Trasparenza contributi pubblici

  • 4561 - Pubblicato in gazzetta il decreto milleproroghe: le principali novità per quanto riguarda le agevolazioni

    DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198
    Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)
    note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2022
    Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n. 49) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
    (GU n.303 del 29-12-2022)

    ...


    CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

    Art. 12

    Proroga dei termini in materie di competenza del Ministero delle
    imprese e del made in Italy

    ...

    ((1-bis. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020,
    n. 178, le parole: "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle
    seguenti: "entro il 30 novembre 2023".

    Fonte (FiscalFocus)


    REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO

    art. 22

    Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti
    di Stato COVID-19

    1. All'articolo 31-octies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
    137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
    176, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
    dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
    b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
    dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
    2. All'articolo 35 ((, comma 1,)) del decreto-legge 21 giugno 2022,
    n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.
    122, sono apportate le seguenti modificazioni:
    (( a) alla lettera a) )), le parole: «30 giugno 2023» sono
    sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
    (( b) alla lettera b) )), le parole: «31 dicembre 2023» sono
    sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;
    ((c) dopo la lettera b) sono aggiunte)) le seguenti:
    «b-bis) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati
    al 31 marzo 2024;
    b-ter) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al
    30 settembre 2024.».

    ...

    Fonte (Circolare di uno studio commerciale)

    Articolo 22 Registrazione degli aiuti di Stato Covid-19
    Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (anziché 2023),
    l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52, commi
    1, 3 e 7, secondo periodo, D.L. 234/2012, non comporta responsabilità patrimoniale del
    responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.
    Per definire modalità semplificate per l'inserimento degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva
    e assicurativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e di razionalizzare il relativo regime di
    responsabilità, è concesso più tempo anche per apportare modifiche al regolamento ex articolo 52,
    commi 6 e 7, L. 234/2012 entro il 31 dicembre 2023 (anziché 2022).
    Quanto alla proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel
    Registro nazionale aiuti, la situazione aggiornata è la seguente. Con riferimento agli aiuti non
    subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione
    comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di
    autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei
    predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini
    fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo,
    D.M. 115/2017, in scadenza:
    - dalla data del 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre (anziché
    giugno) 2023;
    - dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (anziché dicembre 2023);
    - dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (novità);
    - dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024 (novità).


    TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI - PROROGA DEL REGIME SANZIONATORIO

    art. 22-bis

    (( (Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza di cui
    all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124). ))

    ((1. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma
    125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e'
    prorogato al 1° gennaio 2024.))

    Fonte (Circolare di uno studio commerciale)

    Articolo 22-bis Proroga adempimenti dichiarazione contributi
    Intervenendo sull’articolo 1, comma 125-ter, L. 124/2017, viene differita al 1° gennaio 2024
    l’entrata in vigore del regime sanzionatorio previsto per la mancata indicazione in Nota
    integrativa e sul proprio internet delle eventuali sovvenzioni nonché contributi pubblici ricevuti
    nell’esercizio precedente di importo pari o superiore a 10.000 euro.