LA SINTESI DEL MIMIT SULLE NUOVE FAQ
L’aggiornamento del 24 febbraio riguarda esclusivamente la modifica della FAQ n. 4.19 e, in particolare, chiarisce che, ai fini della procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito.
Si ricorda che i recenti chiarimenti pubblicati nella versione del 21 febbraio riguardano:
- L'introduzione del nuovo capitolo "Procedura semplificata (comma 9-bis dell'art. 38)" con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione della procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;
- La pubblicazione delle FAQ n. 2.17 relativa alla gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio;
- La pubblicazione della FAQ n. 2.18, concernente la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0;
- La pubblicazione delle FAQ n. 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica;
- La revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025;
- La modifica della FAQ n. 10.1, concernente l’aggiornamento dell’interpretazione riguardante l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
ALCUNE DELLE FAQ PUBBLICATE
CUMULABILITA'
E' stato chiarito che l'agevolazione si calcola sul costo del bene meno l'altra eventuale agevolazione
DATA PUBBLICAZIONE: 21 febbraio 2025
8.6 D. È possibile cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni, anche previste
nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea?
R. L’articolo 1, comma 427, lettera h) della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio
2025) ha previsto che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste
nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno
non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”.
Conformemente a quanto disposto dall’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, il
cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto. Restano
fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa
intende beneficiare (ad es. Misura Parco Agrisolare PNRR - MISURA M2C1 I2.2).
A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già
fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si applica al
residuo 40% dei costi.
RIFIUTI PERICOLOSI
0. DNSH
DATA PUBBLICAZIONE: 2 novembre 2024
[FAQ modificata in data 21 febbraio 2025]
10.1 D. Come si applica l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto
interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo venga
generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali
pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente?
R. Ai fini dell’applicabilità dell’eccezione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto
interministeriale 24 luglio 2024, le condizioni di cui ai punti elenco 1 e 2 si riferiscono al progetto
di innovazione, mentre i punti elenco 3 e 4 sono riferibili al sito industriale in cui il progetto viene
realizzato.
Pertanto, il rispetto del principio del DNSH viene verificato secondo il seguente schema di flusso
condizionale:
1) il progetto genera un incremento di rifiuti pericolosi? Se la risposta è “NO”, il progetto
è ammissibile. Se la risposta è “SI”, allora si passa alla verifica condizionale del
punto 2;
2) i rifiuti pericolosi generati dal progetto sono destinati a R1-R12 o D1-D12? Se la
risposta è “SI”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “NO”, il progetto di
innovazione non è ammissibile.
Relativamente alla verifica sul sito industriale (punti 3 e 4):
3) il sito industriale produce più del 50 % di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento?
Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, si passa alla
verifica del punto 4;
4) il sito industriale ha superato per più di due anni la soglia PRTR di produzione di rifiuti
pericolosi destinati allo smaltimento? Se la risposta è “NO”, il progetto è
ammissibile. Se la risposta è “SI”, il progetto è escluso.
CALCOLO ENERGETICO SEMPLIFICATO
Sintesi dei chiarimenti
Per la sostituzione non esistono vincoli dimensionali
Viene poi specificato come dimostrare il «il miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi». Si tratta di uno snellimento procedurale molto importante perchè viene eliminata la necessità di effettuare calcoli specifici.
4.1. Procedura semplificata (comma 9-bis dell’art. 38)
DATA PUBBLICAZIONE: 21 febbraio 2025
Nell'ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese, particolare
rilevanza assume quanto disposto dal comma 9-bis in materia di verifica della riduzione dei consumi
energetici. La disposizione, inserita dalla legge di bilancio 2025, introduce un importante elemento di
snellimento procedurale: pur mantenendo l'obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP
equivalenti, si consente ai certificatori di fondare le proprie valutazioni su documentazione
standardizzata già esistente, come Regolamenti Europei, norme di settore, Migliori Tecnologie
Disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute. Questo approccio elimina la necessità di
e>ettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il
processo di valutazione per l'accesso al beneficio.
4.19. D. Quali requisiti deve soddisfare il nuovo bene strumentale per essere considerato in
"sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe"?
R. Per “caratteristiche tecnologiche analoghe” si intende la capacità del nuovo bene di
realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito,
anche attraverso tecnologie più avanzate. Posta la presenza di tali caratteristiche
tecnologiche analoghe, non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre
caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo.
A titolo esemplificativo, rientra nell’applicazione del comma 9-bis dell’articolo 38 del D.L.
19/2024 la sostituzione di un centro di lavoro a 3 assi con uno a 5 assi, o l'adozione di un
macchinario con area di lavoro maggiore.
Si specifica che per l’accesso al beneficio il bene obsoleto non dovrà essere rottamato.
4.20. D. In che modo le imprese possono dimostrare il “miglioramento dell'efficienza
energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di
prassi”"?
R. Il miglioramento dell'eicienza energetica può essere documentato attraverso evidenze
prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti, basate su metodologie standardizzate e
riconosciute a livello internazionale, quali, a titolo esemplificativo:
a) dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate attestanti:
la conformità del bene agli standard della serie ISO 14955 o ISO 12759;
la conformità del bene agli standard delle serie IEC 61800 o IEC 60034;
la conformità del bene agli standard della serie EN 50598;
utilizzo di componenti conformi ai regolamenti UE specifici (fra i quali, ad
esempio, i regolamenti UE: 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784,
2015/1095, UE 2019/2018, 2016/2281) in sostituzione di analoghe unità,
anche di diversa taglia, adottate dal macchinario obsoleto sostituito;
b) report di prova prodotti dal costruttore secondo l’articolo 9 della ISO 14955-2;
c) certificati di audit condotti da organismi accreditati che dimostrino il rispetto degli
standard di eicienza energetica più aggiornati tra quelli disponibili
internazionalmente.
4.21. D. In relazione agli investimenti sostitutivi di cui al comma 9-bis, a quale tipo di
ammortamento occorre fare riferimento per verificare che un bene sia interamente
ammortizzato da almeno 24 mesi?
R. Ai fini dell’applicazione della procedura semplificata di cui al comma 9-bis, la verifica della
condizione per la quale i beni sostituiti devono essere “interamente ammortizzati da almeno
24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio” deve essere
operata sulla base della vita utile del bene rilevante ai fini del procedimento di ammortamento
civilistico contabile.
4.22. D. La rivalutazione di un bene influisce sulla verifica della condizione di cui al comma 9-
bis, per la quale i beni sostituiti devono essere interamente ammortizzati da almeno 24
mesi?
R. Eventuali rivalutazioni contabili dei beni non assumono rilevanza ai fini della condizione in
esame.
Credito d’imposta Transizione 5.0,
il Mimit aggiorna le Faq
I quesiti pubblicati sul sito del ministero delle Imprese e del made in Italy chiariscono alcuni aspetti del piano agevolativo a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio
Pronte le nuove Faq sul Piano Transizione 5.0, l’agevolazione sotto forma di credito d’imposta per nuovi investimenti realizzati in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nel biennio 2024-2025. La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024, commi 427-429), infatti, ha introdotto significative modifiche alla disciplina, ampliando l'ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso. Le risposte ai quesiti, con le nuove indicazioni, sono pubblicate nell’apposita pagina del sito del Mimit.
Fra gli aggiornamenti pubblicati il 21 febbraio 2025, si segnalano le 4 Faq dedicate alla "Procedura semplificata” (comma 9-bis dell'articolo 38) riguardante la verifica della riduzione dei consumi energetici. La legge di Bilancio 2025 infatti ha previsto per i certificatori la possibilità di effettuare le proprie valutazioni su documentazione già esistente (come Regolamenti Europei, norme di settore, Migliori Tecnologie Disponibili) eliminando la necessità di eseguire calcoli specifici sul miglioramento dell’efficienza energetica. Si ricorda, a titolo di esempio, il primo dei quattro quesiti (n. 4.19), in cui viene chiesto quali requisiti deve soddisfare il nuovo bene strumentale per essere considerato in “sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe”? Il ministero precisa che il nuovo bene deve avere la capacità di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche tramite tecnologie più avanzate, a nulla rilevando le dimensioni la potenza o altri elementi tecnici fra bene obsoleto e quello nuovo.
Il ministero precisa, inoltre, che ai fini della procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito. (quest’ultimo aggiornamento è stato pubblicato il 24 febbraio 2025).
Con la Faq n. 2.17 viene chiarita la spettanza del beneficio nei casi di contratti di vendita con patto di riservato dominio superiore a 5 anni. Il ministero precisa che il momento di effettuazione dell’investimento segue le regole di acquisizione dei beni mobili, vale cioè la data di consegna o spedizione del bene o, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
La risposta alla Faq n. 2.18 stabilisce che se l’impresa in possesso dell’attestato di conformità/perizia asseverata rilasciata per il creditod’imposta Transizione 4.0 volesse fruire, al posto di tale agevolazione, del bonus Transizione 5.0, non dovrà farsi rilasciare un ulteriore attestazione.
Nella Faq 4.18 sono precisate le modalità di verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico previsti dal Piano Transizione 5.0 nel settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande, quando i beni sono ubicati presso dei siti esterni (“aziende clienti”) alla struttura del beneficiario (“gestore distribuzione automatica”).
Nell’ambito delle Faq è stata completamente rivista la sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Fra le nuove indicazioni fornite si segnala quella sulla possibilità di cumulare il bonus con altre agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse Ue (n. 8.6). La risposta chiarisce che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”. Il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto.
Modificata inoltre la Faq n. 10.1 relativa alle attività che generano un’elevata dose di sostanze inquinanti il cui smaltimento potrebbe causare un danno all’ambiente. Al riguardo è stata aggiornata l’interpretazione sull’eccezione riportata dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, come segue: “… il rispetto del principio del DNSH viene verificato secondo il seguente schema di flusso condizionale:
1) il progetto genera un incremento di rifiuti pericolosi? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, allora si passa alla verifica condizionale del punto 2
2) i rifiuti pericolosi generati dal progetto sono destinati a R1-R12 o D1-D12? Se la risposta è “SI”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “NO”, il progetto di innovazione non è ammissibile.
Relativamente alla verifica sul sito industriale (punti 3 e 4):
3) il sito industriale produce più del 50 % di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento?
Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, si passa alla verifica del punto 4
4) il sito industriale ha superato per più di due anni la soglia PRTR di produzione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, il progetto è escluso”.
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