4621 - Credito d'imposta R&S: pubblicato il decreto attuativo dell'Albo dei Certificatori (Comunicato del Ministero del 21 febbraio 2024)

LINK DEL COMUNICATO DEL MINISTERO

WWW.FISCOOGGI.IT - 21/2/2024

www.fiscoetasse.it - 22/2/2024


Online da oggi la piattaforma per la presentazione delle domande di iscrizione

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, con decreto direttoriale, ha fissato le modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione all’“Albo dei certificatori dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design” istituito presso la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Dalle ore 12.00 di oggi, mercoledì 21 febbraio, persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici, possono inviare la domanda di candidatura mediante la registrazione sulla piattaforma informatica predisposta dal MIMIT.

A seguito delle opportune verifiche relative alla sussistenza dei requisiti di legge previsti dal DPCM del 15 settembre 2023 da completarsi entro 90 giorni dalla domanda di iscrizione, il Ministero, nei successivi 15 giorni, provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dei nomi dei soggetti iscritti all’Albo.

Le persone fisiche che intendono presentare istanza di iscrizione devono dichiarare: il possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, di non aver subìto condanna con sentenza definitiva e di aver svolto, nei tre anni precedenti la domanda, attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti. Sempre le persone fisiche sono tenute a dichiarare la pendenza di procedimenti per i reati indicati nell’art. 94 del decreto legislativo n. 36/2023, per i reati di cui al Libro II, Titolo VII, capo terzo ed all’art. 640, comma 1, del Codice penale, ovvero di atti impositivi anche non resisi definitivi dell’Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.

Le imprese che svolgono attività di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, che intendono presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, devono avere: sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al registro delle imprese, non essere sottoposte a procedura concorsuale, non trovarsi in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, amministrazione controllata, concordato preventivo, fatta salva l’applicazione dell’art. 94, comma 5, lett. d) ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 231/2001.

Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, purché in possesso dei requisiti: i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, i centri di competenza ad alta specializzazione, i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of excellence) selezionati a valle delle call ristrette della Commissione europea, le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

Nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, il Ministero eseguirà idonei controlli sui soggetti iscritti, anche a campione o su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la permanenza dei requisiti.

A far data dal 1° gennaio 2025, gli iscritti tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre di ciascun anno, saranno tenuti a comunicare al Ministero, a pena di decadenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, la conferma della volontà di rimanere nell’Albo e la sussistenza dei requisiti.

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione sarà, inoltre, necessario dimostrare la continuità nello svolgimento dell’attività, integrando, in ciascun anno successivo a quello di iscrizione, il requisito del completamento nel triennio precedente di idonee attività afferenti ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design.

Le imprese che intendono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ammissibili al beneficio del credito d’imposta, dovranno fare richiesta al Ministero, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all’Albo, e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore.

Per maggiori informazioni

 

 

Certificatori tax credit ReS al via le iscrizioni all’Albo

Entrati nella piattaforma predisposta dal Mimit, una volta inseriti i dati, caricati i documenti richiesti e generato il file della domanda, sarà necessario versare l’imposta di bollo tramite PagoPa

immagine generica illustrativa

Albo dei certificatori dei crediti d’imposta “ricerca e sviluppo, innovazione e design”: online, dalle 12 di oggi, 21 febbraio 2024, la piattaforma che consente a persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca, in possesso dei requisiti tecnici, di registrarsi e, quindi, iscriversi all’“elenco” istituito presso la direzione generale per la Politica industriale, la Riconversione e la Crisi industriale, l’Innovazione, le Pmi e il Made in Italy presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo annuncia il Mimit, che ha anche pubblicato il decreto direttoriale, con il quale ha fissato modalità e termini di presentazione delle domande di iscrizione. Decreto che attua le previsioni del Dpcm del 15 settembre 2023 (vedi articolo “Tax credit RS, per la “qualità”, istituito l’Albo dei certificatori”).

In estrema sintesi, il decreto prevede, riguardo ai termini, che le istanze possono essere trasmesse da oggi e per un semestre, poi, a regime dal 2025, dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° luglio al 30 settembre di ciascun anno.
Per accedere alla procedura informatica, gli interessati devono essere in possesso:
a) di una casella di Posta elettronica certificata (Pec) attiva
b) di firma digitale
c) di Cie, Spid o altri sistemi di identificazione indicati dalla procedura associati, alla persona fisica, al legale rappresentante o al suo delegato, come risultante dal Registro delle imprese.
Una volta effettuato l’accesso, inseriti i dati, caricati i documenti richiesti, come l’eventuale delega, e generato il file informatico della domanda, sarà necessario versare l’imposta di bollo tramite la piattaforma PagoPa e allegare la ricevuta all’istanza.
A conferma del buon esito delle operazioni di caricamento e trasmissione del modulo, la procedura informatica rilascia un’attestazione di avvenuta protocollazione della domanda di iscrizione.

Gli eletti all’Albo dei certificatori
Come detto, all’Albo possono iscriversi sia persone fisiche che imprese ed enti: in ogni caso, per ciascuna categoria, vanno rispettate alcune condizioni.
Le persone fisiche, ad esempio, devono essere in possesso di una laurea idonea rispetto all’oggetto della certificazione; non devono aver subito condanne con sentenza definitiva; devono aver svolto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda d’iscrizione, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti, collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Inoltre, sono tenute a dichiarare gli eventuali atti impositivi ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a 50mila euro.
Le imprese e gli altri organismi (centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, centri di competenza ad alta specializzazione, poli europei dell’innovazione digitale – Edih e Seal of excellence – università statali e non statali, legalmente riconosciute, ed enti pubblici di ricerca), per i quali certifica il/i responsabile/i tecnico/ci, invece, devono avere la sede legale o l’unità locale attiva sul territorio nazionale, essere iscritte all’apposito Registro, non essere sottoposte a procedura concorsuale e non devono trovarsi in stato di liquidazione volontaria o liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente. Le imprese, in aggiunta, non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive.

In seguito alle opportune verifiche relative alla sussistenza dei requisiti di legge previsti dal Dpcm del 15 settembre 2023, che saranno completate entro 90 giorni dalla domanda di iscrizione, il Ministero, nei successivi 15 giorni, pubblicherà sul proprio sito i nomi degli iscritti all’Albo.

Nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, inoltre eseguirà idonei controlli sugli iscritti, anche a campione o su segnalazione dell’Agenzia delle entrate, al fine di verificare la permanenza dei requisiti. A tal proposito, a partire dal 1° gennaio 2025, gli iscritti tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre di ciascun anno, saranno tenuti a comunicare al Ministero, a pena di decadenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, la conferma della volontà di rimanere nell’Albo e la sussistenza dei requisiti.
Per mantenere l’iscrizione sarà, inoltre, necessario dimostrare la continuità nello svolgimento dell’attività, integrando, in ciascun anno successivo a quello di iscrizione, il requisito del completamento nel triennio precedente di idonee attività afferenti ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design.

Le imprese che intendono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ammissibili al beneficio del credito d’imposta, dovranno fare richiesta al Ministero, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all’Albo – che sarà disponibile sul portale del Mimit – e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore.
Per ogni certificazione, infine, dovranno essere versati 252 euro.