Alle Marche verranno applicate le stesse percentuali dell'Abruzzo.
CUMULABILITA' CON GLI AIUTI DI STATO E DE MIMINIS
Tali percentuali rappresentano l'intensità massima di aiuto prevista dalla normativa comunitaria.
Gli aiuti di Stato e gli aiuti De minimis possono essere sommati purchè non venga superata questa percentuale.
Visto che per la Zes si applica la percentuale massima il credito d'imposta deve essere ridotto degli agli altri aiuti di stato o in de minimis.
Con il credito d'imposta Sisma non era invece possibile fare questa riduzione.
Istruzioni
Tali misure costituiscono l’intensità massima di aiuto. Poiché l’agevolazione è cumulabile con
altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al
beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo
di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restan-
do il rispetto della condizione di cui all’art. 14, par. 14, del Regolamento, il credito d’imposta
è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo
il relativo risultato dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti.
CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI CHE NON SONO AIUTI DI STATO
Istruzioni
Il credito d’imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con
altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107
del TFUE, fermo restando quanto previsto dall’art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo
2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Pertanto, qua-
lora il credito d’imposta come sopra determinato, unitamente a dette altre misure agevolative,
risulti superiore all’importo delle spese effettivamente sostenute, occorre ridurre il credito per
un ammontare corrispondente alla parte eccedente.