4659 - Contenzioso R&S: il Manuale di Frascati non deve essere applicato (sentenza 1351/2023 della Cgt di Palermo pubblicata sul Sole24ore del 14.7.2023)

 

La sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.

Ed invero, l'articolo 3 del di n. 15/2013 al comma 4 per la parte che qui interessa dispone: "4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale a esclusione dei prototipi di cui alla lettera c).."

Nella specie, risulta dalla documentazione in atti che la società ricorrente con i progetti per cui è causa ha posto in essere una serie di novità procedurali non presenti sul mercato nazionale della ristorazione collettiva e della fornitura dei pasti.

Novità che hanno comportato il superamento di numerosi ostacoli, riassumibili: in un miglior controllo delle capacità tecnologiche; in una maggiore pianificazione e prevenzione dei possibili eventi critici; in una costante condivisione del database alimentare dei pazienti ricoverati nei nosocomi.

E poiché il credito d'imposta per ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2013, può essere riconosciuto in relazione a un'attività di analisi e studi rivolta alla progettazione e allo sviluppo di nuovi prodotti o anche un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti, deve ritenersi che a ciò non osti un parere del Ministero dello Sviluppo economico fondato sul mancato svolgimento di "lavori" necessari per il superamento di incertezze o ostacoli di tipo scientifico o tecnologico. Ciò che risulta decisivo, nell'ambito della ricerca c.d. industriale, è che i prodotti frutto della ricerca siano nuovi, cioè non già esistenti nella gamma commerciale del contribuente (cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n.173 del 13 settembre 2022)

Peraltro, nella Circolare n. 5/e del 16.3.2016 dell'Agenzia delle Entrate, si legge che "...sono agevolabili le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti", parimenti ella Circolare n. 59990 del 9.2.2018 dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico, si legge: "..la costituzione di un progetto che abbia per oggetto il potenziamento, l'arricchimento o la modifica di un programma può essere classificato come R&S se produce un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un aumento dello stock di conoscenza.."

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto e per l'effetto l'atto impugnato deve essere annullato.

Le peculiarità e intima complessità della fattispecie impongono la compensazione tra le parti delle spese di lite.