In sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe è stata confermata, dall’articolo 13, comma 1-quinquies, Dl 202/2024, la possibilità, già prevista nelle Faq, di presentare una domanda di accesso al credito d’imposta su investimenti già completati.
LA NORMATIVA
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - Serie Generale del 27 dicembre 2024, n. 302
Decreto legge|| n. 202
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 21.02.2025, n. 15 con decorrenza dal 25.02.2025.
Articolo 13
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy
1-quinquies. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024". (1)
(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L. 21.02.2025, n. 15 con decorrenza dal 25.02.2025.
WWW.FISCOOGGI.IT - 21/2/2025
Credito d’imposta Transizione 5.0: termine di realizzazione degli investimenti ammessi (articolo 13, comma 1-quinquies)
Il credito d’imposta Transizione 5.0, disciplinato dall’articolo 38 del Dl n. 19/2024, viene riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sono sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Viene mantenuta la spettanza dell’agevolazione a tutte le imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel medesimo territorio che da questa data al 31 dicembre 2025 investono in strutture produttive ivi situate, nell’ambito di progetti di innovazione volti alla riduzione dei consumi energetici.
Inoltre, restano validi gli scaglioni di investimento ai quali applicare l’aliquota per determinare il credito d’imposta ammissibile, rideterminati dall’articolo 1, commi 427-429, della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025):
• 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro
• 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.