4588 - Credito d'imposta Sisma (Sud) ed Industria 4.0 - DURC in regola al momento della fruizione (Agenzia delle entrate - Circolare nr.9 del 23.7.2021)

Per Il Sole 24 Ore del 16.1.2023 la circolare nr.9 del 23.7.2021, relativa al credito d'imposta beni strumentali, si applica anche al credito d'imposta Sisma (e Sud).

Per i crediti non dovuti la sanzione è del 30%.

CIRCOLARE N. 9/E Roma, 23 luglio 2021

OGGETTO: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti

 

5.1.2 Regolarità contributiva

 

Domanda
Si chiede di sapere se la disponibilità di un DURC in corso di validità
legittimi l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.
Si chiede, altresì, di chiarire quali siano le conseguenze in cui incorre il
soggetto beneficiario del credito d’imposta nel caso di DURC non rilasciato.

Risposta
Fermo restando il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
dettata dall’ultimo periodo del comma 1052 della legge di bilancio 2021, in presenza
dei presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dalla disciplina
agevolativa, il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora,
alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi
di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

Al riguardo, si ritiene che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione del credito
d’imposta costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e
previdenziali richiesti dalla norma.

In proposito, si precisa che è necessario che il predetto documento risulti in
corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione e ciò tanto nel caso in
cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), tanto nel caso
in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli
obblighi contributivi.

Diversamente, il DURC “irregolare” (richiesto e non rilasciato oppure non
ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d’imposta
spettante. Nel caso in cui il credito (rectius, la quota annuale del credito d’imposta)
sia stato comunque utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, tale utilizzo
dovrà ritenersi indebito, atteso che, come sopra specificato, la regolarità contributiva
costituisce una condizione necessaria ai fini della legittima fruizione del credito
d’imposta maturato.

In tale evenienza, nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all’obbligo di
versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà
applicazione la sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, prevista per l’utilizzo del credito di imposta «in violazione
delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti», pari al trenta per cento del
credito utilizzato.  LA SANZIONE E' DEL 30% PER I CREDITI NON  DOVUTI
.