La CERTIFICAZIONE per il CREDITO DI IMPOSTA R&S&I&D (Art. 23 del D.L. n.73/2022)

NORMATIVA

Decreto legge 21 giugno 2022 n.73

Legge 4 agosto 2022 n.122

Decreto della Presidenza del Consiglio con la procedura per la certificazione (15/9/2023)

Decreto direttoriale del 21 febbraio 2024 - Procedura per l'iscrizione all'albo dei certificatori


LINK  UTILI

Link del Ministero delle Imprese e del Made in Italy


RASSEGNA STAMPA

Certificatori tax crediti R&S, al via le iscrizioni all'albo (www.fiscooggi.it - 21/2/2024)

4621 - Credito d'imposta R&S: pubblicato il decreto attuativo dell'Albo dei Certificatori (Comunicato del Ministero del 21 febbraio 2024)

4690 - Certificazione Credito d'imposta R&S: Assonime - nota del 8/11/2023 (riguarda anche l'applicazione del Manuale di Frascati)

https://www.fiscooggi.it - 6/11/2023


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2023 

DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CON LA PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE (ottobre 2023)

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

VISTO l’articolo 23, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2022, che, al fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio;

VISTO il secondo periodo del succitato comma 2 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, ai sensi del quale la predetta certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;  LA CERTIFICAZIONE PUO' ESSERE RICHIESTA ANCHE PER IL VECCHIO CREDITO D'IMPOSTA R.&S.

VISTO il terzo periodo del medesimo comma 2 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, ai sensi del quale analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

VISTO, in particolare, il comma 3 del medesimo articolo 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione dei requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della suddetta certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità e l’istituzione di un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTO, inoltre, il secondo periodo del suddetto comma 3 del citato articolo 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, il quale prevede che, con il medesimo decreto, siano stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura;

VISTO il comma 4 del citato articolo 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, il quale prevede che, ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata; LA CERTIFICAZIONE ESPLICA EFFETTI VINCOLANTI  NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

VISTO il comma 198 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha disposto l’introduzione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, applicabile alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi da 199 a 206 dello stesso articolo;

VISTO, in particolare, il comma 200 del predetto articolo 1, che considera attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, demandando al Ministro dello sviluppo economico il compito di dettare con apposito decreto i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

VISTO il successivo comma 201 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che considera attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, per tali intendendosi un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi
settori produttivi, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE;

VISTO, inoltre, il comma 202 dello stesso articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che considera attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione del credito d'imposta anche in relazione alle medesime attività di design e ideazione estetica svolte in settori diversi da quelli indicati;

VISTI, altresì, i commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che prevedono una maggiorazione della misura del credito d'imposta spettante per le attività d'innovazione tecnologica di cui al comma 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, come individuati dallo stesso decreto previsto dal comma 200;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, recante “Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design”;

VISTO l’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con il quale è stato introdotto un credito d’imposta per attività in ricerca e sviluppo che ha trovato applicazione in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 46 e 47, concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ed in particolare l’articolo 1, che modifica la denominazione del “Ministero dello sviluppo economico” in “Ministero delle imprese e del made in Italy”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

SULLA PROPOSTA del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,

DECRETA


ART.1 (Oggetto)

1. Il presente decreto reca, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, commi da 2 a 8, del decreto-legge n. 73 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, di cui, rispettivamente, ai commi 200, 201 e 202 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta nelle misure previste dai commi da 203 a 203-quater della stessa norma, la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in misura maggiorata per le attività di innovazione tecnologica previsto dal quarto periodo del comma 203 e dai successivi commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della predetta legge n. 160 del 2019.

ART 2 (Albo dei certificatori)


1. È istituito l’Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 1 (di seguito “Albo”).

2. L’Albo di cui al comma 1 è tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, nel proseguo anche Direzione generale competente, che, con decreto direttoriale, stabilisce, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo, nonché le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l’aggiornamento e la gestione dello stesso.  (UN DECRETO DIRETTORIALE STABILITA' LE MODALITA' PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO)

(3. CONDIZIONE PER L'ISCRIZIONE DELLE PERSONE FISICHE)

3. Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo dei certificatori le persone fisiche, in possesso di titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, che dichiarino:
a) di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati nell’articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, per i reati
di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III ed all’articolo 640, comma 1, del codice penale, nonché che non sussistano le condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 94;
b) di aver svolto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda d’iscrizione, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti, da indicare puntualmente nella domanda di iscrizione stessa con i relativi riferimenti che ne consentano l’individuazione, collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
c) i medesimi soggetti devono altresì dichiarare, al fine degli adempimenti di cui al comma 7, la pendenza, al momento della presentazione della domanda, di procedimenti per i reati richiamati alla lettera a), ovvero di atti impositivi anche non resisi definitivi dell’Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.

(4. CONDIZIONE PER L'ISCRIZIONE DELLE SOCIETA' DI CONSULENZA)

4. Possono altresì presentare domanda d’iscrizione all’Albo dei certificatori le imprese svolgenti professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che, al momento della presentazione della domanda, soddisfino i requisiti di cui al comma 3 ed inoltre:
a) abbiano sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale e siano iscritte al Registro delle imprese;
b) non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, fatta salva l’applicazione dell’articolo 94, comma 5, lettera d) ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(5. ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'ISCRIZIONE)

5. Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all’Albo dei certificatori, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e di cui al comma 4, lettere a) e b), in quanto compatibili:
a) i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni e integrazioni;
b) i centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018;
c) i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence) selezionati a valle delle call ristrette della Commissione europea e definiti all’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 694/2021 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il Programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 e abroga la decisione (UE) 2240/2015;
d) le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

6. Per le società ed i soggetti di cui ai commi 4 e 5, i requisiti prescritti: i) dal comma 3, lettere a) e c), si intendono riferiti ai soggetti di cui all’articolo 94, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, oltre che al responsabile tecnico di cui all’articolo 3, comma 6, del presente decreto; ii) dal comma 3, lettera b), si intendono riferiti al responsabile tecnico.

7. Il Ministero delle imprese e del made in Italy in relazione alle dichiarazioni rese ai sensi del comma 3, lettera c), dai soggetti di cui al presente articolo, considerate l’entità, la gravità e comunque la rilevanza delle fattispecie nonché la disposizione di cui all’articolo 94, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, può, con provvedimento motivato, negare l’iscrizione all’Albo dei certificatori o ammetterla con prescrizioni. Qualora le fattispecie insorgano successivamente, il Ministero delle imprese e del made in Italy procede, ove ricorrano i suddetti presupposti, al riesame della iscrizione all’Albo nonché eventualmente delle certificazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3.

8. È fatto obbligo ai soggetti iscritti all’Albo dei certificatori di comunicare alla Direzione generale competente ogni variazione relativa alle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione, contestualmente al verificarsi della variazione medesima e comunque non oltre i successivi quindici giorni.

9. La perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la cancellazione dall’Albo dei certificatori. La cancellazione dall’Albo può essere disposta anche per la mancata osservanza, da parte del soggetto certificatore, degli obblighi di cui ai commi 1 e 3, ultimo periodo, dell’articolo 4, considerate l’entità, la gravità, e la rilevanza degli inadempimenti.

10. La Direzione generale competente, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, esegue idonei controlli anche a campione sui soggetti iscritti al fine di verificare la permanenza dei requisiti.

ART. 3 (Procedura e contenuto della certificazione) 

1. La certificazione di cui all’articolo 1 del presente decreto può esser richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei suddetti crediti d’imposta non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo. (LA CONDIZIONE E' CHE LE VIOLAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI SUDDETTI CREDITI D'IMPOSTA NON SIANO STATE GIA' CONSTATATE CON PROCESSO VERBALE O CONTESTATE CON ATTO IMPOSITIVO)

2. L’impresa che intende avvalersi della procedura di certificazione deve farne richiesta al Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite l’apposito modello e secondo le modalità informatiche definiti con il decreto direttoriale di cui all’articolo 2, comma 2, nel quale dovrà essere data indicazione del soggetto certificatore incaricato dall’impresa per l’esperimento delle attività di certificazione e della dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dello stesso.

3. La certificazione attestante la qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta ovvero ai fini dell’applicazione della maggiorazione del credito per i progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica, è rilasciata dal soggetto iscritto all’Albo sulla base dei criteri e delle regole previsti negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020, nonché in coerenza con le “Linee Guida” di cui al successivo comma 5. (VIENE QUINDI RICHIAMATO IL MANUALE DI FRASCATI, PER LA NORMATIVA VIGENTE OK , PER IL PASSATO  PURE ? (SEMBREREBBE DI SI, COMUNQUE OCCORRE ASPETTARE LA PUBBLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA)

4. La certificazione deve comunque contenere, oltre alla sottoscrizione ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
i) le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l’adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata;
ii) la descrizione dei progetti o dei sottoprogetti realizzati o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sottoprogetti da iniziare;
iii) le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;
iv) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del soggetto certificatore nonché, nel caso delle società e degli enti di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, anche dei tecnici ed esperti valutatori che sottoscrivono la certificazione ai sensi del comma 6 del presente articolo, di non versare in situazioni di conflitto di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado, e, comunque, di non avere rapporti diretti o
indiretti di partecipazione o cointeressenza nell’impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di certificazione o al soggetto che sottoscrive la relazione tecnica asseverata di cui all’articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
v) tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione delle attività di vigilanza da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui al successivo articolo 4 del presente decreto e per l’effettuazione dei controlli dell’Agenzia delle entrate sulla corretta applicazione del credito d’imposta ai sensi del comma 207 dell’articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019.

5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede, entro il 31 dicembre 2023, all’elaborazione e alla pubblicazione di “Linee Guida” integrative per la corretta applicazione del credito d’imposta e al loro aggiornamento per tener conto dell’evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute. Con le stesse “Linee Guida” possono essere adottati schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici. (ENTRO IL 31.12.2023 IL MINISTERO DOVRA' PUBBLICARE LE "LINEE GUIDA" PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA)

6. Nel caso delle società e dei soggetti indicati nei commi 4 e 5 dell’articolo 2 del presente decreto, la certificazione è sottoscritta da uno o più responsabili tecnici competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 3, ed è controfirmata dal rappresentante legale della società o dell’ente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Con il medesimo decreto direttoriale di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto sono inoltre stabilite le procedure informatiche attraverso le quali i certificatori inviano al Ministero delle imprese e del made in Italy la certificazione rilasciata e l’eventuale ulteriore documentazione richiesta ai sensi del successivo articolo 4.

ART. 4 (Vigilanza sulle attività di certificazione)


1. I soggetti certificatori sono tenuti, notiziandone l’impresa, a inviare al Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite la procedura informatica prevista all’articolo 3, comma 7, copia della certificazione di cui all’articolo 3, entro quindici giorni dalla data di rilascio all’impresa.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dai certificatori, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni agevolative ed alle “Linee Guida”. La certificazione, una volta decorsi i termini di cui al successivo comma 3, esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica di cui all’articolo 3, comma 3, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Restano ferme le attività di controllo contemplate dal comma 207 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 aventi a oggetto profili diversi da quelli inerenti alla qualificazione delle attività per le quali è stata richiesta la certificazione. Sono in ogni caso fatti salvi, anche su segnalazione dell’amministrazione finanziaria, i poteri di vigilanza e autotutela, ivi inclusi quelli di cui all’articolo 2, comma 7.

3. Per l’esame delle certificazioni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può richiedere al soggetto certificatore, dandone notizia all’impresa, entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della certificazione, l’invio della documentazione tecnica nonché contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione. Il soggetto certificatore è tenuto a inviare la documentazione entro i quindici giorni successivi, prorogabili in situazioni straordinarie di ulteriori quindici giorni a seguito di richiesta motivata. Il Ministero delle imprese e del made in Italy completa l’attività di controllo nei sessanta giorni successivi all’invio della documentazione integrativa. In caso di mancato invio della documentazione integrativa richiesta la certificazione non produce effetti.

4. I soggetti richiedenti la certificazione sono tenuti al versamento al bilancio dello Stato dei diritti di segreteria stabiliti nella somma di euro 252,00 per certificazione. Con il decreto direttoriale di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto, sono stabilite le relative modalità di versamento.

5. Con analogo decreto direttoriale, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i termini e gli adempimenti per lo scambio di comunicazioni e informazioni tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e l’Amministrazione finanziaria ai fini delle attività di vigilanza e di controllo delle certificazioni e della corretta applicazione delle disposizioni agevolative oggetto del presente decreto.

ART. 5 (Entrata in vigore)


1. Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo per la registrazione e produce i suoi effetti decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.


DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73 

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (22G00086) (GU Serie Generale n.143 del 21-06-2022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2022

Art. 23

Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e
certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione

1. All'articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «nuovi» e' soppressa;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Per la
definizione delle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al
credito d'imposta di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182.».

2. Al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza
operativa delle discipline previste dall'articolo 1, commi 200, 201 e
202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono  NON E' UN OBBLIGO 
richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli
investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro
classificazione nell'ambito delle attivita' di ricerca e sviluppo, di
innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica
ammissibili al beneficio. Analoga certificazione puo' essere
richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attivita' di
innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di
innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini
dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito
d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonche' dai
commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge
n 160 del 2019. La certificazione di cui al primo e secondo periodo  PUO' ESSERE RICHIESTA SOLO SE NON CI SONO ACCERTAMENTI IN CORSO
puo' essere richiesta a condizione che le violazioni relative
all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei
medesimi periodi non siano state gia' constatate e comunque non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su   DEVE ESSERE PUBBLICATO UN DECRETO ATTUATIVO
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al
rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i quali quelli
idonei a garantire professionalita', onorabilita' e imparzialita' ed
e' istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero
dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' di vigilanza sulle attivita' esercitate dai certificatori,
le modalita' e condizioni della richiesta della certificazione,
nonche' i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai
costi della procedura.

Legge 4 agosto, n.122   

All'articolo 23: 
    al comma 3 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Tra  i
soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2
sono compresi, in ogni caso, le universita' statali,  le  universita'
non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca»;   LE UNIVERSITA' E GLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA SONO AUTORIZZATI A RILASCIARE LA CERTIFICAZIONE
    al comma 7, dopo le parole: «nonche' del  personale  delle  Forze
armate» sono inserite le seguenti: «e della Polizia di Stato»; 

 

4. Ferme restando le attivita' di controllo previste dal comma 207
dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui
al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti                        ESPLICITA UN EFFETTO VINCOLANTE
dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base
di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione
venga rilasciata per una attivita' diversa da quella concretamente
realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli atti,
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto
attestato nelle certificazioni sono nulli.

5. La certificazione di cui al comma 2 e' rilasciata dai soggetti
abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto
previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo
economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

6. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dai commi da 2 a 5, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato ad
assumere un dirigente di livello non generale e 10 unita' di
personale non dirigenziale. Il Ministero dello sviluppo economico e'
autorizzato a conferire l'incarico dirigenziale di cui al presente
comma anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

----------------

7. Per il reclutamento del personale non dirigenziale il Ministero
dello sviluppo economico e' autorizzato a bandire una procedura
concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto
personale con contratto di lavoro subordinato in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione
organica, da inquadrare nell'Area Terza del Comparto Funzioni
Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico,
ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o
altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti,
proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche e del personale in servizio presso
l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, nonche' del
personale delle Forze armate, ovvero ad acquisire personale con
professionalita' equivalente proveniente da societa' e organismi in
house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso
dei relativi oneri.

Legge 4 agosto 2022

al comma 7, dopo le parole: «nonche' del  personale  delle  Forze
armate» sono inserite le seguenti: «e della Polizia di Stato»; 

8. Per l'attuazione dei commi 6 e 7 e' autorizzata la spesa di euro
307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui a decorrere dall'anno
2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Legge 4 agosto 2022

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
      «8-bis. Le risorse di cui  all'articolo  1,  comma  951,  della
legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  e  di  cui  all'articolo  42  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a finalita' e interventi
per i quali il Ministero dello sviluppo economico  si  avvale,  sulla
base  della  vigente  normativa,  della  Fondazione   Enea   Tech   e
Biomedical, sono accreditate su un conto infruttifero  aperto  presso
la Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione. 
      8-ter. E' autorizzata l'apertura di un conto corrente presso la
Tesoreria centrale dello Stato intestato alla societa' Arexpo S.p.A.,
su cui affluiscono le  risorse  rese  disponibili  in  attuazione  di
accordi e nel quale la medesima societa' e' autorizzata a  effettuare
operazioni  di  versamento  e  di  prelevamento   per   le   medesime
finalita'». 

 


LEGGE 4 agosto 2022, n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (22G00127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/08/2022

 

All'articolo 23: 
    al comma 3 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Tra  i
soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2
sono compresi, in ogni caso, le universita' statali,  le  universita'
non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca»;   LE UNIVERSITA' E GLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA SONO AUTORIZZATI A RILASCIARE LA CERTIFICAZIONE
    al comma 7, dopo le parole: «nonche' del  personale  delle  Forze
armate» sono inserite le seguenti: «e della Polizia di Stato»; 
    dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
      «8-bis. Le risorse di cui  all'articolo  1,  comma  951,  della
legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  e  di  cui  all'articolo  42  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a finalita' e interventi
per i quali il Ministero dello sviluppo economico  si  avvale,  sulla
base  della  vigente  normativa,  della  Fondazione   Enea   Tech   e
Biomedical, sono accreditate su un conto infruttifero  aperto  presso
la Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione. 
      8-ter. E' autorizzata l'apertura di un conto corrente presso la
Tesoreria centrale dello Stato intestato alla societa' Arexpo S.p.A.,
su cui affluiscono le  risorse  rese  disponibili  in  attuazione  di
accordi e nel quale la medesima societa' e' autorizzata a  effettuare
operazioni  di  versamento  e  di  prelevamento   per   le   medesime
finalita'». 

DECRETO DIRETTORIALE DEL 21 FEBBRAIO 2024 - Procedura per l'albo dei certificatori

Decreto direttoriale attuativo del DPCM 15 settembre 2023 recante la disciplina per la certificazione del credito di imposta in materia di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2022, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di
rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e
sociali”;
VISTO l’art. 23, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2022, che, al
fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste
dall'art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che
le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli
investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle
attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica
ammissibili al beneficio;
VISTO il secondo periodo del succitato comma 2 dell’art. 23 del decreto-legge n. 73 del
2022, ai sensi del quale la predetta certificazione può essere richiesta anche per
l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9;
VISTO il terzo periodo del medesimo comma 2 dell’art. 23 del decreto-legge n. 73 del
2022, ai sensi del quale analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione
della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento
di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione
della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del
comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della
legge n. 160 del 2019;
VISTO il comma 3 del medesimo art. 23 che demanda ad apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione dei
requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della suddetta certificazione, fra
i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità e l’istituzione di
un apposito Albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico;
VISTO, inoltre, il secondo periodo del suddetto comma 3 del citato art. 23 che prevede
che, con il medesimo decreto, siano stabilite le modalità di vigilanza sulle attività
esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione,
nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura;
VISTO il comma 4 del citato art. 23 che prevede che, ferme restando le attività di controllo
previste dal comma 207 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui al
comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne
nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione
venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata;
VISTO il comma 198 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha disposto
l’introduzione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2019, di un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in
transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative,
applicabile alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi da 199 a 206 dello stesso
articolo;
VISTO, in particolare, il comma 200 del predetto art. 1, che considera attività di ricerca
e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, come definite,
rispettivamente, alle lett. m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione
della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, demandando al Ministro dello
sviluppo economico il compito di dettare con apposito decreto i criteri per la corretta
applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti
nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE);
VISTO il successivo comma 201 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019, che
considera attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività,
diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o
processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, per tali intendendosi un bene
materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione che si differenzia,
rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche
tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri
elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi, disponendo che con lo stesso
decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali
definizioni nei diversi settori produttivi, tenendo conto dei principi generali e dei criteri
contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE;
VISTO, inoltre, il comma 202 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019, che
considera attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e
ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda,
calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica per la
concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, disponendo che con lo
stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione
del credito d'imposta anche in relazione alle medesime attività di design e ideazione
estetica svolte in settori diversi da quelli indicati;
VISTI, altresì, i commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo
art. 1 della legge n. 160 del 2019, che prevedono una maggiorazione della misura del
credito d'imposta spettante per le attività d'innovazione tecnologica di cui al comma 201
finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale
4.0, come individuati dallo stesso decreto previsto dal comma 200;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, recante
“Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di
innovazione tecnologica e di design”;
VISTO l’art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con il quale è stato introdotto un credito d’imposta per
attività in ricerca e sviluppo che ha trovato applicazione in relazione agli investimenti
effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, e in particolare gli artt. 46 e 47, concernenti dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell’atto di notorietà;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204, ed in particolare l’art. 1, che modifica la denominazione
del “Ministero dello sviluppo economico” in “Ministero delle imprese e del made in Italy”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione
digitale;
VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (nel prosieguo RGPD);
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE” (nel prosieguo Codice privacy);
VISTO l’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta
del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, del 15 settembre 2023, pubblicato in GU n. 258 Serie Generale del 4
novembre 2023, in virtù del quale “L’Albo di cui al comma 1 è tenuto presso la Direzione
generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e
del made in Italy, nel proseguo anche Direzione generale competente, che, con decreto
direttoriale, stabilisce, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le
modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione
all’Albo, nonché le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione,
la formazione, l’aggiornamento e la gestione dello stesso”;
VISTO l’art. 3, comma 7 dello stesso D.P.C.M. in virtù del quale “Con il medesimo
decreto direttoriale di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto, sono inoltre
stabilite le procedure informatiche attraverso le quali i certificatori inviano al Ministero
delle imprese e del made in Italy la certificazione rilasciata e l’eventuale ulteriore
documentazione richiesta ai sensi del successivo articolo 4”;
VISTO l’art. 4, comma 4 del citato D.P.C.M. il quale dispone che “I soggetti richiedenti la
certificazione sono tenuti al versamento al bilancio dello Stato dei diritti di segreteria
stabiliti nella somma di euro 252 per certificazione. Con il decreto direttoriale di cui
all’articolo 2, comma 2, del presente decreto, sono stabilite le relative modalità di
versamento”֤
VISTO l’art. 3, comma 3, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 ottobre 2023 n. 174 che ha modificato la denominazione della “Direzione generale
per la politica industriale, l’innovazione e le PMI” in “Direzione generale per la politica
industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy”

DECRETA

Art. 1
(Definizioni)

Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "CIE": la Carta di Identità Elettronica che costituisce il documento d'identità
personale rilasciato dal Ministero dell'Interno secondo le regole tecniche di cui al
decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto
ministeriale 31 gennaio 2019;
b) “D.P.C.M.”: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, del 15 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 04 novembre 2023, n. 258, con il quale, ai
sensi dell’art. 2, comma 1, è istituito l'Albo dei certificatori (di seguito indicato
come “Albo”) abilitati al rilascio delle certificazioni di cui all'art. 1 del predetto
decreto;
c) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
d) “responsabile tecnico”: il soggetto o i soggetti responsabili della certificazione
competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca, inseriti
stabilmente nell’impresa, università o ente di ricerca di cui all’art. 2, commi 4 e 5
del D.P.C.M.;
e) “procedura informatica”: il sistema telematico per la presentazione delle
domande di iscrizione all’Albo e la trasmissione delle certificazioni rilasciate,
raggiungibile dall’apposita sezione del portale del Ministero;
f) “SPID”: il Sistema Pubblico di Identità Digitale per l’accesso ai servizi online della
pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di
cui all’art. 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005;
g) “pagoPA”: la piattaforma digitale di cui all’art. 5, comma 2 del decreto legislativo
n. 82 del 2005, che consente ai cittadini di effettuare pagamenti elettronici verso
la pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi.

Art. 2

(Oggetto)

Il presente decreto reca, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, comma 2, 3 comma 7 e 4

comma 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023, emanato in attuazione dell’art. 23, comma
3 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2022, n. 122, disposizioni in materia di modalità informatiche e termini per la
presentazione delle domande di iscrizione all’Albo dei certificatori, di regole e procedure
per la verifica delle domande di iscrizione, di formazione, aggiornamento e gestione dello
stesso, di modalità informatiche attraverso le quali le imprese richiedono l’accesso alla
procedura ed individuano il certificatore, i certificatori inviano al Ministero delle imprese
e del made in Italy la certificazione rilasciata e l’eventuale ulteriore documentazione
richiesta, di modalità per il versamento al bilancio dello Stato dei diritti di segreteria
stabiliti per la certificazione e di ogni tributo dovuto.

Art. 3

(Termini e modalità informatiche per l’iscrizione all’Albo)

I soggetti che possiedono i requisiti previsti dal D.P.C.M. del 15 settembre 2023 inviano

la domanda di iscrizione all’Albo mediante la piattaforma informatica accessibile dal sito
istituzionale del Ministero.
Le domande possono essere presentate a partire dal giorno della pubblicazione sul sito
del Ministero del presente decreto e per un semestre.
A partire dal 1° gennaio 2025 le domande possono essere presentate dal 1° gennaio
fino al 31 marzo nonché dal 1° luglio fino al 30 settembre di ciascun anno.
L’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previa autenticazione delle
persone fisiche ovvero del legale rappresentante o di un suo delegato per i soggetti di
cui all’art. 2, commi 4 e 5, del D.P.C.M.
Ai fini della corretta compilazione della domanda, i soggetti richiedenti sono tenuti,
pertanto, a verificare i dati presenti sul Registro delle Imprese e, nel caso in cui le
informazioni ivi presenti non risultino aggiornate, ad effettuare le necessarie rettifiche
presso il medesimo Registro.
Ai fini dell’accesso alla procedura informatica, i soggetti che intendono presentare
istanza di iscrizione all’Albo devono essere in possesso della seguente strumentazione:
a) casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) attiva. I soggetti obbligati al
possesso di una PEC dalle norme vigenti in materia sono tenuti ad utilizzare
l’indirizzo di posta certificata comunicato al registro delle imprese ovvero agli albi
ed elenchi istituiti con legge dello Stato;
b) firma digitale;
c) CIE, SPID o altri sistemi di identificazione indicati dalla procedura informatica
associati alla persona fisica, al legale rappresentante o al suo delegato, come
risultante dal Registro delle Imprese.
L’iter di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo è articolato nelle seguenti fasi:
a) accesso alla procedura informatica;
b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della
domanda;
c) allegazione della eventuale delega nonché della ricevuta di pagamento della
tassa di concessione governativa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641,
secondo le modalità indicate dalla procedura informatica;
d) generazione del modulo di domanda in formato “.pdf” immodificabile, contenente
le informazioni e i dati inseriti dal soggetto richiedente l’iscrizione all’Albo e
successiva apposizione della firma digitale;
e) caricamento del modulo di domanda provvisto di firma digitale;
f) versamento dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 mediante
la piattaforma pagoPA e trasmissione della domanda nei termini di cui ai
precedenti commi 2 e 3.
A conferma del buon esito delle operazioni di caricamento e trasmissione del modulo di
domanda, la procedura informatica rilascia un’attestazione di avvenuta protocollazione
della domanda di iscrizione.
Il soggetto che presenta domanda di iscrizione all’Albo, pena l’inammissibilità della
domanda, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte,
secondo quanto previsto dal presente provvedimento e indicato dalla procedura
informatica.
Le domande di iscrizione all’Albo si intendono correttamente trasmesse esclusivamente
a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di cui al
comma 7, lett. f). Sono, in ogni caso, irricevibili le domande di iscrizione trasmesse
tramite canali diversi dalla procedura informatica.
Ciascun soggetto può trasmettere una sola domanda di iscrizione. Nel caso in cui per
uno stesso soggetto risultino trasmesse più domande di iscrizione, verrà presa in
considerazione l’ultima domanda acquisita in ordine cronologico entro i termini di
apertura sopra indicati.
Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente provvedimento sono
trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo indicato nella domanda di iscrizione. Il Ministero declina qualsiasi
responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove questo sia
causato dal malfunzionamento della suddetta casella di Posta Elettronica Certificata.

Art. 4

(Contenuto della domanda)

I soggetti di cui all’art. 2, comma 3 del D.P.C.M. che intendano iscriversi all’Albo sono

tenuti a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica, la domanda di
iscrizione al predetto Albo, redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.. A tal fine, i suddetti soggetti sono tenuti a dichiarare:
a) il possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione
come previsto dall’art. 2, comma 3 del D.P.C.M.;
b) di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art 444 c.p.p. per i reati menzionati all’art. 2, comma 3, lett.
a) del D.P.C.M. nonché che non sussistono le condizioni di cui al comma 2
dell’art. 94 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) di aver svolto nei tre anni precedenti comprovate e idonee attività relative alla
presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti, con i
relativi riferimenti che ne consentano l'individuazione, collegati all'erogazione di
contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e
innovazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b) del D.P.C.M.;
d) la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all’art. 2, comma 3, lett. a) del
D.P.C.M., ovvero di atti impositivi dell’Amministrazione finanziaria anche non
resisi definitivi, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte
complessivamente superiori a euro 50.000,00 ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett.
c) del D.P.C.M.
Per titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione si intende un titolo di
laurea che consenta di attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da
effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di
innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
I soggetti di cui all’art. 2, comma 4 del D.P.C.M. che intendano iscriversi all’Albo sono
tenuti a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica, la domanda di
iscrizione, redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e s.m.i.. A tal fine, i suddetti soggetti sono tenuti a dichiarare:
a) il possesso del requisito di cui al comma 1, lett. b) nonché la pendenza degli atti
e procedimenti di cui alla successiva lett. d) in capo ai soggetti di cui all’art. 94
comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 oltre che al responsabile
tecnico o ai responsabili tecnici;
b) il possesso da parte del responsabile tecnico o dei responsabili tecnici di un titolo
di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione nonché del requisito di cui
al comma 1, lett. c);
c) di avere sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale e di essere iscritti
al registro delle imprese;
d) di non essere sottoposti a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di
liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
normativa vigente, fatta salva l'applicazione dell'art. 94, comma 5, lett. d) ultimo
periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
e) di non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
I soggetti di cui all’art. 2, comma 5 del D.P.C.M. che intendano iscriversi all’Albo sono
tenuti a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica, la domanda di
iscrizione, redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e s.m.i.. A tal fine, i suddetti soggetti sono tenuti a dichiarare:
a) il possesso del requisito di cui al comma 1, lett. b) nonché la pendenza degli atti
e procedimenti di cui alla successiva lett. d) in capo ai soggetti di cui all’art. 94
comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 oltre che al responsabile
tecnico o ai responsabili tecnici;
b) il possesso da parte del responsabile tecnico o dei responsabili tecnici di un titolo
di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione nonché del requisito di cui
al comma 1, lett. c);
c) il possesso dei requisiti di cui al comma 3, lett. c) e d) in quanto compatibili;

Art. 5

(Formazione, aggiornamento e gestione dell’Albo)

Il Ministero verifica entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun trimestre il possesso dei

requisiti di legge da parte dei soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione. Nel
primo anno di funzionamento dell’Albo tale verifica viene completata entro 90 giorni dalla
domanda di iscrizione. Nei successivi 15 giorni, con provvedimento del Direttore
Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione,
le PMI ed il made in Italy, sulla base della delibera di un’apposita commissione composta
dal Dirigente della divisione competente e da due funzionari di area terza, indicati
annualmente da quest’ultimo, appartenenti alla medesima divisione, il Ministero dispone
l’iscrizione all’Albo.
Negli stessi termini prima indicati il Ministero può chiedere all’istante di fornire chiarimenti
o trasmettere documentazione. Entro 15 giorni dalla ricezione dei chiarimenti o
documenti il Ministero comunica all’interessato la decisione definitiva. In casi particolari,
nel termine indicato, il Ministero può ammettere l’iscrizione con prescrizioni.
L’elenco è reso consultabile attraverso l’apposita sezione del portale del Ministero.
Il predetto Albo, ove disponibili, rende disponibili le seguenti informazioni: nome,
cognome, titolo di laurea, dati di contatto professionale e settore di competenza (per
quanto riguarda le persone fisiche); denominazione, dati di contatto professionale e
settore di competenza (per quanto riguarda le imprese e gli enti). I dati di contatto
professionale ricomprendono: indirizzo, recapito telefonico, e-mail e PEC. Per ogni
iscritto sarà visibile pubblicamente il numero di iscrizione all’Albo con la relativa data di
iscrizione.
I soggetti iscritti possono aggiornare le informazioni inserite secondo le modalità indicate
dalla procedura informatica, fermi restando i diritti dell’interessato di cui al Capo III del
RGPD.
I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare, secondo le suddette modalità, eventuali
variazioni intervenute riguardo ai requisiti previsti dalla normativa contestualmente al loro
verificarsi e comunque entro i successivi 15 giorni.
Il Ministero, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, esegue idonei controlli
sui soggetti iscritti, anche a campione o su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, al
fine di verificare la permanenza dei requisiti.
In sede di controllo Albo della comunicazione di variazioni, Il Ministero può disporre la
sospensione, per un periodo massimo di mesi sei, o la cancellazione dei soggetti ivi
iscritti, nel caso di esito negativo dei controlli effettuati, comunicata tramite PEC
contenente una sintetica motivazione.

Art. 6

(Mantenimento dell’iscrizione all’Albo)

A far data dal 1° gennaio 2025, gli iscritti, tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre di ciascun

anno, sono tenuti a comunicare al Ministero, a pena di decadenza dal 1° gennaio
dell’anno successivo, tramite le modalità indicate dalla procedura informatica, la
conferma della volontà di rimanere iscritti all’Albo e la sussistenza dei requisiti.
La cancellazione volontaria deve essere richiesta tramite le modalità indicate dalla
procedura informatica e viene disposta con provvedimento del Direttore Generale della
Divisione per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione,
le PMI e il made in Italy.
Ai fini del mantenimento della iscrizione è necessario dimostrare la continuità nello
svolgimento dell’attività, integrando, in ciascun anno successivo a quello di iscrizione, il
requisito del completamento, nel triennio precedente, di idonee attività consistenti nella
presentazione, valutazione, compresa la certificazione, o rendicontazione, di almeno
quindici progetti collegati all’erogazione di contributi o altre sovvenzioni afferenti ad
attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design. In caso di mancata integrazione del
suddetto requisito per due anni consecutivi, il soggetto iscritto, valutate le attività svolte
e la fattispecie concreta, può essere sospeso e successivamente cancellato dall’inizio
dell’anno successivo.

Art. 7

(Richiesta di accesso alla procedura e indicazione del certificatore)

L’impresa interessata, tramite la procedura informatica, chiede al Ministero l’accesso alla

procedura di certificazione, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti
all’Albo, e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore.
A tal fine, l’impresa:
a) accede alla procedura informatica tramite autenticazione con SPID o CIE o altra
modalità indicata dalla medesima procedura;
b) inserisce le informazioni e i dati richiesti per la compilazione della domanda;
c) compila la scheda progetto, secondo uno schema predefinito disponibile sulla
piattaforma informatica;
d) seleziona il certificatore tra quelli iscritti all’Albo;
e) scarica il modulo di domanda in formato “.pdf” immodificabile, generato dal
sistema, per la successiva apposizione della firma digitale;
f) carica il modello predisposto e controfirmato digitalmente per accettazione dal
certificatore;
g) predispone il versamento di cui all’art. 11.
A conferma del buon esito delle operazioni di caricamento e trasmissione del modulo di
domanda, la procedura informatica rilascia un’attestazione di avvenuta protocollazione.
Tramite la procedura informatica, l’impresa ha la possibilità di sostituire il certificatore. Il
certificatore, precedentemente selezionato, riceverà notifica di revoca dell'incarico.

Art. 8
(Sottoscrizione della certificazione)

Nell’ipotesi dei soggetti ed enti di cui all’art. 2, commi 4 e 5 del D.P.C.M. la certificazione
è sottoscritta da uno o più responsabili tecnici competenti ed esperti per lo specifico
settore o progetto di ricerca in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 3 di tale
provvedimento.
La certificazione deve essere in ogni caso controfirmata dal rappresentante legale
dell’impresa, soggetto o ente o da un suo delegato ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 9
(Modalità di invio della certificazione rilasciata e della documentazione richiesta)

Il certificatore, entro 15 giorni dal rilascio all’impresa, comprovato da idonea
documentazione, tramite la procedura informatica, trasmette la certificazione al
Ministero, notiziandone contestualmente l’impresa. Nei 90 giorni successivi il Ministero,
nell’ambito dei controlli di cui all’art. l, comma 207 della legge n. 160 del 2019 e 4, comma
2 del D.P.C.M., può chiedere al certificatore, dandone notizia all’impresa, la
documentazione tecnica, contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione. Il
certificatore invia, con le modalità specificamente indicate, la documentazione richiesta
nei 15 giorni successivi. In situazioni straordinarie, debitamente comprovate, il
certificatore può presentare motivata richiesta di proroga fino ad un massimo di ulteriori
15 giorni.
In ipotesi di mancato invio della documentazione integrativa richiesta, nel termine sopra
indicato, il procedimento non si conclude e la certificazione non produce gli effetti
vincolanti di cui all’art. 23, comma 4 del d.l. 21 giugno 2022, n. 73 e 4, comma 2 del
D.P.C.M.
Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa il Ministero comunica,
tramite PEC, sia all’impresa che al certificatore, se negativo, l’esito del controllo,
sinteticamente motivato.

Art. 10
(Trattamento dei dati personali)

Il Ministero è il titolare del trattamento dei dati personali conferiti per la formazione, la
tenuta ed il funzionamento dell'Albo.
Il trattamento dei dati è effettuato per le finalità correlate alla formazione e tenuta
dell'Albo, della loro messa a disposizione del pubblico nonché per la vigilanza sul suo
corretto funzionamento ed il controllo delle certificazioni rilasciate, conformemente al
conseguimento delle attività istituzionali.
L’acquisizione e la conservazione dei dati sono effettuate nel rispetto delle disposizioni
di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
I soggetti richiedenti l’iscrizione all’Albo e le imprese che richiedono l’accesso alla
procedura di certificazione sono tenuti a prendere visione ed accettare l’informativa sul
trattamento dei dati personali pubblicata nella piattaforma informatica accessibile dal sito
istituzionale del Ministero.

Art. 11
(Versamento dei diritti di segreteria)

I soggetti che richiedono la certificazione al momento della richiesta di accesso alla
procedura versano l’importo di euro 252 per ogni certificazione richiesta secondo le
modalità indicate dalla procedura informatica.
La sostituzione del soggetto indicato per la certificazione non comporta l’obbligo di
versare nuovamente tale importo.


RASSEGNA STAMPA 

 Le Università e gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a rilasciare la certificazione, le novità contenute nel DL 73/2022 (Il Sole 24 Ore 21.8.2022)

4321 - Credito di imposta per ricerca e sviluppo: chi rilascia la certificazione necessaria (fiscoetasse.com - 25/8/2020)

4527 - La nuova certificazione degli investimenti in R&S&I&D (www.ecnews.it - 4/7/2022)

La certificazione su ricerca e sviluppo può essere salvacondotto anche per il passato (Il sole 24 - 30.9.2022)