Il vincolo è di 5 anni dalla data di entrata in funzione.
Legge 27 febbraio 2017, nr.18
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. (17G00032)
(GU n.49 del 28-2-2017)
4. Il comma 105 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e' sostituito dal seguente:
"105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione
entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro
acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a
quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi,
ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da
quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta
e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei
beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene
esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato
rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del
presente comma e' restituito mediante versamento da eseguire entro il
termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi
dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi
indicate".
Agenzia delle entrate - Circolare nr.12/e del 13/4/2017
Viene chiarito che non è più prevista la possibilità di acquistare beni della stessa categoria.