazioni BTS (Base Transceiver Station) la sussistenza dei requisiti necessari per la loro riconducibilità alla definizione di autonoma ''struttura produttiva'', quale presupposto indispensabile ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108 della legge 28 dicembre 2015, n.208 si deve considerare revocata la precedente risposta all'interpello n. 68 del 2022.
Quanto agli ulteriori quesiti originariamente proposti (relativi, in particolare, alla riconducibilità degli Investimenti ad un ''unico'' Progetto di Investimento riferibile esclusivamente alla Sede Operativa Sud ed all'identificazione delle specifiche spese ammissibili al beneficio del Credito d'Imposta), stante l'imprescindibilità di valutazioni Pagina 7 di 7 di carattere tecnico, si ritiene che gli stessi siano esclusi dall'area di applicazione dell'interpello e devono essere dichiarati inammissibili (cfr. Circolare 31/E del 23 dicembre 2020), come, peraltro, confermato dalla circostanza che con le sopra citate note il MISE (rectius, Ministero per le imprese e per il made in Italy) ha fornito riscontro altresì agli ulteriori dubbi sollevati dall'interpellante.
Le società di consulenza sono ammesse e le nozioni di "struttura produttiva" o di "stabilimento" non rappresentano un motivo ostativo all'applicazione del beneficio.
Ciò premesso, con riferimento al quesito n. 1, si osserva che l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione è individuato dal primo periodo del comma 98, ai sensi del quale il credito di imposta è attribuito alle ''imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite'' delle regioni del Mezzogiorno sopra menzionate ''fino al 31 dicembre 2022''.
Come chiarito anche con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili in base all'articolo 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, purché effettuino nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Quanto alla nozione di ''struttura produttiva'', nella circolare viene precisato che la stessa individua ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori richiamati dal comma 98, in cui il beneficiario esercita l'attività d'impresa. Essa si identifica come l'insieme di tutti i beni facenti parte del medesimo processo produttivo dell'impresa che sono ubicati nel territorio dello stesso comune anche se diversamente dislocati (cfr. par. 3)
Inoltre, nel precisare che sono ammesse all'agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il predetto documento di prassi ha, altresì, chiarito che, in assenza di un'espressa esclusione normativa, possono beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.
Infine, per espressa previsione del comma 100, ''l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo''.
Al riguardo, considerato il riferimento generico del comma 98 alle ''imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi'', quali destinatari del beneficio, e tenuto conto che il riferimento alle categorie escluse dall'applicazione dell'agevolazione è contenuto in un elenco tassativo (di cui al comma 100) nel quale non sono ricomprese le imprese operanti nel settore della prestazione di servizi si ritiene che la disciplina agevolativa possa essere applicata, in linea generale ed astratta, anche alle società che, come l'istante, operano nel settore dei servizi di consulenza.
Si ritiene, in particolare, che il riferimento normativo alle nozioni di ''struttura produttiva'' o di ''stabilimento'' che, come osservato dalla società istante, sembrerebbe avere ad oggetto esclusivo le imprese operati nel settore industriale non costituisca, di per sé, un motivo ostativo all'applicazione del beneficio anche alle imprese non operanti in tale settore. Ciò, in perfetta coerenza con l'indirizzo interpretativo assunto dalla scrivente nella citata circolare n. 34/E del 2016 in ordine alla possibilità che gli ''enti non commerciali'' possono beneficiare della misura, in riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.
In particolare, considerato che i predetti investimenti consistono, in sostanza, nell'acquisto di attrezzature di ufficio e nella realizzazione di opere di ristrutturazione finalizzate all'adattamento dei locali destinati ad uffici, oggetto di contratto di sub concessione, e che dalla lettura della norma, si evince che gli investimenti agevolabili sono quelli: (i) destinati a ''strutture produttive'' (già esistenti o che vengono impiantate nel territorio), (ii) facenti parte di un ''progetto di investimento iniziale'' (che presuppone, ad esempio, la creazione o l'ampiamento di uno stabilimento o la diversificazione della produzione), (iii) aventi ad oggetto l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi e che tali beni siano macchinari, impianti e attrezzature varie, la società chiede di sapere
...
2. se gli investimenti descritti nella fattispecie rappresentata possano qualificarsi come un ''investimento iniziale'';
...
Parere
Con riferimento al quesito n. 2, con il quale la società chiede di sapere se gli investimenti descritti nell'interpello possano qualificarsi come ''investimento iniziale'' inteso, in particolare, nella sua accezione di ''ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente'' occorre precisare in via preliminare (come già ribadito in altri documenti di prassi, tra cui la risposta all'interpello n. 322 del 2020, peraltro citata dall'istante) che la sussistenza di tale requisito implica valutazioni di ordine tecnico fattuale che esulano dall'ambito applicativo dell'istituto dell'interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000.
Pertanto, nel sottolineare come, in riferimento al quesito in esame, l'istanza proposta sia da considerare inammissibile, si ritiene opportuno, in ogni caso, fare rinvio, al di là dei profili di inammissibilità, alla disciplina (nazionale ed europea) rilevante sul punto, nonché ai chiarimenti di prassi che costituiscono un utile riferimento al fine di orientare i potenziali beneficiari nella corretta applicazione della misura agevolativa alla fattispecie concreta, valutabile nella sua effettiva e complessa articolazione, soltanto in sede di accertamento.
Il comma 99, che individua la tipologia di investimenti per i quali è possibile fruire dell'agevolazione, prevede che ''sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio''.
La circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, paragrafo 3, ha precisato che, in base al dettato normativo, risultano agevolabili gli investimenti:
- in macchinari, impianti e attrezzature varie;
- funzionali alla realizzazione di un «investimento iniziale», definito, in base alla normativa comunitaria sopra citata come un investimento afferente:
- ''alla creazione di un nuovo stabilimento'',
- ''all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente''
''alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente
- ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE (tra le quali non è compresa la ...) quelli a favore di una nuova attività economica (cfr. articolo 2, punto 49 e 51, articolo 2, del regolamento citato).
La medesima circolare ha altresì precisato che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della ''strumentalità'' rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta e che, conseguentemente, i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. Con riferimento ai beni ammissibili, inoltre, gli stessi devono soddisfare il requisito della ''novità'', essendo esclusi dall'agevolazione i beni a qualunque titolo già utilizzati. Infine, l'agevolazione non spetta per gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati ''investimenti iniziali''.
A parere della Società, in particolare, al fine di individuare i beni agevolabili, occorre fare riferimento alla classificazione in base all'OIC 16 ''Immobilizzazioni materiali'', in coerenza con quanto già stabilito dalle precedenti versioni del credito (i.e. ''Credito d'imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate'' di cui all'art. 1, commi 271279 L. 296 del 2006), ancorché le rispettive normative abbiano fornito una classificazione puntuale delle classi di Stato patrimoniale cui dovevano appartenere i beni strumentali agevolabili.
Inoltre, la Società ritiene che siano agevolabili anche i beni che sotto un profilo oggettivo rientrano nella predetta classificazione, ma che, per situazioni di fatto, debbano essere classificate come ''Migliorie su beni di terzi'' (e.g. installazioni di impianti su un immobile in locazione) in quanto, come chiarito dal principio contabile, non hanno autonomia funzionale.
In sintesi, la Società ritiene che le classi di asset agevolabili possano essere le medesime e, pertanto, l'investimento sia agevolabile nei limiti del valore dei beni classificati nelle classi sopracitate (i.e. voci B.II.2 e B.II.3 e voce B.I.7 per le migliorie su beni di terzi aventi ad oggetto impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali).
Parere dell'agenzia delle entrate
Per quanto attiene al quesito n. 3, con cui la società ha chiesto di sapere se gli investimenti in lavori di adeguamento locali e dotazione dell'attrezzatura per lo svolgimento dell'attività possano rientrare tra ''macchinari, impianti e attrezzature varie'', al fine di fruire dell'agevolazione, si osserva quanto segue.
Come sopra accennato, ai sensi del comma 99, articolo 1, Legge n. 208 del 2015, sono considerati agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto di ''macchinari, impianti e attrezzature varie''. Al fine di individuare la tipologia di beni agevolabili, pertanto, occorre fare riferimento alla corretta classificazione degli stessi in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica e nel rispetto dei corretti principi contabili.
Secondo quanto disposto dall'articolo 2424 del codice civile, le immobilizzazioni materiali, da iscrivere alla classe B, sottoclasse II, dell'attivo dello stato patrimoniale, comprendono, tra l'altro, la voce 2) ''Impianti e macchinario'' e la voce 3) ''Attrezzature industriali e commerciali''
In base al principio contabile nazionale OIC n. 16 ''Immobilizzazioni materiali'', paragrafo 21, la voce BII2 ''impianti e macchinario'' può comprendere:
- impianti generici: sono gli impianti non legati alla tipica attività della società (ad esempio: servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme);
- impianti specifici: sono gli impianti legati alle tipiche attività produttive dell'azienda;
- altri impianti (ad esempio: forni e loro pertinenze);
- macchinario automatico e macchinario non automatico: si tratta di apparati in grado di svolgere da sé (automatico) ovvero con ausilio di persone (semiautomatico) determinate operazioni.
La voce BII3 ''attrezzature industriali e commerciali'', di cui al paragrafo 22, può comprendere:
- attrezzature: sono strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad esempio: attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa);
- attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d'usura; comprende convenzionalmente gli utensili.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata, la Società ritiene che siano agevolabili, oltre ai beni classificati nelle classi sopracitate (i.e. voci B.II.2 e B.II.3) anche ''i beni che sotto un profilo oggettivo rientrano nella predetta classificazione, ma che, per situazioni di fatto, debbano essere classificate come ''Migliorie su beni di terzi'' (e.g. installazioni di impianti su un immobile in locazione) in quanto, come chiarito dal principio contabile, non hanno autonomia funzionale'', classificati nella voce B.II.7.
Al riguardo, nel ritenere che la soluzione proposta dall'istante non sia condivisibile, si fa osservare che la disposizione in commento ha carattere tassativo; pertanto, restano esclusi dall'agevolazione tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle sopra descritte, richiamate espressamente nella norma agevolativa.
Tutto ciò premesso, per beneficiare dell'agevolazione in argomento, la società dovrà valutare se, in concreto, l'investimento volto all'apertura di un nuovo ufficio, come descritto nell'interpello, faccia parte di un ''progetto di investimento iniziale'', e se i beni acquisiti nell'ambito del predetto investimento siano iscrivibili alla classe B, sottoclasse II, dell'attivo dello stato patrimoniale, alla voce 2) ''Impianti e macchinario'', o alla voce 3) ''Attrezzature industriali e commerciali'', fermo restando, ovviamente, la presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme di riferimento
Il quesito nr. 2228 del 14.11.2022 esamina la problematica della mancata indicazione in unico ed i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa.
Viene richiamato questo interpello dell'agenzia delle entrate.
Ancora una marcia indietro dell'agenzia delle entrate che a seguito di un parere del Mise ha dovuto revocare la risposta nr.69 del 2022.
Era già accaduto con la risposta n.133 del 23.1.2023, relativa agli impianti-antenne, ha dovuto revocare la precedente risposta n.68/2022.
Risposta n. 281/2023 OGGETTO: Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 (bonus Sud). Qualificazione delle ''Centrali PoP'' localizzate nelle regioni del Mezzogiorno quali ''sedi produttive'' ai fini dell'accesso al credito d'imposta per il settore delle telecomunicazioni. Revoca della risposta all'interpello n. 69 del 2022
Parere dell'agenzia delle entrate
...
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si fa presente preliminarmente che con la precedente istanza di interpello la Società, rappresentando l'originaria declaratoria di non competenza del Ministero previamente investito della questione, ha chiesto conferma di poter beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, commi 98108, della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e successive modificazioni, in relazione ad investimenti posti in essere a partire dal 2016, ''finalizzati ad ampliare la propria rete e ad incrementare la velocità di connessione dei servizi resi ai propri clienti nelle aree del Mezzogiorno''. Nello specifico, gli investimenti potenzialmente agevolabili riguardano ''l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati ad ampliare e potenziare la rete ed i sistemi di connessione nelle seguenti regioni: Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Sardegna''.
In base alla descrizione fornita nella suddetta istanza, in particolare, l'infrastruttura di ALFA, ''principalmente concentrata presso propri siti di telecomunicazione denominati Point of Presence (PoP)'', risulta essere organizzata sia per quanto riguarda i servizi erogati con la tecnologia di rete fissa che in riferimento ai servizi erogati con tecnologia Wireless in base ad un modello che prevede la suddivisione delle quattro ''principali funzioni che contraddistinguono l'operatività dei sistemi di telecomunicazioni'' tra: -le due sedi centrali di ALFA, di... e di..., che svolgono le funzioni di autenticazione dei clienti e di assegnazione delle risorse agli utenti in base al servizio richiesto e alla relativa priorità, -e le ''connesse Strutture Operative'', identificate con le centrali PoP Fastweb localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, che svolgono funzioni di aggregazione commutazione del traffico degli utenti in base al servizio richiesto e alla relativa priorità e di abilitazione all'uscita su internet degli utenti stessi, inclusa la disponibilità locale di contenuti web tramite servizi di ''cache server OTT'', per le utenze Fastweb che accedono dalle regioni centromeridionali.
Nella risposta al citato interpello, preso atto della declaratoria di non competenza da parte del Ministero e limitatamente ai profili di competenza, la scrivente ha ritenuto di non poter condividere la soluzione proposta dalla società per mancanza di una delle condizioni necessarie richieste dalla norma al fine di ritenere l'investimento ammissibile all'agevolazione, vale a dire la sussistenza di ''strutture produttive'' impiantate o da impiantare nei territori delle regioni assistite.
A tal fine, la scrivente ha evidenziato come le ''Strutture Operative'', identificate con le ''centrali PoP'' localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, non siano, in sostanza, qualificabili come ''strutture produttive'' autonome, nell'accezione elaborata nella circolare n. 34 del 2016, nella misura in cui svolgono solo alcune delle funzioni che fanno parte integrante dell'intero processo di trasmissione e ricezione dei dati che contraddistingue l'operatività dei sistemi di telecomunicazione.
Ciò premesso, con il parere reso con nota prot.... del 17 giugno 2022, la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali Divisione I , del Ministero dello Sviluppo economico (oggi, come già sopra evidenziato, Ministero delle imprese e del made in Italy), rispondendo all'analogo quesito proposto dalla società, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, ha invece ritenuto che «la fattispecie delle BTS (Base Transceiver Station) sia riconducibile al concetto di ''struttura produttiva'', dal momento che le strutture organizzative articolate ''a rete'' quali le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica si fondano sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture nei vari territori e nei singoli comuni. Pertanto, si ritiene che gli investimenti effettuati per l'acquisto di beni strumentali rispetto all'attività esercitata dall'impresa, finalizzati all'ampliamento e allo sviluppo delle strutture produttive individuate nelle BTS e situate nei territori agevolati, siano ammissibili al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1 commi da 98 a 108 della L. 208/2015, in quanto contribuiscono alla crescita delle strutture produttive dislocate nei territori agevolati».
Ad ulteriore chiarimento di quanto affermato nel predetto parere tecnico, con la successiva nota prot.... del 7 luglio 2022, il citato dicastero ha integrato le precedenti valutazioni, precisando come «gli investimenti effettuati da Fastweb per l'ampliamento della capacità dei Point of Presence (PoP) situati nei territori agevolati contribuiscano alla crescita delle infrastrutture di telecomunicazioni, in quanto strutture produttive localizzate nei singoli comuni e debbano, perciò, essere ammessi al credito d'imposta. Si ritiene, infatti, che la nozione di ''struttura produttiva'' richieda un'interpretazione per essere applicata alle strutture organizzative articolate ''a rete'' quali sono le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica. Queste ultime si fondano sostanzialmente sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture (produttive) nei vari territori e nei singoli comuni€ di conseguenza, gli investimenti effettuati per garantire il collegamento tramite posa di fibra ottica e antenne/BTS (Base Transceiver Station) sono riconducibili alla nozione di beni strumentali destinati ad autonome strutture produttive e risultano ammissibili al credito d'imposta.
Pertanto, si ritiene che gli investimenti effettuati per l'acquisto di beni strumentali rispetto all'attività esercitata dalle suddette imprese ''a rete'', finalizzati all'ampliamento e lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazioni situate nei territori agevolati, siano ammissibili al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'art. 1 commi da 98 a 108 della L. 208/2015, in quanto contribuiscono alla crescita delle strutture produttive dislocate nei singoli comuni agevolati».
Tanto premesso, preso atto della posizione espressa nei citati pareri con i quali il competente Ministero ha individuato nei ''Point of Presence (PoP) situati nei territori agevolati la sussistenza dei requisiti necessari per la loro riconducibilità alla definizione di autonoma ''struttura produttiva'', quale presupposto indispensabile ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108 della legge 28 dicembre 2015, n.208 si deve considerare revocata la precedente risposta all'interpello n. 69/2022.
Quanto agli ulteriori quesiti originariamente proposti (relativi, in particolare, all'identificazione del singolo Progetto d'investimento e delle spese ammissibili), stante l'imprescindibilità di valutazioni di carattere tecnico, si ritiene che gli stessi siano esclusi dall'area di applicazione dell'interpello e devono essere dichiarati inammissibili (cfr. Circolare 31/E del 23 dicembre 2020), come, peraltro, confermato dalla circostanza che con le sopra citate note il MISE (rectius, Ministero per le imprese e per il made in Italy) ha fornito riscontro altresì agli ulteriori dubbi sollevati dall'interpellante.
Per Il Sole 24 Ore del 16.1.2023 la circolare nr.9 del 23.7.2021, relativa al credito d'imposta beni strumentali, si applica anche al credito d'imposta Sisma (e Sud).
Per i crediti non dovuti la sanzione è del 30%.
CIRCOLARE N. 9/E Roma, 23 luglio 2021
OGGETTO: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti
5.1.2 Regolarità contributiva
Domanda Si chiede di sapere se la disponibilità di un DURC in corso di validità legittimi l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta. Si chiede, altresì, di chiarire quali siano le conseguenze in cui incorre il soggetto beneficiario del credito d’imposta nel caso di DURC non rilasciato.
Risposta Fermo restando il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dettata dall’ultimo periodo del comma 1052 della legge di bilancio 2021, in presenza dei presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dalla disciplina agevolativa, il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora, alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
Al riguardo, si ritiene che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma.
In proposito, si precisa che è necessario che il predetto documento risulti in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione e ciò tanto nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), tanto nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi.
Diversamente, il DURC “irregolare” (richiesto e non rilasciato oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d’imposta spettante. Nel caso in cui il credito (rectius, la quota annuale del credito d’imposta) sia stato comunque utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, tale utilizzo dovrà ritenersi indebito, atteso che, come sopra specificato, la regolarità contributiva costituisce una condizione necessaria ai fini della legittima fruizione del credito d’imposta maturato.
In tale evenienza, nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all’obbligo di versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà applicazione la sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, prevista per l’utilizzo del credito di imposta «in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti», pari al trenta per cento del credito utilizzato. LA SANZIONE E' DEL 30% PER I CREDITI NON DOVUTI .
Il vincolo è di 5 anni dalla data di entrata in funzione.
Legge 27 febbraio 2017, nr.18
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione
sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni
critiche in alcune aree del Mezzogiorno. (17G00032)
(GU n.49 del 28-2-2017)
4. Il comma 105 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' sostituito dal seguente: "105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma e' restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate".
Agenzia delle entrate - Circolare nr.12/e del 13/4/2017
Viene chiarito che non è più prevista la possibilità di acquistare beni della stessa categoria.
La grande novità del provvedimento, in ogni caso, riguarda l’introduzione di precisi limiti temporali all’invio della comunicazione per la richiesta del credito, sia per gli investimenti effettuati fino al 2022 sia per quelli effettuati nel 2023, limiti mai previsti dalle disposizioni normative che regolano l’agevolazione.
Secondo quanto chiarito nel provvedimento, infatti, per gli investimenti:
effettuati fino al 31 dicembre 2022 si potrà inviare le domande per la richiesta del credito fino al 31 dicembre 2023;
effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 si potrà inviare la comunicazione fino al 31 dicembre 2024.
Tax credit Mezzogiorno, Zes e Zls, il modello si adegua alla proroga
Dovrà essere utilizzato, dalle imprese beneficiarie, a partire da giovedì 8 giugno 2023 per comunicare gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023
Nuova versione per il modello di comunicazione degli investimenti in beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive del Sud Italia, delle Zone economiche speciali (Zes) e delle Zone logistiche semplificate (Zls), aggiornato in seguito alla proroga del credito d’imposta prevista dall’ultima legge di Bilancio. Il nuovo modello, pubblicato insieme alle istruzioni di compilazione, dovrà essere utilizzato da giovedì 8 giugno 2023, e fino al 31 dicembre 2024, per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023. Per esigenze di semplificazione, inoltre, ridefiniti i termini di presentazione del precedente modello, riguardante gli investimenti realizzati dal 2016 al 2022, che dovrà essere trasmesso entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Le novità nel provvedimento del 1° giugno 2023 siglato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini.
Nuovo modello di comunicazione La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 265 e 267, della legge n. 197/2022) ha prorogato a tutto il 2023 la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nelle Zone economiche speciali e nelle Zone logistiche semplificate. Con la conferma della disciplina e dei relativi vantaggi fiscali, l’Agenzia ha quindi provveduto a semplificare la struttura del modello. In particolare, sono stati eliminati, nella sezione II dedicata all’indicazione dell’ammontare degli investimenti e del credito d’imposta, i vari riquadri con le annualità prestampate (dal 2016 al 2022) e sono stati sostituiti con un solo riquadro riguardante gli investimenti effettuati nell’anno agevolabile. Diversamente da quanto attualmente previsto, tale anno dovrà essere indicato nel nuovo spazio appositamente introdotto nel frontespizio. Pertanto, in caso di proroghe delle agevolazioni non sarà più necessario procedere con la modifica del modello, essendo sufficiente aggiornare il software di compilazione per consentire l’indicazione nel predetto campo della nuova annualità.
Nel modello aggiornato, oltre al frontespizio con i dati dell’impresa e del rappresentante firmatario, la rinuncia al credito, la rettifica di una precedente comunicazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sono presenti il quadro A con i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta, il quadro B con i dati della struttura produttiva, il quadro C contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia e il quadro D con l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis.
Invii a partire dall’8 giugno 2023 Il modello con le spese sostenute potrà essere trasmesso a partire dal prossimo 8 giugno, direttamente dall’impresa beneficiaria o da un intermediario incaricato, tramite il software “CIM23”, che sarà disponibile sul sito dell’Agenzia. L’invio del modello dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2024, anno successivo a quello in cui sono avvenute le acquisizioni da parte delle imprese. La nuova versione dovrà essere utilizzata per i soli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023. I soggetti che intendono beneficiare dei crediti d’imposta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022, invece, continueranno ad utilizzare il precedente schema di domanda da inviare entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Decorso tale termine non sarà più possibile presentare comunicazioni relative agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022 e neppure rinunce o rettifiche di precedenti comunicazioni riferite ai medesimi acquisti.
I beneficiari dei bonus Possono fruire del credito d’imposta, così prorogato dalla legge di Bilancio 2023, le imprese che acquisiscono, anche mediante contratti di locazione finanziaria, macchinari, impianti o attrezzature destinati a strutture produttive nel territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle zone assistite della regione Abruzzo. Ugualmente accedono al bonus le aziende operanti nelle Zes, cioè in particolari zone individuate dalla normativa Ue e ritenute “meno sviluppate” e “in transizione” che includono aree portuali, e nelle Zls (analoghe zone delle regioni “più sviluppate”).
LE CONTESTAZIONI SULL'ACQUISTO DEGLI AUTOMEZZI ATTREZZATI
La circolare n.38/e dell'11 aprile 2008 rimanda all'articolo 2424 del c.c.
IL SOLE 24 ORE: Quanto sopra, quindi, ha da sempre legittimato le imprese ad agevolare gli automezzi classificabili come mezzi d’opera o come veicoli complessi in quanto dotati di particolari attrezzature per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati o che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia, sia che siano idonei allo specifico utilizzo nei cantieri, sia che siano utilizzabili promiscuamente su strada e fuori strada.
NEI CONTROLLI L'AGENZIA DELLE ENTRATE SI BASA SUGLI INTERPELLI N.542 E 544 DEL 2020 RELATIVI AL CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI
E' agevolabile la componente macchina e no l'automezzo: esempio la gru e no l'autocarro
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