E' disponibile per il download la versione aggiornata in data 10 aprile 2025 delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0, concernenti le caratteristiche generali del Piano, la procedura per l'accesso all'agevolazione, i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, il calcolo del risparmio energetico, la determinazione dell'importo del credito d'imposta, gli impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la formazione, la cumulabilità delle agevolazioni, i controlli e le verifiche.
L'aggiornamento include:
- La pubblicazione della FAQ n. 4.23 sulla procedura semplificata, riguardante il passaggio da STAGE I a STAGE V per gli attivi ex articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), di cui al DM 24 Luglio 2024;
- La pubblicazione della FAQ n. 4.24 che fornisce chiarimenti sull'applicazione della procedura semplificata nel caso di sostituzione di macchinari completamente ammortizzati;
- La pubblicazione della FAQ n. 4.25 sulla procedura semplificata nel caso di beni acquistati inizialmente in leasing e successivamente riscattati;
- La modifica della FAQ n. 6.4 sulla determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui siano già presenti o in fase di realizzazione impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo;
- La pubblicazione della FAQ n. 6.11 sulla possibilità di accedere ai benefici del Decreto CACER e TIAD per gli impianti di autoproduzione;
- L'aggiornamento della FAQ n. 8.6 sulla cumulabilità del credito d'imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee.
Le FAQ sono in continuo aggiornamento anche sulla base delle richieste di chiarimento inviate dalle imprese tramite il Portale Assistenza Clienti del GSE.
LA FAQ NUOVA FAQ 8.6 SULLA CUMULABILITA'
In sintesi
Investimento: 100
Altro contributo pari a 60
Il credito transizione 5.0 deve essere calcolato su 40 (100 - 60)
[FAQ modificata in data 10 aprile 2025]
8.6 D. È possibile cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee?
R. Il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. In tal senso, la base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità d’aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si calcola applicando l’aliquota spettante, definita sulla base dei parametri di investimento e di risparmio energetico di cui all’articolo 10 del decreto attuativo, al residuo 40% dei costi. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiari
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Questa era la vecchia faq
DATA PUBBLICAZIONE: 21 febbraio 2025
8.6 D. È possibile cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni, anche previste
nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea?
R. L’articolo 1, comma 427, lettera h) della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio
2025) ha previsto che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste
nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno
non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”.
Conformemente a quanto disposto dall’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, il
cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto. Restano
fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa
intende beneficiare (ad es. Misura Parco Agrisolare PNRR - MISURA M2C1 I2.2).
A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già
fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si applica al
residuo 40% dei costi.
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Credito d’imposta transizione 5.0,
online nuove faq e altre aggiornate
In risposta alle richieste di chiarimenti arrivate dalle imprese, il ministero delle Imprese e del Made in Italy fornisce nuove precisazioni e attualizza quelle già date
Pubblicate, sul sito del Mimit, nuove Faq sul Piano Transizione 5.0, l’agevolazione sotto forma di credito d’imposta per nuovi investimenti realizzati in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nel biennio 2024-2025. I chiarimenti rispondono alle esigenze delle aziende interessate a una svolta green delle proprie attività.
Faq inedite
Tra le nuove risposte, segnaliamo la 4.24 sull’applicazione della procedura semplificata nel caso di sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio. Ebbene, i tecnici del ministero, con una serie di tabelle ed esempi pratici di calcolo, spiegano come confrontare i consumi del vecchio e del nuovo macchinario. Poi aggiungono che la norma non fissa vincoli tecnologici o di potenza tra il macchinario obsoleto e quello nuovo, e il macchinario sostituito deve essere dismesso, ma non è obbligatorio rottamarlo. È comunque necessario redigere certificazioni ex ante ed ex post e calcolare il risparmio in termini di tonnellate equivalenti di petrolio.
In merito agli investimenti sostitutivi (comma 9-bis, articolo 38, Dl 19/2024), nella faq 4.25, il ministero osserva che, per verificare se i beni sostituiti sono interamente ammortizzati da almeno 24 mesi quando acquisiti tramite leasing, si deve considerare il periodo di ammortamento fiscale come se l'azienda avesse acquistato il bene in proprietà. Questo significa che si applicano i coefficienti di ammortamento stabiliti dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, trattando il bene come se fosse stato posseduto fin dall'inizio.
Nuova anche la Faq 6.11, sulla possibilità, per gli impianti di autoproduzione, di accedere ai benefici previsti dal decreto Cacer (Dm n. 414/2023) e dalla delibera Tiad (la n. 727/2022 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).
Faq aggiornate
Gli aggiornamenti includono, invece, la modifica della faq 6.4 relativa alla determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui siano già presenti o in fase di realizzazione impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo. E quella della faq 8.6 sulla cumulabilità del credito d'imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee.