RASSEGNA STAMPA
Italia Oggi 28/11/2022
Atti e liti, il fisco tende la mano
Nella definizione agevolata anche gli atti per crediti R&S
Nota di merito afferisce alla previsione della definizione anche degli "atti di recupero" non impugnati, e ai giudizi pendenti scaturenti dai predetti. In questo modo si permetterà, data l'ampia accezione normativa espressamente prevista, di ricomprendervi anche quelli afferenti alla compensazione dei crediti d'imposta derivanti dall'attività di R&S
Bozza del disegno di bilancio 2022
RAVVEDIMENTO SPONTANEO quanto non ci sono contestazioni
Sanzione: 1/18 del minimo
Rateizzazione: otto rate trimestrali (2 anni)
Interessi legali
ART. 40. (Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie)
1. Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili con gli articoli 38 e 39, riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del periodo precedente può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza Disegno di legge di bilancio 2023 27 novembre 2022 73 della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. La regolarizzazione di cui al presente articolo è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. La regolarizzazione di cui alla presente disposizione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
3. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
4. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non si dà luogo a rimborso.
5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione del presente articolo.
Relazione illustrativa
La disposizione introduce una regolarizzazione delle violazioni, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riguardanti dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti. Per accedere alla regolarizzazione è necessario che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
La regolarizzazione comporta il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti e si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023.
È ammesso il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata [il 31 marzo 2023], mentre sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. Il mancato versamento, anche parziale, alle prescritte scadenze delle somme dovute, determina la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
La regolarizzazione disposta dal presente articolo non è consentita per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
La norma precisa, altresì, che i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della disposizione restano validi e non è possibile chiedere il rimborso delle somme già versate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione del presente articolo.
ART. 41. (Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)
SANZIONI: 1/18 di quelle irrogate
RATEIZZAZIONE: 20 rate trimestrali (5 anni)
1. Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023 le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Le previsioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all’articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.
2. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione e a quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso. I CREDITI D'IMPOSTA R.&S. VENGONO CONTESTATI CON GLI ATTI DI RECUPERO
4. Le somme dovute ai sensi dei commi 1, 2 e 3 possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non derogate.
5. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.
7. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Relazione illustrativa
La norma riguarda la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023.
Nello specifico, il primo comma, con riferimento agli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma e a quelli notificati fino al 31 marzo 2023, prevede che ai fini della definizione agevolata sia necessario il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 5 e 3 dei citati articoli 2 e 3 nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Le stesse previsioni si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all’articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data del 31 marzo 2023.
Il secondo comma prevede che, in caso di acquiescenza su avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione notificati dall’Agenzia delle entrate e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma e sui medesimi atti notificati fino al 31 marzo 2023, la definizione sia ammessa, ai sensi dell’articolo 15 del Disegno di legge di bilancio 2023 27 novembre 2022 76 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con il pagamento delle sanzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 15 nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate (anche in deroga a quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 1 del menzionato articolo 15).
Il comma 3 consente la definizione, alle medesime condizioni dei commi precedenti, anche degli atti di recupero notificati dall’Agenzia delle entrate.
Con riferimento alle modalità di versamento la norma consente il pagamento rateale delle somme dovute con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al tasso legale sulle rate successive alla prima. Non si applica la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
La disposizione, con una clausola di chiusura, conferma l’applicabilità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non espressamente derogate. Dalla procedura di definizione sono esclusi gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decretolegge 28 giugno 1990, n. 167. Si rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità attuative della norma.
ART. 42. (Definizione agevolata delle controversie tributarie)
IMPORTO: dipende dal grado di giudizio
RATEIZZAZIONE: massimo 20 rate trimestrali (5 anni)
1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente presso la Corte di cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del [90] per cento del valore della controversia.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
4. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per Disegno di legge di bilancio 2023 27 novembre 2022 77 intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 3, per la parte di atto annullata.
5. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al [5] per cento del valore della controversia.
6. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del [15] per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e con il pagamento del [40] per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
7. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
8. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
9. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
10. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
11. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2024.
13. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 luglio 2023.
14. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. Disegno di legge di bilancio 2023 27 novembre 2022 78
15. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2024 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
16. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 11.
17. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
18. Resta ferma, in alternativa a quella prevista dal presente articolo, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.
19. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il [31 marzo 2023], con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.
20. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Relazione illustrativa
La norma in esame – che ripropone, sostanzialmente, la medesima disciplina prevista dall’articolo 6, del decreto-legge n. 119 del 2018 – consente di definire, con modalità agevolate, le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie relative ad atti privi di natura impositiva.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda da parte del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, determinato a norma dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (“Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”).
Il comma 2 stabilisce che, in caso di ricorso pendente in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del [90 per cento] del valore della controversia. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il comma 3 stabilisce, tuttavia, che qualora l’Agenzia delle entrate risulti soccombente nell’ultima o nell’unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la definizione può avvenire con il pagamento [del quaranta per cento] del valore della controversia nel caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado e del [quindici per cento] nel caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
Per il caso di soccombenza parziale le medesime misure si applicano limitatamente alla parte del valore della controversia in cui l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente. Per il caso di soccombenza parziale, il comma 4, precisa che le misure di cui al comma 3 si applicano limitatamente alla parte del valore della controversia in cui l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente, mentre per la parte del valore della controversia in cui è risultato soccombente il contribuente è dovuto l’intero importo. Nel caso sia intervenuta sentenza di Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado, in coerenza con la previsione dell’articolo 68, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di riscossione in pendenza di giudizio di rinvio.
Il comma 5 stabilisce che le controversie tributarie pendenti in Cassazione, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite mediante il pagamento di un importo pari al [cinque per cento] del valore della controversia.
Il comma 6 prevede che le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del [quindici per cento] del valore in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Se la controversia riguarda esclusivamente le sanzioni collegate al tributo, per la definizione non è dovuto alcun importo, sempreché il rapporto relativo ai tributi cui si riferiscono tali sanzioni sia stato oggetto di definizione, anche diversa da Disegno di legge di bilancio 2023 27 novembre 2022 79 quella in esame. In mancanza di definizione del predetto rapporto tributario, la controversia va definita secondo le modalità di cui al comma 1.
Il comma 7 stabilisce che sono interessate dalla definizione le controversie nelle quali il ricorso di primo grado sia stato notificato entro la data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data di presentazione della domanda di definizione. Ai sensi del comma 8, non possono essere definite le controversie riguardanti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell’UE, l’IVA riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato.
Il comma 9 stabilisce che il perfezionamento della definizione avviene con il pagamento degli importi dovuti ovvero della prima rata. In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
È prevista la possibilità di rateizzare le somme dovute per la definizione secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione e non sono rateizzabili gli importi fino a mille euro. Il termine per il pagamento delle somme dovute per la definizione o della prima rata è fissato al 30 giugno 2023.
Il comma 10 precisa che, in presenza di autonome controversie, occorrerà presentare una distinta domanda di definizione entro il 30 giugno 2023, esente dall’imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
Il comma 11 prevede che dagli importi dovuti per la definizione delle controversie si scomputano quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio, vale a dire gli importi versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio. In ogni caso, la definizione agevolata della controversia non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore dell’articolo in commento.
Il comma 12 stabilisce che le controversie definibili non sono sospese, salvo apposita richiesta al giudice da parte del contribuente. In tale ultimo caso il processo resta sospeso fino al 10 luglio 2023. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2024.
Il comma 13 prevede che, per le controversie definibili, sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali, di riassunzione e per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 luglio 2023.
Il comma 14 stabilisce che l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. È consentita l’impugnazione del diniego entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
Il comma 15 dispone che il processo si estingue con decreto presidenziale in mancanza di istanza trattazione presentata entro il 31 dicembre 2024 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Il comma 16 prevede che, nei casi in cui la definizione sia perfezionata dal coobbligato, i relativi effetti giovano in favore degli altri obbligati, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso.
Il comma 17 fa rinvio ad uno o più provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con i quali stabilire le modalità di attuazione del presente articolo.
Il comma 18 è finalizzato a coordinare la definizione di cui al presente articolo con quella prevista dall’articolo 5 della legge n. 130 del 2022. Con il comma 19 viene riconosciuta a ciascun ente territoriale la possibilità di stabilire, entro il [31 marzo 2023], l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale