LINK DEL MISE CON TUTTA LA NORMATIVA
COMUNICAZIONE PREVENTIVA
4637 - Bonus Transizione 4.0: modelli e procedura di comunicazione crediti
NEWS
4705 - Industria 4.0: proroga al 30/6/2024 per gli investimenti prenotati entro il 31/12/2022
RASSEGNA STAMPA
Bonus Industria 4.0, incentivi e regole 2024-2025 (www.pmi.it - 8/2/2024)
Credito d'imposta beni strumentali 4.0: il punto su aliquote e tempistiche (Fiscoetasse - 28/2/2023)
Incentivi 4.0: bonus più ricco per investimenti entro novembre (Omi.it - 28/2/2023)
APPROFONDIMENTI
Fruizione (comma 1059 dell'articolo 1 della legge 178/2020)
Non è tassato (comma 1059 dell'articolo 1 della legge 178/2020)
Cumulabilità (comma 1059 dell'articolo 1 della legge 178/2020)
Dicitura in fattura (normativa, legge 178/2020)
Dicitura in fattura, regolarizzazione (Risposta 438 e 439 del 5/10/2020)
Perizia giurata (normativa, legge 178/2020)
INDICE
- Decreto legge 17 maggio 2022 numero 50
- Art.10 del Decreto-legge 27 Gennaio 2022 nr.4
- Legge 30 dicembre 2021 n.234 (legge di bilancio 2022)
- Milleproroghe consegna al 31.12.2022 per i beni prenotati nel 2021 - Decreto-legge n.228 del 30.12.2021
- Legge 30 dicembre 2020 n178 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Agenzia delle entrate circolare del 23.07.2021 con la sintesi delle agevolazioni
- CODICI PER IL VERSAMENTO Agenzia delle Entrate Risoluzione n 68 del 30.11.2021
- BENI AMMESSI solo beni nuovi di fabbrica - fiscooggi 08.01.2021
- VINCOLO DESTINAZIONE BENI E RESTITUZIONE CONTRIBUTO (recapture)
- MANTENIMENTO DEI REQUISTI PER TUTTO IL PERIODO DI GODIMENTO DEI BENEFICI 4.0
- INTERCONNESSIONE TARDIVA
- Rassegna stampa
RIEPILOGO AGEVOLAZIONI
Tabelle FiscalFocus del 22.9.2022
DOCUMENTO DI RICERCA DELLA FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI - 17/2/2023
Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 con “prenotazione”) la misura del credito d’imposta è elevata al 50 per cento.
DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50
Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)
Art. 21 Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 1. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' elevata al 50 per cento. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,7 milioni di euro per l'anno 2022, 19,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art.10 del Decreto-legge 27 Gennaio 2022, n.4
DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008) (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2022
Art. 10
Piano transizione 4.0
1. All'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per la quota
superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR,
diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica
individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta e'
riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite
massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di
euro.».
2. Al maggior onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1,
valutato in 11,1 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel
2024, 38,8 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026,
16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028, si
provvede ai sensi dell'articolo 32.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256)
apportate le seguenti modificazioni:
entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per
cento del costo di acquisizione, » sono soppresse e le parole: «
commi da 1052 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da
1052 a 1058-ter »;
« 1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni
strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31
dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro
la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta
e' riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota
di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per
cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni
di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento
del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di
euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili
pari a 20 milioni di euro »;
« 1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto
beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.
232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023,
ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per
cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto
nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale
di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano
agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione
all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante
soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di
cloud computing"), per la quota imputabile per competenza »;
« 1058-bis. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad
oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre
2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre
2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data
del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta
e' riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite
massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano
agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione
all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante
soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
1058-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad
oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre
2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre
2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data
del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta
e' riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite
massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano
agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione
all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante
soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza
»;
sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « commi da 1056 a
1058-ter »;
sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter », le parole: «
commi 1056, 1057 e 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da
1056 a 1058-ter » e le parole: « commi da 1056 a 1058 » sono
sostituite dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter »;
sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter ».
4462 - Milleproroghe: Bonus investimenti, consegna “lunga” per le prenotazioni 2021 (articolo 3-quater) - Fiscooggi - 25.2.2022
Bonus investimenti, consegna “lunga” per le prenotazioni 2021 (articolo 3-quater)
Per perfezionare gli investimenti “prenotati” (cioè con ordine accettato dal venditore e pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione) entro il 31 dicembre 2021, ci saranno sei mesi in più. L’operazione, quindi, potrà concludersi entro il 31 dicembre 2022 (non più entro il 30 giugno 2022), beneficiando ugualmente delle aliquote di bonus in vigore per il 2021, più vantaggiose di quelle stabilite per il 2022. Interessati dalla novità sono sia gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari (articolo 1, comma 1054, legge 178/2020) sia i beni materiali inclusi nell’allegato A della legge di bilancio 2017, cioè quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (articolo 1, comma 1056, legge 178/2020).
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Decreto-legge del 30/12/2021 n. 228 -
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021
Articolo 3 quater
Art. 3 quater Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
In vigore dal 01/03/2022
Modificato da: Legge del 25/02/2022 n. 15 Allegato
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1054, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022»;
b) al comma 1056, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022».
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LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2021, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 412, 413, 722 dell'art. 1 che entrano in vigore il 30/12/2020.
Art.1
1051. SOGGETTI AMMESSI A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058-ter, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
1052. SOGGETTI ESCLUSI Il credito d'imposta di cui al comma 1051 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. RISPETTO NORME DI SICUREZZA Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e REGOLARITA' CONTRIBUTIVA al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
1053. BENI AGEVOLABILI Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ESCLUSIONI ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, IMPRESE OPERANTI IN CONCESSIONE nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali
materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla BENI STRUMENTALI MATERIALE E IMMATERIALI DIVERSI DAL QUELLI INDICATI Nell'Allegato A e Allegato B
legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi
ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonche' investimenti in beni
strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B
annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di
costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16
novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno Investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30.6.2022 con acconto del 20% entro il 31.12.2021
2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del Credito d'imposta del 10%
10 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma
1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investimenti effettuati Il leasing è ammesso
mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito Per determinati beni il credito d'imposta è elevato al 15%
d'imposta e' elevata al 15 per cento per gli investimenti in
strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla
realizzazione di modalita' di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18
della legge 22 maggio 2017, n. 81.
1055. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali BENI STRUMENTALI MATERIALI E IMMATERIALI DIVERSI DAL QUELLI INDICATI NELL'Allegato A e B
materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi
ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonche' investimenti in beni
strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B
annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di
costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° Investimenti dal 1° gennaio 2022 al 31.12.2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 con acconto del 20% entro il 31.12.2022
gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno
2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 6 Credito d'imposta del 6%
per cento.
1056. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali BENI STRUMENTALI Allegato A
nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, Beni nuovi di fabbrica
n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, Investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30.6.2022 con acconto del 20% entro il 31.12.2021
ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per
cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto
nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti Credito d'imposta del 50%
fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo,
per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10
milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la
quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite
massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di
euro.
1057. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali BENI STRUMENTALI Allegato A
nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, Beni nuovi di fabbrica
n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, Investimenti dal 1° gennaio 2022 al 31.12.2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 con acconto del 20% entro il 31.12.2022
ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per
cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto
nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti Credito d'imposta del 40%
fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo,
per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a
10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la
quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite
massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di
euro.
1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto INVESTIMENTI COMPRESI NELL'Allegato B
beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.
232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, Investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30.6.2022 con acconto del 20% entro il 31.12.2021
ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per Credito d'imposta del 20%
cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto
nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi
ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili
anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei
beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud
computing, per la quota imputabile per competenza.
1059. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a FRUIZIONE IN TRE QUOTE ANNUALI PER I BENI DI CUI AI COMMI 1054 e 1055
decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli a decorrere dall'entrata in funzione
investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo,
ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai a decorrere dell'interconnessione
sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di
cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Per gli FRUIZIONE IN TRE QUOTE ANNUALI PER I BENI DI CUI AI COMMI 1056,1057 e 1058
investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16
novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta
spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi
o compensi inferiori a 5 milioni di euro e' utilizzabile in FRUIZIONE IN UNICA QUOTA PER I BENI DI CUI AL COMMA 1054 (solo per i soggetti con volume di affari inferiore a 5 mln).
compensazione in un'unica quota annuale. Nel caso in cui
l'interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un
periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione
e' comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la
parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al
solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di
acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la
diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai
commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure
effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. COMUNICAZIONE AL MISE
Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo
economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalita' e i
termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo
d'imposta agevolabile. Il credito d'imposta non concorre alla NON E' TASSATO
formazione del reddito nonche' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che REGOLE DI CUMULO
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito
e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del
costo sostenuto.
1059-bis. Per gli investimenti in beni strumentali materiali IN QUALI CASI E' CONSENTITO L'UTILIZZO IN UNICA QUOTA diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiore a 5 milioni di euro e' utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.
1060. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello VINCOLO SUI BENI
di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione
di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o
sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se
appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta e'
corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di
calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente
gia' utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato
dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta
sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le
suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1,
commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di
investimenti sostitutivi.
1061. Il credito d'imposta di cui ai commi 1054 e 1055 si applica AMMESSI ANCHE GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti
effettuati dagli esercenti arti e professioni.
1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono
del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del
beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo
sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A
tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione
dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle DICITURA FATTURA
disposizioni dei commi da 1054 a 1058. In relazione agli investimenti
previsti dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese sono inoltre tenute
a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un PERIZIA GIURATA
perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un
attestato di conformita' rilasciato da un ente di certificazione
accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche
tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B
annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al
sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di
fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore
a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente puo'
essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale
rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Qualora nell'ambito delle verifiche e dei
controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi da 1056 a
1058 si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti
la qualificazione e la classificazione dei beni, l'Agenzia delle
entrate puo' richiedere al Ministero dello sviluppo economico di
esprimere il proprio parere. I termini e le modalita' di svolgimento
di tali attivita' collaborative sono fissati con apposita convenzione
tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico,
nella quale puo' essere prevista un'analoga forma di collaborazione
anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle
entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge
27 luglio 2000, n. 212, aventi ad aggetto la corretta applicazione
del credito d'imposta per i suddetti investimenti. Per lo svolgimento
delle attivita' di propria competenza, il Ministero dello sviluppo
economico puo' anche avvalersi di soggetti esterni con competenze
tecniche specialistiche.
1063. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da
1054 a 1058 del presente articolo, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1064. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 198, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono inserite
le seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 199, primo periodo, le parole: «reddito d'impresa»
sono sostituite dalle seguenti: «reddito dell'impresa»;
c) al comma 200:
1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «Le spese
previste dalla presente lettera» sono inserite le seguenti: «, nel
caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»;
2) alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «con
soggetti terzi» sono inserite le seguenti: «residenti nel territorio
dello Stato o»;
3) alla lettera e), le parole: «delle maggiorazioni ivi
previste» sono sostituite dalle seguenti: «della maggiorazione ivi
prevista»;
d) al comma 201:
1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «Le spese
previste dalla presente lettera» sono inserite le seguenti: «, nel
caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»;
2) alla lettera d), dopo le parole: «delle spese di personale
indicate alla lettera a)» sono inserite le seguenti: «ovvero delle
spese ammissibili indicate alla lettera c)»;
e) al comma 202:
1) alla lettera b), dopo le parole: «beni materiali mobili»
sono inserite le seguenti: «e ai software»;
2) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «Le spese
previste dalla presente lettera» sono inserite le seguenti: «, nel
caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»;
3) alla lettera d), secondo periodo, le parole: «sono
ammissibili a condizione che i soggetti» sono sostituite dalle
seguenti: «, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri,
sono ammissibili a condizione che tali soggetti»;
f) al comma 203:
1) al primo periodo, le parole: «12 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «20 per cento» e le parole: «3 milioni di euro» sono
sostitute dalle seguenti: «4 milioni di euro»;
2) al secondo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro»
sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;
3) al terzo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro»
sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;
4) al quarto periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «15 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro»;
g) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: «redigere e
conservare una relazione tecnica» e' inserita la seguente:
«asseverata»;
h) al comma 207 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I
termini e le modalita' di svolgimento di tali attivita' collaborative
sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e
il Ministero dello sviluppo economico, nella quale puo' essere
prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli
interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n.
212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta
per i suddetti investimenti. Per l'espletamento delle attivita' di
propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico puo' anche
avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche
specialistiche»;
i) al comma 210, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»;
l) dopo il comma 210 e' inserito il seguente:
«210-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a
quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina
prevista dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, sono ammissibili i costi previsti dall'articolo 31,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del
17 giugno 2014».
1065. Agli oneri derivanti dai commi da 1051 a 1064 del presente
articolo si provvede con le risorse del Fondo di cui al comma 1037,
secondo le modalita' di cui al comma 1040.
Decreto Legge 29 marzo 2014 n.39 (Misure per il monitoraggio di transizione 4.0)
Art. 6
COMMENTO
Il decreto n.39/2024 è caratterizzato dall'immediata applicabilità (a partire dal 30/3/2024).
Sono previsti due monitoraggi:
1 |
Per gli investimenti che si intendono effettuare a partire dal 30.3.2024 è necessaria, ai fini della fruizione dei relativi crediti d'imposta della trasmissione al MIMIT di un comunicazione preventiva e di una comunicazione di completamento. |
2 | Per gli investimenti realizzati dall'1/1/2024 a 29/3/2024 è necessaria la trasmissione al MIMIT di una comunicazione di completamento |
3 | Per gli investimenti 2023 è necessaria la comunicazione al MIMIT |
Per il modello da utilizzare occorre aspettare il decreto direttoriale.
Sintesi - Circolare agenzia delle entrate del 23.7.2021
CODICI PER IL VERSAMENTO (Agenzia delle Entrate - Risoluzione n.68 del 30.11.2021)
BENI AMMESSI (sole beni nuovi di fabbrica) - FiscoOggi 8.1.2021
VINCOLO DESTINAZIONE BENI E RESTITUZIONE CONTRIBUTO (recapture)
Legge nr.178 del 30.12.2020
Art.1
1060. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello (VINCOLO)
di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione
di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o
sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se
appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta e'
corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di
calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente (RECAPTURE)
gia' utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato
dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta
sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le
suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si (INVESTIMENTI SOSTITUTIVI)
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1,
commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di
investimenti sostitutivi.
.....
INVESTIMENTI SOSTITUTIVI
articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017
35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, cosi' come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa: a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 36. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
MANTENIMENTO DEI REQUISTI PER TUTTO IL PERIODO DI GODIMENTO DEI BENEFICI 4.0
Agenzia delle entrate - Risposta n.394 dell'8.6.2021
Agenzia delle entrate - Interpello 71/2022
IL RITARDO DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE GIUSTIFICATO, per la prima volta viene data una interpretazione molto restrittiva.
In ogni caso, la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente”.
Agenzia delle entrate - Risposta n.62 del 3.2.2022
Pertanto, considerato che la documentazione richiesta dal citato comma 11
riveste un ruolo fondamentale nell'ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve
attestare, tra l'altro, il rispetto del requisito dell'interconnessione, indispensabile per la
spettanza e per la fruizione del beneficio), la predetta risoluzione ha precisato che,
nella particolare ipotesi in cui l'acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di
imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell'agevolazione dovrà
iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.
In altri termini, l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta
successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma
produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.
Agenzia delle entrate - Risposta n.394 dell'8.6.2021
la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione. VIENE CONFERMATO CHE LA NORMATIVA NON PREVEDE UN TERMINE DI SCADENZA
Ciò posto, considerato che la documentazione richiesta dal citato comma 11 riveste un
ruolo fondamentale nell’ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve attestare, tra l’altro, il
rispetto del requisito dell’interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio)
, si ritiene che, nella particolare ipotesi in cui l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta
successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione debba iniziare dal periodo di imposta in cui
i documenti vengono acquisiti.
In altri termini, l’assolviment o dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’ agevolazione
, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.
Rassegna stampa
Interconnessione e perizia “tardiva”: effetti sul credito d’imposta 4.0 (Ecnews - 21.2.2022)
Il 2022 è l'ultimo anno per i beni "generici" (Il Sole 24 Ore - 21.2.2022)
REGOLARIZZAZIONE DICITURA IN FATTURA
Agenzia delle entrate - Risposta n.438 del 5.10.2020
Parere dell'agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate - Risposta n.439 del 5 ottobre 2020
Parere dell'agenzia delle entrate