Risposta n. 145 del 23/01/2023
Quesito
A parere della Società, in particolare, al fine di individuare i beni agevolabili, occorre fare riferimento alla classificazione in base all'OIC 16 ''Immobilizzazioni materiali'', in coerenza con quanto già stabilito dalle precedenti versioni del credito (i.e. ''Credito d'imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate'' di cui all'art. 1, commi 271279 L. 296 del 2006), ancorché le rispettive normative abbiano fornito una classificazione puntuale delle classi di Stato patrimoniale cui dovevano appartenere i beni strumentali agevolabili.
Inoltre, la Società ritiene che siano agevolabili anche i beni che sotto un profilo oggettivo rientrano nella predetta classificazione, ma che, per situazioni di fatto, debbano essere classificate come ''Migliorie su beni di terzi'' (e.g. installazioni di impianti su un immobile in locazione) in quanto, come chiarito dal principio contabile, non hanno autonomia funzionale.
In sintesi, la Società ritiene che le classi di asset agevolabili possano essere le medesime e, pertanto, l'investimento sia agevolabile nei limiti del valore dei beni classificati nelle classi sopracitate (i.e. voci B.II.2 e B.II.3 e voce B.I.7 per le migliorie su beni di terzi aventi ad oggetto impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali).
Parere dell'agenzia delle entrate
Per quanto attiene al quesito n. 3, con cui la società ha chiesto di sapere se gli investimenti in lavori di adeguamento locali e dotazione dell'attrezzatura per lo svolgimento dell'attività possano rientrare tra ''macchinari, impianti e attrezzature varie'', al fine di fruire dell'agevolazione, si osserva quanto segue.
Come sopra accennato, ai sensi del comma 99, articolo 1, Legge n. 208 del 2015, sono considerati agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto di ''macchinari, impianti e attrezzature varie''. Al fine di individuare la tipologia di beni agevolabili, pertanto, occorre fare riferimento alla corretta classificazione degli stessi in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica e nel rispetto dei corretti principi contabili.
Secondo quanto disposto dall'articolo 2424 del codice civile, le immobilizzazioni materiali, da iscrivere alla classe B, sottoclasse II, dell'attivo dello stato patrimoniale, comprendono, tra l'altro, la voce 2) ''Impianti e macchinario'' e la voce 3) ''Attrezzature industriali e commerciali''
In base al principio contabile nazionale OIC n. 16 ''Immobilizzazioni materiali'', paragrafo 21, la voce BII2 ''impianti e macchinario'' può comprendere:
- impianti generici: sono gli impianti non legati alla tipica attività della società (ad esempio: servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme);
- impianti specifici: sono gli impianti legati alle tipiche attività produttive dell'azienda;
- altri impianti (ad esempio: forni e loro pertinenze);
- macchinario automatico e macchinario non automatico: si tratta di apparati in grado di svolgere da sé (automatico) ovvero con ausilio di persone (semiautomatico) determinate operazioni.
La voce BII3 ''attrezzature industriali e commerciali'', di cui al paragrafo 22, può comprendere:
- attrezzature: sono strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad esempio: attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa);
- attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d'usura; comprende convenzionalmente gli utensili.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata, la Società ritiene che siano agevolabili, oltre ai beni classificati nelle classi sopracitate (i.e. voci B.II.2 e B.II.3) anche ''i beni che sotto un profilo oggettivo rientrano nella predetta classificazione, ma che, per situazioni di fatto, debbano essere classificate come ''Migliorie su beni di terzi'' (e.g. installazioni di impianti su un immobile in locazione) in quanto, come chiarito dal principio contabile, non hanno autonomia funzionale'', classificati nella voce B.II.7.
Al riguardo, nel ritenere che la soluzione proposta dall'istante non sia condivisibile, si fa osservare che la disposizione in commento ha carattere tassativo; pertanto, restano esclusi dall'agevolazione tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle sopra descritte, richiamate espressamente nella norma agevolativa.
Tutto ciò premesso, per beneficiare dell'agevolazione in argomento, la società dovrà valutare se, in concreto, l'investimento volto all'apertura di un nuovo ufficio, come descritto nell'interpello, faccia parte di un ''progetto di investimento iniziale'', e se i beni acquisiti nell'ambito del predetto investimento siano iscrivibili alla classe B, sottoclasse II, dell'attivo dello stato patrimoniale, alla voce 2) ''Impianti e macchinario'', o alla voce 3) ''Attrezzature industriali e commerciali'', fermo restando, ovviamente, la presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme di riferimento