4561 - Pubblicato in gazzetta il decreto milleproroghe: le principali novità per quanto riguarda le agevolazioni

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n. 49) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
(GU n.303 del 29-12-2022)

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CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

Art. 12

Proroga dei termini in materie di competenza del Ministero delle
imprese e del made in Italy

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((1-bis. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, le parole: "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 30 novembre 2023".

Fonte (FiscalFocus)


REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO

art. 22

Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti
di Stato COVID-19

1. All'articolo 31-octies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2. All'articolo 35 ((, comma 1,)) del decreto-legge 21 giugno 2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) alla lettera a) )), le parole: «30 giugno 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
(( b) alla lettera b) )), le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;
((c) dopo la lettera b) sono aggiunte)) le seguenti:
«b-bis) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati
al 31 marzo 2024;
b-ter) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al
30 settembre 2024.».

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Fonte (Circolare di uno studio commerciale)

Articolo 22 Registrazione degli aiuti di Stato Covid-19
Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (anziché 2023),
l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52, commi
1, 3 e 7, secondo periodo, D.L. 234/2012, non comporta responsabilità patrimoniale del
responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.
Per definire modalità semplificate per l'inserimento degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva
e assicurativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e di razionalizzare il relativo regime di
responsabilità, è concesso più tempo anche per apportare modifiche al regolamento ex articolo 52,
commi 6 e 7, L. 234/2012 entro il 31 dicembre 2023 (anziché 2022).
Quanto alla proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel
Registro nazionale aiuti, la situazione aggiornata è la seguente. Con riferimento agli aiuti non
subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione
comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di
autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei
predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini
fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo,
D.M. 115/2017, in scadenza:
- dalla data del 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre (anziché
giugno) 2023;
- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (anziché dicembre 2023);
- dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (novità);
- dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024 (novità).


TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI - PROROGA DEL REGIME SANZIONATORIO

art. 22-bis

(( (Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza di cui
all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124). ))

((1. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma
125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e'
prorogato al 1° gennaio 2024.))

Fonte (Circolare di uno studio commerciale)

Articolo 22-bis Proroga adempimenti dichiarazione contributi
Intervenendo sull’articolo 1, comma 125-ter, L. 124/2017, viene differita al 1° gennaio 2024
l’entrata in vigore del regime sanzionatorio previsto per la mancata indicazione in Nota
integrativa e sul proprio internet delle eventuali sovvenzioni nonché contributi pubblici ricevuti
nell’esercizio precedente di importo pari o superiore a 10.000 euro.