4657 - Credito d'imposta industria 4.0, le novità contenute nella legge di bilancio 2025 (Fiscooggi - 6.2.2025)

www.fiscooggi.it  6/2/2025

Legge di bilancio 2025 – 12:
novità sul credito Transizione 4.0

Introdotto un tetto di spesa per l’agevolazione destinata alle imprese che investono nella trasformazione tecnologica e digitale 4.0. Viene meno il beneficio per gli investimenti in beni immateriali

La legge di bilancio 2025, ai commi 445-448 dell’articolo 1, apporta delle modifiche alle disposizioni riguardanti il credito d’imposta “Transizione 4.0”, disciplinato dai commi 1051 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), riconosciuto, a determinate condizioni, ad imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese stesse secondo il modello “Industria 4.0”, intervenendo sia sul termine entro il quale viene riconosciuta l’agevolazione sia su alcune condizioni riguardanti la tipologia di investimenti, nonché sul periodo di effettuazione degli stessi investimenti e l'effettuazione dei relativi ordini e pagamenti.

Prima di approfondire le novità su tale disciplina, ricordiamo che il precedente focus dedicato alla legge di bilancio 2025 ha illustrato le nuove disposizioni sul complementare Piano Transizione 5.0 (vedi articolo Legge di bilancio 2025 – 11: le nuove regole per la Transizione 5.0).

Investimenti dal 1° gennaio 2025 con limite di spesa
In particolare, la legge di bilancio 2025 dapprima limita al 31 dicembre 2024, a prescindere dal momento dell’effettuazione dell’ordine o dalla misura di pagamento di acconti,  la validità del credito di imposta di cui al comma 1057-bis, previsto per imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, indicati nell'allegato A annesso alla legge n. 232/2016.
La previsione originaria consentiva tale fruizione per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, o entro il 30 giugno 2026 se, entro la data del 31 dicembre 2025, il relativo ordine fosse stato accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (comma 445).
Questa forbice temporale, sempre per le imprese che rispettino il modello “Industria 4.0”, viene ripristinata dal comma 446 che stabilisce che il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge di bilancio 2021 sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, o entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, ma con un limite di spesa di 2.200 milioni di euro.
Tale limite non opera se entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (comma 446).
Per fruire dell’agevolazione le imprese devono trasmettere telematicamente al ministero delle Imprese e del Made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato utilizzato un modello predisposto dal medesimo Ministero (ai sensi del decreto direttoriale 24 aprile 2024) e con le modalità e nei termini stabiliti da apposito decreto direttoriale dello stesso Ministero (comma 447).

Monitoraggio da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy
Per la fruizione dell’agevolazione per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A della legge n. 232/2016 (articolo 1, comma 1057-bis della legge di bilancio 2021) è predisposta una procedura di monitoraggio che prevede la trasmissione, da parte del Ministero stesso all'Agenzia delle entrate, secondo modalità telematiche definite concordate, dell'elenco delle imprese beneficiarie e dell'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, comunicando la sospensione dell'invio delle richieste di agevolazione.

Credito d’imposta 4.0 al capolinea per investimenti in alcuni beni immateriali
Con l’abrogazione del comma 1058-ter della stessa legge di bilancio 2021 viene meno la concessione del credito d’imposta previsto per le imprese che effettuano investimenti nei beni immateriali “Industria 4.0” individuati dall’allegato B annesso alla predetta legge n. 232/2016 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni), a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (o entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine fosse risultato accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
Tale credito d'imposta era riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro (comma 445).


ALTRE INFORMAZIONI

Pertanto, agli investimenti:

  • effettuati nel 2025 oppure,
  • prenotati entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.06.2026;

è riconosciuto il credito d’imposta nella misura:

  • del 20% fino a 2,5 milioni di euro;
  • del 10% per la parte eccedente i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • del 5% per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

La limitazione non riguarda gli investimenti prenotati entro il 31.12.2024.

Resta fermo che il credito d’imposta va utilizzato:

  • in 3 rate annuali di pari importo;
  • a decorrere dall’anno di interconnessione del bene agevolato.

LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. (24G00229)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2025, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 125, 405 e 425 dell'art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2024.
 
445. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1051, le parole: «commi  da  1052  a  1058-ter»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi da 1052 a 1058-bis»; 
    b) al comma 1057-bis, primo periodo, le parole:  «e  fino  al  31
dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro
la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di  acconti  in  misura  almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»; 
    c) il comma 1058-ter e' abrogato; 
    d) al comma 1059, le parole: «commi da 1056 a 1058-ter»,  ovunque
ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «commi  da   1056   a
1058-bis»; 
    e) al comma 1062, le parole: «commi  da  1054  a  1058-ter»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi da 1054 a 1058-bis»  e  le  parole:
«commi da 1056 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi  da
1056 a 1058-bis»; 
    f) al comma 1063, le parole: «commi  da  1054  a  1058-ter»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi da 1054 a 1058-bis». 
  446. Il credito d'imposta di cui all'articolo  1,  comma  1057-bis,
della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  e'  riconosciuto,  per  gli
investimenti effettuati dal 1° gennaio  2025  al  31  dicembre  2025,
ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del  31
dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato  dal  venditore  e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per
cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni
di euro. Il limite di cui al primo periodo  non  opera  in  relazione
agli investimenti per i quali entro la data  di  pubblicazione  della
presente legge il relativo ordine risulti accettato dal  venditore  e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per
cento del costo di acquisizione. 
  447. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma  446,
l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e  del
made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare  delle  spese
sostenute e il relativo credito d'imposta maturato,  sulla  base  del
modello di cui al decreto direttoriale del Ministero delle imprese  e
del made  in  Italy  del  24  aprile  2024,  adottato  in  attuazione
dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n.  39,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio  2024,  n.  67.  Per  le
finalita' di cui  ai  commi  da  445  a  448,  con  apposito  decreto
direttoriale del Ministero delle imprese e del made  in  Italy,  sono
apportate   le   necessarie   modificazioni   al   predetto   decreto
direttoriale del  24  aprile  2024,  anche  per  quanto  concerne  il
contenuto, le modalita' e i termini di invio delle  comunicazioni  di
cui al presente comma. 
  448.  Ai  fini  della  fruizione  dei  crediti  d'imposta  di   cui
all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette  all'Agenzia
delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa,  l'elenco
delle imprese  beneficiarie  con  l'ammontare  del  relativo  credito
d'imposta utilizzabile in compensazione, ai  sensi  dell'articolo  17
del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  secondo  l'ordine
cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei
limiti di spesa previsti, il Ministero delle imprese e  del  made  in
Italy ne  da'  immediata  comunicazione  mediante  pubblicazione  nel
proprio sito internet istituzionale,  anche  al  fine  di  sospendere
l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.