È quanto stabilito nel regolamento comunitario (Ue) de minimis 2023/2831 del 13 dicembre 2023 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» europea del 15 dicembre 2023 in vigore dal 1° gennaio 2024.
Il nuovo regolamento è valido dall'1.1.2023 al 31.12.2030, sostituisce quindi il regolamento n.1407/2013 che scade il 31.12.2023.
Link dello studio con il regolamento
Il vecchio regolamento prevedeva una massimale di € 200.000,00, ridotto ad € 100.000,00 per le imprese di trasporto di merci su strada conto terzi.
Il nuovo regolamento non prevede riduzioni per alcune attività, non si applica comunque alle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e della acquacoltura.
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https://www.een-marche.it/ 10/01/2024
Il 13 dicembre u.s. la Commissione europea ha adottato il nuovo Regolamento de minimis generale (Regolamento 2023/2831 – GUUE L/2023/, 15.12.2023) che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, il Regolamento 1407/2013.
Il regolamento ricalca negli aspetti fondamentali quello precedente ma contiene alcune novità degne di nota:
Campo di applicazione
Come già anticipato dal Regolamento 2023/2391 – che aveva modificato in tal senso sia il Regolamento 1407/2013 sia il Regolamento 1408/2013 – il nuovo regolamento si applicherà anche all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, definita come “l’intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate dopo lo sbarco o durante la raccolta nel caso dell’acquacoltura, che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione”.
Altra novità rilevante riguarda il settore dei trasporti. Il Regolamento 1407/2013, all’art. 3, par. 2 riduceva il massimale per le imprese che svolgono attività di trasporto merci su strada per conto di terzi da 200.000 a 100.000 euro; inoltre escludeva l’ammissibilità di aiuti de minimis per l’acquisto di automezzi di trasporto da parte di tali imprese. Il nuovo regolamento non differenzia più tale settore dagli altri, equiparandolo in tutto: dunque il settore dei trasporti è regolato ora dalle stesse norme generali, anche per quanto riguarda l’ammissibilità dei costi relativi all’acquisto di mezzi di trasporto.
Massimale e periodo di riferimento
Il massimale triennale è stato aumentato, per adeguarlo all’inflazione rilevata dal 2013 ad oggi e prevedibile per la durata di applicazione del regolamento.
Il nuovo massimale è fissato dunque a 300.000 euro. Una novità rilevante è costituita dal ritorno al passato per quanto riguarda il periodo da prendere in considerazione per verificare il rispetto del massimale. Mentre dal 2014 questo era riferito a tre esercizi finanziari, il nuovo regolamento torna a considerare tre anni, intesi come periodi di 365 giorni. Di conseguenza, quando si dovrà concedere un nuovo aiuto, si dovranno conteggiare tutti gli aiuti de minimis concessi all’impresa beneficiaria a partire dai tre anni precedenti, a prescindere dall’esercizio finanziario adottato dall’impresa.
Aiuti sotto forma di garanzia
Il nuovo regolamento contiene due modifiche per quanto riguarda gli aiuti concessi sotto forma di garanzia in base al Regolamento 1407/2013.
Nella forfettizzazione di cui alla lettera a), una garanzia fino all’80% su un prestito di 1,5 milioni, di durata quinquennale, l’aiuto de minimis sale da 200.000 euro a 2,25 milioni di euro e viene aggiunta la seguente condizione: che “le perdite siano sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante e i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducano proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante”.
La seconda modifica consiste nell’inserimento nell’art. 4 di un nuovo comma 7, che introduce un’ipotesi ulteriore rispetto a quelle di cui ai commi precedenti: quella di un intermediario finanziario che, in virtù della garanzia pubblica, conceda prestiti garantiti, senza trasferire interamente i vantaggi ai beneficiari finali.
Ambito di applicazione temporale e periodo transitorio
Il regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2024 e si applicherà fino al 31 dicembre 2030 (con gli usuali sei mesi ulteriori per le concessioni effettuate in base a misure esistenti al 31 dicembre). In questo differisce dagli altri regolamenti de minimis, per i quali le scadenze sono attualmente fissate al 31 dicembre 2029, per quanto riguarda il Regolamento pesca, e al 31 dicembre 2026 per il Regolamento 1408/2013, prorogato.
L’entrata in vigore del nuovo regolamento non influisce sull’operatività di misure di aiuto in essere che facciano riferimento al Regolamento 1407/2013. Queste continueranno ad operare fino a tutto il 30 giugno 2024 alle stesse condizioni; a meno che l’Autorità responsabile della misura non intenda passare al nuovo regime, informandone opportunamente gli interessati.