Contenzioso R.&S.

  • 4498 - Riversamento del credito d'imposta R&S: istituzione dei codici tributo (Risoluzione n.34 del 5.7.2022)

     Risoluzione n. 34 del 5/07/2022

    Istituzione dei codici tributo per il riversamento spontaneo, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 - pdf


    RASSEGNA STAMPA

    Fiscooggi 5.7.2022

    Ricerca e sviluppo, pronti i codici
    per il riversamento spontaneo

    Una o tre rate per rifondere le somme compensate indebitamente senza l’aggiunta di sanzioni e interessi tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”

    immagine generica illustrativa

    Ieri le specifiche tecniche per la trasmissione dell’istanza e oggi i codici tributo, ora è possibile effettuare il riversamento spontaneo, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del credito di imposta “ricerca e sviluppo” utilizzato indebitamente. I nuovi codici arrivano con la risoluzione n. 34 del 5 luglio 2022 e sono in quattro: “8170”, “8171”, “8172” e “8173”.

    Il bonus non spettante, ricordiamo, torna nelle casse dell’Erario senza sanzioni e interessi (articolo 5, commi 7-12, Dl 21 n. 146/2021).

    La richiesta di accesso alla procedura deve essere inviata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2022, utilizzando il modello approvato con il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate lo scorso 1° giugno (vedi articolo “Eccesso bonus ricerca e sviluppo: pronte le regole per il riversamento”). Disponibile, sul sito delle Entrate, anche il software di compilazione. Il surplus fruito può essere riversato in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo.
    Come già detto, le specifiche tecniche hanno avuto il via libera con il provvedimento firmato ieri, 4 luglio (vedi articolo “Bonus ricerca e sviluppo, pronte anche le specifiche tecniche”).
    L’agevolazione è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da 2015 e fino al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data di entrata in vigore del decreto n. 146/2021 ovvero al 22 ottobre 2021.

    Gli ultimi arrivati, i codici tributi istituiti ad hoc con la risoluzione n. 34/2022, sono:

    • 8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – unica soluzione”
    • 8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – prima rata”
    • 8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – seconda rata”
    • 8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – terza rata”.


    In caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati insieme alla seconda e alla terza rata.

    Gli identificati trovano posto nel modello “F24 Elide”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    -nella sezione “Contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale di chi effettua il versamento
    - nella sezione “Erario ed altro”, sono indicati:

    • nel campo “tipo”, la lettera “R”
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
    • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8170, 8171, 8172 oppure 8173)
    • nel campo “anno di riferimento”, il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento, nel formato “AAAA”
    • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo indicato.

     

  • 4500 - La circolare n.21 del 20.6.2022 dell'Agenzia delle Entrate sui controlli prende in considerazione anche il credito d'imposta R.&S

     Circolare n. 21 del 20/06/2022

    Indirizzi operativi e linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti - pdf


    OGGETTO: Indirizzi operativi e linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti

    ...

    1.2.2 Le attività di analisi del rischio e selezione

    ...

    Per quanto riguarda il controllo sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo è stato
    riscontrato, in alcuni casi, che le imprese beneficiarie risultano assistite da soggetti che
    svolgono attività di consulenza sulle diverse misure agevolative, e che appaiono specializzati
    nella costruzione di documentazione solo formalmente corretta al fine di dimostrare la
    spettanza del credito.

    Inoltre, sono state riscontrate posizioni incoerenti rispetto ai presupposti oggettivi e
    soggettivi della misura agevolativa. Tali incoerenze possono rappresentare i primi indicatori
    di rischio e sono individuabili quando l’attività di ricerca e sviluppo, soprattutto se interna
    all’azienda, è difficilmente compatibile con l’attività economica dichiarata, con la struttura
    organizzativa dell’impresa, con l’assenza di costi per l’attività di ricerca e sviluppo interna
    negli anni precedenti all’istituzione del credito d’imposta, etc..

    L’attività di analisi svolta al fine di individuare le diverse fattispecie sopra evidenziate e i risultati della stessa dovranno guidare, con oculatezza, la scelta delle modalità istruttorie con le quali effettuare la successiva attività di controllo, anche in funzione della rischiosità dei soggetti beneficiari, limitando l’attività istruttoria esterna alle fattispecie più insidiose, e valorizzando al massimo le occasioni e gli strumenti di contraddittorio preventivo.

    ...

     

    1.2.3 Le attività di controllo

    ...

    In particolare, l’attività di controllo degli Uffici si concentrerà, oltre che sul recupero
    delle agevolazioni indebitamente fruite, di cui si è parlato nel paragrafo precedente, sui
    soggetti che hanno indebitamente utilizzato crediti d’imposta in compensazione ai sensi
    dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e sui soggetti destinatari di
    benefici e incentivi fiscali tra cui principalmente i seguenti crediti agevolativi: credito di
    imposta per ricerca e sviluppo (già trattato nel paragrafo precedente), credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno
    , credito di imposta sisma centro-Italia , credito di imposta zone economiche speciali, credito di imposta formazione 4.0, credito di imposta
    patrimonializzazione, credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia,
    credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

    Per quanto riguarda il controllo sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo14, il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,
    in vigore dal 22 ottobre 2021, all’articolo 5, commi da 7 a 12, ha previsto una specifica
    procedura di riversamento spontaneo volta a sanare regolarizzare l’indebito utilizzo in
    compensazione del credito maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo
    a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato
    in compensazione entro il 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore della norma).

    La norma in commento prevede la possibilità, per i soggetti che hanno usufruito in modo
    non corretto del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di
    regolarizzare la propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni ed interessi,
    mediante il riversamento anche rateale15 dell’importo del credito indebitamente utilizzato in
    compensazione.

    L'accesso alla procedura è escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in
    compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o
    soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di
    documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in
    cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al
    credito d'imposta.

    Tenuto conto che la procedura può essere utilizzata anche per il riversamento dei crediti
    il cui indebito utilizzo sia stato «constatato» in un processo verbale consegnato o «accertato»
    in un atto o un provvedimento emessi, ma non ancora divenuti definitivi alla data di entrata
    in vigore della norma, appare opportuno assicurare continuità alle attività di analisi, stimolo alla compliance e di controllo nei confronti dei soggetti in relazione ai quali, sulla base
    dell’attività di analisi del rischio condotta a livello regionale/provinciale, emerga un’indebita
    compensazione di crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. 

    Tale modalità operativa può infatti, da un lato consentire al contribuente interessato di
    avvalersi più agevolmente della procedura attraverso una quantificazione del credito non
    spettante risultante in esito al contraddittorio, evitando l’istaurazione di possibili contenziosi
    in attesa dell’adesione alla sanatoria, dall’altro all’Agenzia di proseguire, senza soluzione di
    continuità, l’attività di controllo su questa tipologia di indebita compensazione, il cui recupero
    rappresenta un obiettivo di rilevanza strategica.

     

  • 4513 - Contenzioso R.&S. - Sentenza della Ctp di Roma del 17/5/2022 (Il Sole 24 Ore - 19.5.2022)

    È illegittimo l’atto dell’agenzia delle Entrate che recupera il credito per R&S senza il parere del ministero dello Sviluppo economico...

    ...

    La Ctp ha ritenuto sussistente la nullità dell’atto di recupero perché emanato in eccesso di potere dell’ufficio....

    ...

    giudici romani, sulle altre eccezioni, hanno rilevato che i documenti di prassi fino al 2018, rinviavano al concetto di innovazione definito nel Manuale di Oslo che, diversamente da quello di Frascati, non richiede l’apporto di un beneficio per l’intera categoria economica

    ...

    Secondo la Ctp è «evidente l’illegittimità (o meglio dire l’assurdità di un simile operato)», atteso il cambio interpretativo dell’Amministrazione.

  • 4517 - Contenzioso R.&S.: Ctp di Latina, il Manuale di Frascati deve essere considerato (Il Sole 24 Ore - 14/6/2022)

    Dopo la recente sentenza del Ctp di Latina 610/2022 che sembra andare contro alle precedenti della sezione di Aosta, riportando il manuale di Frascati in primo piano

  • 4521 - Contenzioso R.&S. - La CTP di Ancona inverte orientamento, il parere tecnico dal Mise è una facoltà dell'Agenzia (ItaliaOggi - 4/7/2022)

    CTP di Ancona, sentenza del 6 giugno n.335/2022.

    Si tratta di un principio in totale controtendenza rispetto alle varie pronunce che le Corti territoriali di tutta Italia hanno assunto sul tema.

  • 4525 - Contenzioso R&S: il punto della situazione sulle sentenze (Il Sole 24 Ore - 27/6/2022)

  • 4528 - Senza parere del Mise l'investimento in R.&S. non può essere contestato (Ctp di Ancona sentenza n. 324/2/2022)

    IL SOLE 24 ORE 4/7/2022

  • 4536 - Contenzioso R.&S.: Importante sentenza della CTP di Bologna, il Manuale di Frascati può essere applicato solo successivamente alla sua traduzione ufficiale avvenuta il 7.12.2021 (FiscalFocus 14.7.2022)

    Orbene, accogliendo la tesi della difesa della società, il collegio giudicante, afferma che la forza normativa del Manuale di Frascati 2015 può essere fatta valere solo a partire dal 2022 essendo la traduzione giurata del dicembre 2021; di seguito, il passaggio della sentenza: “Al fine di una corretta fruizione del credito d’imposta è pertanto fondamentale inquadrare il grado di significatività dell’innovazione apportata e della relativa distinzione con le attività di routine o di normale sviluppo di prodotto e con le ordinarie attività dell’impresa. Risulta altresì che, dal 2022 è a disposizione l’opera tradotta in italiano del Manuale Frascati 2015 autorizzata dall’OCSE. La traduzione in italiano del Manuale di Frascati 2015 è stata giurata ai sensi dell’art. 5 R.D. 9/10/1922 n. 1366, D.P.R. 396/2000, L.445/2000, in data 7 dicembre 2021. Quindi, al momento delle attività poste in essere dalla società non esisteva una traduzione ufficiale in lingua italiana tale da consentire al contribuente una corretta identificazione della fonte integrativa normativa che sta alla base dell’accertamento fiscale”.

  • 4541 - Contenzioso R.&S. - L'innovazione di prodotto relativa alla sola azienda è attività di R&S (Commissione tributaria di Reggio Emilia - Sentenza n.173/2022)

    FONTE: ODCEC di Macerata

    L’innovazione di prodotto è R&S
    Francesco Leone - Italia Oggi - pag. 28
    Nella recente sentenza n. 173/2022 la commissione tributaria di Reggio Emilia ha stabilito che l’innovazione di prodotto costituisce attività di ricerca e sviluppo. Ad una società operante nel settore della produzione e distribuzione di pasta era stata contestata la spettanza del credito d’imposta maturato nell’esercizio 2015 per l’assenza dei requisiti necessari al fine di qualificare i progetti di ricerca e sviluppo effettuati nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta. La società aveva progettato e sviluppato alcune tipologie di ‘nuove paste’ con l’obiettivo di realizzare prodotti gluten free nonché di ampliare l’offerta di prodotti tradizionali. Il Mise negava l’incentivo sulla base della considerazione che le attività svolte non fossero riconducibili alla R&S ma all’innovazione commerciale. Per confutare le argomentazioni del Mise i giudici hanno richiamato il comma 4 dell’articolo 3 del decreto legge n. 145/2013.

     

    La sentenza fa riferimento a questa norma:

    LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190

    LEGGE 23 dicembre 2014

    c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

  • 4548 - Credito d'imposta R&S: indebita compensazione, il reato si può contestare anche senza il parere del Mise (Cassazione, sezione III penale, sentenze 32330 e 32331 del 2022)

    IL SOLE 24 ORE 4.10.2022

    L’omessa acquisizione del parere del ministero dello Sviluppo economico (Mise) sulla spettanza del credito di imposta ricerca e sviluppo è irrilevante ai fini della sussistenza del reato di indebita compensazione, in quanto si tratta di norma valide per i controlli amministrativi che non stabiliscono alcuna pregiudiziale rispetto alle autonome valutazioni del giudice penale (Cassazione, sezione III penale, sentenze 32330 e 32331 del 2022) .

  • 4549 - Contenzioso R&S: E' richiesto il parere del Mise, il Manuale di Frascati deve essere comunque applicato (CTP di La Spezia - decisione 276.01.2022)
     
    IL SOLE 24 ORE - 4.10.2022
    Controlli e liti

    Bonus ricerca e sviluppo, recupero nullo senza il parere del Mise

    di Giorgio Gavelli

    La sentenza 276/01/2022 della Ctp La Spezia: il requisito della novità impone una valutazione di carattere tecnico

  • 4587 - Contenzioso R.&S. - Due sentenze a favore delle aziende (Cgt Alessandria n.282/02/2022; Cg di Bologna n.977/01/2022) - Il Sole 24 Ore 16/01/23

    CFT di Alessandria (n.282/02/2022)

    Credito d'imposta 2016 e 2017

    «studio volto a modificare e migliorare tecniche già in uso che comporta, notoriamente, difficoltà ed incertezze oltre ad investimenti e spese».

    CGT di Bologna (n.977/01/2022)

    L'ufficio, nonostante avesse chiesto ma non ottenuto il parere del Mise sulla innovatività dei progetti, ha comunque deciso di emettere l’atto di recupero. Atto viziato sotto il profilo della motivazione, secondo la Corte, stante anche il contenuto della perizia sottoscritta da un docente universitario prodotta dalla società a sostegno della conformità del proprio comportamento alle prescrizioni di legge.

  • 4590 - Contenzioso R&S: il parere del MISE è obbligatorio (Ctp di Chieti - sentenza nr.454-2022 del 12.12.2022)

    La sentenza è stata pubblicata su ItaliaOggi il 29.12.2022

  • 4593 - Contenzioso R.&S: il centro di costo può mettere in dubbio il credito d'imposta (Cgt di Vicenza - sentenza n.532/3/2022 del 15.12.2022 (Il Sole 24 Ore - 30/1/2023)

    L'ufficio ha contestato alla società di aver contabilizzato taluni costi per R&S in un centro di costo differente e appartenente ad una diversa unità aziendale rispetto a quella che svolge ricerca vera e propria (nel dettaglio: direzione vendite e direzione commerciale). Per la commissione tributaria  sorge in capo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, dimostrando che tale costo sia effettivamente riconducibile a tale attività.

  • 4631 - Contenzioso R&S - Il parere del Mise è obbligatorio, Cgt di primo grado di Rimini sentenza n.99/2023 (Il Sole 24 Ore - 21/4/2023)

    Sul tema, va segnalata la recente sentenza della Cgt di I grado di Rimini (n. 99/2023) secondo cui le valutazioni di carattere tecnico richiedono il possesso di una serie di conoscenze che non attengono alle materie trattate dall’agenzia delle Entrate. Secondo la Corte, il grado di innovazione dei progetti agevolabili investe valutazioni tecniche per le quali è necessaria l’attivazione del Mise.

  • 4633 - Credito d'imposta R&S 2006: la mancata indicazione nel quadro RU non comporta la decadenza (Il Sole 24 ore - 8/5/2023)

    Cgt di secondo grado dell’Emilia Romagna con la sentenza 518/12/2023.

    La legge non prevede la decadenza per la mancata indicazione del beneficio.

    La sentenza richiama anche il generale principio di collaborazione e buona fede (Articolo 6, comma 4, legge 212/2000)

    Statuto del contribuente

    Art. 6
    Conoscenza degli atti e semplificazione
    4. Al contribuente non possono,  in  ogni  caso,  essere  richiesti
    documenti  ed  informazioni  gia'  in  possesso  dell'amministrazione
    finanziaria  o  di  altre  amministrazioni  pubbliche  indicate   dal
    contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai  sensi
    dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
    relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita'
    del soggetto interessato dalla azione amministrativa. 

    L'articolo è stato caricato nell'area riservata allo studio.

     
    CREDITO D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO - Legge 23 dicembre 2014 nr. 190
     
    L'agenzia delle entrate ha chiarito molto bene che la legge non prevede la revoca per la mancata indicazione, quindi si tratta di un errore formale.
     
     
    Legge 23 dicembre 2014 nr. 190:

     

    Decreto attuativo 27 maggio 2015 - non è prevista la decadenza

     

    Circolare nr.13 del 27 aprile 2017 - errore formale

     


    VECCHIO CREDITO D'IMPOSTA R&S LEGGE 296/2006 (Fonte Eutekne 1 ottobre 2021)

    In questa agevolazione è il decreto attuativo (DM 28 marzo 2008 nr.76), e non la legge, che prevede la decadenza in caso di mancata indicazione nel modello unico.

    Le sentenze sono contrastanti:

    a) Non c'è decadenza per il richiamo al principio di riserva di legge di cui all'art.23 della costituzione; solo una fonte di diritto secondario, un decreto ministeriale, la prevede;

    b) La decadenza è giustificata dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzione secondo cui "non contrasta con l'art.23 della Costituzione l'assegnazione ad organi amministrativi dei compiti, non soltanto meramente esecutivi...bensì anche dei compiti di determinare elementi, presupposti, o limiti, variamente individuabili, di una prestazione imponibile, in base a dati ed apprezzamenti tecnici" . 

     

     

  • 4633 - Credito d'imposta R&S 2006: la mancata indicazione nel quadro RU non comporta la decadenza (Il Sole 24 ore - 8/5/2023) (2)

    Cgt di secondo grado dell’Emilia Romagna con la sentenza 518/12/2023.

    La legge non prevede la decadenza per la mancata indicazione del beneficio.

    La sentenza richiama anche generala principio di collaborazione e buona fede (Articolo 6, comma 4, legge 212/2000)

    Statuto del contribuente

    Art. 6
    Conoscenza degli atti e semplificazione
    4. Al contribuente non possono,  in  ogni  caso,  essere  richiesti
    documenti  ed  informazioni  gia'  in  possesso  dell'amministrazione
    finanziaria  o  di  altre  amministrazioni  pubbliche  indicate   dal
    contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai  sensi
    dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
    relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita'
    del soggetto interessato dalla azione amministrativa. 

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    Ricerca e sviluppo, il credito omesso non decade e non è «inesistente»
    Importo già noto all’Erario: obblighi adempiuti nell’anno in cui il bonus si è formato
    La mancata compilazione del quadro RU non implica per legge la decadenza

    La mancata indicazione del credito d’imposta per attività ricerca e sviluppo nella dichiarazione dei redditi non determina la decadenza dello stesso, non essendo tale fattispecie prevista dalla legge tra quelle che comportano la decadenza dal beneficio. Così si è espressa la Cgt di secondo grado dell’Emilia Romagna con la sentenza 518/12/2023 (presidente Iacoviello, relatore Cremonini).

    La vicenda

    Una società impugnava l’atto di recupero di un credito di imposta derivante da costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo. L’amministrazione finanziaria motivava il recupero sulla base del fatto che la contribuente non aveva dichiarato il proprio credito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Pertanto, secondo l’ufficio questo credito doveva considerarsi inesistente in quanto mai esposto.

    Nelle proprie difese la società eccepiva come le spese alla base della formazione del credito in questione, essendo riferite a periodi d’imposta precedenti, erano già state indicate nei rispettivi dichiarativi in cui questo si era formato e pertanto già note all’Erario. Il ricorso veniva accolto in primo grado e l’ufficio interponeva gravame.

    I giudici di appello nel confermare la sentenza impugnata, oltre ad affermare che la contribuente ha regolarmente adempiuto agli obblighi dichiarativi negli anni in cui il credito si è formato, hanno ulteriormente precisato come nessuna norma preveda che la mancata compilazione del quadro RU comporti la decadenza del beneficio o costituisca motivo di irrogazione delle sanzioni.

     

    Il giudizio

    La sentenza della Cgt Emilia Romagna pone in luce due differenti aspetti. Il primo, richiamato dai giudici con riferimento al costante indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione (13822/2018), è quello riferito al generale principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente: in virtù di tale principio non possono essere richiesti a quest’ultimo documenti e informazioni già in possesso dell’ufficio (articolo 6, comma 4, legge 212/2000).

    Il secondo aspetto sottolineato dai giudici attiene al fatto che la norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 1, comma 280 e seguenti, legge 296/2006) non prevede, quale causa di decadenza, la mancata indicazione in seno alla dichiarazione dei redditi degli elementi costitutivi della stessa. Condizione, quest’ultima, che essendo rinvenibile unicamente in una fonte normativa di rango secondario – il decreto ministeriale 76/2008 - è stata ritenuta inefficace dalla Corte.

    Con riferimento alle sanzioni poi, è bene ricordare come, nonostante le intervenute pronunce della Cassazione sul tema in senso favorevole al contribuente (si vedano le sentenze 34444 e 34445/2021), l’Agenzia, in questi casi, ritiene comunque sussistente la fattispecie di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, con la conseguente irrogazione di una sanzione compresa tra il 100% ed il 200% dell’importo compensato (articolo 13, comma 5 del Dlgs 471/97).

  • 4656 - Contenzioso Ricerca e Sviluppo: lite estinta con la sanatoria (Cgt Ancona sentenza 202/2/2023)

    IlSole24Ore - 23/6/2023

    La domanda di adesione e il versamento integrale per la sanatoria sul bonus ricerca e sviluppo estinguono la lite con il fisco.

  • 4659 - Contenzioso R&S: il Manuale di Frascati non deve essere applicato (sentenza 1351/2023 della Cgt di Palermo pubblicata sul Sole24ore del 14.7.2023)

     

    La sentenza

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.

    Ed invero, l'articolo 3 del di n. 15/2013 al comma 4 per la parte che qui interessa dispone: "4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale a esclusione dei prototipi di cui alla lettera c).."

    Nella specie, risulta dalla documentazione in atti che la società ricorrente con i progetti per cui è causa ha posto in essere una serie di novità procedurali non presenti sul mercato nazionale della ristorazione collettiva e della fornitura dei pasti.

    Novità che hanno comportato il superamento di numerosi ostacoli, riassumibili: in un miglior controllo delle capacità tecnologiche; in una maggiore pianificazione e prevenzione dei possibili eventi critici; in una costante condivisione del database alimentare dei pazienti ricoverati nei nosocomi.

    E poiché il credito d'imposta per ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2013, può essere riconosciuto in relazione a un'attività di analisi e studi rivolta alla progettazione e allo sviluppo di nuovi prodotti o anche un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti, deve ritenersi che a ciò non osti un parere del Ministero dello Sviluppo economico fondato sul mancato svolgimento di "lavori" necessari per il superamento di incertezze o ostacoli di tipo scientifico o tecnologico. Ciò che risulta decisivo, nell'ambito della ricerca c.d. industriale, è che i prodotti frutto della ricerca siano nuovi, cioè non già esistenti nella gamma commerciale del contribuente (cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n.173 del 13 settembre 2022)

    Peraltro, nella Circolare n. 5/e del 16.3.2016 dell'Agenzia delle Entrate, si legge che "...sono agevolabili le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti", parimenti ella Circolare n. 59990 del 9.2.2018 dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico, si legge: "..la costituzione di un progetto che abbia per oggetto il potenziamento, l'arricchimento o la modifica di un programma può essere classificato come R&S se produce un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un aumento dello stock di conoscenza.."

    Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto e per l'effetto l'atto impugnato deve essere annullato.

    Le peculiarità e intima complessità della fattispecie impongono la compensazione tra le parti delle spese di lite.

  • 4671 - Bozza della riforma fiscale: per il crediti d'imposta il penale scatterà solo in caso di frode (IlSole24Ore - 22/9/2023)

    Controlli e liti

    Crediti di imposta: il penale scatterà solo in caso di frode

    di Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente

    E' quanto prevede la bozza di decreto sulle sanzioni messa a punto dalla commissione degli esperti nominata dal viceministro Maurizio Leo.

    L' inesistenza di un bonus potrà essere contestata solo se c’è una frode o manca la documentazione a supporto; negli altri casi, invece, si dovrà far valere la non spettanza del credito.

     


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