4917 - Credito di imposta ZES Unica–Mezzogiorno e credito Transizione 5.0 – requisito dimensionale dell'impresa – momento di individuazione – applicazione del cd. divieto di doppio finanziamento (AE risposta n.168/2025)

Risposta n. 168 del 23/06/2025

Credito di imposta ZES Unica–Mezzogiorno e credito Transizione 5.0 – requisito dimensionale dell'impresa – momento di individuazione – applicazione del cd. divieto di doppio finanziamento - pdf

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OGGETTO: Credito di imposta ZES Unica–Mezzogiorno e credito Transizione 5.0
– requisito dimensionale dell'impresa – momento di individuazione –
applicazione del cd. divieto di doppio finanziamento.

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PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

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A tal proposito, in relazione alla fattispecie prospettata in istanza, chiede:
(a) quale sia il momento della ''cristallizzazione della dimensione
d'impresa'' (quesito 1) ai fini dell'individuazione del quantum del credito spettante;
(b) quale sia la ''corretta gestione del divieto di doppio finanziamento'' (quesito
2).

(QUESITO NR.1 - DIMENSIONE DELL'IMPRESA)

Tanto premesso, in relazione al quesito 1, si osserva quanto segue.

L'articolo 16 del decreto ­legge n. 124 del 2023 ha istituito un contributo,
sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese che effettuano investimenti
in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono
impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista
dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea (di seguito, ''TFUE''), e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo
107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità
regionale 2022­2027.


Con il decreto del 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze (di seguito, ''DM ZES Unica 2024''), sono state definite le modalità di
accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del
credito di imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite
complessivo di spesa indicato dall'articolo 16, comma 6, del decreto­legge n. 124 del
2023.

L'articolo 1, comma 485, della legge n. 207 del 2024 ha modificato i commi 1,
4, primo periodo, e 6, primo periodo, dell'articolo 16 del decreto­ legge n. 124 del 2023,
estendendo il contributo agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre
2025.

In base all'articolo 1, comma 486, primo periodo, della legge n. 207 del 2024, gli
operatori economici che intendono beneficiare del contributo, comunicano all'Agenzia
delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili già sostenute e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Il medesimo comma prevede, al secondo periodo,
che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato
la comunicazione di cui al primo periodo del comma 486 inviano all'Agenzia delle
entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine
del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente
presentata.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio
2025 (prot. n. 25972) sono stati approvati i modelli di comunicazione per l'utilizzo del
contributo sotto forma di credito di imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio
2025 al 15 novembre 2025 nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno­ZES
Unica.
In particolare, con la comunicazione cd. originaria, da inviare tra il 31 marzo
2025 e il 30 maggio 2025, i contribuenti hanno comunicato l'ammontare delle spese
ammissibili già sostenute e quelle che prevedono di sostenere per poter beneficiare del
Credito di imposta ZES Unica per il 2025.

A pena di decadenza dall'agevolazione, gli stessi contribuenti dovranno
presentare, tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, una seconda comunicazione
(la comunicazione cd. integrativa), in cui attestare l'avvenuta realizzazione entro il
15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente
inviata.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del DM ZES Unica 2024, ''[a]i fini del
rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 2, l'ammontare massimo del credito
d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare
entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni
di cui al comma 1. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo
di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui
l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiestirisulti inferiore al limite dispesa,
la percentuale è pari al cento per cento''.

(DIMENSIONE DELL'IMPRESA AI FINI DELLA ZES)

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene che, ai fini del
Credito di imposta ZES Unica per il 2025, l'Istante dovrà verificare la propria dimensione
(a seguito dell'approvazione del bilancio relativo al 2024), rilevante per determinare
la corretta misura dell'aiuto, al momento dell'invio della relativa comunicazione cd.
integrativa, indipendentemente da quanto comunicato nella prima comunicazione (i.e.,
quella cd. originaria).

(DIMENSIONE DELL'IMPRESA AI FINE DEL CREDITO TRANZIONE 5.0: L'AGENZIA DELLE ENTRATE NON SI ESPRIME)

In merito al momento in cui rilevare il dimensionamento dell'impresa
beneficiaria in relazione al Credito Transizione 5.0, invece, la relativa individuazione
non è di competenza della scrivente non riguardando alcuna disposizione tributaria, in
considerazione della circostanza che la disciplina agevolativa demanda al Ministero delle
Imprese e del Made in Italy il compito di stabilire le relative modalità attuative e al GSE
la gestione e il controllo delle istanze presentate. Peraltro, va evidenziato che la soluzione
a detta questione non risulta pregiudiziale neppure allo scioglimento di alcun dubbio
sull'interpretazione di norme tributarie.

DIMENSIONE NR.2: CUMULABILITA' - L'AGENZIA DELLE ENTRATE NON SI ESPRIME !!!!!!!

In relazione al quesito 2, in merito alla corretta gestione del cd. divieto di doppio
finanziamento in caso di cumulo delle due misure agevolative, si ritiene che lo stesso non
sia di competenza della scrivente in quanto riguarda l'interpretazione di norme non fiscali e che, al pari di quanto sopra, le relative disposizioni non costituiscono il presupposto ai
fini dello scioglimento di dubbi sull'interpretazione di norme tributarie applicabili al caso
in esame. In proposito, si rappresenta che, in linea generale, il tema sollevato dall'Istante
concernente il cd. divieto di doppio finanziamento è stato oggetto di esame da parte del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, con la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021. Con tale circolare, infatti, sono
stati forniti specifici chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di
cumulo delle misure agevolative.