CUMULABILITA' delle agevolazioni per le imprese - Cosa prevedono alcune normative

PREMESSA

Per comprendere la normativa bisogna avere chiaro che gli "gli aiuti de minimis"  tecnicamente non rientrano nella categoria degli "aiuti di stato".

Le "Misure di carattere generale"  non sono "Aiuti di Stato" e "Aiuti in de Minimis".

INDICE

  1. Le misure di carattere generale che non sono aiuti di stato. Esempi: credito d'imposta beni strumentali e credito d'imposta R&S
  2. Le intensità di aiuti previste dai regolamenti di esenzione (alcune casistiche)
  3. Temporary Framework
  4. Aiutiva finalità regionale - Regione Marche - Aiuti agli investimenti - Massimali 1/1/2022 - 31/12/2027

CASISTICHE

NORMATIVE NAZIONALI

  1. CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI (industria 4.0)
  2. Credito d'imposta RICERCA e SVILUPPO
  3. CREDITO D'IMPOSTA MEZZOGIORNO E SISMA
  4. SABATINI
  5. INAIL bando 2023, domande presentate nel 2024
  6. INAIL bando 2022 domande presentate nel 2023
  7. NEX APPENNINO Bando B1.3a 
  8. RESTO AL SUD
  9. AGEVOLAZIONI PER RISTORANTI, PASTICCERIE E GELATERIE: Decreto direttoriale 24 gennaio 2024
  10. BONUS PUBBICITA' - Decreto n.90 del 16/5/2018
  11. Agevolazioni per gli AUTOTRASPORTATORI CONTO TERZI - decreto 1° dicembre 2023
  12. TRANSIZIONE 5.0 Legge 2 marzo 2024
  13. BONUS EXPORT DIGITALE PLUS
  14. SIMEST

REGIONE MARCHE

  1. Agevolazioni per le IMPRESE CULTURALI, bando pubblicato il 19/12/2023 con scadenza 8/3/2024
  2. Bando 2024 INNOVAZIONE DI PRODOTTO SOSTENIBILE E DIGITALE
  3. Por 2023 INVESTIMENTI TECNOLOGICI NELLE PMI INDUSTRIALI - scadenza novembre 2023
  4. COMMERCIO - L.r. 22/21
  5. Gal Sibilla Regione Marche bando 2023
  6. POR MARCHE 2021/2027 BANDO EXPORT 2024

NORMATIVA

Regolamento Comunitario de minimis 2023/2831 del 12/12/2023 (valido dall'1/1/2024 al 31/12/2030)

Regolamento Comunitario de minimis n.1407/2013 del 18/12/2013 (valido dall'1/1/2014 al 31/12/2023)

Regolamento GBER - Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014

Temporary framework

APPROFONDIMENTI

Prof. Baldi - La disciplina degli Aiuti di Stato - 4. Regole di cumulo

Cumulabilità degli aiuti De minimis con gli Aiuti di Stato - normativa sul de minimis (Invitalia - esempio numerico)

Cumulabilità degli Aiuti di Stato con gli aiuti De minimis - normativa sugli aiuti di stato

Il Fondo di garanzia può essere un Aiuto di Stato o concesso in De minimis


REGOLAMENTO COMUNITARIO DE MINIMIS 2023/2831 del 12/12/2023 (Valido dall'1.1.2024 al 31.12.2030)

Articolo 5
Cumulo


1. CUMULO CON ALTRI AIUTI DE MINIMIS  Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis»
concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione (21).


2. CUMULO CON ALTRI AIUTI DE MINIMIS  Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis»
concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (22) e del regolamento (UE) n. 717/2014 (23) della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.

3. CUMULO CON ALTRI AIUTI DI STATO  Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per
gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo
superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di
esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici
costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un
regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione

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Approfondimento: Cumulo Aiuti de Minimis con Aiuti di Stato (Invitalia: Pon Imprese e Competitività 2014-2020, 2 Cumulo delle agevolazioni)

ll cumulo di un'agevolazione in «de minimis» concessa per specifici costi ammissibili, con altri aiuti di Stato esentati o autorizzati, è consentito solo se non si superano le intensità di aiuto previste per quell'intervento dalle regole comunitarie. L’impresa dovrà dichiarare quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Esempio
Per l’acquisto di macchinari un’impresa ha ricevuto un agevolazione in esenzione. Sono state concesse in via provvisoria agevolazioni pari ad € 850.000,00 con un’intensità massima pari al 35% ESL. L’importo
complessivo erogato a finale rappresenta un intensità pari al 28% ESL (pari ad € 680.000,00). Per beneficiare
di un ulteriore agevolazione in «de minimis» sullo stesso intervento l’impresa dovrà dichiarare, pertanto, quali aiuti ha già ricevuto e riportare nella dichiarazione l’importo concesso in via provvisoria dell’agevolazione in esenzione (€ 850.000,00) e quello in via definitiva (€ 680.000,00). Nel caso specifico l’impresa potrà richiedere ed ottenere un’agevolazione in «de minimis» pari ad € 170.000,00 a concorrenza del massimale previsto.
Naturalmente possono intervenire norme nazionali più restrittive ad esempio per lo strumento dei Contratti
di sviluppo dove è esplicitamente escluso il cumulo con gli aiuti concessi a titolo di «de minimis» ad eccezione di agevolazioni ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia.

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ApprofondimentoCumulo Aiuti de Minimis con altri Aiuti de Minimis (Invitalia: Pon Imprese e Competitività 2014-2020, 2 Cumulo delle agevolazioni)

Il divieto di cumulo riguarda anche gli aiuti concessi a titolo di de minimis?
Gli aiuti in «de minimis», concessi a norma del Reg. (UE) 1407/2013, possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» (ad esempio il Reg. (UE) 1408/13, specifico per l’agricoltura), solo se l'importo complessivo non supera il massimale previsto all’articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1407/2013, ovvero 200.000,00 euro ridotto ad 100.000,00 euro per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi.
Nel caso di cumulo con contributi «de minimis» concessi a norma del Regolamento n. 360/2012, quindi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), per le quali il massimale da rispettare è fissato in € 500.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari, i contributi concessi ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 si sommano fino alla concorrenza di suddetto massimale.
Pertanto, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18/12/2013 gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati con altri aiuti «de minimis» a concorrenza del massimale previsto.


REGOLAMENTO COMUNITARIO DE MINIMIS 1407/2013 (Valido dall'1/1/2014 al 31/12/2023)

Articolo 5

Cumulo

1.   Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (15) a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione


Regolamento GBER - Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014

Articolo 8

Cumulo

1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.

2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, (QUESTA NORMA NON E' CONDIVISA DALLA STAMPA SPECIALIZZATA,  SE I COSTI SONO DIVERSI NON SI VERIFICA COMUNQUE IL CUMULO)

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento. (CUMULO AIUTI DI STATO - AIUTI DE MINIMIS)

6. In deroga al paragrafo 3, lettera b), gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati


CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

Il comma 1059 dell’articolo 1 della legge 178/2020 stabilisce che:

  • Non è tassato

Il  credito  d'imposta  non  concorre   alla  formazione del reddito nonche'  della  base  imponibile  dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive ….

  • E’ cumulabile

Il credito d'imposta e' cumulabile con  altre  agevolazioni  che     

abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,

tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del  reddito

e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'

produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del

costo sostenuto.


CREDITO D'IMPOSTA MEZZOGIORNO E SISMA

comma 102 dell’art. 7-quater della legge nr.18 del 27.2.2027 

  1. 102. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e
    con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi
    ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al
    superamento dell'intensita' o dell'importo di aiuto piu' elevati
    consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento"

SABATINI

Normativa

Circolare n.410823 del 6.12.2022

Nel modulo di domanda devono essere indicati anche gli altri contributi

NEL TEMPO SI SONO SUCCEDUTE DIVERSE FAQ

 

SABATINI - Faq relative alla circolare n.410823 del 6.12.2022

 

Le domande frequenti (FAQ) di questa sezione si riferiscono alla nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari di cui al decreto interministeriale 22 aprile 2022 e alla circolare 6 dicembre 2022, n. 410823.

  

Questa faq è stata pubblicata il 28/2/2023

 

4563 - Sabatini: la nuova Faq sul cumulo

4634 - Sabatini, pubblicate due nuove Faq sulla cumulabilità con i fondi del PNRR ed il Credito d'imposta 5.0

 

9. LIMITI DI INTENSITÀ DI AIUTO E CUMULABILITÀ

 

9.1 Entro quali limiti di intensità di aiuto massime sono concesse le agevolazioni “Nuova Sabatini”?

 

Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono concesse nei limiti delle intensità di aiuto massime concedibili in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti unionali:

  • regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) per il settore "altro", con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese;
  • regolamento (UE) n. 702/2014 (ABER) per il settore della produzione dei prodotti agricoli, con intensità agevolativa massima del 50% nelle regioni meno sviluppate e del 40% nelle altre regioni;
  • regolamento (UE) n. 1388/2014 (FIBER), per il settore della pesca e dell’acquacoltura con intensità agevolativa massima del 50%.

 

9.2 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altri aiuti di Stato sulle medesime spese ed entro quali limiti?

Sì, le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi a titolo di de minimis, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione, in base ai regolamenti di esenzione pertinenti in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria.

(P.to 8.8 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

9.3 Cosa deve indicare nel modulo di domanda un’impresa che abbia richiesto ma non ancora ottenuto altre agevolazioni pubbliche che costituiscono aiuti di Stato sugli stessi beni oggetto della domanda di agevolazione Nuova Sabatini?

L’impresa deve dichiarare nel modulo di domanda che ha richiesto ma non ottenuto altre agevolazioni, incluse quelle a titolo di de minimis a fronte dei beni oggetto del programma di investimento. Pertanto, nella apposita tabella riepilogativa presente nel modulo di domanda, l’impresa deve indicare gli importi richiesti.

 

9.4 Cosa deve indicare nel modulo di domanda un’impresa che abbia ottenuto ulteriori agevolazioni pubbliche che costituiscono aiuti di Stato sugli stessi beni oggetto della domanda di agevolazione Nuova Sabatini?

L’impresa deve dichiarare nel modulo di domanda gli estremi dei provvedimenti di concessione delle ulteriori agevolazioni pubbliche ottenute, incluse quelle a titolo di de minimis, a fronte dei beni oggetto del programma di investimento. Nella apposita tabella riepilogativa deve quindi indicare gli importi e l’ESL delle agevolazioni concesse, nonché l’intensità di aiuto massima applicabile all’aiuto in questione in base al pertinente regolamento di esenzione.

 

9.5 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono fruibili congiuntamente ad altre misure pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato?

Sì, poiché i limiti di cumulo trovano applicazione solo nel caso ulteriori contributi pubblici inquadrabili come aiuti di Stato. Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono pertanto fruibili unitamente a tutte le misure fiscali di carattere generale che, applicandosi alla generalità delle imprese, non configurano aiuti di Stato.

 

9.6 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con il "Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno"?

Sì, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore.

 

9.7 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con il "Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali"?

Il credito di imposta in questione non costituisce un aiuto di Stato, pertanto non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto dalla normativa del predetto credito di imposta all’art. 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2019, n. 160  laddove è stabilito che lo stesso “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (…), non porti al superamento del costo sostenuto”.

 

9.8 I contributi “Nuova Sabatini” sono cumulabili con le agevolazioni del Conto Energia?

Sì, nel rispetto dei limiti previsti all'art. 26 del D.lgs. 28 del 2011 e dai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico.

 

9.9 I contributi “Nuova Sabatini” sono cumulabili con gli interventi previsti all’interno del PNRR?

Sì, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore e fatte salve le specifiche disposizioni normative che regolano le singole misure finanziate all’interno del PNRR, nonché  il rispetto del divieto di doppio finanziamento, conformemente a quanto evidenziato nella Circolare RGS del MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 e ulteriormente chiarito nella Circolare RGS del MEF del 31 dicembre 2021, n. 33.

 

Considerazioni dello studio

Il Massimale per le medie imprese del centro nord è pari al 10%, quindi non c'è capienza per il cumulo in quanto le agevolazioni possono arrivare al 10%.

Il massimale per le piccole imprese del centro nord è pari al 20%, quindi c'è capienza per il cumulo.

Più  favorevole la situazione nelle aree in cui possono essere raggiunte percentuali più alte.

Il contributo Zes unica del  mezzogiorno raggiunge già la percentuale massima prevista dell'Ue, il cumulo non è quindi possibile

Il credito d'imposta mezzogiorno, non raggiungendo il massimale, consentiva quindi il cumulo.

9.10 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con il "Credito d’imposta 5.0"?  (Faq Maggio 2024)

Il credito di imposta in questione non costituisce un aiuto di Stato, pertanto non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto dalla normativa del predetto credito di  imposta all’art. 38, comma 18, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 laddove è stabilito che lo stesso “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (…), non porti al superamento del costo sostenuto”.

 

 

NUOVA SABATINI 2016 (Questa Faq è stata poi modificata il 28/2/2023, vedere sopra) 

Agg. 22.2.2022

 

CUMULABILITÀ

 

9.1 Le agevolazioni concesse in relazione all’acquisto di beni strumentali di cui al decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 sono cumulabili con altri aiuti di Stato sulle stesse spese?

Sì, a condizione di rispettare i limiti di cumulo specificati nella successiva FAQ 9.2. Come disposto dall’articolo 7 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, le agevolazioni concesse sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, nonché quelle attribuite sulla base del Regolamento de minimis.

Si precisa, inoltre, che le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono altresì cumulabili con gli aiuti concessi nell’ambito del c.d. Quadro Temporaneo (ovvero il nuovo contesto normativo per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19, stabilito con la comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.), che insistono sullo stesso progetto e sugli stessi costi ammissibili.

Tale cumulo è consentito a condizione che, oltre al rispetto delle disposizioni riportate nel predetto Quadro temporaneo, sia assicurato il rispetto delle intensità massime di aiuto, espresse in termini di ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo), stabilite dai regolamenti di esenzione, applicabili in relazione alla tipologia di attività svolta dal beneficiario, come specificate nella successiva FAQ 9.2.

 

9.2 Entro quali limiti le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altri aiuti di Stato?

Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste:

dall’articolo 17, comma 6, del Regolamento (UE) n. 651/2014, per le imprese operanti in settori diversi da agricoltura e pesca, ossia il 20 % dei costi ammissibili, nel caso delle micro e piccole imprese ed il 10 % dei costi ammissibili, nel caso delle medie imprese;

dall’articolo 14, comma 12, del Regolamento (UE) n. 702/2014, per le imprese operanti nel settore agricolo, ossia il 50% dei costi ammissibili, nelle Regioni meno sviluppate ed il 40% dei costi ammissibili, nelle altre Regioni;

dall’articolo 95, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 508/2014, per le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura, ossia il 50% dei costi ammissibili.

(Punto 8 della Circolare 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii.).

 

9.3 Quali altre forme di agevolazioni sono cumulabili con quelle concesse nell’ambito della Nuova Sabatini?

Le agevolazioni della “Nuova Sabatini”, nel rispetto dei limiti indicati nella FAQ 9.2, possono essere cumulate:

per le imprese operanti in settori diversi da agricoltura e pesca, con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia;

per le imprese agricole le agevolazioni, con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, con i contributi finanziari unionali in relazione agli stessi costi ammissibili. Per dette imprese, le agevolazioni Nuova Sabatini non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;

per le imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura, con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (UE) n. 1388/2014 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

(Vedi art. 7 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

 

9.4. Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altre misure pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato?

Le regole di cumulo trovano applicazione solo qualora gli ulteriori contributi pubblici che insistono sulle medesime spese ammissibili alle agevolazioni “Nuova Sabatini” siano inquadrabili come aiuti di Stato; non si applicano, invece, nel caso di misure fiscali di carattere generale che si applicano alla generalità delle imprese le quali non configurano aiuti di Stato.

Quindi, le agevolazioni di cui al decreto del 25 gennaio 2016 risultano fruibili, unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerarsi aiuti di Stato, quali, a titolo esemplificativo, Super e Iper Ammortamento (vedi circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017 n. 4/E e s.m.i).

 

9.5 Le agevolazioni di cui al decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 sono cumulabili con il "Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno"?

Si, in seguito al recepimento del comma 102 della L. 28/12/2015, n. 208, (così come modificata dall’articolo 7-quater comma 3, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18) per gli acquisti effettuati a partire dal 28 febbraio 2017 è possibile cumulare il credito d’imposta con le altre agevolazioni e, quindi, anche con l’agevolazione di cui al decreto interministeriale 25 gennaio 2016. In questo ultimo caso, qualora l’agevolazione concedibile nell’ambito della Nuova Sabatini, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l’intensità massima prevista dai regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7 del decreto interministeriale del 25 gennaio 2016, il Ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione.

 

9.6 Cosa deve indicare nel modulo di domanda un’impresa che ha richiesto altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, unionali o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici, sugli stessi beni oggetto dell’investimento senza che si sia ancora concluso l’iter istruttorio o di assegnazione dei contributi?

L’impresa deve dichiarare nel modulo di domanda che ha richiesto ma non ottenuto, a fronte dei beni oggetto dell’investimento, altre agevolazioni, incluse quelle a titolo di de minimis. Pertanto, nella apposita tabella riepilogativa presente nel modulo di domanda, l’impresa deve indicare gli importi richiesti.

 

9.7 Le agevolazioni di cui al decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 sono cumulabili con il "Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali"?

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), all’articolo 1, commi da 185 a 197, ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali.

Tale credito di imposta è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, ad eccezione delle imprese sottoposte a procedure concorsuali.

Il credito di imposta in questione, in considerazione del fatto che è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) non costituisce un aiuto di Stato. Per tale ragione, non trovano applicazioni le specifiche disposizioni, in materia di cumulo, previste dalla normativa di riferimento della misura Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto, in materia di cumulo, dalla normativa specifica del predetto credito di imposta e, in particolare, dal comma 192, laddove è stabilito che “Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.

 


 INAIL - Bando 2023, domande presentate nel 2024

 

Faq

 

 

 


INAIL - Bando 2022, domande presentate nel 2023

 

5. Cumulo

 

Ai sensi del presente Avviso i finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4, concedibili ai sensi dei Regolamenti (UE) n.1407/2013, (UE) n.1408/2013 - come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 - e (UE) n.717/2014 non sono cumulabili con altri aiuti, anche a titolo de minimis, relativamente alle stesse spese ammissibili, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7.

 

Ai sensi del presente Avviso i finanziamenti di cui all’Asse 5 (sub Asse 5.1 e sub Asse 5.2), concedibili ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato:

a) purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

b) in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al citato Regolamento.

 

7. Requisiti dei soggetti destinatari e condizioni di ammissibilità

 

....

 

° per tutti i soggetti destinatari, escluse le micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli che hanno presentato domanda per progetti di cui all’Asse 5, non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda; non costituisce causa di esclusione l’accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, quelli gestiti da Ismea ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e quelli previsti da disposizioni analoghe; 

 

° per le sole micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli destinatarie dei finanziamenti di cui all’Asse 5, erogati nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/2472: o non rientrare fra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all’articolo 1, paragrafo 4, del predetto Regolamento (UE) 2022/2472, (a tale riguardo l’impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo Daiuti allegato al presente Avviso); o non aver chiesto né aver ricevuto altri contributi pubblici regionali, nazionali e unionali, sul progetto oggetto della domanda il cui cumulo comporti il superamento dell’intensità dell’aiuto ammissibile così come definita all’articolo 5 del presente Avviso (a tale riguardo l’impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo D-cumulo allegato al presente Avviso); o non essere un’impresa in difficoltà così come previsto dall’articolo 1 paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2022/2472.

 

....

 

Per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 nel caso in cui la verifica tecnico amministrativa di cui al successivo articolo 19 abbia esito positivo, o parzialmente positivo, la Sede Inail territorialmente competente, prima di emettere il provvedimento di concessione procederà ad un controllo del rispetto delle condizioni poste dal regolamento de minimis applicabile al settore produttivo di appartenenza dell’impresa richiedente il finanziamento. Tale verifica, che comprende il controllo di 17 Al fine di dimostrare l’estinzione del reato l’interessato deve produrre provvedimento dell’Autorità giudiziaria che dichiari l’estinzione del reato intervenuta prima della presentazione della domanda. Inail - Avviso pubblico ISI 2022 Direzione regionale Marche 12/34 capienza del massimale de minimis, verrà operata attraverso la funzione di visura disponibile nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

Laddove l’importo del finanziamento richiesto, sommato ai finanziamenti già concessi all’impresa, determini il superamento del massimale de minimis di riferimento, l’impresa potrà presentare istanza, debitamente motivata, di riduzione del contributo richiesto al fine di consentire il rispetto dei predetti limiti; in tale ipotesi, l’istante dovrà confermare esplicitamente che garantirà la completa realizzazione del progetto presentato in sede di domanda senza pregiudicarne le finalità prevenzionali, nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente Avviso. In ogni caso il provvedimento di concessione potrà essere emesso solo se il relativo finanziamento, sommato a quelli già concessi all’impresa nei tre esercizi finanziari di osservazione, non superi il massimale stabilito dal regolamento de minimis di riferimento.

 

 


NEX APPENNINO - BANDO B1.3.A "Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori"

Ordinanza n.25 del 30 giugno 2022

 

Il contributo è in de minimis, e' prevista comunque una eccezione.