Le società di consulenza sono ammesse e le nozioni di "struttura produttiva" o di "stabilimento" non rappresentano un motivo ostativo all'applicazione del beneficio.
Risposta n. 145 del 23/01/2023
Parere dell'agenzia delle entrate
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Ciò premesso, con riferimento al quesito n. 1, si osserva che l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione è individuato dal primo periodo del comma 98, ai sensi del quale il credito di imposta è attribuito alle ''imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite'' delle regioni del Mezzogiorno sopra menzionate ''fino al 31 dicembre 2022''.
Come chiarito anche con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili in base all'articolo 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, purché effettuino nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Quanto alla nozione di ''struttura produttiva'', nella circolare viene precisato che la stessa individua ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori richiamati dal comma 98, in cui il beneficiario esercita l'attività d'impresa. Essa si identifica come l'insieme di tutti i beni facenti parte del medesimo processo produttivo dell'impresa che sono ubicati nel territorio dello stesso comune anche se diversamente dislocati (cfr. par. 3)
Inoltre, nel precisare che sono ammesse all'agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il predetto documento di prassi ha, altresì, chiarito che, in assenza di un'espressa esclusione normativa, possono beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.
Infine, per espressa previsione del comma 100, ''l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo''.
Al riguardo, considerato il riferimento generico del comma 98 alle ''imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi'', quali destinatari del beneficio, e tenuto conto che il riferimento alle categorie escluse dall'applicazione dell'agevolazione è contenuto in un elenco tassativo (di cui al comma 100) nel quale non sono ricomprese le imprese operanti nel settore della prestazione di servizi si ritiene che la disciplina agevolativa possa essere applicata, in linea generale ed astratta, anche alle società che, come l'istante, operano nel settore dei servizi di consulenza.
Si ritiene, in particolare, che il riferimento normativo alle nozioni di ''struttura produttiva'' o di ''stabilimento'' che, come osservato dalla società istante, sembrerebbe avere ad oggetto esclusivo le imprese operati nel settore industriale non costituisca, di per sé, un motivo ostativo all'applicazione del beneficio anche alle imprese non operanti in tale settore. Ciò, in perfetta coerenza con l'indirizzo interpretativo assunto dalla scrivente nella citata circolare n. 34/E del 2016 in ordine alla possibilità che gli ''enti non commerciali'' possono beneficiare della misura, in riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.