6. DE MINIMIS E LIMITE DEI 200.000,00€ - Rimodulazione del programma o rinuncia agli altri contributi ? - Consiglio di Stato, sez. IIII, 31/7/2019
Normativa comunitaria Il comma 7 del'art.3 del Reg. UE n.1407/2013 stabilisce quanto segue:
7. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure può beneficiare del presente regolamento.
Casistica presa in considerazione
Limite del de minimis: 200
Contributi in de minimis già concessi: 100 + 40 = 140
Contributi da concedere: 100 (Investimento di 200 * contributo 50%)
Il contributo di 100 non può essere concesso in quanto viene superato il de minimis: 100 + 140 = 240 maggiore del limite di 200
L'Inail, soggetto ricorrente, sostiene che ai sensi della normativa comunitaria l'ente concedente non può ridurre in modo autonomo il contributo dal 100 a 60
Per la aziende ci sono quindi due possibilità , che poi sono quelle prese in considerazione nella sentenza: - restituire 40, una parte del contributo già erogato; - ridurre il contributo richiesto a 60, diminuendo quindi l'investimento a 120. Per l'Inail nessuna delle due opzioni sono possibili, il Consiglio di Stato non ha deciso ed ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell'UE.
La circolare dello studio con la sentenza
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