4922 - 29/7/2025 - De minimis, impresa unica e persona fisica. Le Faq del registro degli aiuti di stato aggiornate il 7/3/2025

La circolare dello studio aggiornata al 29.7.2025 

LINK registro degli aiuti di stato

Le informazioni estratte dal Registro nazionale degli aiuti di Stato comprendono nel perimetro di impresa unica tutte le imprese controllate, controllanti e le controllate e controllanti di ciascuna di queste, determinate:

  1. sulla base delle informazioni relative alle quote societarie risultanti dagli elenchi soci presenti nel Registro delle Imprese;
  2. sulla base delle dichiarazioni di impresa soggetta ad altrui direzione e/o coordinamento che possono essere effettuate dalle imprese presso il Registro delle Imprese.
  3. sulla base delle informazioni della carica riconducibile al controllo della società di persone ove rese disponibili dal Registro delle Imprese.

In linea con la definizione di impresa unica di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e con gli orientamenti interpretativi forniti dalla Commissione europea in relazione alla stessa, il perimetro estratto dal Registro nazionale degli aiuti esclude i soggetti che, pur se rilevanti sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b), costituiscono organismi pubblici e imprese estere.

In considerazione del considerando n. 4 del regolamento (UE) n. 2831/2023, il Registro è stato adeguato al fine di comprendere nel perimetro estratto anche le persone fisiche.

Per consentire l'opportuna valutazione del perimetro di impresa unica si riporta integralmente il considerando n. 4 del regolamento (UE) n. 2831/2023:

Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell’attività economica» svolta dall’impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un’impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un’impresa unica. 

Si evidenzia che la visura estratta è da considerarsi uno strumento di ausilio alle attività delle Amministrazioni; resta in capo ai Soggetti concedenti valutare se la persona fisica inclusa nel perimetro dell’impresa unica partecipa alla effettiva gestione dell'impresa considerata. Per maggiori approfondimenti consultare anche le FAQ 7.2 e 7.4.

3. Come stabilire se una persona fisica rientra nel perimetro di impresa Unica?

Come già evidenziato nella FAQ 7.1, il considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2831/2023 riprende la definizione di impresa ed esplicita la necessità di comprendere, a certe condizioni, anche le persone fisiche nel perimetro dell’impresa unica.

In particolare, il considerando n. 4 del regolamento (UE) n. 2831/2023 cita testualmente:

Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell’attività economica» svolta dall’impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un’impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un’impresa unica.

A supporto dell’attività istruttoria del Soggetto concedente, il Registro Nazionale Aiuti rende disponibile la Visura de minimis che riporta gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi a livello di impresa unica, riferiti alle imprese individuate tramite le informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio (quote societarie risultanti dagli elenchi soci, dichiarazioni di impresa soggetta ad altrui direzione e/o coordinamento, cariche riconducibili al controllo della società di persone) tenendo conto anche di eventuali informazioni fornite dal Soggetto concedente.

Tale strumento pertanto supporta il Soggetto concedente nel condurre la necessaria attività di approfondimento in relazione alla definizione del perimetro dell’impresa unica, in particolare nel caso in cui le informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese non siano allineate con quelle raccolte dal Soggetto concedente anche per il tramite delle dichiarazioni del soggetto beneficiario.

Si ricorda in ogni caso che, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del regolamento di cui al DM 115/2017, qualora il Registro non abbia consentito la registrazione dell’aiuto per l'avvenuto superamento dell'importo concedibile e detto superamento sia determinato per effetto dell’impresa unica identificata dalle informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese, la registrazione dell’aiuto è comunque possibile previa reiterazione della richiesta da parte del Soggetto concedente che potrà superare il diniego proposto dal Registro qualora il perimetro di impresa unica identificato dal Soggetto concedente determini un importo concedibile nei limiti previsti dai regolamenti comunitari.