4633 - Credito d'imposta R&S 2006: la mancata indicazione nel quadro RU non comporta la decadenza (Il Sole 24 ore - 8/5/2023) (2)

Cgt di secondo grado dell’Emilia Romagna con la sentenza 518/12/2023.

La legge non prevede la decadenza per la mancata indicazione del beneficio.

La sentenza richiama anche generala principio di collaborazione e buona fede (Articolo 6, comma 4, legge 212/2000)

Statuto del contribuente

Art. 6 
Conoscenza degli atti e semplificazione
4. Al contribuente non possono,  in  ogni  caso,  essere  richiesti
documenti  ed  informazioni  gia'  in  possesso  dell'amministrazione
finanziaria  o  di  altre  amministrazioni  pubbliche  indicate   dal
contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai  sensi
dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita'
del soggetto interessato dalla azione amministrativa. 

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Ricerca e sviluppo, il credito omesso non decade e non è «inesistente»
Importo già noto all’Erario: obblighi adempiuti nell’anno in cui il bonus si è formato
La mancata compilazione del quadro RU non implica per legge la decadenza

La mancata indicazione del credito d’imposta per attività ricerca e sviluppo nella dichiarazione dei redditi non determina la decadenza dello stesso, non essendo tale fattispecie prevista dalla legge tra quelle che comportano la decadenza dal beneficio. Così si è espressa la Cgt di secondo grado dell’Emilia Romagna con la sentenza 518/12/2023 (presidente Iacoviello, relatore Cremonini).

La vicenda

Una società impugnava l’atto di recupero di un credito di imposta derivante da costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo. L’amministrazione finanziaria motivava il recupero sulla base del fatto che la contribuente non aveva dichiarato il proprio credito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Pertanto, secondo l’ufficio questo credito doveva considerarsi inesistente in quanto mai esposto.

Nelle proprie difese la società eccepiva come le spese alla base della formazione del credito in questione, essendo riferite a periodi d’imposta precedenti, erano già state indicate nei rispettivi dichiarativi in cui questo si era formato e pertanto già note all’Erario. Il ricorso veniva accolto in primo grado e l’ufficio interponeva gravame.

I giudici di appello nel confermare la sentenza impugnata, oltre ad affermare che la contribuente ha regolarmente adempiuto agli obblighi dichiarativi negli anni in cui il credito si è formato, hanno ulteriormente precisato come nessuna norma preveda che la mancata compilazione del quadro RU comporti la decadenza del beneficio o costituisca motivo di irrogazione delle sanzioni.

 

Il giudizio

La sentenza della Cgt Emilia Romagna pone in luce due differenti aspetti. Il primo, richiamato dai giudici con riferimento al costante indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione (13822/2018), è quello riferito al generale principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente: in virtù di tale principio non possono essere richiesti a quest’ultimo documenti e informazioni già in possesso dell’ufficio (articolo 6, comma 4, legge 212/2000).

Il secondo aspetto sottolineato dai giudici attiene al fatto che la norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 1, comma 280 e seguenti, legge 296/2006) non prevede, quale causa di decadenza, la mancata indicazione in seno alla dichiarazione dei redditi degli elementi costitutivi della stessa. Condizione, quest’ultima, che essendo rinvenibile unicamente in una fonte normativa di rango secondario – il decreto ministeriale 76/2008 - è stata ritenuta inefficace dalla Corte.

Con riferimento alle sanzioni poi, è bene ricordare come, nonostante le intervenute pronunce della Cassazione sul tema in senso favorevole al contribuente (si vedano le sentenze 34444 e 34445/2021), l’Agenzia, in questi casi, ritiene comunque sussistente la fattispecie di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, con la conseguente irrogazione di una sanzione compresa tra il 100% ed il 200% dell’importo compensato (articolo 13, comma 5 del Dlgs 471/97).