4543 - Credito d'imposta sud (sisma): ammesse le società di consulenza (AE risposta nr.145 del 23.1.2023)

Le società di consulenza sono ammesse e le nozioni di "struttura produttiva" o di "stabilimento" non rappresentano un motivo ostativo all'applicazione del beneficio.


 Risposta n. 145 del 23/01/2023

Credito d'imposta investimenti Zone Economiche Speciali – ZES di cui all'articolo 1, commi 98–108, della legge n. 208 del 2015 e all'articolo 5 del decreto legge n. 91 del 2017 - Applicabilità alle società operanti nel settore dei servizi di consulenza - pdf


Parere dell'agenzia delle entrate

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Ciò premesso, con riferimento al quesito n. 1, si osserva che l'ambito soggettivo  di applicazione dell'agevolazione è individuato dal primo periodo del comma 98, ai sensi      del quale il credito di imposta è attribuito alle ''imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite'' delle regioni del Mezzogiorno sopra menzionate ''fino al 31 dicembre 2022''.

Come chiarito anche con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, destinatari di  tale  beneficio  sono  tutti  i  soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa,  individuabili  in  base  all'articolo  55  del  TUIR,  indipendentemente  dalla  natura  giuridica  assunta,  purché  effettuino nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Quanto alla nozione di ''struttura produttiva'', nella  circolare viene precisato che la stessa individua ogni singola unità locale o stabilimento,  ubicati  nei  territori  richiamati  dal  comma  98,  in  cui  il  beneficiario  esercita  l'attività  d'impresa. Essa si identifica come l'insieme di tutti i beni  facenti parte del medesimo  processo  produttivo  dell'impresa  che  sono  ubicati  nel  territorio  dello  stesso  comune  anche se diversamente dislocati (cfr. par. 3)

Inoltre, nel precisare che sono ammesse all'agevolazione sia le imprese residenti  nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non  residenti,  il  predetto  documento  di  prassi  ha,  altresì,  chiarito  che,  in  assenza  di  un'espressa esclusione normativa, possono beneficiare della misura agevolativa anche gli  enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.

Infine, per espressa previsione del comma 100, ''l'agevolazione non si applica ai  soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione  e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo''.

Al riguardo, considerato il riferimento generico del comma 98 alle ''imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi'', quali destinatari del beneficio, e  tenuto conto che il riferimento alle categorie escluse dall'applicazione dell'agevolazione  è contenuto in un elenco tassativo (di cui al comma 100) ­ nel quale non sono ricomprese  le imprese operanti nel settore della prestazione di servizi ­ si ritiene che la disciplina  agevolativa possa essere applicata, in linea generale ed astratta, anche alle società che,  come l'istante, operano nel settore dei servizi di consulenza.

Si  ritiene, in particolare, che il  riferimento normativo alle nozioni di  ''struttura  produttiva'' o di ''stabilimento'' ­ che, come osservato dalla società istante, sembrerebbe  avere ad oggetto esclusivo le imprese operati nel settore industriale ­ non costituisca, di  per sé, un motivo ostativo all'applicazione del beneficio anche alle imprese non operanti  in  tale  settore.  Ciò,  in  perfetta  coerenza  con  l'indirizzo  interpretativo  assunto  dalla  scrivente nella citata circolare n. 34/E del 2016 in ordine alla possibilità che gli ''enti non  commerciali'' possono beneficiare della misura, in riferimento all'attività commerciale  eventualmente esercitata.