3989 - De minimis e limite dei 200.000,00€ - Rimodulazione del programma o rinuncia agli altri contributi ? - Consiglio di Stato, sez. IIII, 31/7/2019

NORMATIVA

Il comma 7 del'art.3 del Reg. UE n.1407/2013 stabilisce quanto segue:

7. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure può beneficiare del presente regolamento.

 

PROBLEMATICA

Rimodulazione del programma o rinuncia agli altri contributi ?

Il Consiglio di stato, con la sentenza del 31/7/2019, ha rimesso la questione alla corte di giustizia dell'UE

 

ESEMPIO

Limite del de minimis: 200

Contributi in de minimis già concessi: 100 + 40 = 140

Contributi da concedere: 100 (Investimento di 200 * contributo 50%)

Il contributo di 100 non può essere concesso in quanto viene superato il de minimis: 100 + 140 = 240  maggiore del limite di 200

Ai sensi della normativa comunitaria sembra che l'ente concedente non può ridurre in modo autonomo il contributo dal 100 a 60

Per la aziende ci sono quindi due possibilità, che poi sono quelle prese in considerazione nella sentenza:

-  restituire 40, una parte del contributo già erogato

-  ridurre il contributo richiesto a 60, diminuendo quindi l'investimento a 120

 

LA CIRCOLARE DELLO STUDIO CON LA SENTENZA