Senato della Repubblica - 4-07371 - Interrogazione sui ai criteri ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
Senato della Repubblica - 4-07371 - Interrogazione a risposta scritta presentata dal Sen. Marcucci (PD) il 6 settembre 2022
MARCUCCI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. -
Premesso che:
con la circolare n. 5/E del 2016, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti per la corretta individuazione dei criteri che, in generale, rilevano ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità del 2015);
in particolare l’Agenzia delle entrate conferma che le indicazioni fornite dal Ministero per lo sviluppo economico nella circolare n. 46586 del 16 aprile 2009, in occasione della precedente disciplina agevolativa introdotta per il triennio 2007-2009 dall’articolo 1, commi 280-284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria del 2007) possono considerarsi valide anche agli effetti della disciplina agevolativa in vigore dal 2014;
il Ministero dello sviluppo economico con "FAQ" 10 ottobre 2017, aveva ripreso quanto specificato nella citata circolare n. 46586 del 2009, considerando ammissibili al credito le attività riconducibili alla a) “ricerca ed ideazione estetica” e alla b) “realizzazione dei prototipi” del settore tessile e moda e degli altri settori creativi esemplificati (ceramica, occhiali, gioielleria) quali attività dirette alla realizzazione di un prodotto nuovo o migliorato, al quale collegare l’agevolazione che premia lo sforzo innovativo dell’imprenditore;
con risoluzione n. 41 del 26 luglio 2022, l’Agenzia delle entrate, richiamando anche la risoluzione n. 40/E del 2 aprile 2019, ha stabilito che nel campo di applicazione del credito d’imposta non rientrano automaticamente tutte le attività che l’impresa intraprende nel suo processo di innovazione, ma esclusivamente quelle che si caratterizzano per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri di classificazione e qualificazione, chiarendo che sarebbero ammissibili solo le attività che “si rendano necessarie per il superamento di un problema o di un’incertezza scientifica o tecnologica” con esclusione delle attività che, pur dando luogo a un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa, derivino essenzialmente dall’effettuazione di investimenti volti all’introduzione da parte della stessa di tecnologie e conoscenze già note e diffuse nell’ambito del settore di appartenenza come il caso delle attività attinenti al design e all’ideazione estetica;
la medesima risoluzione ricorda inoltre che la nuova disciplina del credito d’imposta, introdotta dall’art. 1, commi 198 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), ha ampliato la tipologia delle attività ammissibili al beneficio anche alle attività di design e ideazione estetica, nell’ambito delle quali, tenendo presente il carattere di misura generale del credito d’imposta, potrebbero in linea di principio rientrare, pur sempre verificandosi il requisito della novità e della significatività (e della “non ripetitività”) alcune attività di carattere creativo;
PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO
il provvedimento dell’Amministrazione finanziaria dello scorso luglio, rischia di penalizzare in maniera retroattiva le imprese che hanno effettuato investimenti in attività finalizzate alla modifica dell’estetica dei prodotti e al lancio di nuove tendenze di moda, conformandosi, sulla base del legittimo affidamento, a quanto in precedenza indicato dall’Agenzia nella circolare del 2016,
si chiede di sapere come i Ministri in indirizzo intendano garantire il principio di legittimo affidamento sulla base del quale le imprese hanno effettuato investimenti in attività di ricerca e sviluppo nel periodo dal 2015 al 2019, conformandosi alle circolari emanate dall’Agenzia delle entrate e dal Ministero dello sviluppo economico in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.