CREDITO INESISTENTE E CREDITO NON SPETTANTE

INDICE

  1. News
  2. Regime sanzionatorio in vigore dal 2024
  3. Sentenze della cassazione
  4. Rassegna stampa 

NORMATIVA

Dlgs 14 giugno 2024 n.87

Articolo 13 comma 5 DLgs 47/1997


NEWS

4830 - Crediti inesistenti: i presupposti tutti identificati per legge (Il Sole 24 Ore - 10/9/2024)

4657 - Credito inesistente e credito non dovuto - Superbonus e sconto in fattura: se i lavori sono reali il credito non può dirsi inesistente (Agenzia delle entrate - Risposta n.348/2023)

4637 - Crediti d'imposta non spettanti e inesistenti (Nota di comportamento nr. 219 dell'associazione italiana dottori commercialisti dell'11.5.2023)


NORMATIVA

Dlgs 14 giugno 2024 n.87

In sede di attuazione, il Dlgs 14 giugno 2024 n. 87 ha innanzitutto optato per l’adozione di una comune definizione di credito insistente o non spettante ai fini penali ed amministrativi; definizione collocata nell’articolo 1, comma 1, lettere g quater e quinquies, del Dlgs 74/2000 ed espressamente richiamata nell’articolo 13 del Dlgs 471/1997.

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 31 marzo 2000, n. 76

Decreto legislativo|| n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

Titolo I - Definizioni

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo:

g-quater) per “crediti inesistenti” si intendono:

1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;

2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici; (3)

g-quinquies) per “crediti non spettanti” si intendono:

1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;

2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;

Articolo 13, comma 5,  D.Lgs. 471/1997

Art. 13.
(Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia
di compensazione).

5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per
il pagamento delle somme dovute e' applicata la sanzione dal cento al
duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni
previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione
agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente
il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il
presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile
mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.

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Considerazioni

Il dettato normativo dell’articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997 individua due elementi, entrambi indispensabili, per qualificare un credito come inesistente:

- mancanza del presupposto costitutivo del credito, con ciò intendendosi che la situazione giuridica creditoria non emerge dai dati contabili, patrimoniali o finanziari del contribuente;
- inesistenza del credito non riscontrabile mediante controlli automatizzati o formali dei dati in anagrafe tributaria, ai sensi degli articoli 36-bis, 36-ter D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972.


REGIME SANZIONATORIO in vigore dal 2024

Le nuove sanzioni

g-quater) per “crediti inesistenti” si intendono:

1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento; (SANZIONE 70%)

2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici; (3) (SANZIONE DAL 105% AL 140%)

g-quinquies) per “crediti non spettanti” si intendono: (SANZIONE 25%, prima era del 30%)

1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;

2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;

3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza. (3)


SENTENZE DELLA CASSAZIONE

4402 - Inesistente solo il credito fittizio non rilevabile con il 36 bis e 36 bis (Corte di cassazione sentenza 3445 del 16/11/2021)


RASSEGNA STAMPA

Ecnews 16.3.2022

Nelle sentenze 34444 e 34445 depositate il 16.11.2021 nonché nella più recente 7615 depositata il 03.03.2022, la Suprema Corte interpreta la definizione di credito inesistente ravvisando, a contrario, in mancanza di anche solo uno dei suddetti requisiti, un credito esistente ma non spettante:

“in sintesi, per poter qualificare un credito come inesistente è necessario che lo stesso sia ancorato ad una situazione non reale o non vera”, “ossia priva di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connotazioni di fraudolenza””.
.....
Nella sentenza 7615/2022 la Corte di Cassazione si è spinta ad analizzare la dicotomia credito inesistente/non spettante anche sul piano dell’elemento soggettivo con effetti antitetici in termini di onere probatorio:
.....

Il sole 24 ore - 14/11/2022

Allo scopo andrebbe modificata la definizione di cui all’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 13 del Dlgs 471/1997, in particolare il riferimento ai controlli formali. In molti avvisi di recupero si legge che l’individuazione della violazione è stata resa possibile solo attraverso «l’approfondito esame dei documenti prodotti dal contribuente», con l’evidente intento di “bypassare” il comma 5 dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, il quale, alla lettera e), attribuisce alla fase di liquidazione delle dichiarazioni il compito di «ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione».

Insomma, un peculiare “gioco delle parti” che causa solo problemi, ingigantiti dal fatto che la disposizione penale (articolo 10-quater, Dl 74/2000) non fornisce una propria definizione di crediti inesistenti e non spettanti, “appoggiandosi” così su quella amministrativa e finendo per trascinare con sé tutte le sue antinomie.