4500 - La circolare n.21 del 20.6.2022 dell'Agenzia delle Entrate sui controlli prende in considerazione anche il credito d'imposta R.&S

 Circolare n. 21 del 20/06/2022

Indirizzi operativi e linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti - pdf


OGGETTO: Indirizzi operativi e linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti

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1.2.2 Le attività di analisi del rischio e selezione

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Per quanto riguarda il controllo sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo è stato
riscontrato, in alcuni casi, che le imprese beneficiarie risultano assistite da soggetti che
svolgono attività di consulenza sulle diverse misure agevolative, e che appaiono specializzati
nella costruzione di documentazione solo formalmente corretta al fine di dimostrare la
spettanza del credito.

Inoltre, sono state riscontrate posizioni incoerenti rispetto ai presupposti oggettivi e
soggettivi della misura agevolativa. Tali incoerenze possono rappresentare i primi indicatori
di rischio e sono individuabili quando l’attività di ricerca e sviluppo, soprattutto se interna
all’azienda, è difficilmente compatibile con l’attività economica dichiarata, con la struttura
organizzativa dell’impresa, con l’assenza di costi per l’attività di ricerca e sviluppo interna
negli anni precedenti all’istituzione del credito d’imposta, etc..

L’attività di analisi svolta al fine di individuare le diverse fattispecie sopra evidenziate e i risultati della stessa dovranno guidare, con oculatezza, la scelta delle modalità istruttorie con le quali effettuare la successiva attività di controllo, anche in funzione della rischiosità dei soggetti beneficiari, limitando l’attività istruttoria esterna alle fattispecie più insidiose, e valorizzando al massimo le occasioni e gli strumenti di contraddittorio preventivo.

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1.2.3 Le attività di controllo

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In particolare, l’attività di controllo degli Uffici si concentrerà, oltre che sul recupero
delle agevolazioni indebitamente fruite, di cui si è parlato nel paragrafo precedente, sui
soggetti che hanno indebitamente utilizzato crediti d’imposta in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e sui soggetti destinatari di
benefici e incentivi fiscali tra cui principalmente i seguenti crediti agevolativi: credito di
imposta per ricerca e sviluppo (già trattato nel paragrafo precedente), credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno
, credito di imposta sisma centro-Italia , credito di imposta zone economiche speciali, credito di imposta formazione 4.0, credito di imposta
patrimonializzazione, credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia,
credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

Per quanto riguarda il controllo sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo14, il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,
in vigore dal 22 ottobre 2021, all’articolo 5, commi da 7 a 12, ha previsto una specifica
procedura di riversamento spontaneo volta a sanare regolarizzare l’indebito utilizzo in
compensazione del credito maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato
in compensazione entro il 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore della norma).

La norma in commento prevede la possibilità, per i soggetti che hanno usufruito in modo
non corretto del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di
regolarizzare la propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni ed interessi,
mediante il riversamento anche rateale15 dell’importo del credito indebitamente utilizzato in
compensazione.

L'accesso alla procedura è escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in
compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o
soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di
documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in
cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al
credito d'imposta.

Tenuto conto che la procedura può essere utilizzata anche per il riversamento dei crediti
il cui indebito utilizzo sia stato «constatato» in un processo verbale consegnato o «accertato»
in un atto o un provvedimento emessi, ma non ancora divenuti definitivi alla data di entrata
in vigore della norma, appare opportuno assicurare continuità alle attività di analisi, stimolo alla compliance e di controllo nei confronti dei soggetti in relazione ai quali, sulla base
dell’attività di analisi del rischio condotta a livello regionale/provinciale, emerga un’indebita
compensazione di crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. 

Tale modalità operativa può infatti, da un lato consentire al contribuente interessato di
avvalersi più agevolmente della procedura attraverso una quantificazione del credito non
spettante risultante in esito al contraddittorio, evitando l’istaurazione di possibili contenziosi
in attesa dell’adesione alla sanatoria, dall’altro all’Agenzia di proseguire, senza soluzione di
continuità, l’attività di controllo su questa tipologia di indebita compensazione, il cui recupero
rappresenta un obiettivo di rilevanza strategica.