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Link dell'agenzia delle entrate con tutta la normativa e la modulistica
NEWS - Comunicato stampa del 4 agosto 2025
NORMATIVA
Art.9 del decreto legge 19 settembre 2023, n.124 (Istituzione della Zes)
Art.16 del decreto legge 19 settembre 2023, n.14 (investimenti)
Decreto interministeriale del 17 maggio 2024
AGEVOLAZIONE (credito d'imposta)
Micro e Piccola Impresa | 35% |
Media Impresa | 25% |
Grande impresa | 15% |
COMUNI AGEVOLABILI DELLA REGIONE MARCHE
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un PROGETTO DI INVESTIMENTO INIZIALE
INVESTIMENTO MINIMO: € 200.000,00
CUMULABILITA' - Modulistica 2024
4588 - Zes, regole di cumulo (Modulistica per investimenti 2024)
RASSEGNA STAMPA
4515 - Credito d’imposta ZES: erogati 2,5 miliardi nel 2024 (ItaliaOggi 6.8.2025)
4512 - Marche e Umbria entrano nella ZES: nuovi incentivi per le imprese (ItaliaOggi 4.8.2025)
Il Consiglio dei Ministri si è riunito lunedì 4 agosto 2025, alle ore 15.43 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano.
ZONA ECONOMICA SPECIALE PER LE MARCHE E L’UMBRIA
Disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria (disegno di legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR Tommaso Foti, ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge che introduce disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria.
Le norme ampliano l’area della zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, in modo da includervi le altre due regioni italiane in transizione individuate dall’ordinamento europeo, la regione Marche e la regione Umbria. Anche queste regioni potranno così accedere alle agevolazioni amministrative ed economiche previste dalla normativa vigente per l’Abruzzo, regione in transizione già inclusa nella ZES Unica.
Si prevede l’aggiornamento entro 60 giorni del Piano strategico della ZES Unica, che ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei, nel rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari, compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione.
Si prevede che gli investimenti relativi all’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature e l’acquisto o l’ampliamento dei beni immobili strumentali realizzati nelle Marche o in Umbria nel periodo dal 10 gennaio al 15 novembre 2025 fruiscono, qualora conformi alla normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato, dell’agevolazioni fiscale del credito d’imposta e si prevede una semplificazione procedurale per l’accesso a tale agevolazione.
Infine, si prevede che ai progetti, anche in corso, inerenti alle attività economiche o all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da realizzare nelle regioni Marche e Umbria, non soggetti a SCIA o per i quali non è previsto il rilascio di un titolo abilitativo, si applichi la disciplina relativa al procedimento unico e all’autorizzazione unica per gli investimenti nella ZES.
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www.studioastolfi.com - AIUTI A FINALITA' REGIONALE PER L'ITALIA 2022-2027 - Regione Marche
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud
PROVINCIA DI PESARO URBINO
Sono ammissibili solo i territori : Frontone; Serra Sant'Abbondio
PROVINCIA DI ANCONA
Sono ammissibili solo i territori di Castelbellino; Cerreto d'Esi; Cupramontana; Fabriano; Genga; Jesi; Mergo; Monsano; Monte Roberto; San Paolo di Jesi; Sassoferrato; Serra San Quirico; Staffolo.
PROVINCIA DI MACERATA
Sono ammissibili solo i territori di Apiro; Belforte del Chienti; Bolognola; Caldarola; Camerino; Camporotondo di Fiastrone; Castelraimondo; Castelsantangelo sul Nera; Cessapalombo; Cingoli; Civitanova Marche; Colmurano; Corridonia; Esanatoglia; Fiastra; Fiuminata; Gagliole; Gualdo; Loro Piceno; Macerata; Matelica; Mogliano; Monte Cavallo; Monte San Giusto; Monte San Martino; Montecosaro; Muccia; Penna San Giovanni; Petriolo; Pieve Torina; Pioraco; Poggio San Vicino; Pollenza; Potenza Picena; Ripe San Ginesio; San Ginesio; San Severino Marche; Sant'Angelo in Pontano; Sarnano; Sefro; Serrapetrona; Serravalle di Chienti; Tolentino; Treia; Urbisaglia; Ussita; Valfornace; Visso.
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Sono ammissibili solo i territori di Acquasanta Terme; Acquaviva Picena; Appignano del Tronto; Arquata del Tronto; Ascoli Piceno; Carassai; Castel di Lama; Castignano; Castorano; Colli del Tronto; Comunanza; Cossignano; Folignano; Force; Grottammare; Maltignano; Monsampolo del Tronto; Montalto delle Marche; Montedinove; Montegallo; Montemonaco; Monteprandone; Offida; Palmiano; Ripatransone; Roccafluvione; Rotella; San Benedetto del Tronto; Spinetoli; Venarotta.
PROVINCIA DI FERMO
Sono ammissibili i territori di Altidona; Amandola; Belmonte Piceno; Campofilone; Falerone; Fermo; Francavilla d'Ete; Magliano di Tenna; Massa Fermana; Monsampietro Morico; Montappone; Monte Rinaldo; Monte San Pietrangeli; Monte Urano; Monte Vidon Corrado; Montefalcone Appennino; Montefortino; Montegiorgio; Montegranaro; Monteleone di Fermo; Montelparo; Ortezzano; Pedaso; Porto San Giorgio; Porto Sant'Elpidio; Rapagnano; Santa Vittoria in Matenano; Sant'Elpidio a Mare; Servigliano; Smerillo; Torre San Patrizio
Quindi, le imprese che hanno sede in uno dei territori comunali sopra elencati, possono beneficiare dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 di aiuti di Stato a finalità regionale agli investimenti.
Le Amministrazioni che intendono concedere tali aiuti devono attivare una misura (prevedendone il relativo finanziamento) provvedendo a notificarla preventivamente ai sensi degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 o comunicandola ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
Per le imprese dei territori sopra elencati le intensità massime di aiuto sono pari al:
- 15% dei costi ammissibili per le grandi imprese
- 25% per le imprese di medie dimensioni
- 35 % dei costi ammissibili per le piccole imprese.
NORMATIVA - Decreto legge 19 settembre 2023, n.14
Art.9 del decreto legge 19 settembre 2023, n.14
Istituzione della Zes
DECRETO-LEGGE 19 settembre 2023, n. 124
Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonchè in materia di immigrazione. (23G00137)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162 (in G.U. 16/11/2023, n. 268). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2025)
Art. 9
Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica
1. Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.
2. A far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Art.16 del decreto legge 19 settembre 2023, n.14
Credito di'imposta per in investimenti
Art. 16
Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica
63.
Art. 16-bis
Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR
DECRETO 17 maggio 2024Modalita' di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES
unica, nonche' criteri e modalita' di applicazione e di fruizione del
beneficio e dei relativi controlli. (24A02615)
(GU n.117 del 21-5-2024) IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE
E IL PNRR
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche'
in materia di immigrazione», convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2023, n. 162, e, in particolare, il Capo III, che,
agli articoli 9 e seguenti disciplina le misure per la «Zona
economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica»;
Visto l'art. 16 del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
che concede il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica
e, in particolare, il comma 6 del medesimo articolo che demanda a un
decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, la definizione delle modalita' di accesso al beneficio,
nonche' dei criteri e delle modalita' di applicazione e di fruizione
del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo ivi previsto;
Visto l'art. 1, comma 249, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;
Vista la comunicazione della Commissione europea, del 19 aprile
2021, C (2021) 2594 final concernente gli «Orientamenti in materia di
aiuti di Stato a finalita' regionale 2022-2027»;
Vista la Carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (1°
gennaio 2022 - 31 dicembre 2027), di cui alla decisione della
Commissione europea del 2 dicembre 2021, C (2021) 8655 final, come
modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C (2022) 1545 final,
del 19 giugno 2023, C (2023) 3913 final e del 18 dicembre 2023, C
(2023) 8654 final;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
Visto, in particolare, l'art. 1, paragrafo 2, lettera a), del
citato regolamento (UE) n. 651/2014, che richiede la presentazione
alla Commissione europea di un piano di valutazione se la dotazione
annuale media del regime di aiuti supera 150 milioni di euro;
Visto, altresi', l'art. 14 del medesimo regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e successive
modifiche, che disciplina «Gli aiuti a finalita' regionale agli
investimenti»;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/1056 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il fondo per una
transizione giusta;
Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
Vista la raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003
relativa alla definizione delle microimprese, piccole-medie imprese
(2003/361/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
n. 124 del 20 maggio 2003) nonche' l'Allegato I del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla
banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai
sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e
successive modifiche e integrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni» ed in particolare l'art. 17, concernente la
compensazione dei crediti d'imposta;
Vista la comunicazione SANI2 SA. 112181 richiesta a cura del
Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni applicative
necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui all'art. 16
del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato
dall'art. 1, comma 249, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
Decreta:
Art.1
Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative per
l'attribuzione del contributo sotto forma di credito d'imposta per
gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno -
ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», di cui all'art. 16 del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che ricomprende
i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
2. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1
e' riconosciuto nel limite di spesa complessivo per l'anno 2024
indicato dall'art. 16, comma 6, del citato decreto-legge n. 124 del
2023.
3. L'intervento, nel rispetto dell'art. 1, paragrafo 2, lettera a),
del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno
2014, e' sottoposto all'approvazione del piano di valutazione della
misura da parte della Commissione europea.
Art.2
Soggetti beneficiari
1. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese,
indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile
adottato gia' operative o che si insediano nella ZES unica, in
relazione all'acquisizione dei beni strumentali indicati nell'art. 3,
destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle
Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3,
lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e
nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga
prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli
aiuti a finalita' regionale 2022-2027.
2. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei
settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei
trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai
trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello
stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e
delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonche' nei
settori creditizio, finanziario e assicurativo.
3. Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si tiene
conto del codice attivita', compreso nella tabella ATECO 2024,
indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito
d'imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all'art. 5,
comma 2, riferibile alla struttura produttiva presso la quale e'
realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta.
4. L'agevolazione, altresi', non si applica alle imprese che si
trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in
difficolta' come definite dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Art.3
Investimenti ammissibili
1. Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto
di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51,
del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno
2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi
all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture
produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica,
nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla
realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli
investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio
dell'attivita' nella struttura produttiva di cui all'art. 2, comma 1.
2. Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come
pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti
destinati alla vendita nonche' i materiali di consumo.
3. Gli investimenti in beni immobili strumentali di cui al comma 1
sono agevolabili anche se riguardanti beni gia' utilizzati dal dante
causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attivita'
economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49,
50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.
4. Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti
si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene
conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere
dai principi contabili adottati.
5. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione
non puo' superare il cinquanta per cento del valore complessivo
dell'investimento agevolato.
6. Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le
acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere
rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del
Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
7. Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1,
comma 2, il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel limite massimo, per
ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli
investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria,
si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al
netto delle spese di manutenzione.
8. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo
complessivo sia inferiore a 200.000 euro.
Art.4
Misura del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta e' determinato nella misura massima per le
grandi imprese consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalita'
regionale 2022-2027 e, in particolare:
a) per gli investimenti realizzati nelle Regioni Calabria,
Campania, Puglia, con esclusione degli investimenti di cui alla
lettera c), e Sicilia nella misura del quaranta per cento dei costi
sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
b) per gli investimenti realizzati nelle Regioni Basilicata,
Molise e Sardegna, con esclusione degli investimenti di cui alla
lettera c), nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti in
relazione agli investimenti ammissibili;
c) per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai
fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nelle Regioni
Puglia e Sardegna, nella misura massima, rispettivamente del
cinquanta per cento e del quaranta per cento, come indicato nella
vigente Carta degli aiuti a finalita' regionale;
d) per gli investimenti realizzati nelle zone assistite della
Regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalita'
regionale 2022-2027 nella misura del quindici per cento dei costi
sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.
2. Per i progetti di investimento con costi ammissibili non
superiori a 50 milioni di euro, i massimali di cui al comma 1,
lettere da a) a d), sono aumentate di dieci punti percentuali per le
medie imprese e di venti punti percentuali per le piccole imprese.
3. Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili
superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli
orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, le
intensita' massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche
alle piccole-medie imprese.
4. Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a
50 milioni di euro l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo
la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all'art. 2,
punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014.
5. Il credito d'imposta e' riconosciuto nei limiti e alle
condizioni previsti, in particolare, dall'art. 14 del regolamento
(UE) n. 651/2014.
Art. 5
Procedura di accesso
1. Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i
soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12
giugno al 12 luglio 2024, l'ammontare delle spese ammissibili
sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere
fino al 15 novembre 2024.
2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello di comunicazione,
con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le
modalita' di trasmissione.
3. Nello stesso periodo di cui al comma 1 e' possibile:
a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente
quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente
trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta
precedentemente comunicato, con le stesse modalita' di cui al comma
2.
4. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1,
comma 2, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile e' pari
al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa
nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle comunicazioni di cui al comma 1. Detta
percentuale e' ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa
all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso
in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti
risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale e' pari al cento
per cento.
5. I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione di
cui al comma 1 e hanno realizzato investimenti per un ammontare
inferiore a quello ivi indicato comunicano all'Agenzia delle entrate,
dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l'ammontare effettivo degli
investimenti realizzati e il relativo credito d'imposta maturato,
secondo le modalita' stabilite con il provvedimento del direttore
della medesima Agenzia di cui al comma 2. Nel caso in cui la
percentuale di cui al comma 4 risulti inferiore al cento per cento,
in base alle comunicazioni ricevute, l'Agenzia delle entrate
ridetermina la percentuale di cui al comma 4 e la rende nota con
provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro
dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del
presente comma.
6. Con le comunicazioni di cui ai commi 1 e 5, le imprese devono
dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'eventuale fruizione di altri
aiuti di Stato e di aiuti de minimis in relazione ai medesimi costi
ammissibili oggetto della comunicazione e che il relativo cumulo non
determina il superamento dell'intensita' di aiuto piu' elevata, o
dell'importo di aiuto piu' elevato, consentita dalla disciplina
europea di riferimento.
Art. 6
Adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato
1. In deroga all'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115, la
registrazione del regime di aiuti nel Registro nazionale degli aiuti
di Stato e' effettuata dal Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. L'Agenzia delle entrate provvede alla registrazione degli aiuti
individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi
dell'art. 10, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 31 maggio 2017, n. 115.
Art. 7
Modalita' di fruizione
1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno
lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui
all'art. 5, comma 4, e, comunque, non prima della data di
realizzazione dell'investimento. Il maggior credito risultante a
seguito della rideterminazione della percentuale ai sensi del comma 5
dell'art. 5 e' utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo
successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo
comma 5. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo,
relativamente alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito
d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito e'
utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159. L'Agenzia delle entrate comunica
l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non
sussistano motivi ostativi.
2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione
non deve eccedere l'importo fruibile, determinato ai sensi dell'art.
5 del presente decreto, pena lo scarto dell'operazione di versamento,
e l'importo maturato in relazione agli investimenti realizzati al
momento della compensazione.
3. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art.
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art.
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Il credito d'imposta di cui al presente decreto deve essere
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta nel corso del quale lo stesso e' riconosciuto e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi
fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
5. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 2, del presente
decreto stanziate sul pertinente capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate
sulla contabilita' speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate
- Fondi di bilancio», per la regolazione contabile delle
compensazioni effettuate ai sensi del presente decreto.
6. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e con
altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi
al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento
dell'intensita' o dell'importo di aiuto piu' elevati consentiti dalle
pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il
rispetto della condizione di cui all'art. 14, paragrafo 14, del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
7. Il credito d'imposta e' cumulabile, nei limiti delle spese
effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano
qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto
dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
8. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione
entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro
acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
in funzione.
9. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi,
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero
destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato
diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
10. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni
di cui al comma 9 si applicano anche se non viene esercitato il
riscatto.
11. Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attivita'
nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento
dell'investimento medesimo. L'inosservanza del predetto obbligo
determina la decadenza dai benefici goduti.
12. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto
all'importo rideterminato secondo le disposizioni dei commi da 1 a 11
del presente articolo e' restituito mediante versamento da eseguire
entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui
redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le
ipotesi ivi indicate.
13. L'impresa beneficiaria decade, altresi', dal credito d'imposta
in caso di accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti
previsti ovvero qualora la documentazione presentata contenga
elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.
14. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo
sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse
alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono
risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto
incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non
obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la
certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una
societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del
registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti
o la societa' di revisione legale dei conti osservano i principi di
indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli
previsti dal codice etico dell'International Federation of
Accountants (IFAC).
Art. 8
Controlli
1. Ai fini delle attivita' di controllo in relazione agli
investimenti effettuati, l'amministrazione finanziaria applica gli
articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Qualora il credito d'imposta sia in tutto o
in parte indebito, sono irrogate le sanzioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicati gli interessi
dovuti ai sensi delle norme vigenti. Per il recupero del credito
d'imposta indebito l'Agenzia delle entrate provvede con atto di
recupero di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Qualora nell'ambito delle attivita' di controllo svolte
dall'amministrazione finanziaria si rendano necessarie valutazioni di
carattere tecnico in ordine all'ammissibilita' di specifiche
attivita' o progetti, la struttura di missione ZES di cui all'art. 10
del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 assicura, per gli
ambiti di competenza, il supporto necessario all'amministrazione
finanziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2024
Il Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
Fitto
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1495
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014
49) «investimento iniziale»:
a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;
50) «attività uguali o simili»: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (1);
51) «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»:
a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione
Alle Marche verranno applicate le stesse percentuali dell'Abruzzo.
CUMULABILITA' CON GLI AIUTI DI STATO E DE MIMINIS
Tali percentuali rappresentano l'intensità massima di aiuto prevista dalla normativa comunitaria.
Gli aiuti di Stato e gli aiuti De minimis possono essere sommati purchè non venga superata questa percentuale.
Visto che per la Zes si applica la percentuale massima il credito d'imposta deve essere ridotto degli agli altri aiuti di stato o in de minimis.
Con il credito d'imposta Sisma non era invece possibile fare questa riduzione.
Istruzioni
Tali misure costituiscono l’intensità massima di aiuto. Poiché l’agevolazione è cumulabile con
altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al
beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo
di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restan-
do il rispetto della condizione di cui all’art. 14, par. 14, del Regolamento, il credito d’imposta
è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo
il relativo risultato dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti.
CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI CHE NON SONO AIUTI DI STATO
Istruzioni
Il credito d’imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con
altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107
del TFUE, fermo restando quanto previsto dall’art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo
2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Pertanto, qua-
lora il credito d’imposta come sopra determinato, unitamente a dette altre misure agevolative,
risulti superiore all’importo delle spese effettivamente sostenute, occorre ridurre il credito per
un ammontare corrispondente alla parte eccedente.