Trasparenza contributi pubblici
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					4561 - Pubblicato in gazzetta il decreto milleproroghe: le principali novità per quanto riguarda le agevolazioni 				
																														
					DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 
 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)
 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2022
 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n. 49) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
 (GU n.303 del 29-12-2022)... 
 CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI Art. 12 
 
 Proroga dei termini in materie di competenza del Ministero delle
 imprese e del made in Italy... ((1-bis. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, 
 n. 178, le parole: "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle
 seguenti: "entro il 30 novembre 2023".Fonte (FiscalFocus) 
 REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO art. 22 
 
 Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti
 di Stato COVID-19
 
 1. All'articolo 31-octies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
 dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
 b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
 dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
 2. All'articolo 35 ((, comma 1,)) del decreto-legge 21 giugno 2022,
 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.
 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
 (( a) alla lettera a) )), le parole: «30 giugno 2023» sono
 sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
 (( b) alla lettera b) )), le parole: «31 dicembre 2023» sono
 sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;
 ((c) dopo la lettera b) sono aggiunte)) le seguenti:
 «b-bis) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati
 al 31 marzo 2024;
 b-ter) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al
 30 settembre 2024.».... Fonte (Circolare di uno studio commerciale) Articolo 22 Registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 
 Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (anziché 2023),
 l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52, commi
 1, 3 e 7, secondo periodo, D.L. 234/2012, non comporta responsabilità patrimoniale del
 responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.
 Per definire modalità semplificate per l'inserimento degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva
 e assicurativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e di razionalizzare il relativo regime di
 responsabilità, è concesso più tempo anche per apportare modifiche al regolamento ex articolo 52,
 commi 6 e 7, L. 234/2012 entro il 31 dicembre 2023 (anziché 2022).
 Quanto alla proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel
 Registro nazionale aiuti, la situazione aggiornata è la seguente. Con riferimento agli aiuti non
 subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione
 comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di
 autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei
 predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini
 fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo,
 D.M. 115/2017, in scadenza:
 - dalla data del 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre (anziché
 giugno) 2023;
 - dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (anziché dicembre 2023);
 - dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (novità);
 - dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024 (novità).
 TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI - PROROGA DEL REGIME SANZIONATORIO art. 22-bis 
 
 (( (Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza di cui
 all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124). ))
 
 ((1. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma
 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e'
 prorogato al 1° gennaio 2024.))Fonte (Circolare di uno studio commerciale) Articolo 22-bis Proroga adempimenti dichiarazione contributi 
 Intervenendo sull’articolo 1, comma 125-ter, L. 124/2017, viene differita al 1° gennaio 2024
 l’entrata in vigore del regime sanzionatorio previsto per la mancata indicazione in Nota
 integrativa e sul proprio internet delle eventuali sovvenzioni nonché contributi pubblici ricevuti
 nell’esercizio precedente di importo pari o superiore a 10.000 euro.


 
				