Decreto-legge del 30/12/2021 n. 228 -
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021
Articolo 3 quater
Art. 3 quater Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
In vigore dal 01/03/2022
Modificato da: Legge del 25/02/2022 n. 15 Allegato
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1054, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022»;
b) al comma 1056, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022».
RASSEGNA STAMPA - FiscoOggi 23.3.2022
Milleproroghe - 6: bonus beni 4.0,
più tempo per le prenotazioni 2021
23 Marzo 2022
Spostato di sei mesi, dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, il termine per portare a compimento le operazioni agevolabili correttamente avviate entro la fine dell’anno passato
Credito d’imposta con le percentuali 2021, più vantaggiose delle attuali, per tutti gli investimenti ultimati entro il 2022, a condizione che, entro lo scorso 31 dicembre, l’ordine sia stato accettato dal fornitore e sia stato pagato almeno il 20% del costo di acquisizione. La novità riguarda sia i beni materiali e immateriali ordinari sia quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”. A concedere l’extratime, l’articolo 3-quater del Dl 228/2021.
L’intervento normativo
Per giungere a tale risultato, il “Milleproroghe” va a incidere su due disposizioni (commi 1054 e 1056) della legge 178/2020 (“Bilancio 2021”).
Beni ordinari
In particolare, il comma 1054 riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi “ordinari”, cioè diversi sia da quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “industria 4.0 sia dai connessi beni immateriali, come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni (allegati A e B della legge 232/2016).
La versione originaria della norma, ante modifica, riconosce, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 ovvero fino al 30 giugno 2022 a condizione che la prenotazione e l’acconto di almeno il 20% siano stati perfezionati entro il 31 dicembre 2021, un credito d’imposta nella misura del 10% del costo sostenuto (elevata al 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di lavoro agile); è fissato anche un limite massimo di costi ammissibili, pari a due milioni di euro per i beni materiali e un milione per i beni immateriali.
Questa agevolazione è confermata, dal successivo comma 1055, per gli investimenti effettuati nel 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023 per i beni prenotati entro il 31 dicembre 2022. L’intensità del bonus, però, è minore, ridotta al 6%, con gli stessi tetti di costi ammissibili.
Il “Milleproroghe”, tenuto conto delle difficoltà derivanti dal perdurare della pandemia anche in relazione alla capacità delle imprese produttrici di macchine a evadere tempestivamente gli ordini ricevuti, ha esteso fino al 31 dicembre 2022 il termine, precedentemente fissato al 30 giugno 2022, entro il quale portare a compimento gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2021.
Ne consegue che potranno beneficiare del più conveniente credito vigente nel 2021 (pari al 10% del costo sostenuto, invece del 6% attribuito nel 2022) anche tutti gli investimenti effettuati quest’anno a condizione che, entro il 31 dicembre scorso, il relativo ordine risulti accettato dal fornitore (o, in caso di locazione finanziaria, sia stato sottoscritto il contratto di leasing) e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione ovvero, in caso di leasing, di un maxicanone pari almeno al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.
Se i beni “prenotati” nel 2021 non saranno consegnati entro il nuovo termine del 31 dicembre 2022, l’efficacia della prenotazione verrà meno e al bonus non potrà applicarsi la disciplina 2021.
Beni 4.0
Un’analoga modifica è stata apportata al comma 1056 della legge di bilancio 2021, che premia gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016), effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 ovvero fino al 30 giugno 2022 per le prenotazioni avvenute entro il 31 dicembre 2021. Per questa fattispecie, il credito d’imposta è pari: al 50%, sulla quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; al 30%, sulla quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; al 10%, sulla quota oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro, cifra, quest’ultima, che rappresenta il limite massimo di costi complessivamente ammissibili.
Per gli investimenti negli stessi “beni 4.0”, effettuati nel 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023 se prenotati entro il 31 dicembre 2022, il successivo comma 1057 riduce le percentuali delle due prime fasce, portando il bonus, rispettivamente, al 40% e al 20%.
Anche in relazione a tali beni, il “Milleproroghe” riconduce nella disciplina 2021, più vantaggiosa, tutti gli investimenti portati a compimento nel 2022, a condizione che, entro il 31 dicembre dello scorso anno, l’ordine risulti accettato dal fornitore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Nessun intervento, invece, è stato necessario per i beni immateriali 4.0 (allegato B alla legge 232/2016), in riferimento ai quali il comma 1058 della legge 178/2020, come recentemente modificato dalla legge 234/2021, prevede l’incentivo fiscale nella misura unica del 20% fino al 2023 (vedi “Il Fisco nella legge di bilancio – 2. Bonus Industria 4.0, la nuova mappa”).
Momento di effettuazione dell’investimento
Per quanto riguarda la determinazione del momento in cui l’investimento si considera effettuato, bisogna far riferimento alle regole generali della competenza dettate dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, secondo cui le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
Per le acquisizioni con contratti di leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, cioè entra nella disponibilità del locatario; se il contratto prevede la clausola di prova a favore del locatario, diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte di quest’ultimo. Non conta il momento del riscatto; pertanto, l’acquisizione in proprietà del bene a seguito di riscatto non configura un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile (circolare 4/2017, par. 5.3).
Per gli investimenti in appalto, si considera il momento dell’accettazione senza riserve dell’opera da parte del committente.