Cumulabilità

  • 4516 - Industria 4.0 cumulabile con altri incentivi Pnrr, le due agevolazioni si calcolano sempre sul costo del bene (Parere AE Sardegna, Il Sole 24 Ore 20.9.2022)

     

    Ad esempio, nel caso di un investimento che ha fruito di un contributo del 30%, si chiede se il tax credit 4.0.... si calcoli sempre su 100 oppure solo su 70. La Dre della Sardegna,............................................., sottolinea che, in base alla circolare Mef, il cumulo è consentito con l’unico limite di non finanziarie con più agevolazioni oltre il 100% del costo. Seguendo l’interpretazione ministeriale confermata dalla Dre, la percentuale del credito (40%) di applicherà pertanto al costo totale (100), dovendosi poi verificare il rispetto del limite [30 + (40 x 127,9%)] = 81,16% al 100 per cento.

  • 4578 - Credito d'imposta 4.0 e cumulo; il nodo del Piano di sviluppo rurale (Il Sole 24 Ore)

    CREDITO D'IMPOSTA 4.0 E CUMULO

    Secondo il quotidiano a fronte di una spesa pari a 100 e di un beneficio pari a 40, il credito 4.0 va calcolato su 100 (e non su 100-40) ma avendo cura di non ottenere un beneficio superiore a 60. 

    IL NODO DEL  PIANO DI SVILUPPO RURALE

    La commissione europea ha previsto determinati limiti.

    Per il MEF (interrogazione parlamentare nr.5-07176-2021) la risposta della Commissione Europea non appare condivisibile.

    Il quotidiano fa comunque presente che lo stesso MEF afferma che l'esame della cumulabilità rientra nelle competenze delle specifiche autorità di volta in volta coinvolte. Pertanto, si torna al punto di partenza e, per ora, resta valido quanto affermato dalla Commissione Europea e quindi di non superare il limite massimo.

  • 4581 - Nel caso di cumulo con altre agevolazioni deve essere ridotto eventualmente il credito d'imposta industria 4.0 (Agenzia delle Entrate - 23 luglio 2021)

    Roma, 23 luglio 2021

    OGGETTO: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
    Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n.
    178 (legge di bilancio 2021) Risposte a quesiti

    6. CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI
    6.1 Verifica del cumulo

    Domanda
    In caso di concomitante applicazione del credito di imposta con incentivi che
    sovvenzionano i medesimi costi, il comma 1059 della legge di bilancio 2021
    consente il cumulo dell’agevolazione in rassegna con le altre misure di favore, nel
    presupposto che l’ammontare cumulato dei vari benefici non risulti superiore al
    costo sostenuto, tenendo conto, a tal fine, anche del beneficio dato dall’irrilevanza ai
    fini fiscali del credito d’imposta.

    In proposito, si chiede quale sia il procedimento da seguire per verificare gli
    importi in relazione ai quali è possibile beneficiare del credito d’imposta.

    Risposta
    Come disposto dall’ultimo periodo del comma 1059 della legge di bilancio
    2021, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi «è cumulabile  IL CREDITO D'IMPOSTA E' CUMULABILE CON ALTRE AGEVOLAZIONI
    con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che
    tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e ella base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive..., non porti al
    superamento del costo sostenuto».

    In sostanza, come si evince anche dal tenore letterale della disposizione,
    l’agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non)
    insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo
    rappresentato dal costo sostenuto.

    Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono
    derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a
    prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.

    Ciò posto, al fine di appurare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi
    relativi agli investimenti ammissibili al credito d’imposta non risultino coperti oltre
    il limite massimo, rappresentato dal 100 per cento del loro ammontare, in primo
    luogo, è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento
    ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai
    fini del credito d’imposta, l’importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei
    contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare, anche se di tali costi
    il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore.

    Quindi, occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e
    sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui
    medesimi investimenti.


    Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto” ovverosia
    l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di
    imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.

    In forza dell’ultimo periodo del comma 1059 della legge di bilancio 2021
    (analoga previsione è contenuta nel comma 192 dell’articolo 1 della legge n. 160 del
    2019), nella sommatoria si deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non
    concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base
    imponibile IRAP disposta dal penultimo periodo dello stesso comma 1059, secondo 
    cui, si ricorda, il credito d’imposta «non concorre alla formazione del reddito
    nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive».

    Tanto precisato, se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli SE IL CUMULO SUPERA IL COSTO DEL BENE
    i
    nvestimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto
    risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile
    beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo.

    Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà DEVE ESSERE RIDOTTO IL CREDITO D'IMPOSTA
    tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che,
    sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo
    investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo
    rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti.

     

  • 4582 - Per il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento GBER vanno conteggiati solo gli aiuti di stato

     

     

     

    Per gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI le intensità di aiuto sono le seguenti:

    a) 20% per le piccole imprese;

    b) 10% per le medie imprese;

    Se il cumulo riguarda un'agevolazione che non è aiuto di stato, esempio  credito d'imposta industria 4.0, l'unico limite è il 100% del costo.

     

  • 4655 - Cumulabilità dell'agevolazione Smart and Start con il credito d'imposta mezzogiorno (Risposta a interpello 921-154/2023 dell'Agenzia delle Entrate della Sardegna )

    La risposta non è stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate ma dal Sole 24 Ore del 4 luglio 2023.

    L'Agenzia delle Entrate afferma di non avere competenze in merito ed è quindi compito di Invitalia, che gestisce l'agevolazione, esprimere un parere.

    L'interpellante pone una questione di cumulabilità del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno con un finanziamento derivante dalla misura incentivante ''Smart&Strat Italia''. Tale sostegno, originariamente introdotto dal decreto ministeriale (MISE) del 24 settembre 2014, successivamente modificato dal decreto ministeriale (MISE) del 30 agosto 2019, è finalizzato a promuovere, su tutto il territorio nazionale, le condizioni per la diffusione di nuova imprenditorialità e sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. La suddetta misura è gestita dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, con il quale l'interpellante ha stipulato un contratto. Pertanto spetta a tale autorità ogni valutazione in ordine all'attuazione della relativa normativa, anche in merito alla sussistenza dei limiti di cumulabilità con altre agevolazioni attualmente previste dall'ordinamento; detta disciplina esula dall'ambito di competenza dell'Agenzia delle entrate.


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