4616 - Nuovo de minimis dall'1.1.2024: periodo di tre anni per conteggiare il massimale di € 300.000,00 (approfondimento)

Questa è una variazione importante rispetto al vecchio regolamento.

Fino al 31.12.2023 si è fatto riferimento ai contributi concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Esempio: contributo concesso a giugno 2023, dovevano essere considerati i contributi concessi nel 2023, 2022 e 2021.

 

Nel nuovo regolamento si fa riferimento ai contributi concessi nel tre esercizi precedenti.

Sembra quindi che per gli aiuti concessi nel 2024 devono essere sicuramente considerati gli aiuti concessi nel 2021,2022 e 2023, forse devono essere considerati anche quelli nel 2024.

Su questo punto si resta in attesa di chiarimenti.


INDICE

Nuovo regolamento

Vecchio regolamento

Rassegna stampa


NUOVO REGOLAMENTO

REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE   

del 13 dicembre 2023

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»

(11) Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti

Articolo 3
Aiuti «de minimis»

2. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non supera 300 000 EUR nell’arco di tre anni


VECCHIO REGOLAMENTO

REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 (Valido dall'1.1.2014 al 31/12/2023)

(10) Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Articolo 3

Aiuti «de minimis»

2.   L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.


RASSEGNA STAMPA

https://www.een-marche.it/news/ - 10/1/2024

Massimale e periodo di riferimento
Il massimale triennale è stato aumentato, per adeguarlo all’inflazione rilevata dal 2013 ad oggi e prevedibile per la durata di applicazione del regolamento.
Il nuovo massimale è fissato dunque a 300.000 euro. Una novità rilevante è costituita dal ritorno al passato per quanto riguarda il periodo da prendere in considerazione per verificare il rispetto del massimale. Mentre dal 2014 questo era riferito a tre esercizi finanziari, il nuovo regolamento torna a considerare tre anni, intesi come periodi di 365 giorni. Di conseguenza, quando si dovrà concedere un nuovo aiuto, si dovranno conteggiare tutti gli aiuti de minimis concessi all’impresa beneficiaria a partire dai tre anni precedenti, a prescindere dall’esercizio finanziario adottato dall’impresa.