INDICE
- Normativa comunitaria art. 2 paragrafo 2 del regolamento1407/2013
- Le faq del registro degli aiuti di stato
- Il concetto di impresa unica si applica al quadro temporaneo degli aiuti di stato
- Registro aiuti di stato
APPROFONDIMENTI
- Non viene considerato il collegamento tramite persona fisica salvo che non sia una ditta individuale
- Le imprese estere non devono essere considerate
- Disciplina Ue e Disciplina nazionale (FiscalFocus 15.11.2022)
- Casi particolare (FiscalFocus 15.11.2022): Franchising; Incubatori/fondi che detengono quote nelle start up incubate; Holding
- Operazioni Straordinarie
- La holding straniera viene considerata per la dimensione ma non per la impresa unica
4571 - Autodichiarazione aiuti Covid ed Impresa Unica (IlSole24Ore - 29/11/2022)
INDICE
- Normativa comunitaria art. 2 paragrafo 2 del regolamento1407/2013
- Le faq del registro degli aiuti di stato
- Il concetto di impresa unica si applica al quadro temporaneo degli aiuti di stato
- Registro aiuti di stato
APPROFONDIMENTI
- Non viene considerato il collegamento tramite persona fisica salvo che non sia una ditta individuale
- Le imprese estere non devono essere considerate
- Disciplina Ue e Disciplina nazionale (FiscalFocus 15.11.2022)
- Casi particolare (FiscalFocus 15.11.2022): Franchising; Incubatori/fondi che detengono quote nelle start up incubate; Holding
- Operazioni Straordinarie
- La holding straniera viene considerata per la dimensione ma non per la impresa unica
4571 - Autodichiarazione aiuti Covid ed Impresa Unica (IlSole24Ore - 29/11/2022)
NORMATIVA COMUNITARIA - Articolo 2, paragrafo 2 del regolamento 1407/2013
NORMATIVA COMUNITARIA - Articolo 2, paragrafo 2 del regolamento 1407/2013
Articolo 2
Definizioni
2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa
unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle
relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante
su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con
quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di
quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da
sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci
dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest’ultima
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al
primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre
imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Considerazioni (Fonte: La disciplina degli aiuti di stato - Carlo Eugenio Baldi, pag.612)
..Se il controllo, diretto o indiretto, derivante dal possesso delle quote societarie o dei diritti di voto è rilevante, in linea di massima, dal Registro delle imprese o dalle banche dati, molto più difficile è verificare l'esistenza del diritto di esercitare un'influenza dominante su un altro soggetto, o del controllo congiunto da parte di più imprese
LE FAQ DEL REGISTRO DEGLI AIUTI DI STATO
LE FAQ DEL REGISTRO DEGLI AIUTI DI STATO
LINK del registro degli aiuti di stato
7. IMPRESA UNICA
7.1 Cosa è ricompreso nel perimetro di impresa unica estratto dal Registro nazionale degli aiuti di Stato?
Le informazioni estratte dal Registro nazionale degli aiuti di Stato comprendono nel perimetro di impresa unica tutte le imprese controllate, controllanti e le controllate e controllanti di ciascuna di queste, determinate:
a. sulla base delle informazioni relative alle quote societarie risultanti dagli elenchi soci presenti nel Registro delle Imprese;
b. sulla base delle dichiarazioni di impresa soggetta ad altrui direzione e/o coordinamento che possono essere effettuate dalle imprese presso il Registro delle Imprese.
In linea con la definizione di impresa unica di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e con gli orientamenti interpretativi forniti dalla Commissione europea in relazione alla stessa, il perimetro estratto dal Registro nazionale degli aiuti esclude i soggetti che, pur se rilevanti sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b), costituiscono organismi pubblici, imprese estere nonché persone fisiche che non costituiscono Ditte individuali.
SONO QUINDI ESCLUSE:
- LE IMPRESE ASSOCIATE
- LE IMPRESE ESTERE
- GLI ORGANISMI PUBBLICI
- LE PERSONE FISICHE CHE NON COSTITUISCONO DITTE INDIVIDUALI
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7.2 Cosa fare in caso di disallineamento fra le informazioni prodotte dai Soggetti beneficiari all’interno dell’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in relazione ai soggetti costituenti “impresa unica” e quelle presenti nella visura de minimis estratta dal portale RNA?
Fermo restando quanto chiarito dalla FAQ 7.1 in relazione al perimetro di impresa unica estratto dal Registro nazionale degli aiuti, è utile evidenziare che la visura camerale risultante dal Registro delle Imprese riporta unicamente le società o gli enti controllanti “a monte” il Soggetto beneficiario e le partecipazioni in altre imprese “a valle” del Soggetto beneficiario stesso e, pertanto, non è sufficiente a tracciare il perimetro dell’impresa unica come indicato dal regolamento (UE) n. 1407/2013, comprendente anche le imprese collegate alle controllanti/partecipanti o alle controllate/partecipate.
In altri casi, il perimetro estratto dal Registro degli aiuti potrebbe risultare più ampio rispetto alla definizione di impresa unica di cui al regolamento de minimis.
Ulteriori elementi che ricadono nella definizione di impresa unica, con particolare riferimento alle lettere b) c) e d) dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, possono essere acquisiti tramite la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa agli aiuti ricevuti, prodotta dall’impresa istante, che può riportare ulteriori codici fiscali rispetto a quelli già risultanti nel RNA, ovvero un numero inferiore in caso di atti non aggiornati all’interno del Registro delle Imprese.
La visura estratta dal RNA rappresenta, quindi, uno strumento di supporto che il Soggetto concedente deve usare nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla concessione. E' responsabilità del medesimo Soggetto concedente identificare il perimetro di impresa, valutando opportunamente le informazioni riportate nella visura de minimis estratta dal RNA e procedendo, in caso di disallineamento fra le informazioni presenti nell'autocertificazione prodotta dal soggetto beneficiario e quelle presenti nella predetta visura de minimis, alle ulteriori verifiche atte a garantire la corretta individuazione del perimetro di impresa unica. Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del regolamento di cui al DM 115/2017, qualora il RNA non abbia consentito la registrazione dell’aiuto per l'avvenuto superamento dell'importo concedibile e detto superamento sia ricavato da informazioni rese disponibili da sistemi esterni allo stesso RNA (come nel caso del Registro delle Imprese), la registrazione dell’aiuto è comunque possibile previa reiterazione della richiesta da parte del Soggetto concedente. Quest’ultimo, pertanto, attraverso la predetta reiterazione, potrà superare il diniego proposto dal Registro in tutti i casi in cui l'impresa unica individuata a seguito dell'attività istruttoria rientri nei limiti previsti per gli aiuti a titolo di de minimis.
7.3 In caso di capitale d’impresa detenuto da una fiduciaria, quest’ultima, ai fini delle verifiche inerenti al superamento dell’importo complessivo di aiuti «de minimis» concessi a un’impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, va ricompresa nel perimetro di impresa unica dell’impresa beneficiaria?
INTESTAZIONE FIDUCIARIA
In caso di intestazione fiduciaria il rapporto di collegamento si valuta rispetto all’impresa fiduciante e non alla fiduciaria. Pertanto, non rientrano nel perimetro di impresa unica della beneficiaria dell'aiuto la fiduciaria stessa e le imprese le cui relazioni, previste all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono riconducibili esclusivamente alla fiduciaria e non anche alla fiduciante.
A partire dal 3 luglio 2018, le visure rilasciate dal Registro nazionale degli aiuti non includono più nel perimetro di impresa unica della beneficiaria le imprese ad essa legate da rapporti di intestazione fiduciaria.
Ciò consente la corretta esclusione delle imprese fiduciarie dal perimetro di impresa unica, rimettendo, tuttavia, al Soggetto concedente lo svolgimento degli opportuni approfondimenti istruttori, volti ad acquisire, anche tramite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, l’identità di eventuali imprese fiducianti.
In sede di richiesta di visura, sarà cura, quindi, del medesimo Soggetto concedente inserire nel sistema il codice fiscale delle predette fiducianti, in collegamento a quello della beneficiaria, ai fini della doverosa considerazione degli aiuti concessi alle stesse nel computo degli aiuti concessi all’impresa unica nel cui perimetro rientra l’impresa beneficiaria.
Si precisa, da ultimo, che le precitate modifiche apportate al sistema consentono di escludere dal perimetro di impesa unica le imprese le cui partecipazioni sono contraddistinte presso il Registro delle Imprese dal tipo di diritto “Intestazione fiduciaria”. Per contro, continuano ad essere incluse nel perimetro di impresa unica le imprese le cui partecipazioni sono contraddistinte nel Registro delle imprese dal tipo di diritto “Proprietà”, anche qualora detto diritto sia attribuito a società fiduciarie.
Tenuto conto, peraltro, che l’eventualità di partecipazioni detenute da società fiduciarie in proprio, anziché nell’esercizio della propria attività istituzionale, dovrebbe in concreto verificarsi assai di rado alla luce dei limiti previsti dalle normativa di riferimento, compete alle imprese interessate provvedere alla corretta qualificazione presso il Registro delle Imprese e all’eventuale rettifica, ove necessario, della qualità di socio a titolo di “Intestazione fiduciaria”.
Peraltro, nei casi in cui il perimetro di impresa unica estratto dal Registro nazionale degli aiuti includa società fiduciarie erroneamente indicate al Registro delle imprese come socie “a titolo di proprietà”, il Soggetto concedente si comporterà in analogia a quanto indicato dalla FAQ 7.2 per tutte le ipotesi di disallineamento fra le informazioni prodotte dai soggetti beneficiari e quelle presenti nella visura estratta dal RNA.
IL CONCETTO DI IMPRESA UNICA SI APPLICA ANCHE AL QUADRO TEMPORANEO DEGLI AIUTI DI STATO
IL CONCETTO DI IMPRESA UNICA SI APPLICA ANCHE AL QUADRO TEMPORANEO DEGLI AIUTI DI STATO
Articolo 1, comma 17 del Dl. 41/21
DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
Articolo 1
17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
LE IMPRESE ESTERE NON DEVONO ESSERE CONSIDERATE (Faq Registro degli aiuti di Stato del 7.9.2018)
7. IMPRESA UNICA
7.1 Cosa è ricompreso nel perimetro di impresa unica estratto dal Registro nazionale degli aiuti di Stato?
-
sulla base delle informazioni relative alle quote societarie risultanti dagli elenchi soci presenti nel Registro delle Imprese;
-
sulla base delle dichiarazioni di impresa soggetta ad altrui direzione e/o coordinamento che possono essere effettuate dalle imprese presso il Registro delle Imprese.
REGISTRO AIUTI DI STATO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 31 maggio 2017, n. 115
Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni. (17G00130)
Art. 1
Definizioni
.....
aa) impresa unica: l'insieme delle imprese ubicate in Italia fra
cui esiste almeno una delle relazioni indicate nell'articolo 2,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013;
Disciplina UE e Disciplina nazionale (Fiscal Focus 15.11.2022)
REGOLAMENTO (UE) N.1497/2013 | DISCIPLINA NAZIONALE |
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa |
Articolo 2359 c.c. “Società controllate e società collegate” Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa(1). Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. |
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; | Articolo 2359 c.c. “Società controllate e società collegate” |
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; | Articolo 2359 c.c. “Società controllate e società collegate” |
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. | Articolo 2341 bis c.c. “Patti parasociali” per le società di capitali non quotate in borsa. Articolo 122 e 123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa in materia di partecipazioni rilevanti e patti parasociali. |
Casi particolare (FiscalFocus 15.11.2022): Franchising; Incubatori/fondi che detengono quote nelle start up incubate; Holding
Franchising
Tale fattispecie non è idonea a configurare un'ipotesi di impresa unica
Incubatori/fondi che detengono quote nelle start up incubate
Occorre verificare se l'incubatore acquisisce il controllo dell'impresa incubata
Holding
Il ragionamento fatto dal quotidiano è abbastanza complesso
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Regolamento (UE) n.1407_2013 punto 8 art.3
RASSEGNA STAMPA
Impresa unica: attenzione alle catene partecipative (Fiscal-focus 8.8.2022)
L'impresa unica richiede verifiche più articolate nel quadro dei "tetti" (Il Sole 24 Ore - 29.8.2022)
LA HOLDING STRANIERA VIENE CONSIDERATA PER LA DIMENSIONE MA NON PER LA IMPRESA UNICA
Commissione per la determinazione della dimensione aziendale
La holding straniera deve essere considerata per la dimensione ma non per la impresa unica.
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Dello stesso parere il Prof. Baldi
La disciplina degli aiuti di stato (edizione novembre 2017)
Pag. 209
Soffermandosi su quest'ultimo caso, si ipotizzi un gruppo di imprese controllate tutte da una holding: questa da un lato vanno considerate, in linea di principio, "impresa unica", dall'altro i dati relativi a ciascuna di esse saranno rilevanti per stabilire la loro dimensione ai sensi della definizione di PMI. Qualora la holding fosse ubicata in uno Stato diverso da quello (o quelli) in cui hanno sede le altre, nulla cambierebbe ai fini della loro qualificazione dimensionale, ma ciascuna di esse sarebbe impresa autonoma ai fini dell'applicazione dei regolamenti de minimis.