TRANSIZIONE 5.0

Circolare dello Studio Rev. 22.2.2025

LINK DEL MINISTERO CON TUTTA LA NORMATIVA

FAQ

NEWS

4681 - Transizione 5.0, aggiornate alcune fas compresa quella sulla cumulabilità (comunicato del 10.5.2025)

4663 - Credito d'imposta Transizione 5.0: termine di realizzazione degli investimenti ammessi (decreto milleproroghe, art.13, comma 1- quinquies)

4893 Transizione 5.0 - Cumulabilità (IlSole24Ore - 27/2/2025)

4662 - Transizione 5.0, pubblicate altre faq (aggiornamento del 21 febbraio 2025)

Le modifiche introdotte con la legge 30 dicembre 2024 n.207 (legge di Bilancio 2025)

Industria 5.0: incentivi alle imprese entro giugno

4799 - Transizione 5.0, un emendamento del governo precisa la tempistica dell’agevolazione. Coperte le operazioni dal 1° gennaio e chiuse entro il 31 dicembre 2025 (Il Sole 24 Ore 14/5/2024)

4802 - Fotovoltaico, più sarà potente l’impianto meno sarà il tax credit 5.0 (ItaliaOggi - 3/5/2024)


NORMATIVA 

Legge 21.02.2025 nr.15 - Milleproroghe - Ammessi gli investimenti a partire dall'1.1.2024

Commi 427-429 dell'art. 1 legge n.207 del 30/12/2024 (legge di bilancio 2025)

Decreto 24 luglio 2024 - Decreto attuativo

 

Decreto legge 2 marzo 2024 nr.19, art.38 (aggiornato con la legge di bilancio 2025)

Decreto legge 2 marzo 2024 nr.19 art.38

Commi 427-429 dell'art. 1 legge n.207 del 30/12/2024 (legge di bilancio 2025)

Dossier (atto parlamentare)

Scheda di lettura (atto parlamentare)


DECRETI  MINISTERIALI

Con Il decreto interministeriale del 24 luglio 2024 sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.

Presentazione della domande

Il decreto direttoriale 6 agosto 2024  ha disposto l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica «Transizione 5.0», accessibile dal sito del Gestore dei Servizi energetici (GSE), per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Completamento dei lavori

Il decreto direttoriale 11 settembre 2024  ha disposto l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre 2024 della piattaforma informatica sul sito del Gestore dei Servizi energetici (GSE)  per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione.


CIRCOLARE OPERATIVA DEL 16 AGOSTO 2024

Il 16 agosto 2024 è stata Pubblicata sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la Circolare Operativa “Transizione 5.0”, il cui scopo è fornire chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.


RASSEGNA STAMPA 

4802 - Fotovoltaico, più sarà potente l’impianto meno sarà il tax credit 5.0 (ItaliaOggi - 3/5/2024)

Fiscooggi 4 marzo 2024

Bonus 5.0 solo se autorizzato (ItaliaOggi 2 marzo 2024)

FiscoeTasse 26/3/2024


APPROFONDIMENTI

Fotovoltaico e autoproduzione di energia da fonti rinnovabili 

Utilizzo del credito di imposta

Vincolo sui beni

Cumulabilita

Beni completamente ammortizzati da almeno 24 mesi

Dicitura in fattura


Decreto legge 2 marzo 2024 nr.19, art.38  (aggiornato con la legge di bilancio 2025)

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (24G00035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (in S.O. n. 19, relativo alla G.U. 30/04/2024, n. 100).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2024)

Art. 38

Transizione 5.0
 
1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, è istituito il Piano Transizione 5.0.
 
2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.
((Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente)). ((16))
 
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
 
4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
 
5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a),
b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
((Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a ), b ) e c ) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo))
. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e
c) del comma 1 del medesimo articolo 12;((16))
b) le spese per la formazione del personale previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e alla lettera a) del presente comma e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.

6. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:
a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
 
7.((Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria))
. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza. ((16))
 
8. La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 è rispettivamente aumentata:
a) ((al 40 per cento e al 10 per cento)), nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4; ((16))
b) ((al 45 per cento e al 15 per cento)) , nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4.
((16))
 
9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.
((Per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario)).((16))
 
9-bis. ((Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.)) ((16))
 
9-ter. ((La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento)) ((16))
 
10. Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11, lettera a), unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette mensilmente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 17. Tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente comma con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 
11. Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti attestano:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. PERIODO SOPPRESSO DALLA LEGGE 29 APRILE 2024, N. 56.
11-bis. Con il decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:
a) gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
b) le società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
11-ter. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.
 
12. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7.
 
13. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 
14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
 
15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.
 
16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l'Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli di cui al primo periodo nonché delle verifiche documentali e in situ di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta in assenza dei relativi presupposti, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
 
17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:
a) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute;
b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9, e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5;
c) alle procedure di fruizione del credito d'imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;
e) all'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;
f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;
g) alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
 
18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ((...))
. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive
((di cui al comma 13, ultimo periodo))
, non porti al superamento del costo sostenuto.
((Il credito d'imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95))
.
((Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall'applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto)) . ((16))
 
19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l'attività di monitoraggio e controllo sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma è altresì funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonché alle gestione e al monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la competitività e l'autonomia tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonché a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy.
 
20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al comma 11, lettera b), e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di cui al comma 17 relative alla rendicontazione dell'investimento e al credito di imposta spettante, all'effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli istanti, nonché ai controlli di cui al comma 16 sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con l'Agenzia delle Entrate, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45 milioni.
 
21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.».
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AGGIORNAMENTO (16)

La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 428) che "Le disposizioni di cui al comma 427 integrano e modificano le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024".

Decreto legge 2 marzo 2024 nr.19, art.38 (QUESTO TESTO E' STATO POI AGGIORNATO CON LA LEGGE DI BILANCIO 2025)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 

Testo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2024), coordinato con la legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).». (24A02201) (GU Serie Generale n.100 del 30-04-2024 - Suppl. Ordinario n. 19)

Articolo 38

Transizione 5.0

1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, è istituito il Piano Transizione 5.0.

2.(SONO AMMESSE TUTTE LE IMPRESE, NON E' QUINDI UN AIUTO DI STATO) A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, (INVESTIMENTI 2024 e 2025) che negli anni 2024 e 2025 effettuano (SOLO BENI NUOVI DI FABBRICA) nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua (LA FINALITA' E' IL RISPARMIO ENERGETICO)  una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, (L'AGEVOLAZIONE E' UN CREDITO D'IMPOSTA) un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.

3. (SOGGETTI ESCLUSI) Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e (DURC) al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

4. (BENI AGEVOLABILI) Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli (AMMESSI I SOLI BENI INDUSTRIA 4.0) allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, (RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI) si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e auto consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:

a) (AMMESSI I BENI FINALIZZATI ALL'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI)  gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e ((c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11)). Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli ((di cui alle citate lettere b) e c))) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) ((del comma 1)) del medesimo articolo 12;

b) (FORMAZIONE DEL PERSONALE)   le spese per la formazione del personale previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 ((e alla lettera a) del presente comma)) e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attivita' formative siano erogate da soggetti esterni individuati ((con il decreto)) del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalita' ivi stabilite.

6. (BENI NON AGEVOLABILI)  Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del ((regolamento (UE) 2020/852)) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:

a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

7. (IMPORTO DELL'AGEVOLAZIONE)  Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro ((,)) e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. (AMMESSO IL LEASING)  Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

8. (INCREMENTO DELL'AGEVOLAZIONE) La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 è rispettivamente aumentata:

a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4.

9. (COME SI CALCOLA LA RIDUZIONE DEI CONSUMI) La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.

10. (MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA) Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, (COMUNICAZIONE EX ANTE AL GSE) in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11((, lettera a),)) unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Ai fini dell'utilizzo del credito, (COMUNICAZIONI  PERIODICHE AL GSE) l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 17. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. (COMUNICAZIONE EX POST AL GSE) L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente comma con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. (E' RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE DI UN VALUTATORE INDIPENDENTE)  Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, (DOVRA' ESSERE PUBBLICATO UN DECRETO) secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:

a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. 

((11-bis. Con il decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialita', onorabilita' e professionalita', dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:

a) gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

b) le societa' di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.))

((11-ter. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attivita' svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.)) 

12. (PER LE PMI E' RICONOSCIUTO UN CREDITO DI € 10.000,00 PER LA CERTIFICAZIONE) Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7.

13. (MODALITA' DI UTILIZZO)  Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a  pena il rifiuto dell'operazione di versamento. (L'IMPORTO NON COMPENSATO ENTRO IL 31.12.2025 VIENE RATEIZZATO NEI CINQUE ANNI SUCCESSIVI) L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (NON E' TASSATO) Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

14.(VINCOLO SUI BENI)  Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

15. (CERTIFICAZIONE DEL REVISORE) Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. (TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI ALL'INVESTIMENTO DEVONO CONTENERE IL RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA AGEVOLATA) A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell' International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.

16.  Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonche' della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l'Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui ((nell'ambito dei controlli di cui al primo periodo nonche' delle verifiche)) documentali e in situ di cui ((all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,)) svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE ne da' comunicazione all'Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE ((e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14)) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

17. (DOVRA' ESSERE PUBBLICATO UN DECRETO ATTUATIVO)  Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni ((dalla data di entrata in vigore)) del presente decreto((, sono stabilite)) le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:

a) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute;

b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9; e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;

((b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5;))

c) alle procedure di fruizione del credito d'imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;

d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;

e)  all'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialita', onorabilita' e ((professionalita' dei)) soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonche' alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;

f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;

g)  alle modalita' con le quali e' effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformita' all'allegato VI del ((regolamento (UE) 2021/241)) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

18. (CUMULABILITA) Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (, del 12 febbraio 2021))

19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l'attività di monitoraggio e controllo sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma è altresì funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonché alle gestione e monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la competitività e l'autonomia tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonché a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy.

20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al comma 11 lett. b) e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di cui al comma 17 relative alla rendicontazione dell'investimento e al credito di imposta spettante, all'effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli istanti, nonché ai controlli di cui al comma 16 sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese ((e del made in Italy)) e con l'Agenzia delle Entrate, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45 milioni.

21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 “Transizione 5.0” finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.».


Commi 427-429 dell'art. 1 legge n.207 del 30/12/2024 (Legge di Bilancio 2025)

427. All'articolo  38  del  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  aprile  2024,  n.  56,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
credito d'imposta  puo'  essere  riconosciuto,  in  alternativa  alle
imprese, alle societa' di servizi energetici  (ESCo)  certificate  da
organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso
l'azienda cliente»; 
    b) al comma 5,  lettera  a),  le  parole:  «Gli  investimenti  in
impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e  c)
concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per  un
importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per  cento  del
loro costo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Gli  investimenti  in
impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e
c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta  per
un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per  cento  e
150 per cento del loro costo»; 
    c) al comma 7, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Il
credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 35 per  cento  del
costo, per la quota di investimenti fino a  10  milioni  di  euro,  e
nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di  investimenti
oltre i 10 milioni  di  euro  e  fino  al  limite  massimo  di  costi
ammissibili  pari  a  50  milioni  di  euro  per  anno  per   impresa
beneficiaria»; 
    d) al comma 8, lettera a), le parole: «al 40 per  cento,  20  per
cento e 10 per cento» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al  40  per
cento e al 10 per cento»; 
    e) al comma 8, lettera b), le parole: «al 45 per  cento,  25  per
cento e 15 per cento» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al  45  per
cento e al 15 per cento»; 
    f) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  le
societa' di locazione operativa il  risparmio  energetico  conseguito
puo' essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura
o del processo produttivo del noleggiante,  ovvero,  in  alternativa,
del locatario»; 
    g) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
      «9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di  cui
al comma 9, gli investimenti in beni di cui  all'allegato  A  annesso
alla  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,   caratterizzati   da   un
miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla  base  di
quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi,  effettuati  in
sostituzione di beni materiali  aventi  caratteristiche  tecnologiche
analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi  alla  data  di
presentazione  della   comunicazione   di   accesso   al   beneficio,
contribuiscono al risparmio energetico  complessivo  della  struttura
produttiva  ovvero  dei   processi   interessati   dall'investimento,
rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta
ferma la possibilita' di dimostrare una  contribuzione  al  risparmio
energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente. 
      9-ter. La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni
caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il
tramite di una ESCo in  presenza  di  un  contratto  di  EPC  (Energy
Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto  l'impegno
a  conseguire  il  raggiungimento  di  una  riduzione   dei   consumi
energetici della  struttura  produttiva  localizzata  nel  territorio
nazionale non inferiore  al  3  per  cento  o,  in  alternativa,  una
riduzione   dei   consumi   energetici   dei   processi   interessati
dall'investimento non inferiore al 5 per cento»; 
    h) al comma 18: (CUMULABILITA')
      1) al primo periodo, le  parole:  «,  nonche'  con  il  credito
d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del
decreto-legge  19   settembre   2023,   n.   124,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162» sono soppresse; 
      2)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «di  cui   al   periodo
precedente» sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui  al  comma  13,
ultimo periodo»; 
      3) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il credito
d'imposta e' cumulabile, ferme restando le  disposizioni  di  cui  al
periodo precedente,  con  il  credito  per  investimenti  nella  Zona
economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica di cui agli  articoli
16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e nella Zona
logistica semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-legge
7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
luglio 2024, n. 95»; 
      4) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:  «Nel  rispetto
di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il  credito
d'imposta  e'  cumulabile   con   ulteriori   agevolazioni   previste
nell'ambito dei programmi e degli strumenti  dell'Unione  europea,  a
condizione che il sostegno non copra le medesime quote di  costo  dei
singoli investimenti del progetto di  innovazione.  Dall'applicazione
del presente comma non puo' in ogni caso discendere il riconoscimento
di un beneficio superiore al costo sostenuto». 
428. Le disposizioni di cui al comma 427 integrano e modificano le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
429. La possibilita' di fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote di cui al comma 427, lettere d) ed e), in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della presente legge e' subordinata all'invio di apposita comunicazione del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa sulla base della disponibilita' delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 38, comma 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

WWW.FISCOOGGI.IT - 4/3/2024 

Il Piano Transizione 5.0 è realtà,
debutto ufficiale con il Decreto Pnrr

Il credito d’imposta introdotto per favorire la digitalizzazione e la svolta green delle imprese residenti, spetta a prescindere dalla dimensione dell’azienda e dal regime adottato

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 52, serie generale, del 2 marzo 2024, del Dl n. 19/2024 e delle disposizioni attuative del Pnrr in esso contenute, via libera anche al nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in relazione al “Piano transizione 5.0”. La finalità della misura è sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.

L’agevolazione è disciplinata dall’articolo 38 del decreto legge.

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa. La norma elenca nel dettaglio i casi di esclusione, tra questi lo stato di liquidazione volontaria o coatta dell’azienda.

Il bonus è riconosciuto per i nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a patto che le innovazioni realizzate comportino una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva di almeno il 3%, che sale al 5% se calcolata sul processo programmato per l’investimento. In particolare, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e strumentali nuovi indicati nell’allegato A e nell’allegato B alla legge n. 232/2016. Il decreto specifica nel dettaglio le caratteristiche degli ulteriori beni che consentono di accedere al beneficio.

Rientrano nel credito d’imposta, tra l’altro, entro determinati limiti, le spese per la formazione del personale, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per l’attuazione della transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. La condizione è che la formazione sia effettuata da soggetti esterni all’impresa, individuati con decreto del ministro delle imprese e del made in Italy.

Il decreto specifica inoltre che il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente.

Il bonus è pari al:

  • 35% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 15% della spesa per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 5% della spesa, per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di costi ammissibili per anno per ciascuna impresa beneficiaria.

Il tax credit aumenta e può arrivare fino al 40% e 45% in caso di una riduzione dei consumi energetici sia superiore al 6% e al 10%. Il risparmio è calcolato su base annua in relazione all’esercizio precedente, per le nuove imprese si tiene conto dei consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.

Per accedere al credito d’imposta occorre inviare richiesta telematica utilizzando il modello standardizzato messo disposizione dal Gestore dei servizi energetici (Gse) e la documentazione prescritta (comma 11 dell’articolo 38), insieme a una comunicazione riguardante la descrizione e il costo del progetto di investimento.

Il Gse, controllata la documentazione, invia al Mimit l’elenco delle imprese che possono fruire dell’agevolazione e l’importo prenotato.

Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, trascorsi cinque giorni dall’invio dell’elenco dei beneficiari della misura da parte del Gse all’Agenzia.

L’eventuale residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi in cinque quote annuali di pari importo.
Un decreto che sarà adottato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, stabilirà le modalità attuative del credito d’imposta.


AGEVOLAZIONE (Scheda di lettura)


FOTOVOLTAICO  e AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

La norma sulle rinnovabili

5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12;

Le agevolazioni previste 

7.  Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.  Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

8. La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 è rispettivamente aumentata:

a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4.

9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.

.....

Considerazioni: 

Sono ammessi puchè venga realizzato un progetto di innovazione che contempli l’acquisizione di beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa previsto negli allegati A e B annessi alla legge 232/2016 (industria 4.) , interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e che permettano di ottenere un risparmio energetico significativo e dimostrabile;

- Non è prevista una soglia minima dell'investimento; 

- Sono esclusi gli impianti a biomasse;

- Non possono presentare domanda le imprese che intendono vendere l'energia in rete;

- Sono agevolabili i soli pannelli fotovoltaici prodotti nell'UE;

- (Il sole 24 ore - 8/3/2024) - La misura del tax credit 5.0 fissata per gli altri investimenti (fino a un massimo del 45%) si applica anche agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. Fanno eccezione gli impianti fotovoltaici del secondo e terzo tipo citati (efficienza almeno pari al 23,5 e al 24%) che concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari rispettivamente al 120% e al 140%del costo. In quest’ultimo caso, l’incentivo sull’investimento in fotovoltaico può raggiungere il 63 per cento.

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SCHEDA DI LETTURA (atti parlamentari)


UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

- Il risparmio energetico non può essere autocertificato ma deve essere attestato da un soggetto terzo;

- Prima degli investimenti è necessario effettuare una comunicazione al GSE

- Durante l'investimento deve essere comunato al GSE lo stato di avanzamento 

- L'ultimazione degli investimenti deve essere comunicata al GSE

- Deve essere acquisita una certificazione  dei risparmi energetici da un tecnico esterno

- Deve essere acquisita una certificazione di un revisore contabile che attesti l'effettività della spesa

- Può essere utilizzato "decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025"

- Può essere utilizzato entro il 31/12/2025 (non sono quindi previste le tre quote come il credito d'imposta Industria 4.0), la parte eccedente è utilizzabile in cinque quote annuali

Non è soggetto:

- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari ad € 250.000,00 (art.1 comma 53 della l.244/2007)

- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2mln di euro (art.34 della L. 244/2000);

- al divieto di compensazione dei crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore ad € 1.500,00 (art.31 del DL 78/2010)

ASSONIME (audizione alla camera nr.5/2024)

Per essere utilizzato entro il 31/12/2025 sembra che sia necessaria anche l'interconnessione.


CALCOLO DEL RISPARMIO ENERGETICO

La norma 

9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17. 

IlSole24Ore 15.3.2024 

Approfondimento sullo "Scenario controfattuale".

La norma sembrerebbe escludere le imprese che intendono realizzare investimenti che non sono relativi a processi già in azienda.


VINCOLO SUI BENI (Meccanismo di recapture per i 5 anni successivi)

14.(VINCOLO SUI BENI)  Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi. 

Considerazioni 

Nel caso di sostituzione degli investimenti viene riconosciuta l'applicabilità della disciplina di cui all'art.1 comma 35 e 36 della L. 205/2017.

35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30  e  di  cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel
corso del periodo di  fruizione  della  maggiorazione  del  costo  si
verifica  il   realizzo   a   titolo   oneroso   del   bene   oggetto
dell'agevolazione, non viene meno la fruizione  delle  residue  quote
del beneficio, cosi' come originariamente determinate,  a  condizione
che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa: 
  a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale
nuovo avente caratteristiche  tecnologiche  analoghe  o  superiori  a
quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
  b)  attesti  l'effettuazione  dell'investimento   sostitutivo,   le
caratteristiche del nuovo bene e il  requisito  dell'interconnessione
secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge  11
dicembre 2016, n. 232. 
  36. Nel caso in cui  il  costo  di  acquisizione  dell'investimento
sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione
del bene sostituito  e  sempre  che  ricorrano  le  altre  condizioni
previste alle lettere  a)  e  b)  del  comma  35,  la  fruizione  del
beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del  costo
del nuovo investimento. 

RASSEGNA STAMPA 

 IL SOLE 24 ORE  13 MARZO 2024

 Il decreto legge dovrà essere convertito, quindi potrebbero esserci delle modifiche.

Dagli atti parlamentari (dossier e  schede di lettura) risulta la retroattività all'1.1.2024, per i documenti già emessi sorgerebbe il problema della dicitura (che potrebbe comunque essere risolto come già fatto per il credito d'imposta Industria 4.0)

Cosa si intende per struttura produttiva ? 

BONUS 5.0 SOLO SE AUTORIZZATO (ItaliaOggi 2.3.2024)

Il governo abbandona la logica dell'incentivo automatico. Un iter veglia sulla concessione.


LE MODIFICHE INTRODOTTE  CON LA LEGGE  30 dicembre 2024, n.207 (Legge di Bilancio 2025)

Fonte sito del Ministero

Legge di Bilancio 2025

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), commi 427-429, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l'ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio.

In particolare, la norma ha esteso le possibilità di cumulo dell'agevolazione, consentendo la cumulabilità con il credito d'imposta ZES e rimuovendo il vincolo di cumulabilità con le sole misure basate su risorse nazionali. È stata pertanto introdotta la possibilità di cumulo con tutte le agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

La legge ha inoltre modificato gli scaglioni di investimento, unificando le prime due fasce (fino a 2,5 milioni e da 2,5 a 10 milioni di euro) in un unico scaglione che comprende gli investimenti fino a 10 milioni di euro, al quale si applicano le aliquote del 35%, 40% e 45% precedentemente previste per la sola prima fascia.

Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, la norma ha ridefinito lo schema delle maggiorazioni, introducendo una maggiorazione del 30% per l'acquisto di pannelli fotovoltaici con moduli di tipo a) e incrementando al 40% e al 50% le maggiorazioni per i pannelli fotovoltaici con moduli di tipo b) e c).

Sono state inoltre introdotte due rilevanti semplificazioni procedurali:

  • per la sostituzione di macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento, è stata prevista l'esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici, ferma restando la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore;
  • per i beni 4.0 acquisiti tramite contratto EPC (Energy Performance Contract) con una ESCo, è stato stabilito il riconoscimento automatico dell'efficientamento energetico previsto con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici.

Le suddette modifiche trovano applicazione anche per le procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge.

 


DECRETO 24 LUGLIO 2024

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 24 luglio 2024 
Attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo  2024,  n.  19,
convertito con modificazioni dalla  legge  29  aprile  2024,  n.  56,
recante le modalita' attuative del Piano Transizione 5.0. (24A04160) 
(GU n.183 del 6-8-2024)
 
Art. 1 -  Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: 
      a) il Ministero delle imprese e del made in Italy; 
      b) «GSE»: il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.; 
      c) «calore di processo»: calore destinato ad usi differenti  da
riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria; 
      d) «consumi energetici»: energia derivante dai  combustibili  e
dai vettori energetici utilizzati, comprensiva di quella autoprodotta
da fonti rinnovabili, espressa in tonnellate equivalenti di  petrolio
tramite i coefficienti di conversione definiti  dalla  circolare  del
Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2014; 
      e) «credito d'imposta prenotato»: importo del credito d'imposta
potenzialmente spettante, nei limiti delle risorse previste dal comma
21, dell'art. 38, del decreto-legge n. 19 del 2024; 
      f) «data di fine lavori»: l'installazione di tutte le  macchine
e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l'ultimazione delle opere
civili funzionali all'esercizio dell'impianto di cui  all'art.  7  in
conformita' con il progetto autorizzato, con particolare  riferimento
alla potenza e alla  configurazione  complessiva  dell'impianto,  ivi
incluse, per gli impianti di generazione  di  energia  elettrica,  le
opere necessarie per gli apparati di misura  e  di  connessione  alla
rete, come comunicata al Gestore di Rete ai sensi degli articoli 10.6
e 10.6-bis della deliberazione dell'ARERA ARG/elt 99/08,  recante  il
«Testo integrato delle  condizioni  tecniche  ed  economiche  per  la
connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di  terzi
degli impianti di produzione di energia elettrica -  Testo  integrato
delle connessioni attive - TICA»; 
      g)   «dimensionamento   degli   impianti»:   potenza    massima
installabile  in  base   alle   caratteristiche   di   producibilita'
dell'impianto stesso (ore equivalenti); 
      h) «DNSH»:  il  principio  «Do  no  significant  harm»  di  non
arrecare un danno significativo agli  obiettivi  ambientali  definito
all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 18  giugno  2020  relativo  all'istituzione  di  un
quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante  modifica
del regolamento (UE) 2019/2088; 
      i) «energia da  fonti  rinnovabili»:  energia  rinnovabile,  ad
eccezione  delle  biomasse,  proveniente  da  fonti  di  energia  non
fossili,  quale  energia  eolica,  solare  fotovoltaica,  geotermica,
energia  idraulica  rinnovabile,   energia   dell'ambiente,   energia
mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina; 
      l) «flussi di fonte»: tipo specifico di  combustibile,  materia
prima o prodotto il cui consumo o produzione da' origine a  emissioni
di gas a effetto serra a partire da una o  piu'  fonti  di  emissione
ovvero tipo specifico  di  combustibile,  materia  prima  o  prodotto
contenente carbonio di cui si tiene conto nel calcolo delle emissioni
di gas a effetto serra mediante la metodologia di bilancio di  massa,
secondo  le  definizioni  di  cui  all'art.  3,  paragrafo   4,   del
regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066  della  Commissione  del  19
dicembre 2018 concernente il monitoraggio e  la  comunicazione  delle
emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva  2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il  regolamento
(UE) n. 601/2012 della Commissione; 
      m) «imprese di nuova costituzione»: le imprese attive  da  meno
di sei mesi dalla data di avvio del progetto  di  innovazione  ovvero
quelle che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da
meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione; 
      n) «SPID»: il sistema unico di accesso con  identita'  digitale
ai servizi online  della  pubblica  amministrazione  italiana  e  dei
privati aderenti nei rispettivi portali web di cui  all'art.  64  del
decreto   legislativo   7   marzo   2005,   n.   82    del    «Codice
dell'amministrazione digitale» (CAD); 
      o)   «piattaforma   informatica   Transizione    5.0»    ovvero
«piattaforma informatica»: il  sistema  telematico  per  la  gestione
della misura prevista dal presente decreto, disponibile nell'apposita
sezione «Transizione 5.0» del sito internet del GSE (www.gse.it); 
      p)  «punto  di  prelievo  (POD)»:   codice   alfanumerico   che
identifica in modo certo il  punto  fisico  in  cui  l'energia  viene
consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale; 
      q)  «risparmio  energetico»  ovvero  «riduzione   dei   consumi
energetici»: la differenza, in termini di energia primaria  (espressa
in Tonnellate Equivalenti Petrolio -  TEP),  dei  consumi  energetici
annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in
beni materiali e immateriali nuovi di cui  all'art.  6  del  presente
decreto rispetto  ai  consumi  energetici  registrati  nell'esercizio
precedente  a  quello  di  avvio  del  progetto  di  innovazione,  in
relazione  alla  struttura  produttiva  o  al  processo   interessato
dall'investimento; 
      r) «struttura produttiva»: sito costituito da una o piu' unita'
locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella  catastale
o su particelle contigue,  finalizzato  alla  produzione  di  beni  o
all'erogazione di servizi, avente la capacita' di realizzare l'intero
ciclo produttivo o anche  parte  di  esso,  ovvero  la  capacita'  di
realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di  essi,
purche' dotato di autonomia tecnica,  funzionale  e  organizzativa  e
costituente di per se' un centro autonomo di imputazione di costi; 
      s) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come
definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della  Commissione  del  6
maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea
n. L 124 del 20 maggio 2003, e dal  decreto  ministeriale  18  aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della  Repubblica  Italiana
n. 238 del 12 ottobre 2005; 
      t) «processo produttivo»:  insieme  di  attivita'  correlate  o
interagenti  integrate  nella  catena  del  valore  -  che  includono
procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione  o  la
distribuzione di servizi - che utilizzano delle  risorse  (input  del
processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio  o  in
una parte essenziale di essi (output del processo); 
      u)   «processo   interessato    dall'investimento»:    processo
produttivo  interessato  dalla  riduzione  dei   consumi   energetici
conseguita tramite gli investimenti in beni materiali  e  immateriali
nuovi di cui all'art. 6 del presente decreto; 
      v) «scenario controfattuale»: struttura produttiva  o  processo
interessato di imprese dello stesso settore di attivita' economica  e
di analoga dimensione dell'impresa di nuova costituzione  dotati,  in
luogo dei beni oggetto del  progetto  di  innovazione,  di  beni  che
costituiscono le alternative disponibili sul mercato. 
Art. 2 - Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, con gli allegati che ne costituiscono parte
integrante, reca le  modalita'  attuative  della  disciplina  di  cui
all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024,  n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che  istituisce
il Piano Transizione  5.0  riconoscendo  un  credito  d'imposta  alle
imprese che effettuano nuovi  investimenti  in  strutture  produttive
ubicate nel  territorio  dello  Stato,  nell'ambito  di  progetti  di
innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. 
 Art. 3 - Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono accedere al beneficio tutte  le  imprese  residenti  nel
territorio dello Stato e le  stabili  organizzazioni  nel  territorio
dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla  forma
giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione  e
dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa. 
  2. Sono escluse dal beneficio le imprese: 
    a) in stato di liquidazione volontaria, fallimento,  liquidazione
coatta  amministrativa,  concordato  preventivo   senza   continuita'
aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale  prevista  dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa
e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.
14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
    b) destinatarie di sanzioni interdittive  ai  sensi  del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ai sensi del codice antimafia  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    c) che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi  di
lavoro applicabili in ciascun settore e  inadempienti  rispetto  agli
obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori. 
 Art. 4  - Progetti di innovazione 
 
  1. Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione  avviati
dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi  ad
oggetto investimenti effettuati  in  uno  o  piu'  beni  materiali  e
immateriali nuovi strumentali all'esercizio  d'impresa  di  cui  agli
allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,  alle  condizioni
di cui all'articolo 6, tramite i quali e' conseguita complessivamente
una riduzione  dei  consumi  energetici  della  struttura  produttiva
localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di
innovazione, non inferiore al 3 per  cento  o,  in  alternativa,  una
riduzione   dei   consumi   energetici   dei   processi   interessati
dall'investimento non inferiore al 5 per cento. 
  2. Nell'ambito del progetto di innovazione di cui al comma 1, sono,
altresi', agevolabili: 
    a)  gli  investimenti  in  beni   materiali   nuovi   strumentali
all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia  da
fonti rinnovabili destinata  all'autoconsumo,  anche  a  distanza  ai
sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2),  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n.  199,  a  eccezione  delle  biomasse,
compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia  prodotta,  alle
condizioni di cui all'articolo 7; 
    b)   le   spese   in   attivita'   di   formazione    finalizzate
all'acquisizione  o  al   consolidamento   delle   competenze   nelle
tecnologie rilevanti per la transizione digitale  ed  energetica  dei
processi produttivi, alle condizioni di cui all'articolo 8. 
(AVVIO PROGETTO)  
3. Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
(COMPLETAMENTO PROGETTO) 4. Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare: a) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati; b) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni; c) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attivita' di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell'esame finale di cui all'articolo 8, comma 1. 5. Sono ammissibili al beneficio uno o piu' progetti di innovazione con investimenti in una o piu' strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui all'articolo 12, comma 9, ovvero sono stati avviati progetti di innovazione gia' completati e in relazione ai quali il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 12, comma 7. Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione, indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo.
Art. 5 - Progetti di innovazione non ammissibili 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto del principio di  non  arrecare
un  danno  significativo  all'ambiente  ai  sensi  dell'art.  17  del
regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  18  giugno  2020,  fermo  restando  il  rispetto  dei  requisiti
richiesti per gli investimenti di cui agli articoli  6  e  7  secondo
quanto previsto dalle schede di controllo riportate  all'Allegato  3,
non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione
destinati: 
    a) ad  attivita'  e  attivi  direttamente  connessi  all'uso  dei
combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione: 
      1) di attivita' e attivi di cui alla lettera  b)  per  i  quali
l'uso a valle di combustibili fossili e'  temporaneo  e  tecnicamente
inevitabile per la  tempestiva  transizione  verso  un  funzionamento
degli stessi senza combustibili fossili; 
      2) di attivi, quali veicoli agricoli e forestali, come definiti
dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento  UE  2016/1628,  per  i
quali l'utilizzo di combustibili fossili e' temporaneo e tecnicamente
inevitabile. L'acquisto di tali beni e' consentito solo se funzionale
al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con
motore  Stage  V  secondo  i  parametri   definiti   dai   rispettivi
regolamenti; 
    b) ad attivita' nell'ambito del sistema di scambio  di  quote  di
emissione dell'Unione europea (ETS) che generano emissioni di  gas  a
effetto serra previste  non  inferiori  ai  pertinenti  parametri  di
riferimento, ad eccezione dei progetti di innovazione che: 
      1) non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi
a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio  della  CO2
dell'attivita' d'impresa; 
      2) hanno un impatto diretto sui consumi energetici  relativi  a
flussi di fonte che rientrano nel piano  di  monitoraggio  della  CO2
dell'attivita' d'impresa, a condizione che le  emissioni  dirette  di
gas ad effetto  serra  previste  al  completamento  del  progetto  di
innovazione  siano  inferiori  alle  emissioni  consentite  a  titolo
gratuito nell'esercizio di riferimento del medesimo progetto. Qualora
l'attivita' di innovazione supportata porti  a  emissioni  di  gas  a
effetto serra previste al completamento del progetto  che  non  siano
significativamente inferiori ai pertinenti parametri di  riferimento,
deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui  cio'  non  e'
possibile; 
    c)  ad  attivita'  connesse  alle  discariche  di  rifiuti,  agli
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico  biologico,  ad
eccezione: 
      1)  per  le  attivita'  connesse   agli   inceneritori,   degli
investimenti in impianti adibiti  esclusivamente  al  trattamento  di
rifiuti pericolosi non riciclabili e  ad  impianti  esistenti  se  il
progetto di innovazione, potendone fornire prova  per  ciascun  bene,
sia teso ad aumentare l'efficienza energetica,  catturare  i  gas  di
scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i  materiali  da
residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino
un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o
un'estensione della sua durata di vita; 
      2) per le  attivita'  connesse  agli  impianti  di  trattamento
meccanico biologico, degli investimenti in  impianti  di  trattamento
meccanico  biologico  esistenti  se  il  progetto   di   innovazione,
potendone fornire prova per  ciascun  bene,  sia  teso  ad  aumentare
l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei
rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella
digestione anaerobica di rifiuti  organici,  e  solo  se  i  medesimi
progetti non determinino un aumento della  capacita'  di  trattamento
dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; 
    d) ad  attivita'  nel  cui  processo  produttivo  venga  generata
un'elevata dose di sostanze inquinanti  classificabili  come  rifiuti
speciali pericolosi di cui al regolamento  (UE)  n.  1357/2014  della
Commissione del 18 dicembre  2014,  e  il  cui  smaltimento  a  lungo
termine potrebbe causare un  danno  all'ambiente,  ad  eccezione  dei
progetti di innovazione che: 
      1) non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi
generati per unita' di prodotto; 
      2)  generano  rifiuti  speciali   pericolosi   destinati   alle
operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R12  e
da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C nella  parte  IV  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
      3) sono volte a siti industriali che non producono piu' del  50
per cento in peso  di  rifiuti  speciali  pericolosi  destinati  allo
smaltimento,  ad  eccezione  dell'operazione  di  incenerimento  come
definita alla voce D10 dell'allegato B nella  parte  IV  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
      4) sono inerenti a siti industriali  che  negli  ultimi  cinque
anni hanno comunicato per non piu' di due annualita'  il  superamento
dei  limiti  previsti  nell'ambito  della   produzione   di   rifiuti
pericolosi nell'ambito della  Comunicazione  «Pollutant  Release  and
Transfer Registers» (PRTR). 
  2.  Non  si  considerano,   altresi',   progetti   di   innovazione
ammissibili  al  beneficio,  i  progetti  di  investimento  in   beni
gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione  e  a
tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua,  dei  trasporti,  delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della  raccolta
e depurazione delle acque di scarico e della raccolta  e  smaltimento
dei rifiuti se: 
    a) l'effettuazione degli investimenti costituisce un  adempimento
degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente; 
    b)  sono   previsti   meccanismi,   incluso   l'adeguamento   del
corrispettivo  del  servizio  fornito,  comunque  denominato,  o   la
contribuzione del soggetto concedente, che  sterilizzano  il  rischio
economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi. 
Art. 6 - Beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11
                        dicembre 2016, n. 232 
 
  1. Nell'ambito degli investimenti di cui all'art. 4, comma 1,  sono
agevolabili gli investimenti in: 
    a) beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio  d'impresa  di
cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi
al sistema aziendale di gestione della  produzione  o  alla  rete  di
fornitura e caratterizzati dagli  ulteriori  requisiti  previsti  dal
citato allegato; 
    b) beni immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di
cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  inclusi  i
software relativi alla gestione di impresa se acquistati  nell'ambito
del medesimo progetto di innovazione che  comprende  investimenti  in
sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti
che garantiscono il monitoraggio continuo e  la  visualizzazione  dei
consumi energetici e dell'energia  autoprodotta  e  autoconsumata,  o
introducono  meccanismi  di  efficienza  energetica,  attraverso   la
raccolta  e  l'elaborazione  dei   dati   anche   provenienti   dalla
sensoristica IoT di campo («Energy Dashboarding»). 
  2. Ai fini dell'individuazione degli  investimenti  agevolabili  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1053, della  legge
30 dicembre 2020,  n.  178,  con  particolare  riferimento  alla  non
ammissibilita' degli investimenti: 
    a) nei beni indicati all'art. 164, comma 1, del TUIR; 
    b) nei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze  31
dicembre 1988, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  27  del  2  febbraio  1989,
recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini  fiscali,
stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento; 
    c) nei fabbricati e nelle costruzioni; 
    d) nei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28  dicembre
2015, n. 208. 
Art. 7  - Beni materiali finalizzati all'autoproduzione  di  energia  da  fonti
                rinnovabili destinata all'autoconsumo 
 
  1. Nell'ambito degli investimenti  di  cui  all'art.  4,  comma  2,
lettera a), localizzati sulle medesime particelle  catastali  su  cui
insiste la struttura produttiva,  ovvero  localizzati  su  particelle
catastali differenti, a  condizione  che  siano  connessi  alla  rete
elettrica per il tramite di  punti  di  prelievo  (POD)  esistenti  e
riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di
cui all'art.  30,  comma  1,  lettera  a),  numero  2),  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima  zona
di mercato su cui insiste la struttura produttiva,  sono  agevolabili
le spese relative a: 
    a) i gruppi di generazione dell'energia elettrica; 
    b) i trasformatori posti a monte dei punti di  connessione  della
rete  elettrica,  nonche'   i   misuratori   dell'energia   elettrica
funzionali alla produzione di energia elettrica; 
    c) gli impianti per la produzione di energia  termica  utilizzata
esclusivamente come calore di processo e non cedibile  a  terzi,  con
elettrificazione dei  consumi  termici,  alimentata  tramite  energia
elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata
come rinnovabile attraverso un  contratto  di  fornitura  di  energia
rinnovabile ai sensi della delibera ARERA ARG/elt 104/11; 
    d) i servizi ausiliari  di  impianto;  e)  gli  impianti  per  lo
stoccaggio dell'energia prodotta. 
  2. Il dimensionamento  degli  impianti  di  produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili di  cui  al  comma  1  e'  determinato
considerando una producibilita' massima attesa non eccedente  il  105
per cento  del  fabbisogno  energetico  della  struttura  produttiva,
determinato  come  somma   dei   consumi   medi   annui,   registrati
nell'esercizio  precedente  alla  data  di  avvio  del  progetto   di
innovazione,  di  energia  elettrica  e   degli   eventuali   consumi
equivalenti  associati  all'uso  diretto  di  energia  termica  o  di
combustibili utilizzati per la produzione di energia termica  ad  uso
della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i  fattori
di conversione  di  cui  all'Allegato  1.  Il  dimensionamento  degli
impianti di produzione di energia termica  da  fonti  rinnovabili  e'
determinato con riferimento esclusivo al  fabbisogno  del  calore  di
processo. 
  3. Per gli impianti di produzione di  energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui al  comma
1, lettere a), b) e d), e' calcolato in euro/kW secondo  i  parametri
previsti all'Allegato 1 al presente decreto. Le spese per  l'acquisto
e  l'installazione  di  sistemi  di  accumulo  di  energia  elettrica
prodotta di cui al comma 1, lettera e), sono agevolabili fino  ad  un
importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh. Per gli impianti  di
produzione di energia termica da fonti rinnovabili il  costo  massimo
ammissibile delle spese di cui al comma 1, lettere da  c)  a  e),  e'
calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all'Allegato  1  al
presente decreto. 
  4. Con riferimento all'autoproduzione di energia  da  fonte  solare
finalizzata  all'autoconsumo,  sono  agevolabili  esclusivamente  gli
investimenti in impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro
di cui all'art. 12 del decreto-legge 9 dicembre  2023,  n.  181,  che
rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al
comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo art. 12. Ferme restando le
disposizioni di cui ai commi  da  1  a  3,  le  spese  relative  agli
investimenti in  impianti  che  comprendono  i  moduli  di  cui  alle
predette lettere b) e c), concorrono a formare la base di calcolo del
credito d'imposta per un importo  pari  rispettivamente  al  120  per
cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del
registro istituito con l'art. 12 del decreto-legge 9  dicembre  2023,
n. 181, i moduli agevolabili sono individuati sulla base di  apposita
attestazione rilasciata dal produttore comprovante  il  rispetto  dei
requisiti di carattere tecnico e territoriale  di  cui  al  comma  1,
lettere a), b) e c), del medesimo art. 12. 
(FONTI RINNOVABILI - ENTRATA IN FUNZIONE) 5. I beni di cui al presente art. entrano in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.
 Art. 8  Attivita' di formazione 
 
  1. Nell'ambito delle spese di cui all'art. 4, comma 2, lettera  b),
sono agevolabili le spese per attivita' di formazione del  personale,
erogate da soggetti esterni all'impresa, con riferimento  a  percorsi
di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalita'  a  distanza,
che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del
risultato conseguito. 
  2. Sono abilitati all'erogazione delle attivita' di  formazione  di
cui al presente decreto: 
    a) i soggetti accreditati per  lo  svolgimento  di  attivita'  di
formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma  in  cui
l'impresa ha la sede legale o la sede operativa; 
    b) le universita', pubbliche  o  private,  ed  enti  pubblici  di
ricerca; 
    c) i  soggetti  accreditati  presso  i  fondi  interprofessionali
secondo il regolamento CE 68/01  della  Commissione  del  12  gennaio
2001; 
    d) i soggetti in possesso della  certificazione  di  qualita'  in
base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37; 
    e) i  centri  di  competenza  ad  alta  specializzazione  di  cui
all'art. 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
    f) gli European Digital Innovation  Hubs  e  Seal  of  Excellence
selezionati  a  valle  della  gara  ristretta  europea  di  cui  alla
decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall'art.  16  del
regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio  che
istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027; 
    g) gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy). 
  3.  Al  fine  di  acquisire  o  consolidare  le  competenze   nelle
tecnologie rilevanti per la transizione  energetica  e  digitale  dei
processi produttivi, i percorsi di  formazione  di  cui  al  comma  1
prevedono lo svolgimento di uno o piu' moduli negli ambiti  formativi
individuati nell'Allegato 2 a condizione che, nel medesimo  percorso,
sia incluso: 
    a) almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra
quelli individuati nell'Allegato 2 alle lettere da A1 ad  A4  per  le
competenze nelle tecnologie rilevanti per la  transizione  energetica
dei processi produttivi; 
    b) almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra
quelli individuati nell'Allegato 2 alle lettere da B1  a  B4  per  le
competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale dei
processi produttivi. 
  4. Alle condizioni e secondo le  modalita'  previste  dal  presente
art., sono agevolabili nel limite del 10 per cento degli investimenti
effettuati nei beni di cui agli articoli 6 e 7, e in  ogni  caso  nel
limite massimo di spesa di 300.000 euro: 
    a) le spese relative ai formatori; 
    b) i costi di esercizio relativi a formatori nonche' al personale
dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori  partecipanti
alla formazione, direttamente connessi  al  progetto  di  formazione,
quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture  con  attinenza
diretta  al  progetto,  l'ammortamento  degli   strumenti   e   delle
attrezzature per la quota da riferire al loro uso  esclusivo  per  il
progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse
dalle  spese  di  alloggio  minime  necessarie  per   personale   con
disabilita'; 
    c) i costi dei servizi di  consulenza  connessi  al  progetto  di
formazione; 
    d) le spese di personale  dipendente,  nonche'  dei  titolari  di
impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione  e  le  spese
generali indirette per le ore durante le quali i  partecipanti  hanno
seguito la formazione. 
  5. Le spese  relative  al  personale  dipendente  sono  ammissibili
limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di
formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di
ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva  dei
ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilita'  aggiuntive,
delle ferie e dei permessi, maturati in relazione  alle  ore  o  alle
giornate di formazione svolte, nonche' delle eventuali indennita'  di
trasferta erogate al lavoratore in caso di attivita' formative svolte
fuori  sede.  Le  spese  relative  ai  titolari  di  impresa  e  soci
lavoratori sono ammissibili limitatamente al  costo  aziendale  medio
riferito alle  ore  o  alle  giornate  di  formazione  del  personale
dipendente impiegato come discente in percorsi di formazione  oggetto
del medesimo progetto di innovazione. 
 Art. 9 - Riduzione dei consumi energetici 
 
  1. La riduzione dei consumi energetici di cui all'art. 4, comma  1,
e' calcolata confrontando la stima  dei  consumi  energetici  annuali
conseguibili per il tramite degli investimenti  complessivi  in  beni
materiali e immateriali  nuovi  di  cui  all'art.  6  con  i  consumi
energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del
progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o  al
processo interessato  dall'investimento.  La  riduzione  dei  consumi
energetici e' calcolata con riferimento al medesimo bene  o  servizio
reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e
alle   condizioni   esterne   che   influiscono   sulle   prestazioni
energetiche, operata attraverso  l'individuazione  di  indicatori  di
prestazione  energetica  caratteristici  della  struttura  produttiva
ovvero del processo interessato dall'investimento. 
  2. La riduzione dei  consumi  energetici  di  cui  al  comma  1  e'
calcolata rispetto ai consumi energetici della  struttura  produttiva
nel  caso  in  cui  il  progetto  di  innovazione  abbia  ad  oggetto
investimenti in piu' di un processo produttivo. 
  3. Nel caso in cui non si disponga di  dati  energetici  registrati
per  la  misurazione   diretta,   i   consumi   energetici   relativi
all'esercizio  precedente  a  quello  di  avvio   del   progetto   di
innovazione sono determinati tramite  una  stima  operata  attraverso
l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili. 
  4. Per le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i
prodotti e servizi resi da almeno sei mesi dall'avvio del progetto di
innovazione, che non dispongono di dati per  la  misurazione  diretta
ovvero per la stima dei  consumi  energetici  relativi  all'esercizio
precedente a quello di avvio  del  progetto  di  innovazione  secondo
quanto previsto dai  commi  1  e  3,  la  riduzione  dei  consumi  e'
calcolata  rispetto  ai  consumi  medi  registrati  nel  periodo   di
attivita', riproporzionati su base annuale. 
  5. Per le imprese  di  nuova  costituzione,  i  consumi  energetici
relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del  progetto  di
investimento sono determinati tramite: 
    a) la determinazione dello scenario controfattuale  individuando,
rispetto a ciascun investimento nei beni di cui  all'art.  6,  almeno
tre beni alternativi disponibili sul  mercato,  riferito  agli  Stati
membri dell'Unione europea e  dello  Spazio  economico  europeo,  nei
cinque  anni  precedenti  alla  data  di  avvio   del   progetto   di
innovazione; 
    b) la determinazione della  media  dei  consumi  energetici  medi
annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla
base di quanto previsto alla lettera a); 
    c) la  determinazione  del  consumo  della  struttura  produttiva
ovvero del processo  interessato  dall'investimento  come  somma  dei
consumi di cui alla lettera b). 
 Art. 10 - Misura del beneficio 
 
  1. Il credito d'imposta  e'  determinato  sulla  base  delle  spese
agevolabili per gli investimenti di cui agli articoli  da  6  a  8  e
della riduzione dei consumi energetici  conseguita,  alle  condizioni
previste dall'art. 9, nell'ambito di ciascun progetto di innovazione: 
    a) nella misura del 35 per cento  del  costo,  per  la  quota  di
investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 15 per  cento
del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di  euro  e
fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 5 per cento del  costo,
per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di  euro  e  fino  al
limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000  di  euro,  nel
caso di riduzione dei consumi energetici della  struttura  produttiva
localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento  o,
in alternativa, di riduzione  dei  consumi  energetici  dei  processi
interessati  dall'investimento  non  inferiore  al   5   per   cento,
conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui  all'art.  6  del
presente decreto; 
    b) nella misura del 40 per cento  del  costo,  per  la  quota  di
investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 20 per  cento
del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di  euro  e
fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 10 per cento del costo,
per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di  euro  e  fino  al
limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000  di  euro,  nel
caso di riduzione dei consumi energetici della  struttura  produttiva
localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento  o,  in
alternativa,  di  riduzione  dei  consumi  energetici  dei   processi
interessati dall'investimento superiore al 10 per  cento,  conseguita
tramite gli investimenti nei beni di  cui  all'art.  6  del  presente
decreto; 
    c) nella misura del 45 per cento  del  costo,  per  la  quota  di
investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 25 per  cento
del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di  euro  e
fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 15 per cento del costo,
per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di  euro  e  fino  al
limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000  di  euro,  nel
caso di riduzione dei consumi energetici della  struttura  produttiva
localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o,  in
alternativa,  di  riduzione  dei  consumi  energetici  dei   processi
interessati dall'investimento superiore al 15 per  cento,  conseguita
tramite gli investimenti nei beni di  cui  all'art.  6  del  presente
decreto. 
  2.  Fermo  restando  il  limite  massimo   complessivo   di   spese
agevolabili di cui all'art. 4, comma 5, il beneficio e' aumentato di: 
    a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le
spese  sostenute  dalle  PMI   per   adempiere   agli   obblighi   di
certificazione di cui all'art. 15; 
  b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai
soggetti di cui all'art. 3 non obbligati  per  legge  alla  revisione
legale dei conti, per adempiere all'obbligo di certificazione di  cui
all'art. 17. 
  3. Nel caso di progetti di innovazione che  prevedono  investimenti
superiori al limite di cui all'art. 4, comma 5, il credito  d'imposta
e' riconosciuto sulla base del limite massimo  complessivo  di  costi
ammissibili pari a 50.000.000 di  euro  annui  per  ciascun  soggetto
beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di
innovazione. La misura del beneficio riconosciuto e' calcolata  sulla
base  della  riduzione  dei  consumi   energetici   della   struttura
produttiva localizzata nel territorio nazionale  o,  in  alternativa,
della riduzione  dei  consumi  energetici  dei  processi  interessati
dall'investimento, conseguita dal progetto  di  innovazione,  tramite
gli investimenti  nei  beni  di  cui  all'art.  6,  indipendentemente
dall'ammontare delle spese agevolate, in ogni caso, non  superiori  a
50.000.000 di euro annui. Il  credito  d'imposta  e'  subordinato  al
completamento dell'intero progetto di innovazione. 
  4. Il credito d'imposta non concorre alla  formazione  del  reddito
nonche' della base imponibile dell'imposta regionale sulle  attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del TUIR. 
 Art. 11 - Cumulo 
 
  1. Il  credito  d'imposta  e'  cumulabile  con  altre  agevolazioni
finanziate con risorse nazionali che abbiano ad  oggetto  i  medesimi
costi, a  condizione  che  tale  cumulo,  tenuto  conto  anche  delle
disposizioni di cui all'art. 10, comma 4, non  porti  al  superamento
del costo sostenuto. 
  2. Il credito d'imposta non e' cumulabile, in relazione ai medesimi
costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in  beni
nuovi strumentali di cui all'art. 1, commi  1051  e  seguenti,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' con il credito d'imposta  per
investimenti nella Zona economica speciale (ZES unica -  Mezzogiorno)
di cui agli articoli 16 e  16-bis,  del  decreto-legge  19  settembre
2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  novembre
2023, n. 162  e  nella  Zona  logistica  semplificata  (ZLS)  di  cui
all'art. 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. 
  3. Al verificarsi di una delle cause previste dall'art.  12,  comma
9, resta salva la facolta' di accesso al  credito  d'imposta  di  cui
all'art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, previa comunicazione di completamento degli investimenti di  cui
all'art. 6 del decreto-legge 29  marzo  2024,  n.  39.  Gli  obblighi
previsti dall'art. 1, comma 1062, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, in relazione  alle  fatture  e  agli  altri  documenti  relativi
all'acquisizione dei beni  agevolati  si  intendono  assolti  con  il
rispetto degli obblighi di cui all'art. 20,  comma  3,  del  presente
decreto. 
 Art. 12 -  Procedura per l'accesso al credito d'imposta 
 
  1. Per l'accesso al beneficio, al fine di  assicurare  il  rispetto
del limite di spesa di cui all'art. 38, comma 21,  del  decreto-legge
n. 19 del 2024 pari, per il riconoscimento del credito di imposta,  a
1.039.500.000 di euro per l'anno  2024,  3.118.500.000  di  euro  per
l'anno 2025 e 415.800.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al
2030, ferma restando la spesa complessivamente autorizzata di cui  al
citato comma  21  e  per  garantire  il  monitoraggio  delle  risorse
disponibili,  l'impresa  trasmette   una   comunicazione   preventiva
rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente  le
informazioni necessarie ad individuare il soggetto  beneficiario,  il
progetto  di  innovazione,  ivi  inclusa  la  data  di  avvio  e   di
completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo  ammontare,
l'importo del credito  d'imposta  potenzialmente  spettante,  nonche'
l'impegno a garantire il rispetto degli  obblighi  previsti  all'art.
18. La comunicazione preventiva  e'  corredata,  tra  l'altro,  dalla
certificazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera a). 
  2. Il GSE,  verificati  il  corretto  caricamento  dei  dati  e  la
completezza dei documenti  e  delle  informazioni  rese,  nonche'  il
rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro cinque giorni
dalla   trasmissione   della   comunicazione   preventiva,   comunica
all'impresa l'importo del  credito  d'imposta  prenotato  nel  limite
delle risorse disponibili  di  cui  al  comma  21  dell'art.  38  del
decreto-legge n. 19 del 2024, anche a copertura parziale dell'importo
del credito d'imposta  individuato  dalla  comunicazione  preventiva,
ferma  restando  la  successiva  integrazione  sino   a   concorrenza
dell'importo oggetto della predetta comunicazione nel caso  di  nuova
disponibilita' di risorse. In caso di dati non correttamente caricati
ovvero di documentazione o informazioni incomplete o  non  leggibili,
il GSE entro cinque giorni  dalla  trasmissione  della  comunicazione
preventiva comunica all'impresa i dati ovvero  la  documentazione  da
integrare nel termine di  dieci  giorni.  Qualora  la  documentazione
trasmessa nei predetti termini risulti idonea a superare  le  carenze
riscontrate,  il  GSE,  entro  cinque  giorni  dalla   presentazione,
comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta  prenotato,  nel
limite delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell'art. 38  del
decreto-legge n. 19 del 2024. 
  3. Nel caso di indisponibilita' delle risorse di cui  al  comma  21
dell'art. 38 del decreto-legge n. 19  del  2024,  ferma  restando  la
verifica del corretto caricamento dei dati e  della  completezza  dei
documenti e delle informazioni rese, la comunicazione  preventiva  si
intende in ogni caso trasmessa. Nel caso di nuova  disponibilita'  di
risorse, il GSE ne da' comunicazione all'impresa, la  quale  conferma
entro  dieci  giorni  il  contenuto  della  comunicazione  preventiva
trasmessa.  Entro  cinque  giorni  dall'avvenuta  conferma,  il   GSE
comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato. 
  4. A seguito dell'avvenuta  prenotazione  ed  entro  trenta  giorni
dalla  ricezione  della  comunicazione   dell'importo   del   credito
d'imposta prenotato ai sensi dei commi 2 e 3, l'impresa trasmette una
comunicazione,  contenente  gli  estremi  delle   fatture,   relativa
all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con  pagamento
a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del  costo
di acquisizione, sia degli investimenti di cui all'art. 6  sia  degli
investimenti di cui all'art. 7. 
  5.  Entro  cinque  giorni  dalla  data   di   presentazione   della
comunicazione di cui al comma 4, il GSE, in caso  di  esito  positivo
delle verifiche relative al corretto caricamento e  alla  completezza
della documentazione, trasmette all'impresa la conferma  dell'importo
del credito d'imposta prenotato ovvero,  nel  caso  di  comunicazioni
dalle quali si abbia evidenza di  una  riduzione  dell'importo  degli
investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il  nuovo  e
minore importo del credito d'imposta prenotato. In caso di  dati  non
correttamente caricati o non leggibili  ovvero  di  documentazione  o
informazioni incomplete, le integrazioni sono richieste e rese  nelle
medesime modalita' e termini previste dal comma 2,  secondo  e  terzo
periodo. 
  6. A seguito del completamento del progetto di innovazione ai sensi
dell'art. 4, comma 4, e in ogni  caso  entro  il  28  febbraio  2026,
l'impresa   trasmette   apposita   comunicazione   di   completamento
contenente le informazioni necessarie ad individuare il  progetto  di
innovazione  completato,   ivi   inclusa   la   data   di   effettivo
completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti  effettuati
e l'importo del relativo credito  d'imposta,  nonche'  l'attestazione
del rispetto degli obblighi previsti all'art. 18. La comunicazione di
completamento  e'  corredata,  tra  l'altro,   dalla   certificazione
prevista dall'art.  15,  comma  1,  lettera  b),  e  dagli  attestati
comprovanti il possesso della perizia  di  cui  all'art.  16  nonche'
della certificazione di cui all'art. 17. 
  7. Entro dieci giorni dalla presentazione  della  comunicazione  di
completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati  e
la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il  rispetto
del  limite  massimo  di  costi  ammissibili,  comunica   all'impresa
l'importo del credito d'imposta utilizzabile  in  compensazione,  che
non puo' in  ogni  caso  eccedere  l'importo  del  credito  d'imposta
prenotato. In caso di dati non correttamente caricati o non leggibili
ovvero di documentazione o informazioni incomplete,  le  integrazioni
sono richieste e rese nelle medesime modalita' e termini previste dal
comma 2, secondo e terzo periodo.  Restano  in  ogni  caso  ferme  le
attivita' di controllo e le cause di decadenza, nonche' i conseguenti
atti di recupero previsti dagli articoli 20, 21 e 22. 
  8. Le comunicazioni trasmesse dall'impresa ai  sensi  del  presente
art.,  sottoscritte  dal  legale  rappresentante,   comprensive   dei
relativi allegati, sono trasmesse esclusivamente in  via  telematica,
attraverso la piattaforma informatica «Transizione 5.0»,  accessibile
tramite SPID nel sito istituzionale del GSE, utilizzando i modelli  e
le istruzioni di  compilazione  ivi  resi  disponibili  entro  cinque
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  9. Il mancato invio da parte delle imprese  delle  comunicazioni  e
dei relativi  allegati  ovvero  delle  integrazioni  documentali  nei
termini e nelle modalita' previste dai commi da 2 a  8  del  presente
art. comporta il  mancato  perfezionamento  della  procedura  per  la
fruizione del credito d'imposta. 
  10. La comunicazione preventiva di cui al comma 1 e'  trasmessa  in
relazione a una struttura produttiva per la quale: 
    a) non sono  stati  avviati  ulteriori  progetti  di  innovazione
oggetto di comunicazioni preventive gia' trasmesse, ad eccezione  del
caso in cui siano intervenute cause di cui al comma 9; 
    b) siano stati completati progetti di innovazione  oggetto  della
procedura di cui al presente art. in relazione ai  quali  il  GSE  ha
comunicato  l'importo   del   credito   d'imposta   utilizzabile   in
compensazione ai sensi del comma 7. 
  11. La comunicazione di completamento  di  cui  al  comma  6  e  la
comunicazione di cui  al  comma  4,  non  possono  avere  ad  oggetto
progetti di innovazione con investimenti in beni o attivita'  diversi
da quelli oggetto della comunicazione trasmessa ai sensi del comma 1. 
 Art. 13  - Fruizione del credito d'imposta 
 
  1.  Il  credito  d'imposta  e'  utilizzabile,   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n.  241,  decorsi  dieci  giorni  dalla  comunicazione  di  cui
all'art. 12, comma 7. Il credito d'imposta e' utilizzabile in  una  o
piu' quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello
F24 unicamente tramite  i  servizi  telematici  offerti  dall'Agenzia
delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di   versamento.
L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre  2025
e' utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.  L'ammontare
del credito d'imposta utilizzato in compensazione non  deve  eccedere
l'importo del credito d'imposta oggetto della  comunicazione  di  cui
all'art. 12, comma 7, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 
  2.  Allo  scopo  di  consentire  la  regolazione  contabile   delle
compensazioni effettuate attraverso il  modello  F24  telematico,  le
risorse stanziate a copertura del  credito  d'imposta  concesso  sono
trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate
- Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. 
  3. Il credito d'imposta non puo'  formare  oggetto  di  cessione  o
trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. 
  4. Non si applicano i limiti di cui all'art.  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'art.  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e di cui  all'art.  31  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. 
 Art. 14 -  Ulteriori adempimenti procedurali a carico del GSE 
 
  1.  Il  GSE  trasmette  al  Ministero,  almeno  mensilmente  e  con
modalita' telematiche, l'elenco delle imprese che hanno trasmesso  le
comunicazioni di cui all'art. 12 e  il  relativo  credito  prenotato,
assicurando che  l'importo  complessivo  dei  crediti  d'imposta  non
ecceda il limite  delle  risorse  disponibili  di  cui  al  comma  21
dell'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024. 
  2. Con la medesima cadenza di cui al  comma  1,  il  GSE  comunica,
altresi', al Ministero, al Ministero dell'economia e delle finanze  e
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  il  concorso
della  misura  al  raggiungimento  degli  obiettivi  in  materia   di
cambiamenti climatici, in conformita' all'Allegato VI del regolamento
(UE) 241/2021 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  tramite  il
tracciamento delle risorse destinate dalle imprese agli  investimenti
di cui agli  articoli  6,  7  e  8  sulla  base  delle  comunicazioni
trasmesse ai sensi dell'art. 12, al fine di  individuare  l'eventuale
necessita' di  azioni  correttive  da  parte  del  Ministero  per  il
conseguimento dei predetti obiettivi. 
  3. Il GSE rende pubblico l'importo delle risorse disponibili di cui
al comma 21 dell'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, nel limite
dei crediti d'imposta prenotati. In tutti i casi di  riduzione  degli
importi dei crediti d'imposta prenotati, ivi compresi i casi  di  cui
all'art. 12, comma 9, ovvero al verificarsi delle cause di  decadenza
o recupero di cui agli articoli 21 e 22, il GSE provvede a riallocare
nella  disponibilita'  finanziaria  della   misura   agevolativa   le
corrispondenti risorse. 
  4. Il GSE  trasmette  all'Agenzia  delle  entrate  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, con modalita' telematiche definite  d'intesa  e
preventivamente rispetto alla comunicazione di cui all'art. 12, comma
7, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare  del  relativo
credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai  sensi  dell'art.
17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  nonche'  le
eventuali variazioni. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero,
con  modalita'  telematiche  e  secondo  termini  definiti  d'intesa,
l'elenco delle imprese  che  hanno  utilizzato  in  compensazione  il
credito d'imposta, con i relativi importi. 
Art. 15  -  Certificazioni del risparmio  energetico  e  requisiti  dei  soggetti
                        abilitati al rilascio 
 
  1. La riduzione  dei  consumi  energetici  di  cui  all'art.  9  e'
attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da  uno  o
piu' valutatori indipendenti nella forma di  perizie  asseverate  che
rispetto  all'ammissibilita'  del  progetto  di  innovazione   e   al
completamento degli investimenti attestino: 
    a) ex ante, la  riduzione  dei  consumi  energetici  conseguibili
tramite gli investimenti nei beni di cui all'art. 6; 
    b)  ex  post,  l'effettiva   realizzazione   degli   investimenti
conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. 
  2. La certificazione tecnica ex ante si compone delle  informazioni
relative  al  progetto  di  innovazione   riferite   in   particolare
all'individuazione  della  struttura  produttiva   e   dei   relativi
processi, della riduzione dei consumi energetici,  ivi  compresi  gli
indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonche'  i  criteri
per la definizione dell'eventuale scenario controfattuale. 
  3. La certificazione tecnica ex post si compone delle  informazioni
relative al progetto  di  innovazione  necessarie  ad  attestarne  il
completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex
ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel
corso  della  realizzazione  del  progetto   di   innovazione   delle
informazioni  relative  al  progetto  di  innovazione  effettivamente
realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti. 
  4. Le certificazioni tecniche di cui al comma 1, attestano altresi'
il rispetto delle condizioni previste dall'art. 7 commi da 1 a 4  per
gli investimenti in beni materiali  nuovi  strumentali  all'esercizio
d'impresa  finalizzati  all'autoproduzione  di   energia   da   fonti
rinnovabili destinata all'autoconsumo. 
  5. Le certificazioni tecniche di cui al comma 1 sono redatte  sulla
base  degli  appositi  modelli  messi   a   disposizione   sul   sito
istituzionale  del  GSE  entro  cinque  giorni  dall'emanazione   del
presente decreto. 
  6. Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche: 
    a) gli Esperti in gestione  dell'energia  (EGE),  certificati  da
organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; 
    b) le Energy Service Company  (ESCo),  certificate  da  organismo
accreditato secondo la norma UNI CEI 11352; 
    c)  gli  ingegneri  iscritti  nelle  sezioni  A  e  B   dell'albo
professionale, nonche' i periti industriali e  i  periti  industriali
laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni «meccanica  ed
efficienza energetica» e «impiantistica  elettrica  ed  automazione»,
con competenze e comprovata  esperienza  nell'ambito  dell'efficienza
energetica dei processi produttivi. 
  7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a dichiarare, ai  sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000, il possesso dei requisiti di professionalita'  previsti
dal presente articolo,  nonche',  ai  fini  della  dimostrazione  del
possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialita' e onorabilita',
di non trovarsi  in  situazioni  di  conflitto  di  interessi,  anche
potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia e di non aver
riportato condanne penali. 
  8. Al  fine  di  tenere  indenni  le  imprese  in  caso  di  errate
valutazioni di carattere tecnico  ovvero  di  non  veridicita'  delle
certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, i soggetti
di cui  al  comma  6  sono  tenuti  a  dotarsi  di  idonee  coperture
assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della
responsabilita'  civile,  con  massimale  adeguato  al  numero  delle
certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici  derivanti  dai
progetti  di  innovazione  cui  si  riferiscono   le   certificazioni
garantendo all'impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento  dei
danni eventualmente provocati dall'attivita' prestata. 
 Art. 16  - Perizia tecnica asseverata 
 
  1. Le caratteristiche tecniche dei beni tali  da  includerli  negli
elenchi di cui agli allegati A e B annessi  alla  legge  11  dicembre
2016, n. 232, e l'interconnessione degli stessi al sistema  aziendale
di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e'  comprovata
da apposita perizia asseverata rilasciata da un  ingegnere  o  da  un
perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un
ente di  certificazione  accreditato.  Gli  attestati  relativi  alla
perizia oggetto delle comunicazioni di cui all'art. 12, sono  redatti
sulla base degli appositi  modelli  messi  a  disposizione  sul  sito
istituzionale  del  GSE  entro  cinque  giorni  dall'emanazione   del
presente  decreto.  Relativamente  al  settore  agricolo  la  perizia
tecnica puo'  essere  rilasciata  anche  da  un  dottore  agronomo  o
forestale,  da  un  agrotecnico  laureato  o  da  un  perito  agrario
laureato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non  superiore
a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente puo'
essere  adempiuto  attraverso  una  dichiarazione  resa  dal   legale
rappresentante ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. 
  2. La perizia prevista  al  comma  1  puo'  essere  rilasciata  dai
medesimi  soggetti  di  cui  all'art.  15  qualora  in  possesso  dei
requisiti ivi previsti. 
Art. 17 -  Certificazione  contabile  e  requisiti  dei  soggetti  abilitati  al
                              rilascio 
 
  1.  L'effettivo  sostenimento  delle   spese   ammissibili   e   la
corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta
dall'impresa devono risultare da  apposita  certificazione  contabile
rilasciata dai soggetti di cui al comma 2. 
  2. Sono abilitati al  rilascio  della  certificazione  contabile  i
soggetti incaricati della revisione legale dei  conti  ai  sensi  del
decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  dotati  di  idonee
coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per  legge  alla
revisione legale dei conti, la certificazione  e'  rilasciata  da  un
revisore legale dei conti o da una societa' di revisione  legale  dei
conti, iscritti nella sezione A del registro di cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione  di  tale
incarico il revisore legale dei conti  o  la  societa'  di  revisione
legale dei conti osservano i principi di  indipendenza  elaborati  ai
sensi dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 39 del  2010  e,
in attesa della loro  adozione,  quelli  previsti  dal  codice  etico
dell'International Federation of Accountants (IFAC). 
  3. In relazione ai requisiti, anche  in  termini  di  indipendenza,
imparzialita', onorabilita', si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 15, comma 7. 
 Art. 18  - Obblighi PNRR 
 
  1. In considerazione della fonte di finanziamento dell'agevolazione
di cui al presente decreto a valere sulle risorse  PNRR,  le  imprese
beneficiarie  sono  tenute  al  rispetto  dei   pertinenti   obblighi
derivanti  dalla  normativa  europea  e  nazionale  assicurando,  tra
l'altro: 
    a) la comunicazione dei dati relativi al titolare  effettivo  del
destinatario  dei  fondi,  ai  sensi  dell'art.  3,  punto  6,  della
direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
    b) il  rispetto  del  principio  DNSH,  secondo  quanto  previsto
dall'art.  5  e  sulla  base  delle  schede  di  controllo  riportate
all'Allegato 3 del presente decreto; 
    c) l'assenza di doppio finanziamento ai  sensi  dell'art.  9  del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
    d)   l'espressa   autorizzazione   alla   Commissione    europea,
all'Ufficio europeo per la lotta antifrode  (OLAF),  alla  Corte  dei
conti e, se del caso, alla Procura  Europea  (EPPO)  a  esercitare  i
diritti di cui  all'art.  129,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE,
Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  18
luglio 2018; 
    e) il rispetto, ove pertinenti,  degli  obblighi  in  materia  di
comunicazione e informazione previsti dall'art.  34  del  regolamento
(UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere  in  relazione  al
finanziamento  a  valere  sulle   risorse   dell'Unione   europea   -
NextGenerationEU  e  le  modalita'  di  valorizzazione   dell'emblema
dell'Unione europea. 
 Art. 19 - Vigilanza 
 
  1. Il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la  vigilanza  sulle
attivita'  svolte  dai   soggetti   abilitati   al   rilascio   delle
certificazioni tecniche di cui all'art. 15, verificando: 
    a) la correttezza formale delle certificazioni rilasciate; 
    b) procedendo alla verifica  nel  merito  della  rispondenza  del
contenuto delle stesse alle disposizioni di cui al presente decreto e
ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito  istituzionale
del GSE entro cinque giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nonche' alla verifica in capo ai soggetti abilitati
del possesso dei requisiti previsti dall'art.  15,  ivi  compreso  il
possesso di idonee coperture assicurative. 
  2. Le attivita' di vigilanza di cui al comma 1,  lettera  b),  sono
svolte sulla base di piani di controllo  definiti  nell'ambito  della
convenzione stipulata tra il Ministero e il GSE. 
 Art. 20  - Controlli 
1. Il GSE effettua, sulla base di un idoneo piano di controlli, verifiche documentali e controlli in loco in relazione ai progetti di innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva di cui all'art. 12, comma 1. Tali attivita' sono svolte sulla base di piani di controllo definiti nell'ambito delle convenzioni stipulate dal GSE con il Ministero e l'Agenzia delle entrate. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE verifica: a) la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente decreto per beneficiare dell'agevolazione, ivi inclusa la conformita' degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti sulla base dell'art. 12 e alle disposizioni normative di riferimento; b) la congruenza tra i risparmi energetici certificati nell'ambito delle certificazioni tecniche ex ante di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), ed i risparmi energetici effettivamente conseguiti attraverso l'intervento effettuato, oggetto delle certificazioni tecniche ex post di cui all'art. 15, comma 1, lettera b).
(DICITURA IN FATTURA) 3. L'impresa e' tenuta a conservare e a rendere disponibile per le attivita' di vigilanza e controllo tutta la documentazione necessaria all'accertamento della correttezza e veridicita' delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all'effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo del progetto di innovazione, ivi comprese le certificazioni e le perizie di cui agli articoli 15, 16 e 17, nonche' le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati contenenti l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d'imposta di cui all'art. 12 del presente decreto. 4. Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo possono essere richiesti ed acquisiti atti, documenti, schemi tecnici, registri e ogni altra informazione ritenuta utile nonche' essere effettuati rilievi fotografici, purche' si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze della vigilanza e del controllo. 5. Il GSE puo', altresi', richiedere alle Amministrazioni pubbliche interessate eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti, inclusi titoli autorizzativi, visure camerali, certificati di destinazione urbanistica.
  Art. 21 - Decadenza 
 
  1.  L'impresa  decade  totalmente  o   parzialmente   dal   diritto
all'utilizzo del  credito  d'imposta  ovvero  l'importo  del  credito
d'imposta prenotato e' ridotto in tutto o in parte  al  ricorrere  di
una o piu' delle seguenti circostanze: 
    a) in data antecedente al 31 dicembre del quinto anno  successivo
a quello  di  completamento  del  progetto  di  innovazione,  i  beni
agevolati  sono  ceduti  a  terzi,  destinati  a  finalita'  estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero destinati  a  strutture  produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto  all'agevolazione  anche  se
appartenenti  allo  stesso  soggetto,  nonche'  in  caso  di  mancato
esercizio  dell'opzione  per  il  riscatto  nelle  ipotesi  di   beni
acquisiti in locazione finanziaria, fatta  salva  l'applicazione,  in
quanto compatibili, delle disposizioni dell'art. 1, commi  35  e  36,
della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  in  materia  di  investimenti
sostitutivi; 
    b) fino al 31 dicembre del quinto anno  successivo  a  quello  di
completamento del  progetto  di  innovazione,  non  e'  mantenuto  il
livello di riduzione dei consumi energetici conseguito  dal  progetto
di innovazione; 
    c) mancata entrata in esercizio dei beni di cui all'art. 7, entro
un anno dalla data  di  completamento  del  progetto  di  innovazione
individuata sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 4; 
    d) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita',  fino  alla
data di trasmissione da parte del GSE  della  comunicazione  relativa
all'importo del credito d'imposta utilizzabile  in  compensazione  ai
sensi dell'art. 12, comma 7,  ovvero  documentazione  irregolare  per
fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; 
    e) false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura di cui
al presente decreto, comprese quelle relative  alla  sussistenza  dei
requisiti previsti dall'art. 15, comma 7 e dall'art. 17, comma 3; 
    f)  mancato  rispetto  delle  disposizioni   sul   cumulo   delle
agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento; 
    g) mancato rispetto delle previsioni  relative  al  rispetto  del
principio DNSH; 
    h) mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare
l'effettivo sostenimento  e  la  corretta  determinazione  dei  costi
agevolabili e del relativo credito d'imposta; 
    i) impossibilita' di effettuare i controlli per cause  imputabili
ai soggetti beneficiari; 
    l) altre violazioni o inadempimenti da cui consegua l'inesistenza
ovvero la non spettanza, anche parziale, del credito d'imposta. 
 Art. 22  - Recupero 
 
  1. Nel caso in cui all'esito  dei  controlli  di  cui  all'art.  20
nonche' delle verifiche documentali e in situ di cui all'art. 22  del
regolamento (UE) 2021/241 sia rilevata  l'indebita  fruizione,  anche
parziale, del credito d'imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne
da' comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando i  presupposti,
i mezzi di prova e  le  ragioni  giuridiche  della  decadenza  per  i
conseguenti atti di recupero  del  relativo  importo,  maggiorato  di
interessi e sanzioni. 
  2. Al verificarsi della causa di decadenza prevista  dall'art.  21,
comma 1, lettera a), non  si  provvede  al  recupero  di  sanzioni  e
interessi, se entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta
sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si  verificano  le
suddette ipotesi l'impresa ha provveduto al riversamento diretto  del
maggior credito d'imposta utilizzato in compensazione. 
  3. Le modalita'  delle  comunicazioni  del  GSE  all'Agenzia  delle
entrate  di  cui  al  presente  articolo  sono   disciplinate   nella
convenzione di cui all'art. 20. 
  Art. 23  - Trattamento dei dati personali 
 
  1. I dati personali di  cui  il  Ministero  e  il  GSE  vengano  in
possesso in occasione del presente  procedimento  sono  trattati  nel
rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  nonche'
ai sensi della disciplina  del  regolamento  (UE)  2016/679  e  delle
disposizioni contenute nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241. 
  2.  I  soggetti  che  intendono  fruire  del  credito  di   imposta
disciplinato dal presente decreto sono tenuti a prendere visione,  in
sede    di    presentazione    della    comunicazione     preventiva,
dell'informativa sul trattamento dei dati  personali  pubblicata  nel
sito internet del GSE. 
 Art. 24 - Disposizioni finali   
1. Con provvedimento del direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero, da adottare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet istituzionale del Ministero, sono individuati i termini a decorrere dai quali le imprese possono attivare la procedura prevista dal presente decreto. 2. La chiusura dei termini per la presentazione delle comunicazioni dirette alla prenotazione del credito d'imposta e' disposta con provvedimento del medesimo direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, tenuto conto delle risorse disponibili e della necessita' di assicurare il rispetto delle disposizioni pertinenti al presente intervento previste per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 3. Dei provvedimenti direttoriali previsti ai commi 1 e 2 e' data pubblicita' nei siti internet istituzionali del Ministero e del GSE, nella piattaforma Incentivi.gov.it e nel portale Italia Domani. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero e nel portale Italia Domani. Le informazioni rilevanti in merito al presente intervento sono pubblicate nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it. Dell'adozione del presente decreto e' dato, altresi', avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 24 luglio 2024 Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1214 __________ Avvertenza: Per la consultazione degli allegati facenti parte del decreto si rimanda al sito web istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.
 

Legge 21.2.2025 n.15 - Decreto Milleproroghe 

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - Serie Generale del 27 dicembre 2024, n. 302

Decreto legge|| n. 202

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 21.02.2025, n. 15 con decorrenza dal 25.02.2025.

Articolo 13

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy

1-quinquies. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024". (1)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L. 21.02.2025, n. 15 con decorrenza dal 25.02.2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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