Comune definizione di credito inesistente e non spettante ai fini penali ed amministrativi.
Nella nuova definizione di credito inesistente è stato tolto il riferimento al rilevamento tramite controllo automatico.
Le nuove sanzioni
g-quater) per “crediti inesistenti” si intendono:
1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento; (SANZIONE 70%)
2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici; (3) (SANZIONE DAL 105% AL 140%)
g-quinquies) per “crediti non spettanti” si intendono: (SANZIONE 25%, prima era del 30%)
1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza. (3)
La definizione collocata nell’articolo 1, comma 1, lettere g quater e quinquies, del Dlgs 74/2000 ed espressamente richiamata nell’articolo 13 del Dlgs 471/1997.
Legge e Prassi | Legge nazionale
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 31 marzo 2000, n. 76
Decreto legislativo|| n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
Titolo I - Definizioni
Articolo 1
Definizioni
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g-quater) per “crediti inesistenti” si intendono:
1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici; (3)
g-quinquies) per “crediti non spettanti” si intendono:
1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza. (3)
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