L’Agenzia mette a disposizione del contribuente le informazioni che consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata registrazione nei registri Rna (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2019. Le novità nel provvedimento del 19 aprile 2023. Le modalità di regolarizzazione in un provvedimento del direttore Ruffini del 19 aprile 2023.
L’Agenzia per consentire ai contribuenti di rimediare spontaneamente alle anomalie trasmette una comunicazione contenente:
- il codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente
- il numero identificativo e la data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta
- data e protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770, relative al periodo d’imposta 2019.
Nei casi di indirizzo Pec non attivo l’invio è effettuato per posta ordinaria. Con le stesse modalità il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati, potrà richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali inesattezze o fatti sconosciuti.
Se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione tramite dichiarazione integrativa con i dati corretti. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti nei relativi registri nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
Se la mancata iscrizione, invece, non è imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto fruito indebitamente, compresi gli interessi.
In ogni caso sono dovute le relative sanzioni per le quali è possibile, però, beneficiare delle riduzioni previste dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 174 a 178 della legge n, 197/2022) se la regolarizzazione avviene entro il 30 settembre 2023.
PROVVEDIMENTO N. 2023/133949 DEL 19.4.2023
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2019 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
dispone
- Elementi e informazioni a disposizione del contribuente
1.1 L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, con le modalità previste
dal presente provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti
di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri RNA (Registro Nazionale degli
aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), SIPA (Sistema italiano
della pesca e dell'acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle
dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2019, dati non
coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
L’Agenzia delle entrate rende disponibili le informazioni di cui al punto 1.2, per
consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare
l’anomalia rilevata.
1.2 Dati contenuti nelle comunicazioni di cui al punto 1.1:
- a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
- c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al
periodo d’imposta 2019;
- d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni
REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2019 per cui non è stato possibile
procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.
- Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli
elementi e le informazioni
2.1 L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui
al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli contribuenti – comunicato ai
sensi dell’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’articolo 5, comma
1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221. Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico
elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI[1]PEC), istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’invio è effettuato
per posta ordinaria.
2.2 La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili dall’interessato all’interno
dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata
“Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito
alla compliance”.
- Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia
delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti
3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle
entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e
circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione di
cui al punto 2.1.
- Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti
sono resi disponibili alla Guardia di Finanza
4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza
tramite strumenti informatici. La Guardia di Finanza, nell’assolvimento delle proprie
funzioni istituzionali, tratterà i dati personali, resi ad essa disponibili ai sensi del comma
636 della legge 23 dicembre 2014, n.190 in modo autonomo e in qualità di titolare del
trattamento.
- Modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della
riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
5.1 Qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di
compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice
Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, il
contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione
integrativa recante i dati corretti. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di
Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell'esercizio
finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale
sono dichiarati.
5.2 Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di
compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” di cui al punto 5.1, il contribuente può
regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo
integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
5.3 Con riferimento alle violazioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 sono dovute le relative sanzioni in
relazione alle quali il contribuente può beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in funzione della tempestività dei
suddetti adempimenti. Nel caso di regolarizzazione entro il 30 settembre 2023, il
contribuente potrà beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dall’articolo 1,
commi da 174 a 178 della legge 29 dicembre 2022, n, 197.
- Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate
6.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia delle Entrate nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza di
cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.
6.2 Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli obblighi a carico
dell’Agenzia delle Entrate previsti dalla normativa richiamata, nonché per l’esecuzione di
compiti istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investita l’Agenzia delle Entrate (articolo 6, par. 1, lett. c) e e) del
Regolamento (UE) 2016/679).
6.3 Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1, l’Agenzia delle Entrate assume il
ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel
presente provvedimento. L’Agenzia delle Entrate si avvale, inoltre, del partner
tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo
dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai
sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
6.4 I dati oggetto di trattamento sono individuati nel punto 1 del presente provvedimento. I
dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate nelle varie fasi del processo
rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione delle comunicazioni.
6.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e)
del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle Entrate conserva i dati oggetto del
trattamento fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.
6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par.1, lett. f) del Regolamento
(UE) 2016/679) è stato disposto che la trasmissione della comunicazione è effettuata
tramite invio della comunicazione al domicilio digitale ovvero, qualora non attivo, al
domicilio fiscale del contribuente e che le relative informazioni di dettaglio sono
consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale
informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” al quale è possibile
accedere nelle modalità previste dalla normativa in materia.
6.7 L’Agenzia delle Entrate adotta tutte le misure tecniche e organizzative richieste
dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e
la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi
di legge e al Regolamento.
6.8 Le Informative che il titolare del trattamento deve rendere agli Interessati ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili nella sezione dedicata alla
protezione dei dati personali del sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate
(www.agenziaentrate.gov.it).
6.9 Sul trattamento dei dati personali contenuti nelle comunicazioni individuate nel punto 1
del presente provvedimento è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dei
dati personali ai sensi dell’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
Motivazioni
Con il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma
636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono individuate le modalità con le quali sono
messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di
strumenti informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA,
SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni
REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2019.
L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall’articolo 14, comma
1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo
Economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Registro Nazionale degli aiuti
di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali del
31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Il medesimo decreto prevede l’interoperabilità del RNA con le informazioni relative agli
aiuti concessi nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della
pesca e acquacoltura che continuano a essere contenute nei registri SIAN e SIPA, di
pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ora Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il decreto direttoriale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero
dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 ha definito i tracciati relativi ai dati e
informazioni da trasmettere al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, le modalità tecniche e
i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici.
L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” di cui
all’articolo 10 del suddetto Regolamento provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti
Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato”
delle rispettive dichiarazioni fiscali.
Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati
nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di
presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.
Per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di Soggetto
concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell'aiuto
individuale. Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto
individuale sono assolti dall’Agenzia delle entrate in un momento successivo alla fruizione
dell’aiuto.
Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento consentono
ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, secondo le modalità indicate al punto 5,
all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli
aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2019.
Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono
richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e
circostanze dalla stessa non conosciuti.