Agg. 16/4/2020
Investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma e nelle zone economiche speciali (ZES) - Che cos'è
Con il modello approvato il 9 agosto 2019 è possibile presentare la comunicazione per la fruizione dei seguenti crediti d’imposta:
- credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015)
- credito d’imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater del decreto legge n. 8 del 2017)
- credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017).
Attenzione: la legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 218, 316 e 319, della legge n. 160 del 2019) ha disposto le seguenti proroghe:
dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 per il credito d’imposta investimenti nei comuni del sisma Centro-Italia
dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 per il credito d’imposta investimenti nelle zone economiche speciali (ZES)
dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 per il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno.
Dal 14 aprile 2020 è disponibile una nuova versione aggiornata del prodotto di compilazione CIM17, per consentire ai destinatari del credito d’imposta Mezzogiorno e del credito d’imposta sisma di indicare nella comunicazione anche gli investimenti da realizzarsi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
Con riferimento al crediti d’imposta ZES, la procedura sarà aggiornata non appena l’Agenzia delle Entrate riceverà notizie dell’avvenuto adempimento degli obblighi europei da parte delle amministrazioni competenti. Per questa misura agevolativa, comunque, è sempre consentita la presentazione della comunicazione per indicare gli investimenti da realizzarsi entro il 31 dicembre 2020.
Con la Legge di stabilità 2016 è stato introdotto, per gli anni dal 2016 al 2019, un credito di imposta (di seguito “Credito”) a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie e del 10 per cento per le grandi.
Il decreto legge n. 243 del 2016 ha modificato la disciplina del Credito, prevedendo tra l’altro:
- l’estensione dell’agevolazione all’intero territorio della regione Sardegna;
- l’innalzamento delle aliquote del Credito che sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020;
- l’aumento dell’ammontare massimo agevolabile per ciascun progetto di investimento;
- la cumulabilità del Credito con altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, nei limiti dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea.
Con l’art. 18-quater del decreto legge n. 8 del 2017 è stato previsto che nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 il Credito è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.
Inoltre, con l’art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017 è stato previsto che, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il Credito è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.