Circolare dello Studio Rev. 22.2.2025
LINK DEL MINISTERO CON TUTTA LA NORMATIVA
NEWS
4893 Transizione 5.0 - Cumulabilità (IlSole24Ore - 27/2/2025)
4662 - Transizione 5.0, pubblicate altre faq (aggiornamento del 21 febbraio 2025)
Le modifiche introdotte con la legge 30 dicembre 2024 n.207 (legge di Bilancio 2025)
Industria 5.0: incentivi alle imprese entro giugno
4802 - Fotovoltaico, più sarà potente l’impianto meno sarà il tax credit 5.0 (ItaliaOggi - 3/5/2024)
Legge 21.02.2025 nr.15 - Milleproroghe - Ammessi gli investimenti a partire dall'1.1.2024
Commi 427-429 dell'art. 1 legge n.207 del 30/12/2024 (legge di bilancio 2025)
Decreto 24 luglio 2024 - Decreto attuativo
Decreto legge 2 marzo 2024 nr.19, art.38 (aggiornato con la legge di bilancio 2025)
Decreto legge 2 marzo 2024 nr.19 art.38
Commi 427-429 dell'art. 1 legge n.207 del 30/12/2024 (legge di bilancio 2025)
Scheda di lettura (atto parlamentare)
DECRETI MINISTERIALI
Con Il decreto interministeriale del 24 luglio 2024 sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.
Presentazione della domande
Il decreto direttoriale 6 agosto 2024 ha disposto l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica «Transizione 5.0», accessibile dal sito del Gestore dei Servizi energetici (GSE), per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Completamento dei lavori
Il decreto direttoriale 11 settembre 2024 ha disposto l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre 2024 della piattaforma informatica sul sito del Gestore dei Servizi energetici (GSE) per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione.
CIRCOLARE OPERATIVA DEL 16 AGOSTO 2024
Il 16 agosto 2024 è stata Pubblicata sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la Circolare Operativa “Transizione 5.0”, il cui scopo è fornire chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.
4802 - Fotovoltaico, più sarà potente l’impianto meno sarà il tax credit 5.0 (ItaliaOggi - 3/5/2024)
Bonus 5.0 solo se autorizzato (ItaliaOggi 2 marzo 2024)
APPROFONDIMENTI
Fotovoltaico e autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
Utilizzo del credito di imposta
Beni completamente ammortizzati da almeno 24 mesi
Decreto legge 2 marzo 2024 nr.19, art.38 (aggiornato con la legge di bilancio 2025)
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (24G00035)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (in S.O. n. 19, relativo alla G.U. 30/04/2024, n. 100). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2024)
Art. 38
b) le spese per la formazione del personale previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e alla lettera a) del presente comma e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.
. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza. ((16))
Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.
. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive
La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 428) che "Le disposizioni di cui al comma 427 integrano e modificano le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024".
Decreto legge 2 marzo 2024 nr.19, art.38 (QUESTO TESTO E' STATO POI AGGIORNATO CON LA LEGGE DI BILANCIO 2025)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19
Testo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2024), coordinato con la legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).». (24A02201) (GU Serie Generale n.100 del 30-04-2024 - Suppl. Ordinario n. 19)
Articolo 38
Transizione 5.0
1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, è istituito il Piano Transizione 5.0.
2.(SONO AMMESSE TUTTE LE IMPRESE, NON E' QUINDI UN AIUTO DI STATO) A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, (INVESTIMENTI 2024 e 2025) che negli anni 2024 e 2025 effettuano (SOLO BENI NUOVI DI FABBRICA) nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua (LA FINALITA' E' IL RISPARMIO ENERGETICO) una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, (L'AGEVOLAZIONE E' UN CREDITO D'IMPOSTA) un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.
3. (SOGGETTI ESCLUSI) Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e (DURC) al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
4. (BENI AGEVOLABILI) Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli (AMMESSI I SOLI BENI INDUSTRIA 4.0) allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, (RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI) si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e auto consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:
a) (AMMESSI I BENI FINALIZZATI ALL'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e ((c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11)). Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli ((di cui alle citate lettere b) e c))) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) ((del comma 1)) del medesimo articolo 12;
b) (FORMAZIONE DEL PERSONALE) le spese per la formazione del personale previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 ((e alla lettera a) del presente comma)) e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attivita' formative siano erogate da soggetti esterni individuati ((con il decreto)) del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalita' ivi stabilite.
6. (BENI NON AGEVOLABILI) Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del ((regolamento (UE) 2020/852)) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:
a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
7. (IMPORTO DELL'AGEVOLAZIONE) Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro ((,)) e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. (AMMESSO IL LEASING) Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
8. (INCREMENTO DELL'AGEVOLAZIONE) La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 è rispettivamente aumentata:
a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4.
9. (COME SI CALCOLA LA RIDUZIONE DEI CONSUMI) La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.
10. (MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA) Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, (COMUNICAZIONE EX ANTE AL GSE) in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11((, lettera a),)) unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Ai fini dell'utilizzo del credito, (COMUNICAZIONI PERIODICHE AL GSE) l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 17. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. (COMUNICAZIONE EX POST AL GSE) L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente comma con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. (E' RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE DI UN VALUTATORE INDIPENDENTE) Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, (DOVRA' ESSERE PUBBLICATO UN DECRETO) secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
((11-bis. Con il decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialita', onorabilita' e professionalita', dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:
a) gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
b) le societa' di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.))
((11-ter. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attivita' svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.))
12. (PER LE PMI E' RICONOSCIUTO UN CREDITO DI € 10.000,00 PER LA CERTIFICAZIONE) Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7.
13. (MODALITA' DI UTILIZZO) Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena il rifiuto dell'operazione di versamento. (L'IMPORTO NON COMPENSATO ENTRO IL 31.12.2025 VIENE RATEIZZATO NEI CINQUE ANNI SUCCESSIVI) L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (NON E' TASSATO) Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
14.(VINCOLO SUI BENI) Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
15. (CERTIFICAZIONE DEL REVISORE) Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. (TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI ALL'INVESTIMENTO DEVONO CONTENERE IL RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA AGEVOLATA) A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell' International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.
16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonche' della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l'Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui ((nell'ambito dei controlli di cui al primo periodo nonche' delle verifiche)) documentali e in situ di cui ((all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,)) svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE ne da' comunicazione all'Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE ((e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14)) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
17. (DOVRA' ESSERE PUBBLICATO UN DECRETO ATTUATIVO) Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni ((dalla data di entrata in vigore)) del presente decreto((, sono stabilite)) le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:
a) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute;
b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9; e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
((b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5;))
c) alle procedure di fruizione del credito d'imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;
e) all'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialita', onorabilita' e ((professionalita' dei)) soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonche' alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;
f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;
g) alle modalita' con le quali e' effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformita' all'allegato VI del ((regolamento (UE) 2021/241)) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
18. (CUMULABILITA) Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (, del 12 febbraio 2021))
19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l'attività di monitoraggio e controllo sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma è altresì funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonché alle gestione e monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la competitività e l'autonomia tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonché a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy.
20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al comma 11 lett. b) e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di cui al comma 17 relative alla rendicontazione dell'investimento e al credito di imposta spettante, all'effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli istanti, nonché ai controlli di cui al comma 16 sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese ((e del made in Italy)) e con l'Agenzia delle Entrate, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45 milioni.
21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 “Transizione 5.0” finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.».
Commi 427-429 dell'art. 1 legge n.207 del 30/12/2024 (Legge di Bilancio 2025)
427. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
credito d'imposta puo' essere riconosciuto, in alternativa alle
imprese, alle societa' di servizi energetici (ESCo) certificate da
organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso
l'azienda cliente»;
b) al comma 5, lettera a), le parole: «Gli investimenti in
impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c)
concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un
importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del
loro costo» sono sostituite dalle seguenti: «Gli investimenti in
impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e
c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per
un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e
150 per cento del loro costo»;
c) al comma 7, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 35 per cento del
costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e
nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti
oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi
ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa
beneficiaria»;
d) al comma 8, lettera a), le parole: «al 40 per cento, 20 per
cento e 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 40 per
cento e al 10 per cento»;
e) al comma 8, lettera b), le parole: «al 45 per cento, 25 per
cento e 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 45 per
cento e al 15 per cento»;
f) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le
societa' di locazione operativa il risparmio energetico conseguito
puo' essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura
o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa,
del locatario»;
g) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui
al comma 9, gli investimenti in beni di cui all'allegato A annesso
alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un
miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di
quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in
sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche
analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di
presentazione della comunicazione di accesso al beneficio,
contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura
produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento,
rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta
ferma la possibilita' di dimostrare una contribuzione al risparmio
energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.
9-ter. La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni
caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il
tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy
Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno
a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi
energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio
nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una
riduzione dei consumi energetici dei processi interessati
dall'investimento non inferiore al 5 per cento»;
h) al comma 18: (CUMULABILITA')
1) al primo periodo, le parole: «, nonche' con il credito
d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162» sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 13,
ultimo periodo»;
3) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il credito
d'imposta e' cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al
periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona
economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica di cui agli articoli
16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e nella Zona
logistica semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-legge
7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
luglio 2024, n. 95»;
4) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito
d'imposta e' cumulabile con ulteriori agevolazioni previste
nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a
condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei
singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall'applicazione
del presente comma non puo' in ogni caso discendere il riconoscimento
di un beneficio superiore al costo sostenuto».
428. Le disposizioni di cui al comma 427 integrano e modificano le
corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy emanato in attuazione dell'articolo 38,
comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e si applicano a
tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
429. La possibilita' di fruizione del credito d'imposta con le
nuove aliquote di cui al comma 427, lettere d) ed e), in relazione ai
progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024
fino alla data di entrata in vigore della presente legge e'
subordinata all'invio di apposita comunicazione del Gestore dei
servizi energetici - GSE Spa sulla base della disponibilita' delle
risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 38,
comma 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Il Piano Transizione 5.0 è realtà,
debutto ufficiale con il Decreto Pnrr
Il credito d’imposta introdotto per favorire la digitalizzazione e la svolta green delle imprese residenti, spetta a prescindere dalla dimensione dell’azienda e dal regime adottato
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 52, serie generale, del 2 marzo 2024, del Dl n. 19/2024 e delle disposizioni attuative del Pnrr in esso contenute, via libera anche al nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in relazione al “Piano transizione 5.0”. La finalità della misura è sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.
L’agevolazione è disciplinata dall’articolo 38 del decreto legge.
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa. La norma elenca nel dettaglio i casi di esclusione, tra questi lo stato di liquidazione volontaria o coatta dell’azienda.
Il bonus è riconosciuto per i nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a patto che le innovazioni realizzate comportino una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva di almeno il 3%, che sale al 5% se calcolata sul processo programmato per l’investimento. In particolare, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e strumentali nuovi indicati nell’allegato A e nell’allegato B alla legge n. 232/2016. Il decreto specifica nel dettaglio le caratteristiche degli ulteriori beni che consentono di accedere al beneficio.
Rientrano nel credito d’imposta, tra l’altro, entro determinati limiti, le spese per la formazione del personale, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per l’attuazione della transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. La condizione è che la formazione sia effettuata da soggetti esterni all’impresa, individuati con decreto del ministro delle imprese e del made in Italy.
Il decreto specifica inoltre che il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente.
Il bonus è pari al:
- 35% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 15% della spesa per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 5% della spesa, per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di costi ammissibili per anno per ciascuna impresa beneficiaria.
Il tax credit aumenta e può arrivare fino al 40% e 45% in caso di una riduzione dei consumi energetici sia superiore al 6% e al 10%. Il risparmio è calcolato su base annua in relazione all’esercizio precedente, per le nuove imprese si tiene conto dei consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.
Per accedere al credito d’imposta occorre inviare richiesta telematica utilizzando il modello standardizzato messo disposizione dal Gestore dei servizi energetici (Gse) e la documentazione prescritta (comma 11 dell’articolo 38), insieme a una comunicazione riguardante la descrizione e il costo del progetto di investimento.
Il Gse, controllata la documentazione, invia al Mimit l’elenco delle imprese che possono fruire dell’agevolazione e l’importo prenotato.
Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, trascorsi cinque giorni dall’invio dell’elenco dei beneficiari della misura da parte del Gse all’Agenzia.
L’eventuale residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi in cinque quote annuali di pari importo.
Un decreto che sarà adottato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, stabilirà le modalità attuative del credito d’imposta.
AGEVOLAZIONE (Scheda di lettura)
FOTOVOLTAICO e AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
La norma sulle rinnovabili
5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12;
Le agevolazioni previste
7. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
8. La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 è rispettivamente aumentata:
a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4.
9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.
.....
Considerazioni:
- Sono ammessi puchè venga realizzato un progetto di innovazione che contempli l’acquisizione di beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa previsto negli allegati A e B annessi alla legge 232/2016 (industria 4.) , interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e che permettano di ottenere un risparmio energetico significativo e dimostrabile;
- Non è prevista una soglia minima dell'investimento;
- Sono esclusi gli impianti a biomasse;
- Non possono presentare domanda le imprese che intendono vendere l'energia in rete;
- Sono agevolabili i soli pannelli fotovoltaici prodotti nell'UE;
- (Il sole 24 ore - 8/3/2024) - La misura del tax credit 5.0 fissata per gli altri investimenti (fino a un massimo del 45%) si applica anche agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. Fanno eccezione gli impianti fotovoltaici del secondo e terzo tipo citati (efficienza almeno pari al 23,5 e al 24%) che concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari rispettivamente al 120% e al 140%del costo. In quest’ultimo caso, l’incentivo sull’investimento in fotovoltaico può raggiungere il 63 per cento.
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SCHEDA DI LETTURA (atti parlamentari)
UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA
- Il risparmio energetico non può essere autocertificato ma deve essere attestato da un soggetto terzo;
- Prima degli investimenti è necessario effettuare una comunicazione al GSE
- Durante l'investimento deve essere comunato al GSE lo stato di avanzamento
- L'ultimazione degli investimenti deve essere comunicata al GSE
- Deve essere acquisita una certificazione dei risparmi energetici da un tecnico esterno
- Deve essere acquisita una certificazione di un revisore contabile che attesti l'effettività della spesa
- Può essere utilizzato "decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025"
- Può essere utilizzato entro il 31/12/2025 (non sono quindi previste le tre quote come il credito d'imposta Industria 4.0), la parte eccedente è utilizzabile in cinque quote annuali
Non è soggetto:
- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari ad € 250.000,00 (art.1 comma 53 della l.244/2007)
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2mln di euro (art.34 della L. 244/2000);
- al divieto di compensazione dei crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore ad € 1.500,00 (art.31 del DL 78/2010)
ASSONIME (audizione alla camera nr.5/2024)
Per essere utilizzato entro il 31/12/2025 sembra che sia necessaria anche l'interconnessione.
CALCOLO DEL RISPARMIO ENERGETICO
La norma
9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.
IlSole24Ore 15.3.2024
Approfondimento sullo "Scenario controfattuale".
La norma sembrerebbe escludere le imprese che intendono realizzare investimenti che non sono relativi a processi già in azienda.
VINCOLO SUI BENI (Meccanismo di recapture per i 5 anni successivi)
14.(VINCOLO SUI BENI) Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
Considerazioni
Nel caso di sostituzione degli investimenti viene riconosciuta l'applicabilità della disciplina di cui all'art.1 comma 35 e 36 della L. 205/2017.
35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30 e di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel
corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si
verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto
dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote
del beneficio, cosi' come originariamente determinate, a condizione
che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale
nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a
quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le
caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione
secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 11
dicembre 2016, n. 232.
36. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento
sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione
del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni
previste alle lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del
beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo
del nuovo investimento.
IL SOLE 24 ORE 13 MARZO 2024
Il decreto legge dovrà essere convertito, quindi potrebbero esserci delle modifiche.
Dagli atti parlamentari (dossier e schede di lettura) risulta la retroattività all'1.1.2024, per i documenti già emessi sorgerebbe il problema della dicitura (che potrebbe comunque essere risolto come già fatto per il credito d'imposta Industria 4.0)
Cosa si intende per struttura produttiva ?
BONUS 5.0 SOLO SE AUTORIZZATO (ItaliaOggi 2.3.2024)
Il governo abbandona la logica dell'incentivo automatico. Un iter veglia sulla concessione.
LE MODIFICHE INTRODOTTE CON LA LEGGE 30 dicembre 2024, n.207 (Legge di Bilancio 2025)
La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), commi 427-429, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l'ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio.
In particolare, la norma ha esteso le possibilità di cumulo dell'agevolazione, consentendo la cumulabilità con il credito d'imposta ZES e rimuovendo il vincolo di cumulabilità con le sole misure basate su risorse nazionali. È stata pertanto introdotta la possibilità di cumulo con tutte le agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
La legge ha inoltre modificato gli scaglioni di investimento, unificando le prime due fasce (fino a 2,5 milioni e da 2,5 a 10 milioni di euro) in un unico scaglione che comprende gli investimenti fino a 10 milioni di euro, al quale si applicano le aliquote del 35%, 40% e 45% precedentemente previste per la sola prima fascia.
Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, la norma ha ridefinito lo schema delle maggiorazioni, introducendo una maggiorazione del 30% per l'acquisto di pannelli fotovoltaici con moduli di tipo a) e incrementando al 40% e al 50% le maggiorazioni per i pannelli fotovoltaici con moduli di tipo b) e c).
Sono state inoltre introdotte due rilevanti semplificazioni procedurali:
- per la sostituzione di macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento, è stata prevista l'esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici, ferma restando la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore;
- per i beni 4.0 acquisiti tramite contratto EPC (Energy Performance Contract) con una ESCo, è stato stabilito il riconoscimento automatico dell'efficientamento energetico previsto con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici.
Le suddette modifiche trovano applicazione anche per le procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge.
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 24 luglio 2024Attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
recante le modalita' attuative del Piano Transizione 5.0. (24A04160)
(GU n.183 del 6-8-2024) Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»:
a) il Ministero delle imprese e del made in Italy;
b) «GSE»: il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.;
c) «calore di processo»: calore destinato ad usi differenti da
riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria;
d) «consumi energetici»: energia derivante dai combustibili e
dai vettori energetici utilizzati, comprensiva di quella autoprodotta
da fonti rinnovabili, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio
tramite i coefficienti di conversione definiti dalla circolare del
Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2014;
e) «credito d'imposta prenotato»: importo del credito d'imposta
potenzialmente spettante, nei limiti delle risorse previste dal comma
21, dell'art. 38, del decreto-legge n. 19 del 2024;
f) «data di fine lavori»: l'installazione di tutte le macchine
e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l'ultimazione delle opere
civili funzionali all'esercizio dell'impianto di cui all'art. 7 in
conformita' con il progetto autorizzato, con particolare riferimento
alla potenza e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi
incluse, per gli impianti di generazione di energia elettrica, le
opere necessarie per gli apparati di misura e di connessione alla
rete, come comunicata al Gestore di Rete ai sensi degli articoli 10.6
e 10.6-bis della deliberazione dell'ARERA ARG/elt 99/08, recante il
«Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la
connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi
degli impianti di produzione di energia elettrica - Testo integrato
delle connessioni attive - TICA»;
g) «dimensionamento degli impianti»: potenza massima
installabile in base alle caratteristiche di producibilita'
dell'impianto stesso (ore equivalenti);
h) «DNSH»: il principio «Do no significant harm» di non
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali definito
all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un
quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica
del regolamento (UE) 2019/2088;
i) «energia da fonti rinnovabili»: energia rinnovabile, ad
eccezione delle biomasse, proveniente da fonti di energia non
fossili, quale energia eolica, solare fotovoltaica, geotermica,
energia idraulica rinnovabile, energia dell'ambiente, energia
mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina;
l) «flussi di fonte»: tipo specifico di combustibile, materia
prima o prodotto il cui consumo o produzione da' origine a emissioni
di gas a effetto serra a partire da una o piu' fonti di emissione
ovvero tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto
contenente carbonio di cui si tiene conto nel calcolo delle emissioni
di gas a effetto serra mediante la metodologia di bilancio di massa,
secondo le definizioni di cui all'art. 3, paragrafo 4, del
regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19
dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle
emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento
(UE) n. 601/2012 della Commissione;
m) «imprese di nuova costituzione»: le imprese attive da meno
di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione ovvero
quelle che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da
meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione;
n) «SPID»: il sistema unico di accesso con identita' digitale
ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei
privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all'art. 64 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del «Codice
dell'amministrazione digitale» (CAD);
o) «piattaforma informatica Transizione 5.0» ovvero
«piattaforma informatica»: il sistema telematico per la gestione
della misura prevista dal presente decreto, disponibile nell'apposita
sezione «Transizione 5.0» del sito internet del GSE (www.gse.it);
p) «punto di prelievo (POD)»: codice alfanumerico che
identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene
consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale;
q) «risparmio energetico» ovvero «riduzione dei consumi
energetici»: la differenza, in termini di energia primaria (espressa
in Tonnellate Equivalenti Petrolio - TEP), dei consumi energetici
annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in
beni materiali e immateriali nuovi di cui all'art. 6 del presente
decreto rispetto ai consumi energetici registrati nell'esercizio
precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in
relazione alla struttura produttiva o al processo interessato
dall'investimento;
r) «struttura produttiva»: sito costituito da una o piu' unita'
locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale
o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o
all'erogazione di servizi, avente la capacita' di realizzare l'intero
ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacita' di
realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi,
purche' dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e
costituente di per se' un centro autonomo di imputazione di costi;
s) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come
definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
n. L 124 del 20 maggio 2003, e dal decreto ministeriale 18 aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
n. 238 del 12 ottobre 2005;
t) «processo produttivo»: insieme di attivita' correlate o
interagenti integrate nella catena del valore - che includono
procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la
distribuzione di servizi - che utilizzano delle risorse (input del
processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in
una parte essenziale di essi (output del processo);
u) «processo interessato dall'investimento»: processo
produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici
conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali
nuovi di cui all'art. 6 del presente decreto;
v) «scenario controfattuale»: struttura produttiva o processo
interessato di imprese dello stesso settore di attivita' economica e
di analoga dimensione dell'impresa di nuova costituzione dotati, in
luogo dei beni oggetto del progetto di innovazione, di beni che
costituiscono le alternative disponibili sul mercato.
Art. 2 - Oggetto
1. Il presente decreto, con gli allegati che ne costituiscono parte
integrante, reca le modalita' attuative della disciplina di cui
all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce
il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d'imposta alle
imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive
ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di
innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Art. 3 - Soggetti beneficiari
1. Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel
territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e
dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.
2. Sono escluse dal beneficio le imprese:
a) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuita'
aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa
e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ai sensi del codice antimafia di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli
obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori.
Art. 4 - Progetti di innovazione
1. Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati
dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad
oggetto investimenti effettuati in uno o piu' beni materiali e
immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli
allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni
di cui all'articolo 6, tramite i quali e' conseguita complessivamente
una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva
localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di
innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una
riduzione dei consumi energetici dei processi interessati
dall'investimento non inferiore al 5 per cento.
2. Nell'ambito del progetto di innovazione di cui al comma 1, sono,
altresi', agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali
all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da
fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza ai
sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione delle biomasse,
compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta, alle
condizioni di cui all'articolo 7;
b) le spese in attivita' di formazione finalizzate
all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle
tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei
processi produttivi, alle condizioni di cui all'articolo 8.
(AVVIO PROGETTO)
3. Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data
del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni
oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che
renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale
condizione si verifichi prima.
(COMPLETAMENTO PROGETTO)
4. Il progetto di innovazione si intende completato alla data di
effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in
particolare:
a) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni
materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di
cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla
data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali
previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere
dai principi contabili applicati;
b) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni
materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati
all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata
all'autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
c) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto
attivita' di formazione finalizzate all'acquisizione o al
consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la
transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data
di sostenimento dell'esame finale di cui all'articolo 8, comma 1.
5. Sono ammissibili al beneficio uno o piu' progetti di innovazione
con investimenti in una o piu' strutture produttive appartenenti al
medesimo soggetto beneficiario. I progetti di innovazione sono
ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva
interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione
agevolati, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di
cui all'articolo 12, comma 9, ovvero sono stati avviati progetti di
innovazione gia' completati e in relazione ai quali il credito
d'imposta e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 12,
comma 7. Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono
agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari
a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in
riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione,
indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo, fermo
restando quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo.
Art. 5 - Progetti di innovazione non ammissibili
1. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare
un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'art. 17 del
regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2020, fermo restando il rispetto dei requisiti
richiesti per gli investimenti di cui agli articoli 6 e 7 secondo
quanto previsto dalle schede di controllo riportate all'Allegato 3,
non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione
destinati:
a) ad attivita' e attivi direttamente connessi all'uso dei
combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione:
1) di attivita' e attivi di cui alla lettera b) per i quali
l'uso a valle di combustibili fossili e' temporaneo e tecnicamente
inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento
degli stessi senza combustibili fossili;
2) di attivi, quali veicoli agricoli e forestali, come definiti
dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i
quali l'utilizzo di combustibili fossili e' temporaneo e tecnicamente
inevitabile. L'acquisto di tali beni e' consentito solo se funzionale
al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con
motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi
regolamenti;
b) ad attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di
emissione dell'Unione europea (ETS) che generano emissioni di gas a
effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di
riferimento, ad eccezione dei progetti di innovazione che:
1) non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi
a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2
dell'attivita' d'impresa;
2) hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a
flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2
dell'attivita' d'impresa, a condizione che le emissioni dirette di
gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di
innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo
gratuito nell'esercizio di riferimento del medesimo progetto. Qualora
l'attivita' di innovazione supportata porti a emissioni di gas a
effetto serra previste al completamento del progetto che non siano
significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento,
deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui cio' non e'
possibile;
c) ad attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, ad
eccezione:
1) per le attivita' connesse agli inceneritori, degli
investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di
rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il
progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene,
sia teso ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di
scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da
residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino
un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o
un'estensione della sua durata di vita;
2) per le attivita' connesse agli impianti di trattamento
meccanico biologico, degli investimenti in impianti di trattamento
meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione,
potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare
l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei
rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella
digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i medesimi
progetti non determinino un aumento della capacita' di trattamento
dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;
d) ad attivita' nel cui processo produttivo venga generata
un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti
speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della
Commissione del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo
termine potrebbe causare un danno all'ambiente, ad eccezione dei
progetti di innovazione che:
1) non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi
generati per unita' di prodotto;
2) generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle
operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R12 e
da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C nella parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3) sono volte a siti industriali che non producono piu' del 50
per cento in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo
smaltimento, ad eccezione dell'operazione di incenerimento come
definita alla voce D10 dell'allegato B nella parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
4) sono inerenti a siti industriali che negli ultimi cinque
anni hanno comunicato per non piu' di due annualita' il superamento
dei limiti previsti nell'ambito della produzione di rifiuti
pericolosi nell'ambito della Comunicazione «Pollutant Release and
Transfer Registers» (PRTR).
2. Non si considerano, altresi', progetti di innovazione
ammissibili al beneficio, i progetti di investimento in beni
gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a
tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta
e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento
dei rifiuti se:
a) l'effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento
degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente;
b) sono previsti meccanismi, incluso l'adeguamento del
corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, o la
contribuzione del soggetto concedente, che sterilizzano il rischio
economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi.
Art. 6 - Beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11
dicembre 2016, n. 232
1. Nell'ambito degli investimenti di cui all'art. 4, comma 1, sono
agevolabili gli investimenti in:
a) beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di
cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi
al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di
fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal
citato allegato;
b) beni immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di
cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi i
software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell'ambito
del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in
sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti
che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei
consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o
introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la
raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla
sensoristica IoT di campo («Energy Dashboarding»).
2. Ai fini dell'individuazione degli investimenti agevolabili si
applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1053, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alla non
ammissibilita' degli investimenti:
a) nei beni indicati all'art. 164, comma 1, del TUIR;
b) nei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31
dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 2 febbraio 1989,
recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali,
stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento;
c) nei fabbricati e nelle costruzioni;
d) nei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre
2015, n. 208.
Art. 7 - Beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti
rinnovabili destinata all'autoconsumo
1. Nell'ambito degli investimenti di cui all'art. 4, comma 2,
lettera a), localizzati sulle medesime particelle catastali su cui
insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle
catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete
elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e
riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di
cui all'art. 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona
di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili
le spese relative a:
a) i gruppi di generazione dell'energia elettrica;
b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della
rete elettrica, nonche' i misuratori dell'energia elettrica
funzionali alla produzione di energia elettrica;
c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata
esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con
elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia
elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata
come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia
rinnovabile ai sensi della delibera ARERA ARG/elt 104/11;
d) i servizi ausiliari di impianto; e) gli impianti per lo
stoccaggio dell'energia prodotta.
2. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili di cui al comma 1 e' determinato
considerando una producibilita' massima attesa non eccedente il 105
per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva,
determinato come somma dei consumi medi annui, registrati
nell'esercizio precedente alla data di avvio del progetto di
innovazione, di energia elettrica e degli eventuali consumi
equivalenti associati all'uso diretto di energia termica o di
combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso
della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori
di conversione di cui all'Allegato 1. Il dimensionamento degli
impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e'
determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di
processo.
3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma
1, lettere a), b) e d), e' calcolato in euro/kW secondo i parametri
previsti all'Allegato 1 al presente decreto. Le spese per l'acquisto
e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica
prodotta di cui al comma 1, lettera e), sono agevolabili fino ad un
importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh. Per gli impianti di
produzione di energia termica da fonti rinnovabili il costo massimo
ammissibile delle spese di cui al comma 1, lettere da c) a e), e'
calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all'Allegato 1 al
presente decreto.
4. Con riferimento all'autoproduzione di energia da fonte solare
finalizzata all'autoconsumo, sono agevolabili esclusivamente gli
investimenti in impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro
di cui all'art. 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che
rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al
comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo art. 12. Ferme restando le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, le spese relative agli
investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle
predette lettere b) e c), concorrono a formare la base di calcolo del
credito d'imposta per un importo pari rispettivamente al 120 per
cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del
registro istituito con l'art. 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023,
n. 181, i moduli agevolabili sono individuati sulla base di apposita
attestazione rilasciata dal produttore comprovante il rispetto dei
requisiti di carattere tecnico e territoriale di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), del medesimo art. 12.
(FONTI RINNOVABILI - ENTRATA IN FUNZIONE)
5. I beni di cui al presente art. entrano in esercizio entro un
anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.
Art. 8 Attivita' di formazione
1. Nell'ambito delle spese di cui all'art. 4, comma 2, lettera b),
sono agevolabili le spese per attivita' di formazione del personale,
erogate da soggetti esterni all'impresa, con riferimento a percorsi
di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalita' a distanza,
che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del
risultato conseguito.
2. Sono abilitati all'erogazione delle attivita' di formazione di
cui al presente decreto:
a) i soggetti accreditati per lo svolgimento di attivita' di
formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui
l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
b) le universita', pubbliche o private, ed enti pubblici di
ricerca;
c) i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali
secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio
2001;
d) i soggetti in possesso della certificazione di qualita' in
base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37;
e) i centri di competenza ad alta specializzazione di cui
all'art. 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
f) gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence
selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla
decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall'art. 16 del
regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
g) gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
3. Al fine di acquisire o consolidare le competenze nelle
tecnologie rilevanti per la transizione energetica e digitale dei
processi produttivi, i percorsi di formazione di cui al comma 1
prevedono lo svolgimento di uno o piu' moduli negli ambiti formativi
individuati nell'Allegato 2 a condizione che, nel medesimo percorso,
sia incluso:
a) almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra
quelli individuati nell'Allegato 2 alle lettere da A1 ad A4 per le
competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica
dei processi produttivi;
b) almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra
quelli individuati nell'Allegato 2 alle lettere da B1 a B4 per le
competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale dei
processi produttivi.
4. Alle condizioni e secondo le modalita' previste dal presente
art., sono agevolabili nel limite del 10 per cento degli investimenti
effettuati nei beni di cui agli articoli 6 e 7, e in ogni caso nel
limite massimo di spesa di 300.000 euro:
a) le spese relative ai formatori;
b) i costi di esercizio relativi a formatori nonche' al personale
dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti
alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione,
quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza
diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle
attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il
progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse
dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con
disabilita';
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di
formazione;
d) le spese di personale dipendente, nonche' dei titolari di
impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese
generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno
seguito la formazione.
5. Le spese relative al personale dipendente sono ammissibili
limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di
formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di
ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei
ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilita' aggiuntive,
delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle
giornate di formazione svolte, nonche' delle eventuali indennita' di
trasferta erogate al lavoratore in caso di attivita' formative svolte
fuori sede. Le spese relative ai titolari di impresa e soci
lavoratori sono ammissibili limitatamente al costo aziendale medio
riferito alle ore o alle giornate di formazione del personale
dipendente impiegato come discente in percorsi di formazione oggetto
del medesimo progetto di innovazione.
Art. 9 - Riduzione dei consumi energetici
1. La riduzione dei consumi energetici di cui all'art. 4, comma 1,
e' calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali
conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni
materiali e immateriali nuovi di cui all'art. 6 con i consumi
energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del
progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al
processo interessato dall'investimento. La riduzione dei consumi
energetici e' calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio
reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e
alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni
energetiche, operata attraverso l'individuazione di indicatori di
prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva
ovvero del processo interessato dall'investimento.
2. La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 1 e'
calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva
nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto
investimenti in piu' di un processo produttivo.
3. Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati
per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi
all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di
innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso
l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.
4. Per le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i
prodotti e servizi resi da almeno sei mesi dall'avvio del progetto di
innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta
ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all'esercizio
precedente a quello di avvio del progetto di innovazione secondo
quanto previsto dai commi 1 e 3, la riduzione dei consumi e'
calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di
attivita', riproporzionati su base annuale.
5. Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici
relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di
investimento sono determinati tramite:
a) la determinazione dello scenario controfattuale individuando,
rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'art. 6, almeno
tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati
membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei
cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di
innovazione;
b) la determinazione della media dei consumi energetici medi
annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla
base di quanto previsto alla lettera a);
c) la determinazione del consumo della struttura produttiva
ovvero del processo interessato dall'investimento come somma dei
consumi di cui alla lettera b).
Art. 10 - Misura del beneficio
1. Il credito d'imposta e' determinato sulla base delle spese
agevolabili per gli investimenti di cui agli articoli da 6 a 8 e
della riduzione dei consumi energetici conseguita, alle condizioni
previste dall'art. 9, nell'ambito di ciascun progetto di innovazione:
a) nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di
investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 15 per cento
del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e
fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 5 per cento del costo,
per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al
limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel
caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva
localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o,
in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi
interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento,
conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all'art. 6 del
presente decreto;
b) nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di
investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 20 per cento
del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e
fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 10 per cento del costo,
per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al
limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel
caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva
localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in
alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi
interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita
tramite gli investimenti nei beni di cui all'art. 6 del presente
decreto;
c) nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di
investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 25 per cento
del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e
fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 15 per cento del costo,
per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al
limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel
caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva
localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in
alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi
interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita
tramite gli investimenti nei beni di cui all'art. 6 del presente
decreto.
2. Fermo restando il limite massimo complessivo di spese
agevolabili di cui all'art. 4, comma 5, il beneficio e' aumentato di:
a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le
spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di
certificazione di cui all'art. 15;
b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai
soggetti di cui all'art. 3 non obbligati per legge alla revisione
legale dei conti, per adempiere all'obbligo di certificazione di cui
all'art. 17.
3. Nel caso di progetti di innovazione che prevedono investimenti
superiori al limite di cui all'art. 4, comma 5, il credito d'imposta
e' riconosciuto sulla base del limite massimo complessivo di costi
ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto
beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di
innovazione. La misura del beneficio riconosciuto e' calcolata sulla
base della riduzione dei consumi energetici della struttura
produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa,
della riduzione dei consumi energetici dei processi interessati
dall'investimento, conseguita dal progetto di innovazione, tramite
gli investimenti nei beni di cui all'art. 6, indipendentemente
dall'ammontare delle spese agevolate, in ogni caso, non superiori a
50.000.000 di euro annui. Il credito d'imposta e' subordinato al
completamento dell'intero progetto di innovazione.
4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
nonche' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del TUIR.
Art. 11 - Cumulo
1. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni
finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche delle
disposizioni di cui all'art. 10, comma 4, non porti al superamento
del costo sostenuto.
2. Il credito d'imposta non e' cumulabile, in relazione ai medesimi
costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni
nuovi strumentali di cui all'art. 1, commi 1051 e seguenti, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' con il credito d'imposta per
investimenti nella Zona economica speciale (ZES unica - Mezzogiorno)
di cui agli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 19 settembre
2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 162 e nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui
all'art. 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
3. Al verificarsi di una delle cause previste dall'art. 12, comma
9, resta salva la facolta' di accesso al credito d'imposta di cui
all'art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, previa comunicazione di completamento degli investimenti di cui
all'art. 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. Gli obblighi
previsti dall'art. 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, in relazione alle fatture e agli altri documenti relativi
all'acquisizione dei beni agevolati si intendono assolti con il
rispetto degli obblighi di cui all'art. 20, comma 3, del presente
decreto.
Art. 12 - Procedura per l'accesso al credito d'imposta
1. Per l'accesso al beneficio, al fine di assicurare il rispetto
del limite di spesa di cui all'art. 38, comma 21, del decreto-legge
n. 19 del 2024 pari, per il riconoscimento del credito di imposta, a
1.039.500.000 di euro per l'anno 2024, 3.118.500.000 di euro per
l'anno 2025 e 415.800.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al
2030, ferma restando la spesa complessivamente autorizzata di cui al
citato comma 21 e per garantire il monitoraggio delle risorse
disponibili, l'impresa trasmette una comunicazione preventiva
rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le
informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il
progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di
completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare,
l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante, nonche'
l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti all'art.
18. La comunicazione preventiva e' corredata, tra l'altro, dalla
certificazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera a).
2. Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la
completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonche' il
rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro cinque giorni
dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica
all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato nel limite
delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell'art. 38 del
decreto-legge n. 19 del 2024, anche a copertura parziale dell'importo
del credito d'imposta individuato dalla comunicazione preventiva,
ferma restando la successiva integrazione sino a concorrenza
dell'importo oggetto della predetta comunicazione nel caso di nuova
disponibilita' di risorse. In caso di dati non correttamente caricati
ovvero di documentazione o informazioni incomplete o non leggibili,
il GSE entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione
preventiva comunica all'impresa i dati ovvero la documentazione da
integrare nel termine di dieci giorni. Qualora la documentazione
trasmessa nei predetti termini risulti idonea a superare le carenze
riscontrate, il GSE, entro cinque giorni dalla presentazione,
comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato, nel
limite delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell'art. 38 del
decreto-legge n. 19 del 2024.
3. Nel caso di indisponibilita' delle risorse di cui al comma 21
dell'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, ferma restando la
verifica del corretto caricamento dei dati e della completezza dei
documenti e delle informazioni rese, la comunicazione preventiva si
intende in ogni caso trasmessa. Nel caso di nuova disponibilita' di
risorse, il GSE ne da' comunicazione all'impresa, la quale conferma
entro dieci giorni il contenuto della comunicazione preventiva
trasmessa. Entro cinque giorni dall'avvenuta conferma, il GSE
comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato.
4. A seguito dell'avvenuta prenotazione ed entro trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito
d'imposta prenotato ai sensi dei commi 2 e 3, l'impresa trasmette una
comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa
all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento
a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo
di acquisizione, sia degli investimenti di cui all'art. 6 sia degli
investimenti di cui all'art. 7.
5. Entro cinque giorni dalla data di presentazione della
comunicazione di cui al comma 4, il GSE, in caso di esito positivo
delle verifiche relative al corretto caricamento e alla completezza
della documentazione, trasmette all'impresa la conferma dell'importo
del credito d'imposta prenotato ovvero, nel caso di comunicazioni
dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell'importo degli
investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e
minore importo del credito d'imposta prenotato. In caso di dati non
correttamente caricati o non leggibili ovvero di documentazione o
informazioni incomplete, le integrazioni sono richieste e rese nelle
medesime modalita' e termini previste dal comma 2, secondo e terzo
periodo.
6. A seguito del completamento del progetto di innovazione ai sensi
dell'art. 4, comma 4, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026,
l'impresa trasmette apposita comunicazione di completamento
contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di
innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo
completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati
e l'importo del relativo credito d'imposta, nonche' l'attestazione
del rispetto degli obblighi previsti all'art. 18. La comunicazione di
completamento e' corredata, tra l'altro, dalla certificazione
prevista dall'art. 15, comma 1, lettera b), e dagli attestati
comprovanti il possesso della perizia di cui all'art. 16 nonche'
della certificazione di cui all'art. 17.
7. Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di
completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e
la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto
del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa
l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, che
non puo' in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta
prenotato. In caso di dati non correttamente caricati o non leggibili
ovvero di documentazione o informazioni incomplete, le integrazioni
sono richieste e rese nelle medesime modalita' e termini previste dal
comma 2, secondo e terzo periodo. Restano in ogni caso ferme le
attivita' di controllo e le cause di decadenza, nonche' i conseguenti
atti di recupero previsti dagli articoli 20, 21 e 22.
8. Le comunicazioni trasmesse dall'impresa ai sensi del presente
art., sottoscritte dal legale rappresentante, comprensive dei
relativi allegati, sono trasmesse esclusivamente in via telematica,
attraverso la piattaforma informatica «Transizione 5.0», accessibile
tramite SPID nel sito istituzionale del GSE, utilizzando i modelli e
le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili entro cinque
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
9. Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e
dei relativi allegati ovvero delle integrazioni documentali nei
termini e nelle modalita' previste dai commi da 2 a 8 del presente
art. comporta il mancato perfezionamento della procedura per la
fruizione del credito d'imposta.
10. La comunicazione preventiva di cui al comma 1 e' trasmessa in
relazione a una struttura produttiva per la quale:
a) non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione
oggetto di comunicazioni preventive gia' trasmesse, ad eccezione del
caso in cui siano intervenute cause di cui al comma 9;
b) siano stati completati progetti di innovazione oggetto della
procedura di cui al presente art. in relazione ai quali il GSE ha
comunicato l'importo del credito d'imposta utilizzabile in
compensazione ai sensi del comma 7.
11. La comunicazione di completamento di cui al comma 6 e la
comunicazione di cui al comma 4, non possono avere ad oggetto
progetti di innovazione con investimenti in beni o attivita' diversi
da quelli oggetto della comunicazione trasmessa ai sensi del comma 1.
Art. 13 - Fruizione del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta e' utilizzabile, esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui
all'art. 12, comma 7. Il credito d'imposta e' utilizzabile in una o
piu' quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello
F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025
e' utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare
del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere
l'importo del credito d'imposta oggetto della comunicazione di cui
all'art. 12, comma 7, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
2. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle
compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le
risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono
trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate
- Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.
3. Il credito d'imposta non puo' formare oggetto di cessione o
trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
4. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'art. 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e di cui all'art. 31 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
Art. 14 - Ulteriori adempimenti procedurali a carico del GSE
1. Il GSE trasmette al Ministero, almeno mensilmente e con
modalita' telematiche, l'elenco delle imprese che hanno trasmesso le
comunicazioni di cui all'art. 12 e il relativo credito prenotato,
assicurando che l'importo complessivo dei crediti d'imposta non
ecceda il limite delle risorse disponibili di cui al comma 21
dell'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024.
2. Con la medesima cadenza di cui al comma 1, il GSE comunica,
altresi', al Ministero, al Ministero dell'economia e delle finanze e
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il concorso
della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di
cambiamenti climatici, in conformita' all'Allegato VI del regolamento
(UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, tramite il
tracciamento delle risorse destinate dalle imprese agli investimenti
di cui agli articoli 6, 7 e 8 sulla base delle comunicazioni
trasmesse ai sensi dell'art. 12, al fine di individuare l'eventuale
necessita' di azioni correttive da parte del Ministero per il
conseguimento dei predetti obiettivi.
3. Il GSE rende pubblico l'importo delle risorse disponibili di cui
al comma 21 dell'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, nel limite
dei crediti d'imposta prenotati. In tutti i casi di riduzione degli
importi dei crediti d'imposta prenotati, ivi compresi i casi di cui
all'art. 12, comma 9, ovvero al verificarsi delle cause di decadenza
o recupero di cui agli articoli 21 e 22, il GSE provvede a riallocare
nella disponibilita' finanziaria della misura agevolativa le
corrispondenti risorse.
4. Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, con modalita' telematiche definite d'intesa e
preventivamente rispetto alla comunicazione di cui all'art. 12, comma
7, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo
credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' le
eventuali variazioni. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero,
con modalita' telematiche e secondo termini definiti d'intesa,
l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il
credito d'imposta, con i relativi importi.
Art. 15 - Certificazioni del risparmio energetico e requisiti dei soggetti
abilitati al rilascio
1. La riduzione dei consumi energetici di cui all'art. 9 e'
attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o
piu' valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che
rispetto all'ammissibilita' del progetto di innovazione e al
completamento degli investimenti attestino:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili
tramite gli investimenti nei beni di cui all'art. 6;
b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti
conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
2. La certificazione tecnica ex ante si compone delle informazioni
relative al progetto di innovazione riferite in particolare
all'individuazione della struttura produttiva e dei relativi
processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli
indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonche' i criteri
per la definizione dell'eventuale scenario controfattuale.
3. La certificazione tecnica ex post si compone delle informazioni
relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il
completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex
ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel
corso della realizzazione del progetto di innovazione delle
informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente
realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.
4. Le certificazioni tecniche di cui al comma 1, attestano altresi'
il rispetto delle condizioni previste dall'art. 7 commi da 1 a 4 per
gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio
d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti
rinnovabili destinata all'autoconsumo.
5. Le certificazioni tecniche di cui al comma 1 sono redatte sulla
base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito
istituzionale del GSE entro cinque giorni dall'emanazione del
presente decreto.
6. Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:
a) gli Esperti in gestione dell'energia (EGE), certificati da
organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo
accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo
professionale, nonche' i periti industriali e i periti industriali
laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni «meccanica ed
efficienza energetica» e «impiantistica elettrica ed automazione»,
con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza
energetica dei processi produttivi.
7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a dichiarare, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000, il possesso dei requisiti di professionalita' previsti
dal presente articolo, nonche', ai fini della dimostrazione del
possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialita' e onorabilita',
di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia e di non aver
riportato condanne penali.
8. Al fine di tenere indenni le imprese in caso di errate
valutazioni di carattere tecnico ovvero di non veridicita' delle
certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, i soggetti
di cui al comma 6 sono tenuti a dotarsi di idonee coperture
assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della
responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero delle
certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai
progetti di innovazione cui si riferiscono le certificazioni
garantendo all'impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei
danni eventualmente provocati dall'attivita' prestata.
Art. 16 - Perizia tecnica asseverata
1. Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli
elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre
2016, n. 232, e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale
di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e' comprovata
da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un
perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un
ente di certificazione accreditato. Gli attestati relativi alla
perizia oggetto delle comunicazioni di cui all'art. 12, sono redatti
sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito
istituzionale del GSE entro cinque giorni dall'emanazione del
presente decreto. Relativamente al settore agricolo la perizia
tecnica puo' essere rilasciata anche da un dottore agronomo o
forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario
laureato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore
a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente puo'
essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale
rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. La perizia prevista al comma 1 puo' essere rilasciata dai
medesimi soggetti di cui all'art. 15 qualora in possesso dei
requisiti ivi previsti.
Art. 17 - Certificazione contabile e requisiti dei soggetti abilitati al
rilascio
1. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la
corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta
dall'impresa devono risultare da apposita certificazione contabile
rilasciata dai soggetti di cui al comma 2.
2. Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i
soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee
coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla
revisione legale dei conti, la certificazione e' rilasciata da un
revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei
conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale
incarico il revisore legale dei conti o la societa' di revisione
legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai
sensi dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e,
in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico
dell'International Federation of Accountants (IFAC).
3. In relazione ai requisiti, anche in termini di indipendenza,
imparzialita', onorabilita', si applicano le disposizioni di cui
all'art. 15, comma 7.
Art. 18 - Obblighi PNRR
1. In considerazione della fonte di finanziamento dell'agevolazione
di cui al presente decreto a valere sulle risorse PNRR, le imprese
beneficiarie sono tenute al rispetto dei pertinenti obblighi
derivanti dalla normativa europea e nazionale assicurando, tra
l'altro:
a) la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del
destinatario dei fondi, ai sensi dell'art. 3, punto 6, della
direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) il rispetto del principio DNSH, secondo quanto previsto
dall'art. 5 e sulla base delle schede di controllo riportate
all'Allegato 3 del presente decreto;
c) l'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio;
d) l'espressa autorizzazione alla Commissione europea,
all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Corte dei
conti e, se del caso, alla Procura Europea (EPPO) a esercitare i
diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento (UE,
Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
luglio 2018;
e) il rispetto, ove pertinenti, degli obblighi in materia di
comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento
(UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al
finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea -
NextGenerationEU e le modalita' di valorizzazione dell'emblema
dell'Unione europea.
Art. 19 - Vigilanza
1. Il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle
attivita' svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle
certificazioni tecniche di cui all'art. 15, verificando:
a) la correttezza formale delle certificazioni rilasciate;
b) procedendo alla verifica nel merito della rispondenza del
contenuto delle stesse alle disposizioni di cui al presente decreto e
ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito istituzionale
del GSE entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonche' alla verifica in capo ai soggetti abilitati
del possesso dei requisiti previsti dall'art. 15, ivi compreso il
possesso di idonee coperture assicurative.
2. Le attivita' di vigilanza di cui al comma 1, lettera b), sono
svolte sulla base di piani di controllo definiti nell'ambito della
convenzione stipulata tra il Ministero e il GSE.
Art. 20 - Controlli
1. Il GSE effettua, sulla base di un idoneo piano di controlli,
verifiche documentali e controlli in loco in relazione ai progetti di
innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione
preventiva di cui all'art. 12, comma 1. Tali attivita' sono svolte
sulla base di piani di controllo definiti nell'ambito delle
convenzioni stipulate dal GSE con il Ministero e l'Agenzia delle
entrate.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE verifica:
a) la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti
previsti dal presente decreto per beneficiare dell'agevolazione, ivi
inclusa la conformita' degli interventi realizzati alle
dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti sulla base dell'art. 12
e alle disposizioni normative di riferimento;
b) la congruenza tra i risparmi energetici certificati
nell'ambito delle certificazioni tecniche ex ante di cui all'art. 15,
comma 1, lettera a), ed i risparmi energetici effettivamente
conseguiti attraverso l'intervento effettuato, oggetto delle
certificazioni tecniche ex post di cui all'art. 15, comma 1, lettera
b).
(DICITURA IN FATTURA)
3. L'impresa e' tenuta a conservare e a rendere disponibile per le
attivita' di vigilanza e controllo tutta la documentazione necessaria
all'accertamento della correttezza e veridicita' delle dichiarazioni,
delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma
informatica e all'effettuazione dei controlli rispetto agli elementi
tecnici e di costo del progetto di innovazione, ivi comprese le
certificazioni e le perizie di cui agli articoli 15, 16 e 17, nonche'
le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi
all'acquisizione dei beni agevolati contenenti l'espresso riferimento
alle disposizioni di cui all'art. 38 del decreto-legge n. 19 del
2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del
credito d'imposta di cui all'art. 12 del presente decreto.
4. Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo
possono essere richiesti ed acquisiti atti, documenti, schemi
tecnici, registri e ogni altra informazione ritenuta utile nonche'
essere effettuati rilievi fotografici, purche' si tratti di elementi
strettamente connessi alle esigenze della vigilanza e del controllo.
5. Il GSE puo', altresi', richiedere alle Amministrazioni pubbliche
interessate eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza
dei requisiti, inclusi titoli autorizzativi, visure camerali,
certificati di destinazione urbanistica.
Art. 21 - Decadenza
1. L'impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto
all'utilizzo del credito d'imposta ovvero l'importo del credito
d'imposta prenotato e' ridotto in tutto o in parte al ricorrere di
una o piu' delle seguenti circostanze:
a) in data antecedente al 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni
agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se
appartenenti allo stesso soggetto, nonche' in caso di mancato
esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni
acquisiti in locazione finanziaria, fatta salva l'applicazione, in
quanto compatibili, delle disposizioni dell'art. 1, commi 35 e 36,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti
sostitutivi;
b) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di
completamento del progetto di innovazione, non e' mantenuto il
livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto
di innovazione;
c) mancata entrata in esercizio dei beni di cui all'art. 7, entro
un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione
individuata sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 4;
d) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', fino alla
data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa
all'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai
sensi dell'art. 12, comma 7, ovvero documentazione irregolare per
fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
e) false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura di cui
al presente decreto, comprese quelle relative alla sussistenza dei
requisiti previsti dall'art. 15, comma 7 e dall'art. 17, comma 3;
f) mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle
agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento;
g) mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del
principio DNSH;
h) mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare
l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi
agevolabili e del relativo credito d'imposta;
i) impossibilita' di effettuare i controlli per cause imputabili
ai soggetti beneficiari;
l) altre violazioni o inadempimenti da cui consegua l'inesistenza
ovvero la non spettanza, anche parziale, del credito d'imposta.
Art. 22 - Recupero
1. Nel caso in cui all'esito dei controlli di cui all'art. 20
nonche' delle verifiche documentali e in situ di cui all'art. 22 del
regolamento (UE) 2021/241 sia rilevata l'indebita fruizione, anche
parziale, del credito d'imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne
da' comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando i presupposti,
i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per i
conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni.
2. Al verificarsi della causa di decadenza prevista dall'art. 21,
comma 1, lettera a), non si provvede al recupero di sanzioni e
interessi, se entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta
sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le
suddette ipotesi l'impresa ha provveduto al riversamento diretto del
maggior credito d'imposta utilizzato in compensazione.
3. Le modalita' delle comunicazioni del GSE all'Agenzia delle
entrate di cui al presente articolo sono disciplinate nella
convenzione di cui all'art. 20.
Art. 23 - Trattamento dei dati personali
1. I dati personali di cui il Ministero e il GSE vengano in
possesso in occasione del presente procedimento sono trattati nel
rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, nonche'
ai sensi della disciplina del regolamento (UE) 2016/679 e delle
disposizioni contenute nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241.
2. I soggetti che intendono fruire del credito di imposta
disciplinato dal presente decreto sono tenuti a prendere visione, in
sede di presentazione della comunicazione preventiva,
dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nel
sito internet del GSE.
Art. 24 - Disposizioni finali
1. Con provvedimento del direttore generale per la politica
industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione,
le PMI e il made in Italy del Ministero, da adottare entro dieci
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito
internet istituzionale del Ministero, sono individuati i termini a
decorrere dai quali le imprese possono attivare la procedura prevista
dal presente decreto.
2. La chiusura dei termini per la presentazione delle comunicazioni
dirette alla prenotazione del credito d'imposta e' disposta con
provvedimento del medesimo direttore generale per la politica
industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione,
le PMI e il made in Italy, tenuto conto delle risorse disponibili e
della necessita' di assicurare il rispetto delle disposizioni
pertinenti al presente intervento previste per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza.
3. Dei provvedimenti direttoriali previsti ai commi 1 e 2 e' data
pubblicita' nei siti internet istituzionali del Ministero e del GSE,
nella piattaforma Incentivi.gov.it e nel portale Italia Domani.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero
e nel portale Italia Domani. Le informazioni rilevanti in merito al
presente intervento sono pubblicate nella piattaforma telematica
Incentivi.gov.it. Dell'adozione del presente decreto e' dato,
altresi', avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 24 luglio 2024
Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1214
__________
Avvertenza:
Per la consultazione degli allegati facenti parte del decreto si
rimanda al sito web istituzionale del Ministero delle imprese e del
made in Italy.
Legge 21.2.2025 n.15 - Decreto Milleproroghe
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - Serie Generale del 27 dicembre 2024, n. 302
Decreto legge|| n. 202
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 21.02.2025, n. 15 con decorrenza dal 25.02.2025.
Articolo 13
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy
1-quinquies. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024". (1)
(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L. 21.02.2025, n. 15 con decorrenza dal 25.02.2025.