4781- Il superamento del "de minimis" (Eutekne 8/4/2024)

Sul superamento del limite De Minimis negli impatriati modello Redditi PF flessibile

Le istruzioni sembrano confermare che si determini la decadenza totale dell'agevolazione. 

L'art. 3 punto 7 del reg. 1407/2013 stabilisce che "qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali pertinenti.., nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento".

Nel documento CNDCEC-FNC 20 settembre 2028 paragrafo 3.2 la disposizione è stata interpretata nel senso che in caso di superamento della soglia massima, nessuna delle nuove misure potrà essere concessa, neanche per la frazione che eventualmente ricada al di sotto del massimale.

Una interpretazione più flessibile è stata prospettata dalla Corte di Giustizia Ue C-608/19, secondo cui è possibile optare, fino alla concessione dell'aiuto "per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale" . In linea con tale pronuncia, il Consiglio di Stato (sentenza n.2972/2021) ha altresì stabilito che l'amministrazione concedente sia tenuta a consentire l'esercizio di tale opzione da parte dell'impresa.

Le istruzioni al modello REDDITI PF 2024, a commento della nuova casella "Reddito impatriati/controesodati eccedente il limite de minimis", sembrano confermare che il superamento del limite non determini la decadenza totale dell'agevolazione, laddove specificano che, in tale colonna, i soggetti che beneficiano del regime degli impatriati (art.16 del DLgs. 147/205) e degli incentivi per i controesodati (ndr docenti e ricercatori), (art.44 del DL 78/2010), indicano "l'eventuale quota di reddito che gli stessi intendono escludere dall'agevolazione ed assoggettare integralmente ad imposizione, al fine di ricondurre l'ammontare dell'aiuto effettivamente fruito entro il limite previsto per gli aiuti "de minimis".


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