Cgt di secondo grado dell’Emilia Romagna con la sentenza 518/12/2023.
La legge non prevede la decadenza per la mancata indicazione del beneficio.
La sentenza richiama anche il generale principio di collaborazione e buona fede (Articolo 6, comma 4, legge 212/2000)
Statuto del contribuente
Art. 6
Conoscenza degli atti e semplificazione
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni gia' in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita' del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
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Decreto attuativo 27 maggio 2015 - non è prevista la decadenza
Circolare nr.13 del 27 aprile 2017 - errore formale
VECCHIO CREDITO D'IMPOSTA R&S LEGGE 296/2006 (Fonte Eutekne 1 ottobre 2021)
In questa agevolazione è il decreto attuativo (DM 28 marzo 2008 nr.76), e non la legge, che prevede la decadenza in caso di mancata indicazione nel modello unico.
Le sentenze sono contrastanti:
a) Non c'è decadenza per il richiamo al principio di riserva di legge di cui all'art.23 della costituzione; solo una fonte di diritto secondario, un decreto ministeriale, la prevede;
b) La decadenza è giustificata dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzione secondo cui "non contrasta con l'art.23 della Costituzione l'assegnazione ad organi amministrativi dei compiti, non soltanto meramente esecutivi...bensì anche dei compiti di determinare elementi, presupposti, o limiti, variamente individuabili, di una prestazione imponibile, in base a dati ed apprezzamenti tecnici" .