Art. 12 (modificato) Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy |
Più tempo per portare a termine gli investimenti del 2022 in beni strumentali nuovi “tradizionali” (cioè, diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”), sia materiali che immateriali (ad esempio, mobili, arredi, macchinari e software), per i quali la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1055, legge 178/2020) riconosce un credito d’imposta del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a due milioni di euro per i beni materiali e a un milione di euro per i beni immateriali (vedi “Il Fisco nella legge di bilancio – 2. Bonus Industria 4.0, la nuova mappa”). Il bonus – disponeva la norma originaria – spetta per gli investimenti effettuati non oltre il 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Il “Milleproroghe”, adesso, ha spostato dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti (comma 1-bis – nuovo). Differito al 30 novembre 2023 anche il termine “lungo” per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, cioè funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016), “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione (articolo 1, comma 1057, legge 178/2020). L’originario termine del 30 giugno era già stato spostato al 30 settembre dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 423, legge 197/2022); ora il “Milleproroghe” dà tempo fino al 30 novembre. Rispettando tale scadenza, il credito d’imposta spetterà con le percentuali più vantaggiose fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni (tali percentuali, per gli anni 2013-2015 scendono, rispettivamente, al 20, al 10 e al 5% - comma 1057-bis) (comma 1-ter – nuovo). |
4552 - Credito d'imposta beni strumentali (Industria 4.0) - Proroga al 30/11/2023 prevista dal decreto milleproroghe (Fiscooggi - 23/2/2023)
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