4552 - Patent Box: cumulabilità con il credito d'imposta R&S (Circolare nr.5 del 24.2.2023)

 

 Circolare n. 5 del 24/02/2023

Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Patent Box - Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - pdf


TESTO DELLA  CIRCOLARE

4.5 Spese agevolabili ai fini del meccanismo premiale

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Il tema del meccanismo premiale impone di coordinare la disciplina del nuovo regime Patent box con quella del credito d’imposta ricerca e sviluppo contenuta nell’articolo 1, commi da 199 a 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In particolare, occorre considerare che il comma 203 prevede che «per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto […] in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili».

Al riguardo, si ritiene che il nuovo Patent box rientri nel novero «delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti», analogamente a quanto già sostenuto nella Circolare n. 13 del 13 maggio 2022, ove è stato precisato che per «sussidio deve interventi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale)». Pertanto, ove i medesimi costi considerati ammissibili ai fini della maturazione del credito d’imposta in questione, siano riferibili anche ad una delle attività rilevanti ai fini del riconoscimento del nuovo Patent box e, sempreché in relazione agli stessi, il contribuente decida di avvalersi del meccanismo premiale, 43 si ritiene che, in tali ipotesi, i costi, sui quali è stata applicata la maggiorazione prevista dalla nuova agevolazione, debbano essere riconsiderati ai fini della determinazione del credito d’imposta in questione. A tal fine, i predetti costi devono esseri assunti al netto dell’imposta sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box.


IL SOLE 24 ORE - 25/2/2023

Ad esempio, se il costo comune è 1.000, il credito di imposta R&S (20%) si calcolerà su (1.000 - 306,90) = 693,10 (dove 306,90 rappresenta il 27,9% - pari all’Ires e all’Irap - di 1.100 – che è la super deduzione).

EUTEKNE 28/2/2023

Tax credit R&S cumulabile con il nuovo Patent box

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della circolare n. 5/2023, ha fornito rilevanti indicazioni in merito alla modalità di calcolo ai fini del cumulo tra la nuova super deduzione del 110% (denominata anche nuovo Patent box) e il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo ex art. 1 comma 198 ss. ...

/ Pamela ALBERTI