4830 - Crediti inesistenti: i presupposti tutti identificati per legge (Il Sole 24 Ore - 10/9/2024)

Comune definizione di credito inesistente e non spettante ai fini penali ed amministrativi.

Nella nuova definizione di credito inesistente è stato tolto il riferimento al rilevamento tramite controllo automatico.


Le nuove sanzioni

g-quater) per “crediti inesistenti” si intendono:

1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento; (SANZIONE 70%)

2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici; (3) (SANZIONE DAL 105% AL 140%)

g-quinquies) per “crediti non spettanti” si intendono: (SANZIONE 25%, prima era del 30%)

1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;

2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;

3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza. (3)


La definizione collocata nell’articolo 1, comma 1, lettere g quater e quinquies, del Dlgs 74/2000 ed espressamente richiamata nell’articolo 13 del Dlgs 471/1997.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 31 marzo 2000, n. 76

Decreto legislativo|| n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

 

Titolo I - Definizioni

Articolo 1

Definizioni

...

g-quater) per “crediti inesistenti” si intendono:

1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;

2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici; (3)

g-quinquies) per “crediti non spettanti” si intendono:

1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;

2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;

3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza. (3)


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