Viene riportata la normativa e la prassi senza aggiungere niente di nuovo.
Quesito
In particolare, considerato che i predetti investimenti consistono, in sostanza, nell'acquisto di attrezzature di ufficio e nella realizzazione di opere di ristrutturazione finalizzate all'adattamento dei locali destinati ad uffici, oggetto di contratto di sub concessione, e che dalla lettura della norma, si evince che gli investimenti agevolabili sono quelli: (i) destinati a ''strutture produttive'' (già esistenti o che vengono impiantate nel territorio), (ii) facenti parte di un ''progetto di investimento iniziale'' (che presuppone, ad esempio, la creazione o l'ampiamento di uno stabilimento o la diversificazione della produzione), (iii) aventi ad oggetto l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi e che tali beni siano macchinari, impianti e attrezzature varie, la società chiede di sapere
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2. se gli investimenti descritti nella fattispecie rappresentata possano qualificarsi come un ''investimento iniziale'';
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Parere
Con riferimento al quesito n. 2, con il quale la società chiede di sapere se gli investimenti descritti nell'interpello possano qualificarsi come ''investimento iniziale'' inteso, in particolare, nella sua accezione di ''ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente'' occorre precisare in via preliminare (come già ribadito in altri documenti di prassi, tra cui la risposta all'interpello n. 322 del 2020, peraltro citata dall'istante) che la sussistenza di tale requisito implica valutazioni di ordine tecnico fattuale che esulano dall'ambito applicativo dell'istituto dell'interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000.
Pertanto, nel sottolineare come, in riferimento al quesito in esame, l'istanza proposta sia da considerare inammissibile, si ritiene opportuno, in ogni caso, fare rinvio, al di là dei profili di inammissibilità, alla disciplina (nazionale ed europea) rilevante sul punto, nonché ai chiarimenti di prassi che costituiscono un utile riferimento al fine di orientare i potenziali beneficiari nella corretta applicazione della misura agevolativa alla fattispecie concreta, valutabile nella sua effettiva e complessa articolazione, soltanto in sede di accertamento.
Il comma 99, che individua la tipologia di investimenti per i quali è possibile fruire dell'agevolazione, prevede che ''sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio''.
La circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, paragrafo 3, ha precisato che, in base al dettato normativo, risultano agevolabili gli investimenti:
- in macchinari, impianti e attrezzature varie;
- funzionali alla realizzazione di un «investimento iniziale», definito, in base alla normativa comunitaria sopra citata come un investimento afferente:
- ''alla creazione di un nuovo stabilimento'',
- ''all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente''
''alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente
- ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE (tra le quali non è compresa la ...) quelli a favore di una nuova attività economica (cfr. articolo 2, punto 49 e 51, articolo 2, del regolamento citato).
La medesima circolare ha altresì precisato che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della ''strumentalità'' rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta e che, conseguentemente, i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. Con riferimento ai beni ammissibili, inoltre, gli stessi devono soddisfare il requisito della ''novità'', essendo esclusi dall'agevolazione i beni a qualunque titolo già utilizzati. Infine, l'agevolazione non spetta per gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati ''investimenti iniziali''.