Roma, 23 luglio 2021
OGGETTO: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi –
Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti
6. CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI
6.1 Verifica del cumulo
Domanda
In caso di concomitante applicazione del credito di imposta con incentivi che
sovvenzionano i medesimi costi, il comma 1059 della legge di bilancio 2021
consente il cumulo dell’agevolazione in rassegna con le altre misure di favore, nel
presupposto che l’ammontare cumulato dei vari benefici non risulti superiore al
costo sostenuto, tenendo conto, a tal fine, anche del beneficio dato dall’irrilevanza ai
fini fiscali del credito d’imposta.
In proposito, si chiede quale sia il procedimento da seguire per verificare gli
importi in relazione ai quali è possibile beneficiare del credito d’imposta.
Risposta
Come disposto dall’ultimo periodo del comma 1059 della legge di bilancio
2021, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi «è cumulabile IL CREDITO D'IMPOSTA E' CUMULABILE CON ALTRE AGEVOLAZIONI
con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che
tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e ella base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive..., non porti al
superamento del costo sostenuto».
In sostanza, come si evince anche dal tenore letterale della disposizione,
l’agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non)
insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo
rappresentato dal costo sostenuto.
Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono
derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a
prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.
Ciò posto, al fine di appurare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi
relativi agli investimenti ammissibili al credito d’imposta non risultino coperti oltre
il limite massimo, rappresentato dal 100 per cento del loro ammontare, in primo
luogo, è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento
ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai
fini del credito d’imposta, l’importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei
contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare, anche se di tali costi
il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore.
Quindi, occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e
sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui
medesimi investimenti.
Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto” ovverosia
l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di
imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.
In forza dell’ultimo periodo del comma 1059 della legge di bilancio 2021
(analoga previsione è contenuta nel comma 192 dell’articolo 1 della legge n. 160 del
2019), nella sommatoria si deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non
concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base
imponibile IRAP disposta dal penultimo periodo dello stesso comma 1059, secondo cui, si ricorda, il credito d’imposta «non concorre alla formazione del reddito
nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive».
Tanto precisato, se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli SE IL CUMULO SUPERA IL COSTO DEL BENE
investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto
risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile
beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo.
Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà DEVE ESSERE RIDOTTO IL CREDITO D'IMPOSTA
tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che,
sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo
investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo
rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti.