4516 - Comunicazione Aiuti di Stato ed Aiuti de Minimis, correzioni - (Agenzia delle Entrate - Provvedimento nr.389471 del 18.10.2022)

Rassegna Stampa

 


Agenzia delle Entrate - Provvedimento n. 389471 del 18.10.2022

Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2018 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

dispone

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

1.1 L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2018, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
L’Agenzia delle entrate rende disponibili le informazioni di cui al punto 1.2, per consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata.

1.2 Dati contenuti nelle comunicazioni di cui al punto 1.1:

a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;

c) data e protocollo telematico della dichiarazione REDDITI, IRAP e 770, relativa al periodo d’imposta 2018;
d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nella dichiarazione REDDITI, IRAP e 770 relativa al periodo d’imposta 2018 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.

2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni  COME VENGONO MESSE A DISPOSIZIONE LE INFORMAZIONI

2.1 L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli contribuenti – comunicato ai sensi dell’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’invio è effettuato per posta ordinaria.

2.2 La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili dall’interessato all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata “Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.

3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciutCOME IL CONTRIBUENTE  PUO' EFFETTUARE SEGNALAZIONI

3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza 

4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici.

5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse  MODALITA' REGOLARIZZAZIONE

5.1 Qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.  LA REGISTRAZIONE AVVIENE COMUNQUE SEMPRE  NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

5.2 Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione della sezione “aiuti di Stato” di cui al punto 5.1, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto di Stato e l’aiuto in regime de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi. RESTITUZIONE AGEVOLAZIONE

5.3 Con riferimento alle violazioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 sono dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.

Motivazioni

Con il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2018.

L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro Nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Il medesimo decreto prevede l’interoperabilità del RNA con le informazioni relative agli aiuti concessi nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura che continuano a essere contenute nei registri SIAN e SIPA, di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il decreto direttoriale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 ha definito i tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici.

L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” di cui all’articolo 10 del suddetto Regolamento provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposita sezione “aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

Per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di Soggetto concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell'aiuto individuale. Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.

Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, secondo le modalità indicate al punto 5, all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2018.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
 Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articoli 57,62,66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71 comma 3, lettera a); e articolo 73, comma 4);
 Statuto dell’Agenzia delle entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
 Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
 Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
 Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni – Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
 Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187;
 Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni – Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali;
 Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;
 Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e successive modificazioni;
 Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
 Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive integrazioni e modificazioni – Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (articolo 52 come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n.115 “Registro nazionale degli aiuti di Stato”);
 Legge 4 giugno 1984, n.194 – Interventi a sostegno dell’agricoltura (articolo 15 prevede l’istituzione del Sistema informativo agricolo nazionale presso il Ministero dell’agricoltura e delle foreste);
 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);
 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 – Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
 Decreto direttoriale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 recante la definizione dei tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 18 ottobre 2022

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente


RASSEGNA STAMPA - www.fiscooggi.it  - 18/10/2022

Aiuti di Stato, via Pec i dati
per correggere le incoerenze

Attraverso lo stesso canale i destinatari delle comunicazioni di irregolarità possono chiedere ulteriori informazioni o segnalare fatti e circostanze sconosciuti al Fisco in grado di giustificare le anomalie

immagine generica illustrativa

Definite, con il provvedimento del 18 ottobre 2022, firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, le modalità con cui l’amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza le informazioni riguardanti le incoerenze riscontrate nelle dichiarazioni fiscali, che hanno comportato la mancata registrazione degli aiuti di Stato e de minimis nel Registro nazionale degli aiuti (Rna), nel Sistema informativo agricolo nazionale(Sian) e nel Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (Sipa).


Le informazioni ricevute consentono ai destinatari di regolarizzare spontaneamente eventuali errori o violazioni.

In particolare, le anomalie riguardano i dati indicati nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2018.

Gli interessati riceveranno, tramite Pec o, in mancanza di una casella di posta elettronica certificata valida, per posta, la comunicazione completa dei dati necessari a identificare l’incoerenza riscontrata. La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili nel “Cassetto fiscale” dell’interessato, disponibile nell’area riservata del sito delle Entrate, nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.

Sempre via Pec o per posta, il contribuente, direttamente o attraverso gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni fiscali, può richiedere ulteriori informazioni o segnalare eventuali inesattezze nei dati comunicati, o fatti e circostanze non conosciuti al Fisco che giustificano il suo comportamento.

Nel caso in cui il rifiuto all’iscrizione nei registri derivi dall’errata compilazione dei campi “Codice attività Ateco”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi”, del prospetto Aiuti di Stato, la posizione può essere sanata presentando una dichiarazione integrativa contenente i dati corretti. In tal modo gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis troveranno posto degli elenchi Rna, Sian e Sipa nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

Se gli errori non sono imputabili alla compilazione dei suddetti campi, il contribuente può regolarizzare la sua situazione con una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto di Stato e l’aiuto in regime de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

In entrambi i casi è possibile beneficiare delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.