4619 - Credito d'imposta beni strumentali (industria 4.0): non è obbligatoria la dicitura sul DDT (Camera dei deputati, interrogazione n. 5/01787 del 9/1/2024)

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01787
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Martedì 9 gennaio 2024, seduta n. 222

   GEBHARD e PASTORINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale impresa 4.0, del 2016, mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi;

   suddetta disposizione è stata successivamente innovata dall'articolo 1, comma 1056, della legge n. 178 del 27 dicembre 2020, e il comma 1062 del citato articolo dispone che «Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrate l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei beni agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter»;

   l'Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 270/2022, in riferimento all'applicazione delle suddette norme, sostiene che l'obbligo del riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178, debba valere anche per i documenti che certificano la consegna del bene quali il «documento di trasporto»;

   tuttavia, tale interpretazione appare forzata ed eccessivamente estensiva, dal momento che i documenti di trasporto sono citati nelle fatture, contenenti il riferimento, e che la ratio della norma è quella di dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolati. Ciò determina la messa in discussione di importanti incentivi fiscali fruiti da imprese che rischiano la revoca del beneficio pur avendo agito in buona fede e certi di aver ottemperato agli obblighi di legge, avendo inserito nelle fatture il riferimento alle disposizioni indicate;

   peraltro, non tutte le imprese sono a conoscenza della citata risposta dell'Agenzia delle entrate ma, nonostante ciò, i controlli documentali che sono stati avviati si basano sulla stessa –:

   quali iniziative intenda intraprendere al fine di evitare che molti imprenditori italiani, sebbene abbiano dimostrato l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolati, si vedano revocato il beneficio derivante dagli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale impresa 4.0 per via di una successiva interpretazione, prodotta dall'Agenzia delle entrate, della disposizione contenuta all'articolo 1, comma 1062, della legge 27 dicembre 2020, n. 178.
(5-01787)


RISPOSTA

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 gennaio 2024
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01787

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dall'articolo 1, comma 1056 e seguenti, della legge n. 178 del 2020.
  In particolare, gli Onorevoli rilevano che, ai sensi del comma 1062 del medesimo articolo, i soggetti che si avvalgono del citato beneficio sono tenuti a conservare, pena la revoca dello stesso, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili disponendo, altresì, che «tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter».
  Gli Interroganti fanno, dunque, presente come l'Agenzia delle entrate, con la risposta all'istanza di interpello n. 270 del 2022, abbia fornito, in proposito, una interpretazione forzata ed eccessivamente estensiva delle previsioni de quibus affermando che l'obbligo del riferimento alle predette disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, debba valere anche per i documenti che certificano la consegna del bene, quali il «documento di trasporto».
  Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere «quali azioni (si) intendano intraprendere al fine di evitare che molti imprenditori italiani, sebbene abbiano dimostrato l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolati, si vedano revocato il beneficio derivante dagli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale impreso 4.0 per via di una successiva interpretazione prodotta dall'Agenzia delle entrate, della disposizione contenuta all'articolo 1, comma 1062, della legge n. 178 del 2020».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 27 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021) ha riformulato la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. In particolare, il comma 1062 del citato articolo 1 dispone che: «Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter».
  Con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, l'Agenzia delle entrate, sentito il Ministero dello sviluppo economico, al fine di chiarire le modalità applicative del credito d'imposta de quo, ha precisato che nel caso in cui nelle fatture e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni eleggibili, già emessi, non sia stato indicato il corretto riferimento normativo, i soggetti interessati «possono integrare (rectius, regolarizzare)» i documenti anzidetti, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima dell'inizio delle attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
  Ciò posto, così come rilevano gli Onorevoli interpellanti, l'Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello n. 270 del 2022, ha ritenuto che «il richiamato comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli. In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tale scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178. Va da sé che la medesima funzione è assolta dei documenti che certificano la consegna del bene quali il “documento di trasporto”, per i quali resta fermo il predetto obbligo».
  Pertanto, fermo restando che, ai fini della maturazione e della finizione del credito d'imposta, il costo relativo agli investimenti agevolabili deve essere effettivamente sostenuto ma anche correttamente determinato, l'individuazione della documentazione idonea ad assolvere tale funzione – che, per espressa previsione normativa, riguarda «le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati» – è resa possibile attraverso l'indicazione, in tali documenti, dell'espresso riferimento «alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter».
  Tra i documenti idonei ad assolvere le predette funzioni, oltre alla fattura, devono ritenersi ricompresi anche i documenti di trasporto che certificano la consegna del bene ed in relazione ai quali, pertanto, resta fermo, in linea generale, il predetto obbligo di indicare il riferimento alle disposizioni agevolative. Tuttavia, la disposizione in esame, come chiarito dall'Agenzia, potrà considerarsi formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter della legge n. 178 del 27 dicembre 2020, richiami chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l'indicazione della norma agevolativa.


RASSEGNA STAMPA -  ITALIA OGGI 20/1/2024

La legge  178/2020 stabilisce quanto segue:

 

1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono

del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena  la  revoca  del

beneficio,  la  documentazione  idonea   a   dimostrare   l'effettivo

sostenimento e la corretta determinazione dei  costi  agevolabili.  A

tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi  all'acquisizione

dei beni  agevolati  devono  contenere  l'espresso  riferimento  alle  

disposizioni dei commi da 1054 a 1058

Secondo il quotidiano si poteva fare maggiore chiarezza sul riferimento "agli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati"  (ordine, contratto e collaudo). 

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