LA NORMATIVA
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ((di cui al comma 13, ultimo periodo)), non porti al superamento del costo sostenuto. ((Il credito d'imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95)). ((Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall'applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto)). ((16))
LA FAQ PUBBLICATA IL 21/2/2025
8.6 D. È possibile cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni, anche previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea?
R. L’articolo 1, comma 427, lettera h) della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha previsto che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare (ad es. Misura Parco Agrisolare PNRR - MISURA M2C1 I2.2).
A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.
IL SOLE 24 ORE 27/2/2025
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La Faq è relativa alla cumulabilità con strumenti finanziati con risorse dell'Unione europea.
La legge richiama l'art.9 del regolamento Ue 2021/241 che stabilisce quanto segue: " i progetti ... di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo" . Nella Faq è stato così interpretato: che "non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti".
Il quotidiano si auspica che ci sia una ulteriore Faq che chiarisca se questa interpretazione debba essere applicata al cumulo con agevolazioni non finanziate con i fondi comunitari.